AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.132
Data decisione, Autorità:
02.04.2003, IICCA
Incarto n.
12.2002.132
Lugano
2 aprile 2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretaria:
Zanetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. CL.2000.00014
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 20
settembre 2000 da
rappr. dall'avv.
contro
rappr. dall'avv.
in materia
di contratto di lavoro, con cui l’istante ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento della somma di fr. 17'908.-- oltre interessi al 5% dal
- febbraio 2000 per licenziamento ingiustificato e il rilascio di un
certificato di lavoro (art. 330a cpv. 2 CO);
domanda
avversata dalla convenuta e che con sentenza 15 luglio 2002 il Segretario
Assessore ha accolto, limitatamente al rilascio di un certificato da parte del
datore di lavoro;
appellante
l’istante che, con memoriale 26 luglio 2002, chiede la riforma del querelato
giudizio, nel senso di accogliere integralmente la sua domanda, mentre la parte
convenuta, con osservazioni 12 agosto 2002 postula la reiezione del gravame.
Letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
A. Il 2 novembre 1992, __________
veniva assunta dalla __________ di __________ in qualità di assistente di sala
nel settore giochi, con uno stipendio lordo di fr. 3'400.-- mensili e un
termine per la disdetta di due mesi (doc. A).
Dal
- marzo 1995 ella veniva promossa alla funzione di “shift manager” nel settore
giochi (doc. B-D). Il relativo contratto era controfirmato dai rappresentanti
della __________ ma non dall’impiegata, la quale in ogni caso iniziava di fatto
la nuova attività. Le condizioni contrattuali prevedevano un rapporto di lavoro
stipulato a tempo indeterminato, con una possibilità di disdetta con preavviso
semestrale e un salario lordo di fr. 4'100.-- (poi aumentato a fr. 4'477.--;
doc. D, E).
B. Con lettera raccomandata del 19
luglio 1999, la __________ notificava alla lavoratrice la disdetta ordinaria
del contratto con effetto al 30 settembre 1999 (doc. F). Il datore di lavoro
segnalava a __________ che fino a quella data ella rimaneva contrattualmente
legata alla __________ e che durante “questo periodo, una ripresa dell’attività
lavorativa presso un altro datore di lavoro dovrà essere concordata e
autorizzata da noi. Per le stesse ragioni le notifichiamo il divieto di accesso
alle sale da gioco e agli esercizi pubblici del __________ di __________. Il
divieto è valido dalla data della presente ed è di durata indeterminata” (doc.
F).
C. Il 4 agosto 1999 la dipendente
contestava la disdetta, rilevando tra l’altro che il termine di preavviso avrebbe
dovuto essere, secondo contratto, di sei mesi e non di soli due mesi e che
inoltre ella si trovava “tuttora in malattia e degente in clinica, per cui la
vostra comunicazione è nulla” (doc. 1). Il 31 agosto 1999, la __________
dichiarava di essere disposta “a venire incontro alle richieste” di __________
– nonostante non avesse mai sottoscritto il contratto di lavoro tramite il
quale il termine di disdetta veniva portato da due a sei mesi – e quindi il
termine di disdetta era “portato a sei mesi, vale a dire al 31 gennaio 2000”.
Nel frattempo, a causa di problemi di salute, __________ risultava inabile al
lavoro.
Il
16 settembre 1999, il patrocinatore di __________ chiedeva la conferma di
quanto comunicato dalla __________ con la disdetta 19 luglio 1999, ossia la
dispensa di __________ dal presentarsi sul posto di lavoro durante il periodo
di disdetta (doc. P). Il 27 settembre 1999, la __________, venuta a conoscenza
del fatto che dall’8 settembre 1999 __________ sarebbe stata di nuovo abile al
lavoro (doc. 2), invitava la lavoratrice a “presentarsi sul posto di lavoro al
più tardi il 1. ottobre 1999” e in caso contrario si sarebbe proceduto al suo
licenziamento immediato; a sua volta, la dipendente contestava un proprio
obbligo di presentarsi al lavoro (doc. L, 3). Per tutta risposta, il 4 ottobre
1999 la __________ posticipava la data di ripresa del lavoro da parte di
__________ al 5 ottobre 1999 alle ore 9.00 (doc. M, 4).
Preso
atto della mancata comparsa dell’istante alla data fissata, il datore di lavoro
licenziava in tronco la lavoratrice sulla scorta dell’art. 337d CO (doc. N).
D. Con istanza 20 settembre 2000,
__________ ha chiesto la condanna della __________ al pagamento di fr.
17'908.-- oltre accessori, corrispondente al salario lordo per il periodo da
ottobre 1999 a gennaio 2000, sostenendo che il licenziamento in tronco
formulato in data 5 ottobre 1999 dal datore di lavoro sarebbe illegittimo.
L’istante ha altresì richiesto alla convenuta di rilasciarle un attestato di
lavoro ai sensi dell’art. 330a cpv. 2 CO.
La
convenuta ha contestato le allegazioni dell’istante opponendosi all’istanza e
confermando il licenziamento in tronco; la __________ non si è invece
pronunciata sulla richiesta di rilascio del certificato di lavoro.
E. Con sentenza 15 luglio 2002 il
Segretario Assessore ha respinto l’istanza di __________, poiché quest’ultima
non sarebbe riuscita a provare che in concreto ella sarebbe stata liberata
dall’obbligo di lavorare durante il periodo di disdetta del rapporto di lavoro.
Infatti, dagli scritti della parte convenuta sarebbe emerso che la __________
non intendeva esonerare la dipendente dall’obbligo di prestare i propri servizi
nel periodo di disdetta ordinaria e quindi il rifiuto di __________ di
riprendere la propria attività non sarebbe pertanto giustificato. Tale rifiuto
rappresenterebbe invece un motivo valido e grave che legittimerebbe il
licenziamento immediato da parte della __________.
Non
avendo la parte convenuta contestato la richiesta di rilascio di un certificato
di lavoro ai sensi dell’art 330a cpv. 2 CO, il Pretore ha condannato il datore
di lavoro a emettere un attestato con la sola indicazione della natura e della
durata del rapporto di lavoro.
F. Con appello 22 aprile 2002,
__________ ha censurato la decisione del Segretario Assessore, ricalcando in
grandi linee quanto già esposto in prima istanza.
Delle
singole osservazioni della parte appellata si dirà, per quanto necessario, nel
seguito dei considerandi della decisione.
considerato in diritto:
- È pacifico che tra le parti è
venuto in essere un rapporto di lavoro ai sensi degli art. 319 ss. CO. Per
quanto riguarda la risoluzione immediata del contratto di lavoro, l’art. 337 CO
stabilisce che il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere
immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi (art. 337 cpv. 1 CO). È
considerata grave, in particolare, ogni circostanza che non permetta,
oggettiva-mente e per ragioni di buona fede, di esigere da chi pronun-cia la
disdetta che abbia a continuare nel contratto fino al successivo termine di
disdetta ordinaria (art. 337 cpv. 2 CO; Staehelin,
Zürcher Kommentar, 3. ed., Zurigo 1996, n. 2 ss. ad art. 337 CO; Guhl/Koller/Schnyder/Druey, Das
schweizerische Obligationenrecht, 9. ed., Zurigo 2000, § 46, n. 160 ss.; Rehbinder, op. cit., n. 1 ss. ad
art. 337 CO; Brühwiler,
Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. ed., Berna 1996, n. 7 ad art. 337 CO; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag,
- ed., Zurigo 1992, n. 2 s. ad art. 337 CO; Rep. 1990, pag. 23).
Sull’esistenza
dei presupposti stabiliti dall’art. 337 CO, il giudice decide secondo libero
apprezzamento e in base ad un convincimento derivato da tutti gli elementi che
appaiono dagli atti di causa (art. 337 cpv. 3 CO; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 16 ad art. 90
CPC; Brühwiler, op. cit.,
n. 7 ad art. 337 Rehbinder,
op. cit., n. 2 ad art. 337 CO; JAR 2001, pag. 168; Brunner/Bühler/Weber, Commentaire
du contrat de travail, 2. ed., Losanna 1996, n. 2 ad art. 336 CO; DTF
128 III 275 con ulteriori riferimenti).
La
dottrina ravvede un motivo grave che può portare alla disdetta immediata del
rapporto contrattuale quando il lavoratore non fa fronte al proprio obbligo di
lavorare, in particolare in presenza di assenze ingiustificate dal posto di
lavoro; in tal caso, il licenziamento immediato deve essere preceduto da una
diffida e dalla minaccia di rescissione del contratto (Brunner/Bühler/Weber, op. cit., n.
8 ad art. 337 CO; Rehbinder,
op. cit., n. 6 ad art. 337 CO;
Staehelin, Zürcher Kommentar, 3. ed., Zurigo 1996, n. 15 ad art. 337
CO; JAR 1993, pag. 222; v. anche art. 337d CO).
-
Una disdetta immediata del
rapporto di lavoro può essere pronunciata anche quando ad una parte sia già
stata notificata una disdetta ordinaria. Siccome chi recede da un contratto
esercita un diritto formatore, che di principio è irrevocabile, la facoltà di
trasformare una disdetta ordinaria in una disdetta immediata rimane aperta
unicamente nel caso in cui dopo la notifica della disdetta ordinaria sia
intervenuta una modifica delle circostanze e siano ravvisabili motivi gravi che
rendono oggettivamente impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale
fino alla decorrenza del termine ordinario di disdetta (DTF 123 III 86,
consid. 2b; Schwenzer,
Schweizerisches Obligationenrecht AT, Berna 1998, n. 3.05 ss.; Staehelin, Zürcher Kommentar, 3.
ed., Zurigo 1996, n. 2 ss. ad art. 337 CO).
-
Di principio, il lavoratore è
tenuto a fornire la propria prestazione lavorativa fintanto che dura il
rapporto di lavoro (Rehbinder,
op. cit., n. 5 e 8 ad art. 321 CO e n. 12 ad art. 335 CO). Ne consegue che in
caso di disdetta ordinaria del contratto, il lavoratore deve svolgere la
propria attività fino allo scadere del termine di disdetta, a meno che egli non
sia espressamente esonerato da tale obbligo dal datore di lavoro.
3.1 Nell’ambito del contratto di
lavoro, se il datore di lavoro ha posto fine al rapporto contrattuale per mezzo
di una disdetta ordinaria, egli ha la facoltà di liberare il lavoratore
dall’obbligo di fornire la propria prestazione lavorativa durante il termine di
disdetta (quindi fino allo scadere del contratto). Questa particolare forma
assunta dal contratto di lavoro viene anche definita come “Freistellung” (DTF
118 II 139 e 128 III 280 con ulteriori riferimenti; Guhl/Koller/ Schnyder/Druey, op. cit., § 46, n. 183; Flach, Die “Frei-stellung” von der
Arbeitsleistung nach Kündigung – aus der Sicht von Arbeitgeber und –nehmer, in
SJZ 1994, pag. 209).
In
tal caso il datore di lavoro, in maniera unilaterale, rinuncia alla prestazione
lavorativa del proprio dipendente durante il termine di disdetta.
La
rinuncia alle prestazioni del lavoratore non comporta però la fine del rapporto
di lavoro e di conseguenza tutti gli obblighi del lavoratore, ad eccezione di
quelli direttamente connessi con la prestazione lavorativa alla quale il datore
di lavoro ha rinunciato, continuano a sussistere (Flach, op. cit., pag. 213; DTF 128 III 281 s.). In
particolare, continua a sussistere l’obbligo di fedeltà del lavoratore nei
confronti del datore di lavoro: il lavoratore deve quindi tenere in
considerazione i legittimi interessi del datore di lavoro ed evitare, nel
limite del possibile, che il datore di lavoro debba fare fronte a costi inutili
(DTF 128 III 282 s.).
In
base a questo obbligo di fedeltà, la dottrina riconosce che il lavoratore deve
essere pronto a lavorare anche durante la “Freistellung”, sempre che la
richiesta in tal senso da parte del datore di lavoro avvenga per tempo e non
sia abusiva (Flach, op.
cit., pag. 213).
3.2 La decisione di esonerare il
lavoratore dall’obbligo di svolgere la propria attività lavorativa durante il
termine di disdetta rientra nel novero delle direttive che un datore di lavoro
è legittimato a impartire ad un lavoratore sulla scorta dell’art. 321d CO (DTF
128 III 280; Blesi,
Die Freistellung des Arbeitnehmers, tesi S. Gallo 2000, pag. 190; Streiff/ von Kaenel, op. cit., n.
17 ad art. 319; Staehelin,
op. cit., n. 14 ad art. 319; Vischer,
Der Arbeitsvertrag, 2. ed., Basilea 1994, pag. 166; Flach, op. cit., pag. 211). Il datore di lavoro è tenuto
a impartire le direttive in base al principio della buona fede. Dal canto suo,
il lavoratore è obbligato, sempre secondo il principio della buona fede, ad
osservare tali direttive, a meno che le stesse siano illecite, immorali o
cadano nell’arbitrio (art. 321d CO; Brühwiler,
op. cit., n. 3 e 4 ad art. 321d CO; Streiff/von
Kaenel, op. cit., n. 3 ad art. 321d; Vischer, op. cit., pag. 59 s.; Brunner/ Bühler/Weber, op. cit., n. 6 s. ad art. 321d CO;
Rehbinder, op. cit., n. 30
e 39 ad art. 321d CO).
Di
conseguenza, stante che le direttive rappresentano uno strumento flessibile
necessario alla conduzione di una impresa, il datore di lavoro è legittimato a
modificare o a revocare le direttive impartite, sempre che il suo modo di
procedere non sia arbitrario o vessatorio (Rehbinder,
op. cit., n. 13 ad art. 321d CO).
Invece,
se il lavoratore non fa fronte al proprio obbligo di fedeltà ai sensi dell’art.
321d CO, può addirittura subentrare la disdetta immediata per gravi motivi (Vischer, op. cit., pag. 58; Brunner/Bühler/Weber, op. cit., n.
5 ad art. 321d CO).
Dal
punto di vista processuale, se il datore di lavoro prova che il dipendente non
ha fatto fronte ai propri obblighi, e che per questo motivo egli è stato
diffidato e la possibile conseguenza del licenziamento in tronco è stata
ventilata, il lavoratore deve dimostrare provare che il suo rifiuto di lavorare
non era un rifiuto ingiustificato (Rehbinder,
op. cit., n. 6 ad art. 337 CO).
Se
invece il lavoratore non dimostra di essere stato liberato dall’obbligo di
lavorare durante il periodo di disdetta, nel caso non si presenti sul posto di
lavoro egli perde il diritto al salario e può essere licenziato in tronco (Rehbinder, op. cit., n. 12 ad art.
335 CO; Brühwiler, op.
cit., n. 4c ad art. 335).
- Con lettera raccomandata del 19
luglio 1999, la __________ notificava all’appellante la disdetta del contratto
di lavoro con effetto al 30 settembre 1999 (doc. F). Nello stesso scritto il
datore di lavoro precisava che non avrebbe più fatto capo alle prestazioni
dell’impiegata durante il periodo della disdetta, ossia per due mesi, ma che
comunque ella era legata contrattualmente alla __________ fino al 30 settembre
1999 (doc. F).
Per
determinare la durata del termine di disdetta, pari a due mesi, la __________
si era basata sul contratto stipulato il 4 novembre 1992 (doc. A; v. verbale
audizione teste __________, 24.4.2002, pag. 2).
In
data 4 agosto 1999, la lavoratrice contestava il termine di disdetta di due
mesi, segnalando che il datore di lavoro avrebbe dovuto basarsi sul contratto
del 1. marzo 1995, che prevedeva un periodo di disdetta di sei mesi (doc. D).
Il
31 agosto 1999, la __________ rispondeva a __________ che non aveva
sottoscritto il nuovo contratto con il quale il termine veniva portato da due a
sei mesi, ma che in ogni caso andava incontro all’impiegata concedendo-le un
termine di disdetta di sei mesi (doc. I). In tale scritto la __________
rimaneva silente quo alla liberazione della lavoratrice dal suo obbligo di
lavorare nel periodo della disdetta prolungato di ulteriori quattro mesi.
In
data 16 settembre 1999, il legale di __________, preso atto del prolungamento
del termine di disdetta a sei mesi, chiedeva la conferma che la lavoratrice
fosse dispensata dal presentarsi sul posto di lavoro per tutto il periodo di
disdetta (doc. P).
Quest’ultimo
scritto della parte appellante porta a ritenere che perlomeno, essendo
oggettivamente mutate le circostanze, __________ nutriva dei dubbi riguardo
alla possibilità di essere esonerata dal lavoro per tutta la durata del termine
di disdetta, aumentata da due a sei mesi. È per questo motivo che il legale di
__________ chiedeva al datore di lavoro che la dispensa dal presentarsi al
lavoro accordata in precedenza venisse confermata.
Non
può essere accolta invece la tesi dell’appellante, la quale sostiene che lo
scritto del 16 settembre 1999 non conteneva una domanda, bensì una richiesta di
conferma da interpretare come una sorta di avviso che la dispensa della dipendente
dal prestare la propria attività si estendeva anche agli ulteriori quattro
mesi.
Alla
luce delle risultanze appare inconferente anche la affermazione secondo la
quale la __________ avrebbe dovuto – semmai – esprimersi negativamente in
merito all’esonero al momento del prolungamento del termine di disdetta da due
a sei mesi (doc. I), e quindi, avendo essa tralasciato tale comunicazione,
l’impiegata poteva ragionevolmente ritenere di essere stata dispensata dal
prestare servizio durante tutto il termine di disdetta di sei mesi. Infatti,
con lo scritto 31 agosto 1999 la __________ prendeva posizione in merito
all’unico tema sollevato da __________, ossia la contestazione del termine di
disdetta di due mesi.
L’appellante
sostiene anche, a torto, che la __________ concederebbe a tutti i lavoratori
l’esonero dal prestare servizio durante tutto il termine di disdetta. Infatti,
la teste __________ ha asserito che “pur non essendo la regola, presso la
__________ si usa, al momento del licenziamento di un dipendente, pagargli il
periodo di disdetta e liberarlo subito dal suo obbligo di prestare il lavoro”,
specificando però che ogni caso deve essere valutato singolarmente poiché
dipende “dalle funzioni, dal grado di responsabilità, da aspetti di sicurezza e
dalla gravità dei motivi del licenziamento” (teste __________, 24.4.2002, pag.
2). Il fatto che l’esonero dall’obbligo di lavorare durante il periodo di
disdetta non sia la regola è emerso dalla dichiarazione della predetta teste,
la quale ha dichiarato che un altro impiegato con la stessa funzione
dell’appellante, ossia quella di capo-turno, era stato obbligato a “prestare
l’opera fino allo scadere del periodo di disdetta” (teste __________,
24.4.2002, pag. 2 in fine).
In
ogni caso, così sollecitata da __________, il 27 settem-bre 1999 (doc. L) la
__________ rispondeva in modo inequivocabile all’impiegata che la sua richiesta
non poteva essere accolta perché dal momento in cui era stata notificata la
disdetta (doc. F; 19 luglio 1999) le circostanze erano oggettivamente mutate,
sia per quanto riguardava la durata del termine di disdetta, sia perché dall’8
settembre 1999 – fatto del resto rimasto incontestato – __________ non si
trovava più in malattia ma era completamente abile al lavoro (v. doc. 2).
Ne
discende che la volontà della __________ veniva ancorata con chiarezza nello
scritto 27 settembre 1999, nel quale venivano altresì addotte le motivazione
della modifica delle direttive già impartite il 19 luglio 1999 (doc. L). Il
datore di lavoro intimava quindi all’impiegata di presentarsi al posto di
lavoro entro il 1. ottobre 1999, pena il suo licenziamento in tronco (doc. L;
tale circostanza veniva riconfermata il 4 ottobre 1999, in una presa di
posizione riguardante uno scritto dell’appellante che senza addurre motivazioni
comunicava che non avrebbe lavorato; v. doc. 3, 4, M). Non essendosi presentata
al lavoro alla data convenuta, il 5 ottobre 1999 veniva notificato a __________
il licenziamento immediato (doc. N).
- Alla luce di quanto esposto si
deve concludere che il datore di lavoro era oggettivamente e in buona fede
legittimato a modificare – e quindi a revocare – le indicazioni impartite in
precedenza all’impiegata quo al suo esonero dal prestare servizio durante tutto
il periodo di disdetta, passato da due a sei mesi (Rehbinder, op. cit., n. 13 ad art. 321d CO).
Dalle
risultanze di causa emerge che l’appellante non ha minimamente provato che la
__________ ha fatto capo alle proprie facoltà derivanti dall’art. 321d CO in
modo arbitrario o vessatorio (DTF 128 III 280; Flach, op. cit., pag. 211; Brühwiler, op. cit., n. 3 s. e 13
ad art. 321d CO; Rehbinder,
op. cit., n. 30 e 39 ad art. 321d CO; Streiff/von
Kaenel, op. cit., n. 17 ad art. 319 e n. 3 ad art. 321d; Staehelin, op. cit., n. 14 ad art.
319; Vischer, op. cit.,
pag. 59 ss. e 166). Al contrario, il datore di lavoro ha modificato le
direttive poiché erano intervenute sostanziali modifiche delle circostanze,
segnatamente l’aumento della durata del termine di disdetta a sei mesi e il
fatto che dall’8 settembre 1999 __________ era ritornata abile al lavoro.
Quindi, in base al principio della buona fede, il 5 ottobre 1999 la parte
appellante avrebbe dovuto presentarsi sul posto di lavoro.
Appare
invece discutibile il comportamento della lavoratrice, la quale si è arroccata
sulla propria posizione senza addurre motivazioni di sorta e senza
concretizzare eventuali pregiudizi che ella avrebbe subìto a seguito del
comporta-mento della __________. In questo modo, la lavoratrice non ha fatto
fronte al proprio obbligo di fedeltà nei confronti del datore di lavoro,
obbligo che perdura anche durante il periodo della “Freistellung” (Flach, op. cit., pag. 213; DTF
128 III 281 s.). Del resto, è già stato indicato che il lavoratore deve anche
essere pronto a lavorare durante tale periodo, se la richiesta del datore di
lavoro non appare abusiva o intempestiva (Flach,
op. cit., pag. 213).
Inoltre,
__________ non ha dimostrato – è invece emerso il contrario – di essere stata
espressamente liberata dal datore di lavoro dalla sua obbligazione di prestare
la propria opera (Brühwiler,
op. cit., n. 4c ad art. 335 CO; Rehbinder,
op. cit., n. 12 ad art. 335 CO), rispettivamente che nonostante la diffida ella
poteva in buona fede ritenere di essere legittimata a rifiutare la prestazione
(Rehbinder, op. cit., n. 6
ad art. 337 CO).
Si
rileva infine che l’appellante ha comunque potuto fruire dell’esonero dal
prestare la propria attività per un periodo di due mesi (ossia per agosto e
settembre 1999), ricevendo dalla __________ due mensilità di salario.
Ne
discende che il rifiuto di __________ di prestare la propria opera è gravemente
contrario ai suoi obblighi di lavoratrice; di conseguenza il licenziamento in
tronco ai sensi dell’art. 337 CO è giustificato ed ogni sua pretesa è infondata.
- Alla luce di quanto esposto,
l’appello viene respinto in quanto infondato. Non si prelevano tasse e spese,
mentre le ripetibili seguono la soccombenza.
Per i quali motivi
pronuncia: 1. L’appello
26 luglio 2002 di __________ è respinto.
-
Non
si prelevano tasse e spese per la procedura di appello. La appellante rifonderà
alla controparte fr. 500.-- per ripetibili.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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