AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.164
Data decisione, Autorità:
25.07.2003, IICCA
Incarto n.
12.2002.164
Lugano
25 luglio
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.96.00074
della Pretura del distretto di Riviera- promossa con petizione 7 ottobre 1996
da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l'attrice ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di fr. 9'437.- oltre interessi nonché il rigetto in via
definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di Riviera
(restituzione dell'indebito) e che il Pretore, con sentenza 30 luglio 2002, ha
accolto.
Appellante la convenuta la quale, con atto d'appello 4
settembre 2002, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere la
petizione, mentre la controparte, con osservazioni 25 ottobre 2002, postula la
reiezione del gravame.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti
dell'incarto
Considerato
in fatto ed in diritto:
-
L'11 maggio 1995 la __________ (in seguito ) ha bonificato
un importo di fr. 23'000.- sul conto n. __________ dell', indicando
in "__________" la destinataria dello stesso e "come da
convenzione del 6 aprile 1995" la sua causale.
-
Il
conto in questione era in realtà intestato alla sede bellinzonese della
__________, la quale, con lettera 8 giugno 1995, dopo aver confermato il
ricevimento della somma, ha aggiunto di ritenerla versata su indicazione del
dr. __________, presidente del consiglio d'amministrazione di __________, per
il saldo di un debito personale di quest'ultimo nei suoi confronti di fr.
7'960.- più interessi ed accessori, per un totale di fr. 9'437.-, dal che la
sua intenzione di trattenere quell'importo e di provvedere unicamente alla
restituzione della rimanenza, pari a fr. 13'563.-.
Nonostante
__________ abbia contestato, con lettera 13 giugno 1995, questo modo di
procedere, chiedendo la restituzione dell'intero importo bonificato per errore,
la sede bellinzonese di __________, il 16 agosto 1995, le ha restituito solo
fr. 13'563.-.
-
Sollecitata
in seguito dalla succursale grigionese della __________ a pagare quanto
concordato nella convenzione 6 aprile 1995, __________, il 18 ottobre e il 10
novembre 1995, ha provveduto al pagamento integrale della somma in questione,
in due tranches, la prima di fr. 13'563.- e la seconda di fr. 9'500.-.
-
Con
la petizione in rassegna __________ ha chiesto la condanna di __________ -che
nel frattempo ha trasferito la sua sede a __________ - al pagamento di fr.
9'437.- più interessi e accessori, rilevando in sostanza che la somma di fr.
23'000.-, dovuta in realtà alla sua succursale grigionese, le era stata
accreditata per errore e che essa non era legittimata a trattenere alcunché.
Di
diverso avviso la convenuta, la quale, oltre a contestare l'esistenza
dell'errore, ha addotto che le parti si erano a suo tempo accordate che il
debito personale del dr. __________ nei confronti della sede principale,
relativo al trasporto di alcune piante presso la sua abitazione di __________,
sarebbe stato liquidato in occasione del pagamento dei lavori svolti dalla
succursale, relativi invece a voli svolti __________.
- Il
Pretore, con il giudizio qui impugnato, ha accolto la petizione.
Egli ha
in sostanza ritenuto, sulla base del doc. 3 e della testimonianza __________,
che il dr. __________ aveva a suo tempo concordato con la ditta __________, che
il trasporto delle piante sarebbe stato incluso nei lavori commissionati alla
stessa succursale grigionese della convenuta, tanto più che il teste __________
aveva a sua volta confermato che il trasporto in questione doveva avvenire
gratuitamente. Il giudice di prime cure, preso atto che l'attrice aveva inoltre
sempre avuto a che fare solo con la succursale grigionese della convenuta, ha
di conseguenza concluso che il trasporto delle piante fosse senz'altro compreso
nei fr. 23'000.- concordati, per cui la trattenuta operata dalla convenuta si
avverava del tutto ingiustificata. Se ciò non bastasse, egli ha infine rilevato
che la convenuta nelle particolari circostanze sapeva perfettamente che il
pagamento di fr. 23'000.- non era a lei destinato, per cui, di fronte alla
chiara contestazione dell'attrice, avrebbe senz'altro dovuto provvedere alla
restituzione della somma erroneamente percepita.
-
Con
l'appello che qui ci occupa la convenuta chiede di riformare il primo giudizio
nel senso di respingere la petizione. Essa contesta innanzitutto che il doc. 3,
a suo dire privo di valore probatorio, e la testimonianza __________, del tutto
silente in proposito, potessero confermare l'assunto pretorile, secondo cui il
dr. __________ aveva concordato con la succursale grigionese che il trasporto
delle piante sarebbe stato incluso nei lavori poi commissionati alla stessa.
