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Numero d'incarto:
12.2002.157
Data decisione, Autorità:
11.06.2003, IICCA
Incarto n.
12.2002.157
Lugano
11 giugno
2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Verzasconi (giudice supplente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.1999.779
della Pretura di Lugano, sez. 3 promossa con petizione 22 ottobre 1999 da
rappr. dall'avv.
contro
rappr. dallo
studio legale __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento degli importi di
Fr. 12'346.45 e di Fr. 578.- oltre a interessi del 5% dal 18 agosto 1999;
domande
avversate dal convenuto che ha chiesto la reiezione della petizione e, in via
riconvenzionale, ha postulato la condanna dell’attrice al pagamento
dell’importo di Fr. 20'000.- oltre a interessi del 5% dal 3 agosto 1999, oltre
al rigetto definitivo dell’opposizione da essa interposta al precetto esecutivo
n. __________ dell’Ufficio esecuzioni di Lugano;
che il
Pretore, con decisione del 14 agosto 2002, ha accolto riconoscendo all’attrice
gli importi di Fr. 12'346.45 e Fr. 578.00 oltre a interessi al 5% 18 agosto
1999, e respingendo integralmente la domanda riconvenzionale.
Appellante
la parte convenuta contro il dispositivo sull'azione principale della decisione
pretorile, con appello del 5 settembre 2002 con il quale chiede la reiezione
della petizione, mentre l’attrice, con osservazioni del 15 ottobre 2002,
postula per contro la reiezione dell’appello.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti
prodotti,
Ritenuto
in fatto:
A. La
mattina del 21 dicembre 1998, __________ ha preso in consegna dal __________ di
__________ (in seguito detto anche __________) una vettura di cortesia Hyundai
Coupé targata __________, in sostituzione della propria automobile BMW M3 consegnata
per una riparazione.
Recatosi
a __________, __________ la stessa mattina su un fondo stradale innevato ha
perso il controllo dell’automobile, collidendo contro un muro e danneggiando la
vettura, che ha dovuto essere rimorchiata da __________, amministratore unico
della società che gestisce il __________, chiamato dallo stesso __________ sul
luogo dell’incidente.
B. Effettuate
le riparazioni sulla vettura danneggiata, il 1. febbraio 1999 il __________ ha
quindi emesso la relativa fattura all’indirizzo di __________ per un importo
complessivo di Fr. 12'346.85. Il 1. marzo 1999 __________ ha inviato al
__________ uno scritto con il quale ha proposto di liquidare al vertenza con il
pagamento dell’importo di Fr. 7'000.00 a saldo di ogni pretesa. Pur non
contestando esplicitamente la responsabilità per quanto accaduto, __________
asseriva di ritenersi leso per la mancanza di un preventivo di riparazione e
per la relativa mancata accettazione da parte sua e per un abuso della sua
inesperienza secondo l’art. 21 CO. Ha pure avvertito il __________ che in caso
di mancata accettazione della sua proposta, avrebbe nominato un perito di parte
per stabilire l’esatta entità del danno e l’ammontare della fattura.
Il Garage
non ha accettato tale proposta ed ha quindi fatto eseguire una valutazione
dallo Studio peritale __________ sui danni alla vettura e sui costi di
riparazione. Dal referto del 23 luglio 1999 è risultato un danno di complessivi
Fr. 12'689.45. Il 26 luglio 1999 il perito ha emesso la fattura per il suo
onorario e spese, di Fr. 578.-.
Con
scritto del 17 agosto 1999, il __________ ha sollecitato nuovamente a
__________ il pagamento della fattura del 1. febbraio 1999, ciò che
quest’ultimo non ha fatto, limitandosi a contestare genericamente e
prudenzialmente, per il tramite del suo legale, l’ultimo scritto ricevuto e la
fattura del 1. febbraio 1999.
C. Il
22 ottobre 1999 la __________ ha convenuto in giudizio __________ dinanzi al
Pretore di Lugano. Il convenuto ha contestato integralmente le richieste
dell’attrice, postulando la reiezione della petizione. Nel contempo ha avanzato
in via riconvenzionale una pretesa di Fr. 20'000.- oltre a interessi al 5% dal
3 agosto 1999 nei confronti dell’attrice per un presunto danno alla propria
autovettura BMW M3.
Con
sentenza del 14 agosto 2003, il Pretore di Lugano ha accolto integralmente la
petizione ed ha condannato il convenuto a versare all’attrice gli importi di
Fr. 12'346.45 e Fr. 578.- oltre a interessi al 5% dal 18 agosto 1999.
In sunto,
il Pretore ha ritenuto che il convenuto non aveva usato il veicolo in modo
conveniente, nel rispetto della legge sulla circolazione stradale, visto che
egli non era stato in grado di mantenere la padronanza sul veicolo. Rilevato
che il convenuto non aveva addotto alcun valido motivo, segnatamente un difetto
del veicolo, oppure l’azione di un terzo oppure un’altra causa a lui non imputabile
e ritenuto che egli aveva violato l’obbligo generale di cautela e di prudenza,
che richiede ai conducenti di verificare che l’auto sia equipaggiata prima di
addentrarsi su un tratto di strada coperto di neve, il Pretore ha quindi
considerato il convenuto, ai fini del risarcimento del danno, quale unico
responsabile per l’incidente. Né il fatto che l’auto non fosse equipaggiata con
pneumatici invernali poteva, secondo il Pretore, mutare tale conclusione,
poiché l’equipaggiamento invernale in periodi invernali non è di per sé
obbligatorio ma è sufficiente che il veicolo fornito risponda ai requisiti di
garanzia e sicurezza giusta l’art. 29 LCS.
Il
Pretore ha infine ritenuto quale elemento indiziante per la colpa del convenuto
il fatto che egli avrebbe riferito a due persone di essere andato a __________
a “cercare la neve per fare delle traverse”, come riferito in istruttoria dalle
medesime persone.
Risultati
provati anche i presupposti del pregiudizio e del rapporto di causalità tra il
sinistro e il danno, il Giudice di prime cure ha di conseguenza accolto
integralmente la petizione e condannato il convenuto al pagamento degli importi
pretesi dall'attrice.
Con il medesimo
giudizio la domanda riconvenzionale – sulla cui motivazione non viene riferito
nel presente giudizio in quanto non ha fatto oggetto di appellazione – è stata
integralmente respinta.
D. Avverso
il dispositivo sull'azione principale della decisione del Pretore, si è aggravato
__________, con appello del 5 settembre 2002, con il quale ha chiesto, in suo
accoglimento, la reiezione della petizione. Come si è già detto, il giudizio di
prima istanza sulla domanda riconvenzionale, non è per contro stato impugnato.
Il
convenuto ritiene che la causa della perdita di controllo del veicolo sia da
ricercare nell’equipaggiamento della vettura inidoneo alla stagione invernale.
La vettura aveva infatti pneumatici estivi e tale negligenza del __________
avrebbe comportato la fuoriuscita di strada del veicolo, che, così
equipaggiato, non rispondeva ai requisiti di garanzia e sicurezza di cui
all’art. 29 LCStr. Pertanto, a mente dell’appellante già farebbe difetto il
requisito della colpa.
L’appellante
sostiene inoltre che l’attrice non avrebbe provato l’entità del pregiudizio: la
fattura del 1. febbraio 1999 non rappresenterebbe sufficiente prova del danno,
né tanto meno la perizia eseguita dal perito __________ comproverebbe l’entità
del danno. Tale perizia è infatti ritenuta dal convenuto inattendibile e stesa
ad arte semplicemente per costringerlo a pagare.
Con
osservazioni del 15 ottobre 2002 l’attrice contesta integralmente le
motivazioni dell’appello e chiede la conferma della sentenza pretorile.
