AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.176
Data decisione, Autorità:
01.10.2003, IICCA
Incarto n.
12.2002.176
Lugano
1° ottobre
2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2001.00023
della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna- promossa con petizione 2
aprile 2001 da
rappr. dall’avv.
Contro
rappr. dall’avv.
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 55'951.55
oltre interessi, somma ridotta in sede conclusionale a fr. 48'976.05;
domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che
in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di
fr. 19'446.55 più interessi;
sulle
quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 13 settembre 2002, con cui ha accolto
la petizione per fr. 34'870.- e respinto la domanda riconvenzionale;
appellante
la convenuta con atto di appello 7 ottobre 2002, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere parzialmente entrambe le azioni, la
petizione per fr. 1'841.90 e la riconvenzione per fr. 14'080.05, il tutto
protestando spese e ripetibili delle due sedi;
mentre
l'attrice con osservazioni 13 novembre 2002 postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
-
Con contratto 8 novembre 1996 (doc. B) __________ ha appaltato alla
ditta __________ la fornitura e l'installazione di una casa prefabbricata
modello "__________", da edificarsi sulla part. n. __________ RFD di
__________ di sua proprietà: il contratto, che tra l'altro richiamava quanto
stabilito nella conferma d'ordine (doc. A), prevedeva una mercede a corpo di
fr. 389'596.-. Nell'agosto 1997 le parti hanno concordato l'esecuzione di tutta
una serie di opere supplementari per ulteriori fr. 29'647.95 (doc. C).
-
Con la
petizione in rassegna __________ ha chiesto la condanna di __________ -che nel
frattempo ha assunto gli attivi e i passivi di __________ - al pagamento di una
somma ridotta in sede conclusionale a fr. 48'976.05. Essa adduce in sostanza
che la casa non sarebbe stata costruita a regola d'arte e che la convenuta non
avrebbe eseguito tutte le opere contrattualmente previste, per cui, a titolo di
risarcimento danni, pretende la rifusione delle fatture da lei anticipate a
terzi, segnatamente alla ditta __________ (fr. 13'129.50), alle ditte
__________ e __________ (fr. 4'927.50), alla ditta __________ (fr. 5'525.-),
alla ditta __________ (fr. 16'723.-) e alla ditta __________ A (fr. 330.-), il
rimborso delle spese giudiziarie poste a suo carico nella procedura di
iscrizione di un'ipoteca legale promossa dalla ditta __________ (fr. 520.-) e
delle spese per l'allestimento della perizia a futura memoria (fr. 2'215.-), la
riduzione della mercede per apparecchi sanitari non forniti (fr. 286.05), il
risarcimento per aver dovuto far capo a un appartamento sostitutivo per 3 mesi
(fr. 4'320.-) e il minor valore della cucina (fr. 1'000.-).
-
La convenuta
si è opposta alla petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna
della controparte al pagamento di fr. 19'446.55, postulando in particolare
l'attribuzione degli interessi di mora (fr. 9'181.30), la rifusione delle somme
indebitamente trattenute dall'attrice per l'appartamento sostitutivo (fr.
4'320.-), la differenza tra quanto dovuto secondo contratto e gli acconti
versati (fr. 6'945.25), il tutto previa deduzione del minor valore dell'opera
da lei riconosciuto (fr. 1'000.-).
-
Il Pretore,
con il giudizio qui impugnato, ha innanzitutto ammesso il parziale buon
fondamento delle pretese attoree, ponendo a carico della convenuta parte delle
fatture della ditta __________ (fr. 13'129.50), delle ditte __________ e
__________ (fr. 4'827.50), della ditta __________ (fr. 12'170.50), della ditta
__________ (fr. 16'723.-) e della ditta __________ (fr. 200.-), riducendo la
mercede per gli apparecchi sanitari non forniti (fr. 286.05) e per il minor
valore della cucina (fr. 1'000.-), ordinando il rimborso delle spese per la
prova a futura memoria (fr. 2'215.-), salvo poi dedurre la differenza tra il
prezzo pattuito e gli acconti (fr. 13'029.65), così da ottenere un credito a
favore dell'attrice di fr. 37'521.90. Atteso che alla convenuta andavano
attribuiti fr. 2'649.60 per interessi moratori al 5%, egli ha in definitiva concluso
per l'accoglimento della petizione in ragione di fr. 34'872.30, arrotondati a
fr. 34'870.-, e per l'integrale reiezione della domanda riconvenzionale.