Insostenibile era pure la circostanza evocata dal Pretore e riferita dal teste
__________, della cui fedefacenza vi era motivo di dubitare siccome in causa
con l'appellante, che quel trasporto fosse gratuito, tanto più che la parte
attrice mai l'aveva addotto in precedenza. E nemmeno era vero che l'attrice
avrebbe avuto contatti solo con la succursale e non con la sede principale.
Errato era infine anche il giudizio con cui il primo giudice aveva escluso
l'esistenza di un'assunzione del debito da parte dell'attrice e aveva invece
ammesso che essa fosse incorsa in un errore, allorché aveva provveduto al
pagamento dei fr. 23'000.-.
-
Delle
osservazioni con cui l'attrice postula la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei prossimi considerandi.
-
Nel
diritto svizzero la succursale di una società, pur disponendo in pratica di una
certa autonomia e indipendenza, continua giuridicamente ad essere parte
integrante della società da cui dipende, così che in definitiva non dispone né
della personalità giuridica né tanto meno della capacità di essere parte (Meier-Hayoz/Forstmoser,
Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 8. ed., Berna 1998, § 23 N 12; DTF
120 III 11).
In
considerazione di quanto precede, si deve ritenere che il credito di fr.
23'000.- vantato dalla succursale grigionese della convenuta nei confronti
dell'attrice avrebbe potuto essere azionato unicamente dalla sua sede
principale. Il fatto che l'attrice -sia pure per errore- abbia pagato tale
somma a quest'ultima piuttosto che alla succursale non toglie dunque che lo
stesso è in realtà pervenuto alla parte che avrebbe potuto esigerlo
giudiziariamente, così che al pagamento va senz'altro riconosciuto l'effetto
liberatorio. In altre parole, versando la somma in questione alle sede
principale, l'attrice ha di fatto estinto il suo debito nei confronti della
succursale, per cui la convenuta non solo era legittimata a trattenere la somma
di fr. 9'437.-, ma avrebbe potuto trattenere anche i rimanenti fr. 13'563.-.
Ciò però non implica ancora -come vedremo- che la petizione debba essere
respinta.
- Al
momento attuale la convenuta, tramite la sua sede o la sua succursale, risulta
aver incassato complessivamente fr. 32'500.-, ritenuto che il fatto che
quest'ultima, allorché ha ricevuto i pagamenti dell'attrice, non risultasse più
iscritta a RC, è a questo proposito irrilevante (in quanto la sua radiazione,
come del resto quella di una ditta individuale, ben difficilmente compromette
l'esistenza reale e fisica di quella particolare unità di produzione, cfr. Vianin,
L'inscription au registre du commerce et ses effets, Friborgo 2000, p. 247).
Pacifico il suo diritto ai fr. 23'000.- dovuti alla sua succursale in base
all'accordo 4 aprile 1995, si tratta ora di stabilire se essa fosse legittimata
a trattenere anche la rimanenza (fr. 9'500.-), che a suo dire corrispondeva al
credito per il trasporto di alcune piante a __________ (fr. 9'437.-, doc. 2),
oppure se sia tenuta a restituirla all'attrice.
9.1 Per
poter caricare all'attrice questa somma, dovuta a titolo personale dal dr.
__________, è necessario che vi sia un'assunzione di debito ai sensi dell'art.
176 CO da parte di quest'ultima società. In questa sede la convenuta non ha più
preteso che l'attrice fosse parte dell'accordo menzionato dal Pretore con
riferimento al doc. 3 -che per altro non doveva essere inteso nel senso che
quel trasposto andava pagato dalla società, bensì che lo stesso era da
ritenersi compreso nell'appalto alla succursale- sicché a quel momento non vi è
certo stata alcuna assunzione di debito. E nemmeno è risultato che un accordo
in tal senso tra l'attrice e la convenuta sia intervenuto, anche solo per atti
concludenti, in epoca successiva: contrariamente a quanto asserito dalla
convenuta, il più volte citato pagamento dell'11 maggio 1995 non può in effetti
essere inteso come un atto di assunzione di debito, visto come lo stesso -in
considerazione dell'importo bonificato, del beneficiario e della causale (doc.
