AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.169
Data decisione, Autorità:
08.05.2003, IICCA
Incarto n.
12.2002.169
Lugano
8 maggio 2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. DI.2001.00011
della Pretura del distretto di Riviera- promossa con istanza 5 febbraio 2001 da
rappr.
dall'__________
contro
rappr. dall'avv.
con cui
l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 8'100.-
oltre interessi nonché il riconoscimento di un'indennità ex art. 337c cpv. 3
CO;
domande
avversate dalla convenuta, che ha postulato la reiezione dell'istanza, e che in
via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di
fr. 3'378.20 più interessi;
sulle
quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 6 settembre 2002, con cui ha
integralmente accolto la domanda riconvenzionale ed accolto l'istanza per fr.
8'100.- oltre interessi;
appellante
l'istante con atto di appello 13 settembre 2002, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di ammettere integralmente l'istanza e di
respingere la domanda riconvenzionale, il tutto protestando spese e ripetibili
di entrambe le sedi;
appellante
adesivamente la convenuta con allegato 28 settembre 2002, con cui chiede la
reiezione del gravame di parte avversa e l'accoglimento del proprio nel senso
di ammettere l'istanza per fr. 1'620.- e in subordine per fr. 7'020.-, con
protesta di spese e ripetibili;
mentre
l'istante con osservazioni 10 ottobre 2002 postula la reiezione dell'appello
adesivo protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
- Con
contratto 14 luglio 1999 (doc. 1) la ditta __________ ha assunto __________ in
qualità di autista-magazziniere: il contratto di lavoro, di durata
indeterminata, prendeva inizio il 15 luglio 1999 e prevedeva un salario mensile
di fr. 2'700.- lordi.
Il 18
ottobre 2000 il lavoratore è stato licenziato in tronco.
-
Con
l'istanza in rassegna __________, rilevando l'infondatezza dei motivi di
licenziamento addotti a quel momento, ha chiesto la condanna della __________
al pagamento di fr. 8'100.-, somma corrispondente al salario per i mesi da
ottobre a dicembre 2000, nonché l'attribuzione di un'indennità per
licenziamento ingiustificato da stabilirsi dal giudice.
-
La
convenuta si è opposta all'istanza, rilevando il benfondato del licenziamento
significato all'istante, il quale, a suo dire, si sarebbe reso colpevole, il 5
ottobre 2000, di aver immesso nel furgone Mercedes-Benz Sprinter 413 CDI in
dotazione della ditta, alimentato con carburante diesel, un quantitativo di
4.27 l di benzina. Accortosi immediatamente dell'errore commesso, l'istante,
dopo aver pagato in contanti il carburante, avrebbe immesso, per cercare di
"diluire" la benzina, altri 63.58 l di diesel, pagando questa volta
con la carta di credito aziendale. Egli avrebbe in seguito omesso di avvertire
il datore di lavoro della circostanza, sicché il giorno seguente il furgone,
guidato a quel momento da un altro autista, sarebbe rimasto in panne.
Il
risarcimento del danno al furgone, fatturato dalla carrozzeria in fr. 3'378.20,
è oggetto della domanda riconvenzionale.
-
Il
Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha parzialmente accolto l'istanza ed
ammesso integralmente la domanda riconvenzionale. Il giudice di prime cure,
facendo propria la versione dei fatti evocata dalla convenuta, ha in sostanza
ritenuto che le ragioni da lei addotte a sostegno del licenziamento immediato
erano fondate, ma che il provvedimento, significato all'istante al più presto
dopo 9 giorni dacché la parte era venuta a conoscenza dei fatti, era senz'altro
tardivo e dunque ingiustificato. L'istante è stato pertanto condannato a
rifondere alla convenuta le spese per la riparazione del furgone (fr.
3'378.20), mentre quest'ultima è stata a sua volta condannata a versare alla
controparte il salario fino al prossimo termine di disdetta, ovvero fino al 31
dicembre 2000 (fr. 8'100.-), ritenuto che nelle particolari circostanze non era
però possibile riconoscere all'istante un'indennità per licenziamento
ingiustificato.
-
Entrambe
le parti si sono aggravate contro il giudizio pretorile.
L'istante,
con l'appello principale, ribadisce anche in questa sede l'assoluta inesistenza
dei motivi alla base del suo licenziamento in tronco, dal che l'infondatezza
della pretesa di risarcimento danni formulata dalla controparte e il benfondato
della richiesta di un'indennità per licenziamento ingiustificato. Due sono
invece le richieste che la convenuta avanza con l'appello adesivo: essa
contesta innanzitutto che il licenziamento sia stato significato tardivamente,
evidenziando che in tal caso l'istanza potrebbe essere ammessa solo per fr.
