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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.167
Data decisione, Autorità:
17.07.2003, IICCA
Incarto n.
12.2002.167
Lugano
17 luglio 2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e
Giani, quest'ultimo in luogo di Chiesa, astenuto
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.239
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 15
aprile 2002 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
in materia di contratto d'architetto (credito per
onorari) che il Pretore, dando atto che l'attore ha aderito all'eccezione di
carenza di legittimazione attiva proposta dai convenuti con la risposta 28
giugno 2002, ha stralciato dai ruoli con decreto 6 settembre 2002 caricando
all'attore le tasse di giustizia ed un'indennità ripetibile di Fr. 1'200.-.
Appellanti i convenuti, con atto d'appello 13
settembre 2002, contro il dispositivo riguardante le ripetibili loro accordate
che chiedono siano stabilite in Fr. 3'700.-, mentre la controparte, con
osservazioni 8 ottobre 2002 vi si oppone.
Letti ed esaminati gli atti di causa.
Considerato
in fatto ed in diritto:
che l'attore ha avviato la causa nei confronti dei convenuti per
ottenere il pagamento di una pretesa di onorario per lavori d'architetto di Fr.
179'000.-;
che i
convenuti, con l'allegato di risposta, oltre a contestare il merito della
pretesa hanno eccepito la carente legittimazione dell'attore poiché il mandato
d'architetto era stato affidato allo __________ e non all'architetto quale
persona fisica;
che
l'attore ha aderito all'eccezione ed il Pretore ha stralciato la causa dai
ruoli attribuendo ai convenuti un importo di Fr. 1'200.- per ripetibili;
che i
convenuti, con l'appello che ci occupa, chiedono che, in funzione del valore di
causa e degli atti compiuti sino al momento dello stralcio della causa,
l'indennità ripetibile loro dovuta sia aumentata a Fr. 3'700.-, mentre la
controparte vi si oppone;
che per
stabilire l'importo delle ripetibili dovute quando il processo si conclude
prematuramente a seguito della soluzione di un problema preliminare, come in
concreto, si fa capo all'art. 11 TOA tenendo conto dell'onorario secondo il
valore e di quello a tempo attraverso la nota formula (2 x OV x OT) / (OV + OT)
applicata dal Consiglio di moderazione;
che,
diversamente dal convincimento degli appellanti, l'onorario ad valorem da
considerare è quello pieno e non quello ridotto percentualmente a dipendenza
dello stadio della procedura;
che, di
conseguenza, pur applicando i minimi tariffali si avrebbe un onorario secondo
il valore di causa di Fr. 10'740.- (Fr. 179'000.- x 6% come all'art. 9 TOA);
che il dispendio
di tempo e l'onorario orario esposti non sono partitamente contestati
dall'appellato e corrispondono sicuramente all'impegno che doveva essere
profuso per una corretta impostazione difensiva della causa, percui lo si può
ammettere in Fr. 4'500.-;
che i
convenuti non avrebbero potuto limitarsi ad eccepire la carenza di
legittimazione senza entrare nel merito della pretesa poiché solo i presupposti
processuali, e non le eccezioni di merito come quella di legittimazione,
possono essere sollevati preliminarmente alla presentazione della risposta
(cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 97 n. 368; ad art. 98 m. 8 e n.
376; ad art. 181 n. 641);
che,
applicando la citata formula, si avrebbe così un onorario e quindi un'indennità
ripetibile di Fr. 6'342.- (2 x 10'740 x 4'500) / (10'740 + 4'500), con il che
la pretesa di Fr. 3'700.- degli appellanti è perfettamente giustificata;
che il
fatto che l'attività del patrocinatore dei convenuti, fin qui prestata, possa
agevolarlo nella conduzione del processo che l'anonima ha nel frattempo
inoltrato è questione da decidere nell'attribuzione delle ripetibili di quella
causa;
che il
giudizio al proposito del Pretore, inferiore ai minimi della TOA (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 150 m. 19) va conseguentemente riformato;
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
-
L'appello 13 settembre 2002 è accolto e di conseguenza il
dispositivo 2 del decreto 6 settembre 2002 del Pretore di Lugano è così
riformato:
-
La tassa di giudizio e le spese in
complessivi Fr. 500.- sono a carico
dell'attore, che rifonderà alle parti convenute complessivamente
Fr. 3'700.- per ripetibili.
-
La
tassa di giustizia (Fr. 150.-) e le spese (Fr. 50.-) della procedura d'appello,
già anticipati dagli appellanti, sono a carico dell'appellato che rifonderà
alla controparte Fr. 300.- per ripetibili d'appello.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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