-
Con
l'appello che qui ci occupa, avversato dall'attrice, la convenuta chiede di
riformare il giudizio di prime cure nel senso di ammettere parzialmente
entrambe le azioni, la petizione per fr. 1'841.90 e la domanda riconvenzionale
per fr. 14'080.05. Essa contesta in sostanza di dover rimborsare alla
controparte le fatture della ditta __________ (fr. 13'129.50), delle ditte
__________ e __________ (fr. 4'827.50) e della ditta __________ (fr. 16'723.-),
evidenziando di aver nel frattempo già rifuso alla controparte l'importo
relativo al minor valore dell'opera (fr. 1'000.-), fermo restando che la pretesa
per interessi a suo favore andava aumentata (fr. 14'080.05).
-
Delle
motivazioni della sentenza pretorile, dell'appello e delle osservazioni al
gravame si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
-
Preliminarmente,
dopo aver rammentato che a questo stadio della lite non è ormai più contestata
l'applicazione del diritto svizzero e meglio degli art. 363 segg. CO, è
senz'altro opportuno evidenziare alcuni principi d'ordine procedurale cui la
parte appellante deve attenersi per non incorrere nella sanzione
d'irricevibilità del gravame: giusta l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC essa deve
innanzitutto essere cosciente che in questa sede è esclusa la facoltà di
addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni; d'altro canto l'atto d'appello, in virtù
dell'art. 309 cpv. 1 lett. f CPC, deve contenere, pena la nullità (cpv. 5), i
motivi di fatto su cui si fonda, ciò che, secondo la giurisprudenza, impone tra
l'altro alla parte appellante di precisare i motivi di fatto e di diritto per i
quali il giudizio di prime cure sarebbe errato (Cocchi/Trezzini, CPC-TI,
Lugano 2000, m. 27 ad art. 309).
Ciò posto -come
vedremo- le censure sollevate dalla convenuta si appalesano in gran parte
inammissibili.
- Nel
querelato giudizio il Pretore ha ritenuto che le fatture della ditta __________
per complessivi fr. 13'129.50 (doc. Q-U), anticipate dall'attrice, dovevano
essere caricate alla convenuta, in quanto le prestazioni svolte a quel momento,
riguardanti in sostanza le opere di scavo, trasporto del materiale e di
ripiena, rientravano senz'altro tra quelle a carico della convenuta nella
conferma d'ordine di cui al doc. A ("Aushub und Deponieren der
Humusschicht auf Grundstück"); il fatto che l'intervento in questione
fosse risultato più impegnativo di quanto previsto inizialmente, per la
necessità di eseguire uno scavo in roccia, non poteva a suo giudizio modificare
la posizione della convenuta, poiché essa, oltre a non aver invocato
l'applicazione dell'art. 373 cpv. 2 CO -norma secondo cui, qualora per altro
delle circostanze straordinarie che non potevano essere previste o che erano
escluse dalle previsioni ammesse da ambedue le parti al momento della
stipulazione del contratto, impedissero o rendessero oltremodo difficile il
compimento dell'opera, è in facoltà del giudice di concedere secondo il suo
prudente criterio un aumento del prezzo o la risoluzione del contratto- si era
limitata a sostenere che il maggior scavo non era giustificato, circostanza
smentita tuttavia dai fatti, tanto più che non era dato conoscere le
circostanze esatte del caso concreto che, se del caso, avrebbero potuto
giustificare un aumento della mercede.
A fronte di questa
dettagliata argomentazione, la convenuta si è limitata in questa sede a
sottolineare da una parte il fatto -invero pacifico- che i lavori fatturati
erano stati dapprima commissionati e in seguito pagati dall'attrice senza
riserve, traendone la conclusione, del tutto infondata siccome dimentica degli
accordi contrattuali conclusi tra le parti, che gli stessi dovessero rimanere a
suo carico, e dall'altra a segnalare il presunto comportamento irrito tenuto
dalla controparte, che in realtà neppure è stato provato e comunque non può
essere considerato costitutivo dell'abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC), la
quale non le avrebbe notificato tempestivamente l'intenzione di procedere a
lavori supplementari e anzi ne avrebbe comunicato l'effettuazione solo 2 anni
più tardi. Atteso che la convenuta non si è assolutamente confrontata con la
motivazione addotta dal Pretore -essa non ha del resto nemmeno spiegato per
quale motivo quanto fatturato dalla ditta __________ dovrebbe costituire
un'opera supplementare- la censura deve essere dichiarata irricevibile.
- Il Pretore
ha in seguito riconosciuto all'attrice il rimborso delle fatture della ditta
__________ di fr. 16'723.- (doc. MM e NN), da lei anticipate a suo tempo,
precisando che le opere fatturate in quell'occasione, concernenti a loro volta
i lavori di scavo in roccia necessari per la posa del basamento della casa e i
lavori di scavo per la posa dei cavi elettrici, erano per contratto a carico
della convenuta.
Con l'appello
quest'ultima si è limitata a rinviare a quanto da lei scritto in merito alle
fatture della ditta __________ -questione già evasa al considerando precedente-
evidenziando anche qui la circostanza -già dichiarata irrilevante- che le opere
di scavo erano state direttamente commissionate dall'attrice, che in seguito
aveva provveduto a pagarle senza riserve. Non avendo essa spiegato le ragioni
per cui l'assunto pretorile sarebbe errato, la censura va dichiarata anche in
questo caso irricevibile.
- Per
giustificare la rifusione all'attrice delle fatture della __________ e della
__________ (in ragione fr. 4'827.50, cfr. doc. V e AA), relative alle opere da
elettricista per la messa a disposizione della potenza richiesta e la tassa di
collaudo, il Pretore, preso atto che la formulazione contenuta nella conferma
d'ordine (doc. A), secondo cui a carico della convenuta vi era pure l' "Ausführung
und Ausstattung gemäss Bau- und Ausstattungsbeschreibung 1/96 ohne
Wärme-Gewinn-Technik-Anlage und Solaranlage incl.
Stromverteilungs-anschlusskasten aussenseitig", non era molto
esaustiva, ha provveduto ad esaminare se quanto effettuato non rientrasse
eventualmente nelle prestazioni appaltate alla convenuta nell'agosto 1997 (doc.
C): ritenuto che alla pos. 030800 risultava che "Der Anschluss des
Zählerschranks, An- und Fertigmeldung beim Energieversorgungs-unternehmen
erfolgt durch einen schweiz. konzessionierten Elektrobetrieb" e che
dunque a suo dire tutte le opere da elettricista, comprese le questioni
relative all'allacciamento della rete di distribuzione, erano a carico della
convenuta, egli ha concluso per il benfondato della pretesa attorea.
Nel gravame la
convenuta ha addotto che il giudice di prime cure avrebbe fatto confusione
nell'interpretazione del termine "Stromverteilungsanschlusskasten",
osservando che a suo carico erano unicamente i costi di installazione della
rete elettrica tra l'armadio di distribuzione interna e la cassetta di
distribuzione esterna, mentre nel caso concreto si trattava del rapporto tra il
distributore e il consumatore, ovvero dell'allacciamento dall'armadio di
distribuzione esterno alla rete della __________. Sennonché, così facendo, essa
si è in realtà limitata ad escludere che tale intervento dovesse essere a suo
carico in base al doc. A, ma non si è assolutamente pronunciata sull'ulteriore
argomentazione pretorile che concludeva per il rimborso sulla base di quanto le
parti avevano concordato in base al doc. C. Non essendo stati indicati i motivi
per cui l'assunto del Pretore sarebbe errato, la censura risulta ancora una
volta inammissibile.
-
La convenuta
chiede poi di riformare la sentenza pretorile nella misura in cui il primo giudice
non aveva preso in considerazione il versamento di fr. 1'000.-, relativo al
minor valore della cucina, da lei effettuato il 12 settembre 2002, ovvero il
giorno prima dell'emanazione della sentenza di prime cure. La censura è
irricevibile. La circostanza, rimasta per altro sconosciuta al Pretore -al
quale dunque non può essere mosso alcun rimprovero- è stata in effetti evocata
e provata per la prima volta soltanto in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b
CPC) e non può quindi essere ritenuta. Come giustamente rilevato dall'attrice
nelle sue osservazioni, del pagamento di questo importo, non contestato da
quest'ultima, si dovrà comunque tener conto in occasione della liquidazione
delle posizioni di dare e avere tra le parti, una volta cresciuta in giudicato
la sentenza.
-
La domanda
con cui la convenuta chiede infine di aumentare l'ammontare degli interessi
moratori a suo favore (da fr. 2'649.60 a fr. 14'080.05) deve pure essere
disattesa. Il primo motivo, che, a suo giudizio, imponeva tale aumento, ovvero
il fatto che il credito a favore della controparte era in realtà inferiore a
quello stabilito dal Pretore, è stato in effetti smentito ai considerandi che
precedono. La seconda ed ultima ragione che giustificava l'aumento, ovvero la
richiesta di estendere il periodo per il quale erano dovuti gli interessi
moratori dal 15 ottobre 1998 al 7 ottobre 2002, è per contro inammissibile,
siccome formulata per la prima volta solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett.
b CPC), ritenuto che nei suoi precedenti allegati scritti la parte convenuta,
richiamandosi implicitamente al doc. 5, ne aveva preteso la rifusione solo fino
al 15 ottobre 1999 (recte 1998).
-
Ne discende
la reiezione del gravame, del tutto infondato.
La tassa di
giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 7 ottobre 2002 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 950.-
b) spese fr.
50.-
Totale fr.
1'000.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 1'500.- per ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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