1'620.-, corrispondente al salario fino al 18 ottobre 2000, mai versato; in via
subordinata, se si dovesse confermare il carattere ingiustificato del licenziamento,
osserva che in base al contratto il prossimo termine di disdetta sarebbe
spirato il 18 dicembre 2000, per cui il credito a favore della controparte
sarebbe stato tutt'al più di fr. 7'020.-.
-
Delle
osservazioni con cui le parti postulano la reiezione del gravame presentato
dalla rispettiva controparte si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.
-
L'art.
337 CO dispone che il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo
recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente
quando la continuazione del contratto, in buona fede, non può più essere
pretesa: ciò è in sostanza il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è
così compromesso da non permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la
disdetta immediata sembra essere l'unica soluzione praticabile. Il giudice
valuta secondo il suo libero apprezzamento se la violazione dei doveri
contrattuali raggiunge la necessaria gravità, considerando le circostanze
concrete, in applicazione del diritto e dell'equità (cfr. DTF 127 III
313).
Nel caso
di specie, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, nulla permette di
concludere che l'istante il 5 ottobre 2000 si sia reso colpevole di quanto
addebitatogli dalla convenuta e in particolare che abbia immesso della benzina
nel furgone della ditta. L'unica prova in tal senso versata agli atti dalla
convenuta, ovvero la registrazione di cassa della stazione di servizio
__________ di __________ -che dispone di 8 colonne di distribuzione- in cui si sarebbero
svolti i fatti (doc. 7), è in effetti del tutto inconsistente: pacifico che
alle 7.30 di quel giorno l'istante abbia pagato, con la carta di credito
aziendale, la fornitura di 63.58 l di diesel, nessun elemento permette invece
di avvalorare la tesi di parte convenuta, secondo cui il pagamento a contanti
di 4.27 l di benzina super plus 98, avvenuto alle 7.28, sia stato a sua volta
effettuato dall'istante e non invece da un altro cliente, ad esempio uno
scooterista. L'istruttoria non ha neppure permesso di confermare che l'istante
abbia effettivamente pronunciato la frase riportata nella lettera di
licenziamento (doc. A) -il cui tenore è stato espressamente contestato dalla
controparte (cfr. doc. C)- "cosa potrebbe poi danneggiare un po' di
benzina messa assieme al diesel", rispettivamente abbia confessato,
come riportato sempre in quella missiva, di aver già commesso in precedenza un
analogo sbaglio. Il fatto che il furgone non sia rimasto in panne quel medesimo
giorno, ma unicamente l'indomani, per altro durante il viaggio di ritorno,
gioca comunque a favore della tesi dell'istante, secondo cui l'immissione di
benzina sarebbe in sostanza ascrivibile a qualcun altro.
Ad ogni
buon conto, avendo l'istante contestato in causa anche il tenore del doc. 8 con
cui il garage __________ confermava che la panne al furgone era riconducibile
alla presenza di benzina nel serbatoio e non essendo state assunte altre prove
in proposito, non è in definitiva nemmeno dimostrato che l'eventuale errore
commesso dall'istante il 5 ottobre 2000 sia stato causale per il successivo
danno al furgone e con ciò per il licenziamento.
- Dovendosi
pertanto concludere, in assenza di migliori riscontri, per l'estraneità
dell'istante all'episodio in questione e dunque per il carattere ingiustificato
del licenziamento in tronco, le questioni litigiose in questa sede possono
essere evase come segue.
8.1 La
domanda riconvenzionale, con cui la convenuta chiedeva all'istante il
risarcimento delle spese di riparazione del furgone, deve senz'altro essere
respinta.
8.2 L'istanza
-come vedremo- può per contro essere ammessa, anche se non nella misura
ipotizzata dall'istante.
Che il
contratto di lavoro tra le parti prevedesse, in caso di impiegati che erano in
ditta da 2 ma meno di 9 anni, un termine di disdetta con un preavviso di 60
giorni (cfr. doc. 1, art. 3) e che di conseguenza l'istante potesse in concreto
pretendere di essere retribuito solo fino al 18 dicembre 2000, è stato addotto
dalla convenuta per la prima volta, e dunque irritualmente (art. 321 cpv. 1
lett. b CPC), solo in questa sede. La dottrina ha in ogni caso già avuto modo
di precisare che se, come nel caso di specie, il contratto con cui si
modificano i termini legali di disdetta non indica il momento della sua scadenza,
lo stesso prenderà fine, come previsto dalla norma dispositiva di cui all'art.
335c cpv. 1 CO, per la fine di un mese (Rehbinder, Berner Kommentar, N.
5 ad art. 335c CO; Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag, 5. ed., N. 6 ad
art. 335c CO; Staehelin, Zürcher Kommentar, N. 11 ad art. 335c CO; JAR
1983 p. 166.).