Considerando
in diritto:
-
L’appello
è stato presentato tempestivamente (art. 308 cpv. 1 CPC in relazione con l’art.
133 cpv. 1 lett. b CPC) e la legittimazione dell’appellante è pacifica. Essendo
adempiute anche le altre condizioni formali, l’appello è quindi ammissibile e
può essere esaminato nel merito.
-
Come
rilevato nella sentenza impugnata, tra le parti è venuto in essere un contratto
di comodato ai sensi degli art. 305 e segg. CO, per il quale l’attrice ha
consegnato gratuitamente al convenuto un’autovettura di cortesia da utilizzare
durante il tempo di riparazione del veicolo di quest’ultimo e il convenuto,
comodatario, si è impegnato dal suo canto a restituire la cosa prestata dopo
essersene servito.
Secondo
l’art. 306 CO, il comodatario può servirsi della cosa prestata soltanto per
l’uso determinato dal contratto o, in difetto di stipulazioni relative, dalla
natura della cosa o dallo scopo cui essa è destinata (cpv. 1). Contravvenendo a
queste disposizioni, il comodatario risponde anche del caso fortuito, sempreché
non provi che questo avrebbe egualmente colpito la cosa (cpv. 3). Da
quest’ultima norma si desume che in caso di utilizzazione conforme alle
pattuizioni con il comodante, il comodatario risponde per ogni colpa giusta gli
art. 97 e segg. CO.
Qualora
il comodatario non sia in grado di restituire la cosa prestata nello stato in
cui è stata ricevuta, vi è una violazione dell’obbligo di restituzione della
cosa prestata giusta l’art. 305 CO, per il quale il comodatario risponde, come
si è visto, per ogni colpa, con l’obbligo di rifondere al comodante il danno patito
(Schärer, in Basler
Kommentar, 2. edizione, Basilea 1996, n. 14 ad art. 306). Al comodatario rimane
tuttavia la possibilità di fornire la prova che nessuna colpa gli è imputabile
(art. 97 cpv. 1 CO; cfr. per analogia alle norme sulla locazione: Higi, in Zürcher Kommentar, 4.
edizione, Zurigo 1995, n. 93 e segg. ad art. 267 CO, in particolare n. 97).
A questo
proposito occorre rilevare che su questo specifico punto l’onere della prova
giusta l’art. 8 CC incombe interamente all’appellante. Il comodatario che
pretende un risarcimento del danno patito alla cosa comodata deve, per contro,
dimostrare l’esistenza del contratto, la sua violazione, il danno e rapporto di
causalità tra la violazione contrattuale e il danno (Kummer, in Berner Kommentar, Berna 1966, n. 281 e segg.
ad art. 8 CC).
- Nella
fattispecie, dal momento in cui il convenuto non ha restituito all’attrice la
vettura prestatagli nello stato in cui l’ha ricevuta, ma danneggiata a seguito
dell’urto contro un muro conseguente alla perdita di padronanza del veicolo, è
evidente che egli ha violato l’obbligo di restituzione della cosa prestata.
Come sopra ricordato, già questo fatto basta per determinare la responsabilità
del convenuto a seguito della violazione contrattuale da esso commessa. Per
questo motivo, contrariamente a quanto stabilito nella sentenza impugnata, non
occorre verificare oltre se vi sia stata effettivamente una violazione delle
norme della circolazione stradale, segnatamente degli art. 29 e 31 LCStr.,
ritenuto che la violazione contrattuale da parte del convenuto, ossia la mancata
restituzione dell’auto in condizione non danneggiata - è evidente e non può
essere contestata con successo.