N)- si riferiva chiaramente all'accordo concluso il 4 aprile 1995 con la
succursale, tanto più che con lettera 13 giugno 1995 (doc. C) l'attrice si era
fermamente opposta alla proposta della convenuta di imputare quella somma sul
debito personale del dr. __________; né può essere intravisto nei pagamenti
effettuati successivamente, il 18 ottobre e il 10 novembre 1995, entrambi in
realtà finalizzati al pagamento dei fr. 23'000.- a favore dalla succursale
(cfr. il chiaro tenore dei doc. L e M, interrogatorio formale __________ ad
10.1 e 11), presunta vera creditrice di quell'importo. Non essendo in
definitiva provata l'assunzione di quel debito da parte dell'attrice, la
convenuta non poteva dunque porre a suo carico quella somma, per cui, avendone
rifiutata la restituzione, se n'è di fatto arricchita.
9.2 Ciò
posto, resta ora da esaminare se la parte impoverita di questa somma e dunque
legittimata a reclamarne in causa la restituzione, sia effettivamente
l'attrice. La questione va risolta per l'affermativa. Nonostante la somma
versata in eccedenza, di fr. 9'500.-, sia stata bonificata, il 10 novembre
1995, da un conto della __________ (doc. M p. 2), è in effetti indiscutibile
che il pagamento in questione proveniva in realtà dall'attrice, tanto è vero
che proprio quello stesso giorno essa, indirizzandosi alla controparte, e per
essa al signor __________, responsabile della gestione della succursale (cfr.
teste __________ p. 1 seg. e interrogatorio formale __________ ad 10, 16-18,
21-22, 24-27), si era espressa con i termini "vi versiamo in data
odierna la differenza di fr. 9'500.-" (doc. M p. 1), il che lasciava
chiaramente intendere che era lei e non certo un'altra persona a voler
estinguere quel debito; il fatto che il bonifico emanasse da una terza società
-senza che si sia invero potuto appurare se la stessa agiva quale sua
rappresentante diretta o indiretta, o ancora in altra veste- è dunque
irrilevante, ritenuto oltretutto che l'istruttoria ha chiarito che il pagamento
in questione faceva probabilmente parte di una linea di credito che quella
società aveva concesso all'attrice ed era stato certamente contabilizzato da
ambo le parti (cfr. interrogatorio formale __________ ad 19), così che in definitiva
si deve ritenere che il patrimonio che di fatto ha subito l'impoverimento è
proprio quello dell'attrice, cui tale anticipo è stato automaticamente
addebitato. Il Tribunale federale, pronunciandosi sulla questione a sapere a
chi spettasse la legittimazione attiva per l'azione di indebito arricchimento
nel caso in cui l'adempimento dell'obbligazione, poi rivelatasi nulla, avveniva
da parte di un terzo, ha del resto stabilito che non era possibile stabilire
una regola precisa e che il giudizio concreto doveva invece fondarsi sulle
particolarità della singola fattispecie, ritenuto in ogni caso che per la
controparte, confrontata con un giudizio che ammetteva la legittimazione
attiva, questa soluzione non poteva essere considerata insoddisfacente, non avendo
quest'ultima motivo di temere una nuova azione da parte del terzo (DTF
70 II 123).
9.3 L'importo
ricevuto in eccedenza, di cui la convenuta si è arricchita e l'attrice risulta
impoverita, è senz'altro stato versato da quest'ultima nell'erronea convinzione
di esserne debitrice nei confronti della succursale (cfr. supra, consid. 9.1).
Esso deve pertanto esserle restituito ai sensi dell'art. 63 CO, ritenuto che
gli interessi di mora, in parziale riforma del primo giudizio, non vanno però
riconosciuti a far tempo dal 22 luglio 1995, ovvero dalla scadenza del termine
concesso per la restituzione dei fr. 23'000.- (doc. E), bensì solo dal 7 giugno
1996, cioè dall'inoltro del PE (doc. H), prima valida interpellazione
successiva al versamento della somma eccedente i fr. 23'000.-.
- Ne
discende il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi,
ritenuto che la lieve modifica del primo giudizio per quanto riguarda gli
interessi non giustifica la riforma del dispositivo su spese e ripetibili della
sede pretorile.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili di secondo grado seguono la pressoché
integrale soccombenza della convenuta (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 4 settembre 2002 di __________ è parzialmente accolto. Di
conseguenza i dispositivi N. 1.1 e 1.2 della sentenza 30 luglio 2002 della
Pretura del distretto di Riviera sono così riformati:
1.1 Di conseguenza la ditta
__________, è condannata a versare alla __________, l'importo di fr. 9'437.-
oltre interessi al 5% dal 7 giugno 1996.
1.2 Limitatamente alla somma di fr. 9'437.-
oltre interessi al 5% dal 7 giugno 1996 è rigettata in via definitiva
l'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di Riviera.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 280.-
b) spese fr.
20.-
Totale fr.
300.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 500.- per ripetibili.
III. Intimazione a:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Riviera.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster