AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.154
Data decisione, Autorità:
27.08.2003, IICCA
Incarto n.
12.2002.154
Lugano
27 agosto
2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.1999.00535
(già 101/1999) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con
petizione 14 luglio 1999 da
rappr. dallo studio legale __________
Contro
rappr. da
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di Lit.
520'474'199 più interessi, somma aumentata in sede conclusionale a Lit.
576'831'392;
domanda
avversata dalla controparte, e che il Segretario assessore con sentenza 13
agosto 2002 ha integralmente respinto;
appellante
l'attore con atto di appello 3 settembre 2002, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione con protesta di spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la
convenuta con osservazioni 14 ottobre 2002 postula la reiezione del gravame,
protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
-
Nel
maggio 1996 __________, cittadino italiano residente in __________, ha aperto
presso la succursale luganese della __________ il conto __________,
trasferendovi gli averi da lui detenuti da oltre un ventennio presso la
succursale di __________. La presente causa riguarda tutta una serie di
operazioni di natura prettamente speculativa eseguite tra il dicembre 1997 e
l'ottobre 1998 dal suo consulente bancario __________ e più in particolare 2
operazioni a termine sul US$ e 3 opzioni sullo YEN risalenti all'agosto/settembre
-
Con
la petizione in rassegna __________ ha chiesto la condanna di __________,
successore in diritto della __________, al pagamento di Lit. 520'474'199 più
interessi, somma aumentata in sede conclusionale a Lit. 576'831'392, pari a EUR
297'908.55, ritenendo in sostanza che le operazioni in questione sarebbero
avvenute a sua totale insaputa e che egli ne sarebbe venuto a conoscenza solo
il 13 ottobre 1998, allorché, insospettito dall'atteggiamento evasivo del
consulente e dal fatto che questi oltre al saldo della relazione bancaria non
gli aveva presentato anche il dettaglio delle varie posizioni, aveva
prontamente preso contatto con il suo precedente consulente a __________,
__________, il quale gli aveva confermato che i saldi non corrispondevano alla
situazione reale. Di qui la richiesta di risarcimento delle perdite subite a
seguito di quelle operazioni, ivi compresi gli interessi passivi ed il mancato
guadagno.
-
La
convenuta si è opposta alla petizione, contestando di essere responsabile delle
perdite subite dalla controparte. Essa rileva innanzitutto che tra le parti non
era stato concluso alcun contratto di gestione patrimoniale, ma che l'attore
aveva concordato con il suo consulente il sistema operativo del "faccia
lei", ovvero l'aveva autorizzato a scegliere liberamente gli investimenti
più opportuni al raggiungimento degli obiettivi posti dal cliente, che
nell'ultimo anno si era vieppiù distanziato da una gestione conservativa
orientandosi verso operazioni speculative. Sempre a detta della convenuta, il
consulente, dopo aver spiegato all'attore i rischi delle operazioni a termine e
con derivati, lo teneva costantemente al corrente di quanto svolto, sia di
persona sia trasmettendo alla sua procuratrice, __________, la documentazione
relativa alle operazioni, che questi in varie occasioni aveva avuto modo di
approvare, per cui l'attore era assai malvenuto a pretendere ora il
risarcimento delle perdite. Le operazioni su divise si sarebbero ripetute con
risultati soddisfacenti fino all'agosto 1998, allorché il consulente
nell'ambito di due operazioni a termine di US$ contro DEM avrebbe per errore
causato una perdita di ca. fr. 100'000.-, comunque accettata dal cliente, il
quale avrebbe in seguito indotto __________ a recuperare tale somma, parzialmente
rientrata, finché si è prodotta un'ulteriore perdita di ca. fr. 400'000.-
dovuta alle menzionate opzioni sullo YEN, che il consulente, per paura, ha
cercato di celare al cliente.
-
Il
Segretario assessore, con il giudizio qui impugnato, ha respinto la petizione.
