Costs after Federal Tribunal annulled lease termination

12.2002.173Übriges Gericht02.10.2002Modified

Zusammenfassung

After the Federal Supreme Court held the lease termination null, the cantonal Court of Appeal was remitted only to decide costs and party compensation. It held that the landlord was entirely unsuccessful, because the subsidiary request for lease extension became irrelevant once the termination was invalid. The first-instance cost order was amended so that the landlord bears the court fee, expenses, and compensation. The landlord was also ordered to bear the appeal costs and to pay appeal compensation to the tenant.

Regest

Art. on costs and party compensation in cantonal civil procedure; cost allocation after remand by the Federal Supreme Court. Where the Federal Supreme Court annuls the contested termination and remits the matter solely for a new decision on costs, the party whose substantive position has failed in light of that outcome is to be treated as entirely unsuccessful. A subsidiary claim for lease extension becomes irrelevant once the termination is declared null and does not alter the cost incidence. The remitting court may therefore reallocate both first-instance and appellate costs in full to that party (consid. 1-2).

Gesamter Gesetzestext

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.2002.173

Data decisione, Autorità: 02.10.2002, IICCA

Incarto n. 12.2002.00173 Rinvio TF

Lugano 2 ottobre 2002/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Pellegrini (quest'ultimo in sostituzione del giudice Rusca, assente)

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. no. LA.2001.0006 della Pretura di Lugano, sez. 4 promossa con istanza 12 gennaio 2001 da


rappr. dagli avv.ti __________

Contro


rappr. dallo studio legale __________

con cui l’istante ha chiesto l'annullamento della disdetta 14 settembre 2000 e in subordine la protrazione del contratto di locazione fino al 31 dicembre 2005;

domande avversate dalla convenuta, la quale ha postulato la reiezione dell'istanza e ha altresì chiesto che alla controparte fosse fatto ordine di liberare l'ente locato a far tempo dal 29 marzo 2001, e che il Pretore con sentenza 10 agosto 2001 ha parzialmente accolto, accertando la validità della disdetta e concedendo una proroga unica e definitiva del contratto fino al 29 marzo 2002;

appellanti entrambe le parti, con atti di appello 23 agosto 2001: l'istante chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di annullare la disdetta e in subordine di concederle una protrazione fino al 31 dicembre 2003, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi; la convenuta chiede di modificare la sentenza di prime cure nel senso di respingere l'istanza e di far ordine alla controparte di liberare l'ente locato a far tempo dal 29 marzo 2001, pure con protesta di spese e ripetibili.

Considerato

che, con sentenza 15 novembre 2001, questa Camera ha respinto l'appello di __________ in liquidazione e accolto quello di __________ dichiarando valida la disdetta del contratto di locazione e negando qualsiasi protrazione;

che, con sentenza 10 settembre 2002, la I corte civile del Tribunale federale ha accolto il ricorso per riforma inoltrato da __________ in liquidazione nei confronti della predetta decisione ed ha dichiarato nulla la disdetta del contratto di locazione;

che la causa è stata ritornata a questa Camera limitatamente a nuovo giudizio sulle spese e ripetibili della procedura cantonale;

che __________ appare, in esito alla decisione del Tribunale federale, interamente soccombente - la questione della protrazione del contratto di locazione essendo subordinata al quesito principale della validità della disdetta e quindi indifferente nel caso di nullità di questa - e di conseguenza le devono essere accollate, per intero, tasse, spese e ripetibili delle due sedi giudiziarie cantonali;

Per i quali motivi

pronuncia

I. Il dispositivo sulle spese della decisione 10 agosto 2001 del Pretore di Lugano (inc. no. LA.2001.00006) è così modificato:

  1. La tassa di giustizia di Fr. 1'700.- e le spese di Fr. 300.-, da anticiparsi dall'istante, sono a carico della controparte __________ che le rifonderà inoltre Fr. 4'000.- per ripetibili.

II. Le spese della procedura d'appello consistenti in:

a) tassa di giustizia Fr. 1'560.-

b) spese Fr. 40.-

Totale Fr. 1'600.-

già anticipate dalle parti in ragione di metà ciascuna, sono a carico di __________. che rifonderà a __________ in liquidazione l'importo di Fr. 2'000.- per ripetibili d'appello.

III. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 4

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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