Occorre a
questo punto verificare se, come sostenuto dall’appellante, la causa del danno
provocato non sarebbe da ricercarsi piuttosto nel fatto che, il 21 dicembre
1998, giorno in cui si è verificato l’incidente, l’auto era equipaggiata di
pneumatici estivi inadatti per la stagione invernale. La causa dello sbandamento
sarebbe quindi da imputare all’equipaggiamento inidoneo e alla negligenza
dell’appellata, considerato come in tale situazione il veicolo non avrebbe
affatto risposto ai requisiti di garanzia e sicurezza disposti all’art. 29
LCStr. Tale evenienza, se provata, porterebbe, a mente dell’appellante,
all’esclusione della sua responsabilità, con integrale assunzione del danno da
parte dell’attrice.
3.1. La
tesi del convenuto non regge. Anzitutto per la LCStr non è obbligatorio
equipaggiare le vetture durante i periodi invernali con pneumatici adatti alla
stagione. Secondariamente, come è emerso dall’istruttoria e come rilevato anche
nel giudizio impugnato, il convenuto non ha affatto accennato di dover guidare
su strade innevate, ciò che l’attrice non poteva in buona fede presumere,
ritenuto che al luogo e al momento della consegna dell’auto le strade non erano
innevate e le condizioni atmosferiche erano buone (teste __________). Inoltre,
va osservato che la responsabilità del comodante è in ogni caso esclusa per
quei difetti che erano noti al comodatario o che potevano essere riconosciuti
immediatamente come tali (Becker,
in Berner Kommentar, Berna 1934, n. 8 ad art. 305). È chiaro che la presenza di
pneumatici estivi piuttosto che quelli invernali doveva e poteva essere
rilevata immediatamente dal convenuto al momento in cui ha preso in consegna la
vettura di cortesia, tanto più se egli sapeva di dover utilizzare la vettura
prestata per guidare su strade innevate.
In
difetto di prove per l’asserita inesistenza di colpe imputabili al convenuto,
quest’ultimo non può pertanto essere liberato dalla responsabilità per il danno
causato e dall’obbligo di rifonderlo. Su questo punto l’appello è privo di
fondamento.
3.2. Va
inoltre rilevato che il convenuto al momento della ricezione della fattura per
la riparazione dell’auto non ha obiettato alcunché riguardo alla sua
responsabilità per l’accaduto nè tanto meno ha accennato al fatto che la causa
dell’incidente fosse da ricondurre all’equipaggiamento della vettura con
pneumatici estivi, inadatti per la stagione.
Egli si è
infatti limitato a proporre il versamento dell’importo di Fr. 7'000.- a
liquidazione di ogni pretesa tra le parti.
3.3. Accertata
la responsabilità del convenuto, può rimanere aperto il quesito di sapere se,
come sostenuto dal convenuto, il Pretore poteva riferirsi, seppur
abbondanzialmente, alle testimonianze dei testi __________ e __________, ai
quali il convenuto stesso avrebbe riferito di essere andato a __________ per
fare delle “traverse” con l’auto su strade innevate.
- L’appellante
critica poi la decisione impugnata nella misura in cui il Pretore ha ritenuto
adempiuti i requisiti del danno, della sua entità e del rapporto di causalità
tra la violazione contrattuale commessa dal convenuto e il pregiudizio subito
dall’attrice. A mente sua, l’attrice non avrebbe affatto sostanziato
l’ammontare del danno, né con l’invio della fattura, contestata dal convenuto,
né tanto meno con l’esecuzione della perizia da parte del perito __________.
Sull’attendibilità e credibilità di quest’ultimo, sentito in istruttoria quale
teste, vi sarebbero forti dubbi a seguito di affermazioni contraddittorie sul
momento in cui egli avrebbe visto ed esaminato l’auto.
4.1. Anzitutto
è bene ricordare che una perizia privata prodotta quale documento non ha
giuridicamente una portata diversa di un’affermazione di parte. Ma se accanto a
questo documento di parte vengono ad aggiungersi altri concordanti mezzi di
prova, ci si trova di fronte ad una coerente unità probatoria atta a fondare e
giustificare il libero convincimento del giudice nel senso delle conclusioni di
quella perizia privata (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 21 e 22 ad art. 90, Rep.