Quanto
all'indennità per licenziamento ingiustificato ai sensi dell'art. 337c cpv. 3
CO, la stessa, ancorché non quantificata dall'istante -ma la dottrina e la
giurisprudenza ammettono tale modo di procedere (Rehbinder, op. cit., N.
11 ad art. 337c CO; Streiff/Von Känel, op. cit., N. 14 ad art. 337c CO; Brühwiler,
Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. ed., p. 344; Von Känel, Die
Entschädigung aus ungerechtfertigter fristloser Entlassung nach Art. 337c Abs.
3 OR, Zurigo 1996, p. 153; Troxler, Der sachliche Kündigungsschutz nach
schweizerischem Arbeitsvertragsrecht, Zurigo 1993, p. 155 e seg.; Nordmann,
Die missbräuchliche Kündigung im schweizerischen Arbeitsvertragsrecht unter
besonderer Berücksichtigung des Gleichstellungsgesetzes, Basilea e Francoforte
sul Meno 1998, p. 313 con altri rif.; JAR 1994 p. 238 e 308; II CCA
21 febbraio 1995 in re P./P. SA)- può nondimeno essere riconosciuta. Tenuto
conto da una parte della tutto sommato breve durata del rapporto di lavoro e
del fatto che l'istante il 17 gennaio 2000 era già stato oggetto di un richiamo
(doc. 3) -per inciso si osserva che in causa la parte aveva unicamente
provveduto a contestare il carattere arbitrario dell'assenza del 15 gennaio
2000, ma non invece, se non in modo generico e dunque irrituale (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, m. 6 ad art. 170), il fatto, cui pure si faceva accenno
nel richiamo, secondo cui non era la prima volta che si verificavano analoghe
assenze- e dall'altra dell'estraneità dell'istante ai fatti che hanno portato
al licenziamento, questa Camera, in considerazione dell'ampio potere
d'apprezzamento che le compete, limitato unicamente dall'obbligo legale di non
attribuire al lavoratore un indennizzo superiore all'equivalente di 6 mesi di
salario, ritiene senz'altro equo riconoscergli un'indennità pari a 2 salari
mensili.
In virtù
della cessione legale di cui all'art. 29 LADI, il lavoratore non è però più
legittimato a far valere nei confronti del datore di lavoro le somme che nel
frattempo gli sono state versate a titolo di indennità di disoccupazione, delle
quali in caso contrario risulterebbe indebitamente arricchito (cfr. sul tema Streiff/Von
Känel, op. cit., N. 11 ad art. 337c CO; Rehbinder, op. cit., N. 6 ad
art. 337c CO; DTF 120 II 365 segg.; II CCA 12 maggio 1995 in re
O./O. SA, 3 ottobre 1995 in re C./O. SA, 27 giugno 1997 in re B./I. SA, 30
ottobre 1997 in re J./C., 31 maggio 1998 in re F./S. SA): dai crediti
dell'istante devono essere dedotti i fr. 4'294.40 versati a suo tempo dalla
__________ (doc. F e G).
- Ne
discende che l'appello adesivo dev'essere respinto, mentre quello principale è
parzialmente accolto nel senso che la convenuta è condannata a versare alla
parte istante la somma di fr. 9'205.60 lordi oltre interessi (fr. 8'100.- per
salari fino al prossimo termine di disdetta + fr. 5'400.- per indennità per
licenziamento ingiustificato ./. fr. 4'294.40 per cessione legale).
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese (art. 343 cpv. 3 CO), ritenuto che le
ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 148 CPC
dichiara e pronuncia
I. L’appello
13 settembre 2002 di __________ è parzialmente accolto. Di conseguenza
la sentenza 6 settembre 2002 della Pretura del distretto di Riviera è così
riformata:
- L'istanza 5 febbraio 2001
di __________ è parzialmente accolta.
Di
conseguenza la ditta __________, è condannata a versare a __________, la somma
di fr. 9'205.60 lordi oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2001 su fr.
3'805.60.
-
La domanda riconvenzionale 9 marzo
2001 di __________ è respinta.
-
Non
si prelevano né tasse né spese giudiziarie per le due procedure. __________
verserà a __________ complessivamente fr. 1'200.- per parti di ripetibili.
II. Non
si prelevano né tasse né spese per la procedura d'appello. La parte appellata
rifonderà all'appellante fr. 100.- per parti di ripetibili.
III. L’appello adesivo 28 settembre 2002 di __________ è respinto.
IV. Non si prelevano né tasse né spese per la procedura d'appello
adesivo. La parte appellante adesivamente rifonderà alla controparte fr. 300.-
per ripetibili.
V. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Riviera
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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