Egli ha innanzitutto ritenuto che le parti avessero concluso un mandato di
gestione patrimoniale, caratterizzato dal sistema operativo del "faccia
lei". Sulla base delle testimonianze del consulente e del suo superiore
__________, egli ha quindi accertato che l'attore era una persona cognita nel
campo degli investimenti, che era stato puntualmente reso edotto del rischio
delle operazioni in questione e che doveva essere a conoscenza dell'esito
negativo di ogni singola operazione, per cui ha in definitiva escluso che
l'effettuazione delle operazioni in discussione potesse costituire una
violazione contrattuale. L'unico aspetto imputabile al consulente, e per lui
alla convenuta, era stato la consegna all'attore, il 13 e il 22 ottobre 1998,
di due estratti (doc. U e V) con saldi non corrispondenti alla situazione
reale: sennonché la circostanza era in concreto irrilevante, in quanto non
aveva causato né aveva contribuito ad aumentare il danno.
-
Con
l'appello che qui ci occupa l'attore censura innanzitutto che tra le parti sia
venuto in essere un contratto di gestione patrimoniale, ritenendo al contrario
che il rapporto di mandato verteva unicamente sugli investimenti di tipo
conservativo e che il sistema operativo del "faccia lei" non si
fondava su alcuna base giuridica. Contestato era pure il fatto che il
Segretario assessore avesse considerato unicamente alcune affermazioni dei
testi della convenuta, per altro entrambi suoi dipendenti, senza tener conto
delle altre prove agli atti, tanto più che il consulente __________ aveva un
manifesto interesse all'esito della causa, in quanto gli era stata a suo tempo
prospettata un'eventuale compartecipazione al risarcimento del danno. La
corretta rilettura delle risultanze istruttorie permetteva semmai di concludere
che le operazioni contestate esulavano dalla politica conservativa concordata e
che la convenuta non aveva fatto fede ai doveri d'informazione, diligenza,
rendiconto e adeguata organizzazione, ciò che imponeva l'accoglimento della petizione.
-
Delle
osservazioni con cui la convenuta postula la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei prossimi considerandi.
-
La
censura con cui l'attore rimprovera al giudice di prime cure di aver unicamente
considerato alcune affermazioni dei testi della convenuta __________ e
__________, per altro entrambi suoi dipendenti, nonostante quest'ultimo fosse
palesemente interessato all'esito della causa, dev'essere senz'altro respinta.
L'inattendibilità dei due testi, che per altro non sono testi della convenuta
ma sono stati a suo tempo proposti dall'attore stesso (cfr. verbale 21 marzo
2000), è stata in effetti eccepita per la prima volta e dunque irritualmente
solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), mentre la parte attrice in
precedenza, segnatamente in sede conclusionale, non aveva formulato alcuna
riserva in proposito; d'altro canto le deposizioni non sono state smentite
dalle altre risultanze istruttorie (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano
2000, m. 34 ad art. 90), né l'attore, pur essendosi domandato come il primo
giudice avesse potuto dar loro credito (appello p. 8), ha comunque preteso che
i testi abbiano mentito. E nemmeno può essere censurato il fatto che il giudice
di prime cure si sia limitato a citare alcune dichiarazioni di quei testi,
omettendone altre rispettivamente passando sotto silenzio altre prove agli
atti: egli nell'occasione ha semplicemente ritenuto -a ragione (cfr. Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 2 ad art. 285)- di evidenziare solo i fatti e le prove che erano rilevanti
per la soluzione della lite.
L'attendibilità
delle testimonianze __________ e __________, che può così essere confermata,
unita al fatto determinante che l'attore, gravato dell'onere della prova (art.
8 CC), non è stato in grado di dimostrare le circostanze atte a fondare la sua
pretesa creditoria, permette di evadere tutte le altre censure sollevate nel
gravame.
-
Pur
dovendosi ammettere il benfondato della censura sollevata dall'attore circa
l'inesistenza di un vero e proprio contratto di gestione patrimoniale tra le
parti, che infatti l'attore aveva rifiutato di sottoscrivere, l'esito della
causa non muta. L'istruttoria ha in effetti permesso di accertare l'esistenza
di ordini puntuali da parte dell'attore -a loro volta disciplinati, come addotto
dalla parte stessa (conclusioni p. 4 e appello p. 6), dal contratto di mandato
(II CCA 1° dicembre 1997 in re S./B.)- nella particolare forma del
"faccia lei", sistema operativo in base al quale l'attore, dopo aver
concordato a grandi linee la strategia d'investimento con il consulente,
lasciava la scelta delle singole operazioni al consulente stesso, il quale
poteva pertanto agire liberamente nel rispetto di quella strategia, pur non
disponendo preventivamente della firma del cliente, comunque garantita (teste
__________). È proprio in tal senso che va interpretata la presunta ammissione
fornita dalla convenuta a p. 5 dell'allegato responsivo.
-
Del
tutto infondate sono le censure con cui l'attore ritiene in generale di non
aver assolutamente autorizzato le operazioni a termine su divise, che
esulerebbero dalla politica d'investimento conservativa concordata, né di
essere stato informato sui rischi connessi a tali operazioni nonché sulla loro
esecuzione ed esito.
Il
fatto che egli, dopo aver per lungo tempo privilegiato una gestione
conservativa, ad un certo momento abbia incaricato il consulente di occuparsi
di operazioni su divise, è stato provato a chiare lettere dai testi __________
e __________; tutto sommato irrilevante e in ogni caso non decisivo è per
contro quanto riferito dal teste __________, il quale da tempo non gestiva più
i conti dell'attore, e dalla teste __________, la quale ha oltretutto ammesso
di non esser stata sempre presente agli incontri con il consulente -il teste
__________ ha anzi riferito che essa si limitava più che altro ad accompagnare
l'attore, senza partecipare di regola alle sedute- e comunque di non essere
cognita in materia, tanto più che nella misura in cui hanno riferito che
l'attore non aveva mai voluto fare delle operazioni a termine su divise, il
primo, rispettivamente che egli voleva una gestione conservativa, la seconda,
essi si sono in realtà limitati a riportare quanto riferito loro dell'attore,
ciò che rende priva di valenza probatoria la loro deposizione (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 1 ad art. 237). La convenzione per operazioni con strumenti
derivati e a termine (doc. I) sottoscritta dall'attore in epoca successiva e
meglio nel giugno 1996 e la sua richiesta volta all'ottenimento di un credito
lombardo (teste __________) provano a loro volta che questi era senz'altro
intenzionato ad eseguire operazioni di quel genere.
Quanto
alle informazioni fornite al cliente, il teste __________ ha riferito che
l'attore era stato da lui puntualmente informato sui rischi connessi a quelle
operazioni; stando così le cose, non torna conto esaminare se il doc. I
costituisca il "Risk Disclosure Statements" (come indicato dal teste
__________ e dal perito giudiziario ad 3b, perizia p. 4) oppure se __________
abbia omesso di sottoporre all'attore il formulario bancario contenente le
relative informazioni sui rischi. Che l'attore fosse costantemente informato in
merito alle operazioni eseguite è a sua volta provato, oltre che dai testi
__________ e __________, i quali riferiscono delle frequenti visite in banca
del cliente e dei molteplici colloqui telefonici, talora anche più volte al
giorno, anche dal fatto che dal settembre 1996 (cfr. doc. F) tutta la
documentazione veniva trasmessa, su richiesta dell'attore, alla sua procuratrice
__________, senza che entrambi abbiano mai avuto nulla da ridire; se ciò non
bastasse, l'attore, che tra l'altro aveva pacificamente ammesso di aver
ordinato nell'aprile 1997 l'operazione su divise di cui al doc. 2 (replica p. 4
e appello p. 14), risulta pure aver sottoscritto "per accordo"
l'estratto conto contenente le operazioni a termine datato 5 marzo 1998 (doc.
4), ed ha parimenti controfirmato gli estratti 28 maggio e 3 agosto 1998 (cfr.
plico doc. Z e 5).
- Dovendosi
confermare, sulla base delle testimonianze agli atti, che, a partire dal
settembre 1998, i fatti determinanti si sono effettivamente svolti come preteso
dalla convenuta negli allegati preliminari -con dapprima l'errore commesso dal
consulente, accettato dall'attore, che gli aveva causato una perdita di fr.
100'000.-, e il successivo invito da parte del cliente ad insistere per
recuperare la perdita (teste __________), circostanze che l'attore ha del resto
ribadito anche nel corso dell'incontro avvenuto in filiale il 23 ottobre 1998
in occasione del quale egli neppure ha contestato le operazioni eseguite (teste
__________) ed ha altresì chiesto alla banca di impegnarsi tramite l'ufficio
divise per cercare di recuperare la perdita (testi __________ e __________)- i
rimproveri mossi alla convenuta per aver violato gli obblighi di organizzazione
adeguata, rendiconto e diligenza si appalesano del tutto infondati.
In
punto alla prima questione il teste __________ ha riferito che __________
disponeva senz'altro della necessaria competenza per eseguire le operazioni a
termine su divise e che egli oltretutto faceva capo alle informazioni
fornitegli dall'ufficio divise, tanto più che in ogni caso neppure è stato
provato che le perdite subite fossero state causate dall'incompetenza del
funzionario. Nemmeno l'organizzazione della succursale è a sua volta
all'origine delle perdite: l'attore non ha in effetti provato che gli uffici e
i funzionari preposti ai controlli abbiano violato -tranne forse per l'esigenza
della firma preventiva degli ordini da parte del cliente, questione che verrà
esaminata qui di seguito- disposizioni interne in merito all'esecuzione di
ordini, alla procedura adottata per l'ottenimento del credito lombardo (per
inciso, si osserva che l'argomentazione secondo cui questi ultimi documenti
nemmeno esisterebbero è stata addotta dall'attore per la prima volta e dunque
irritualmente in questa sede, cfr. art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), ecc.: ad ogni
buon conto il fatto che essi non si siano accorti che gli ordini di __________
non recavano la firma dell'attore non può innescare la responsabilità della
banca, in quanto è comunque risultato che nell'occasione egli non aveva abusato
della fiducia del cliente, ma che gli ordini da lui eseguiti erano
effettivamente coperti dal consenso del cliente sulla base del più volte
menzionato sistema operativo del "faccia lei", tanto più che la
convenzione di cui al doc. I liberava espressamente la banca da ogni
responsabilità e obbligo di controllo.
Del
tutto peregrina è inoltre la tesi secondo cui i rendiconti e gli estratti conto
bancari fossero così poco chiari da non consentire all'attore di accertare
l'esistenza delle operazioni su divise, tanto più che proprio il fatto che il
consulente non aveva presentato il 13 ottobre 1998 tali allegati aveva fatto
sorgere nell'attore i dubbi sulla correttezza dei saldi indicati (teste
__________). L'attore non può d'altro canto trarre beneficio dalla sua incauta
abitudine di non controllare o verificare in dettaglio le operazioni svolte.
L'attore
non ha infine provato che il danno sia stato causato dal fatto che la sua
relazione non sarebbe stata controllata dai funzionari della convenuta con la
necessaria continuità: non avendo sottoscritto un mandato di gestione, l'attore
è in ogni caso malvenuto a sollevare questa censura (II CCA 1° dicembre
1997 in re S./B., 11 gennaio 1999 in re P./U.), tanto più a fronte della
limitazione della responsabilità di cui al già citato doc. I.
- Per
il resto, non avendo l'attore contestato nel gravame in modo puntuale e
dettagliato -salvo aver genericamente espresso il suo stupore in proposito
(appello p. 17)- i motivi che hanno indotto il giudice di prime cure a
concludere per la sostanziale irrilevanza della consegna dei due estratti
bancari con saldi errati (doc. U e V), ne discende la reiezione dell'appello e
la conseguente conferma del giudizio del Segretario assessore.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148
CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 3 settembre 2002 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 2'950.-
b) spese fr.
50.-
Totale fr.
3'000.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 6'000.- per ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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