1984 pag. 389).
4.2. In
concreto, visto lo scritto dell’appellante del 1. marzo 1999 (doc. D),
l’attrice ha fatto eseguire una perizia di parte (testi __________ e avv.
__________i), con la quale il signor __________ ha stimato il danno della vettura
in complessivi FR. 12'689.45.
Il perito
ha integralmente confermato il contenuto di tale referto in occasione della sua
audizione testimoniale, precisando di averlo allestito mediante “calcoli
__________, ora su computer, che riprendono i tempi necessari per la
sostituzione dei pezzi danneggiati secondo un tempario stabilito dalla casa
madre e stabiliscono i costi necessari per la riparazione e/o sostituzione” (teste
__________).
Il fatto
che egli abbia erroneamente affermato di aver visto l’auto al __________ il 2
aprile 1999, quando, in realtà, a quel momento la vettura era già stata riparata,
venduta e consegnata a terze persone (cfr. doc. S) non è sufficiente per
mettere in dubbio la credibilità e l’affidabilità del teste, come preteso dal
convenuto. In effetti, al di là di questa imprecisione nella collocazione nel
tempo dei fatti, dalle altre risultanze istruttorie emerge in modo concordante
che il perito, in occasione di una visita professionale al garage, ha visto
rispettivamente l’auto rotta e i pezzi smontati ed ha preso alcune fotografie
prima che gli affidassero l’incarico di allestire la perizia (testi avv.
__________, __________a, __________).
Di fronte
a tali convergenti deposizioni, le considerazioni del convenuto, con le quali,
in modo invero assai generico, contesta la credibilità del perito unicamente a
motivo della sua imprecisa indicazione del giorno in cui avrebbe esaminato
l’auto, non possono essere accolte. A ragione quindi il Pretore poteva basare
il suo giudizio sull’esistenza e sull’entità del danno anche in base alla
perizia di parte e alla deposizione del suo estensore.
4.3. In
merito alla fattura di cui al doc. C, si rileva che - seppur contestata dal
convenuto e quindi documento, da sé solo, di forza probatoria imperfetta per
dimostrare i fatti da esso dedotti (Rep.
1999 n. 79) - le deposizioni dei testi __________, impiegata del __________ e
__________, meccanico che ha partecipato alla riparazione della vettura, hanno
permesso di dimostrare in modo convincente e senza ombra di dubbio che le
prestazioni lì indicate sono effettivamente state eseguite dal __________.
Prestazioni che del resto sono state comprovate anche dal risultato della
perizia __________.
Occorre
inoltre osservare che prima dell’inoltro della petizione, il convenuto non ha
nemmeno mai contestato specificatamente né contenuto della fattura, né le
singole prestazioni eseguite né tanto meno i prezzi indicati. Non lo ha fatto
davanti alla prima istanza né in questa sede, dove egli si limita a sostenere
che la fattura in sé non potesse provare l’entità dei danni causati al veicolo.
Tale generica contestazione non basta certo per confutare con successo le
convergenti prove fornite dall’attrice sull’entità del danno. A ragione,
dunque, il Pretore poteva quindi fondare il proprio convincimento sulla
determinazione del danno sulla base delle prove documentali e testimoniali di
cui si è riferito, nonché sul comportamento pre-processuale del convenuto (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 41 e
42 ad art. 90).
- Visto
quanto precede, l’appello deve quindi essere respinto. La tassa di giustizia,
le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per questi motivi,
richiamati, per le spese, gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
-
L'appello
5 settembre 2002 di __________, è respinto.
-
Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia Fr. 400.-
b)
spese Fr. 50.-
Fr.
450.-
già
anticipati dall'appellante rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere
alla controparte Fr. 600.- per ripetibili di appello.
- Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, sez. 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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