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Numero d'incarto:
12.2002.129
Data decisione, Autorità:
21.10.2002, IICCA
Incarto n.
12.2002.00129
Lugano
21 ottobre
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. no.
CN.2002.00015 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4- in materia di
riconoscimento di decisione estera, promossa con istanza 22 gennaio 2002 da
rappr. dall'avv. __________
con cui
l’istante ha chiesto che la sentenza 12 gennaio 2000 del Tribunale di La Spezia
(I) fosse riconosciuta e dichiarata esecutiva ai sensi della Convenzione di
Lugano, domanda che il Pretore, con sentenza 15 maggio 2002, ha accolto;
ed ora
sulla domanda di restituzione in intero e di opposizione all'exequatur 19
luglio 2002 presentata da
rappr. dall'avv. __________
chiedente
in via preliminare la concessione di un nuovo termine per presentare
l'opposizione alla decisione pretorile e nel merito la reiezione dell'istanza
22 gennaio 2002, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
sentite le
parti all'udienza di discussione del 16 ottobre 2002;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
-
Con
decisione 15 maggio 2002 il Pretore del distretto di Lugano, Sezione 4, ha
accolto la domanda 22 gennaio 2002 di __________ volta ad ottenere il
riconoscimento e l'esecutività ai sensi della Convenzione di Lugano della sentenza
12 gennaio 2000 del Tribunale di La Spezia (I), che condannava __________ a
pagarle Lit. 52'480'000 oltre accessori.
-
Con
l'istanza di restituzione in intero e di opposizione all'exequatur 19 luglio
2002 che qui ci occupa, __________ chiede in via preliminare di essere
reintegrato nel termine per presentare l'opposizione alla decisione del Pretore
e nel merito di respingere la domanda 22 gennaio 2002. La richiesta di
restituzione in intero si fonda sulla circostanza che la decisione pretorile, oltre
a non riportare il termine entro il quale poteva essere presentata
l'opposizione, non era stata intimata al suo patrocinatore bensì a lui
direttamente. Quanto all'opposizione alla domanda di exequatur, la stessa si
giustificava per il fatto che la sentenza italiana non gli era mai stata
notificata e in ogni caso egli, in chiara violazione dell'ordine pubblico,
nemmeno aveva ricevuto gli atti del procedimento italiano e dunque neppure
aveva potuto degnamente difendersi.
-
Nel
corso dell'udienza di discussione indetta per il 16 ottobre 2002 __________ si
è opposta all'istanza 19 luglio 2002 sulla base di argomentazioni che, per
quanto necessario, verranno riprese nei prossimi considerandi.
-
Giusta
l'art. 36 cpv. 1 CL se l'esecuzione viene accordata, la parte contro cui viene
fatta valere può proporre opposizione nel termine di un mese dalla
notificazione della decisione, ritenuto che per il calcolo del termine fa stato
il diritto interno dello Stato richiesto (Geimer/Schütze, Europäisches
Zivilverfahrensrecht, München 1997, N. 16 ad art. 36; Kropholler,
Europäisches Zivilprozessrecht, 4. ed., Heidelberg 1993, N. 8 ad art. 36; Donzallaz,
La Convention de Lugano, Vol. 2, p. 818).
Nel caso
concreto è pacifico che il termine di 30 giorni per opporsi alla decisione di
exequatur emanata dal Pretore è trascorso infruttuosamente.
- Giusta
l'art. 137 CPC la restituzione in intero per inosservanza di un termine è
tuttavia concessa se l'istante o il suo patrocinatore dimostra di essere stato
impedito di agire, di comparire o di chiedere un rinvio, perché, senza sua
colpa, ignorava la scadenza del termine oppure perché la notificazione è
avvenuta così tardi da renderne impossibile l'osservanza (lett. a), oppure
ancora perché l'impedimento di compiere in tempo utile l'atto processuale era
dovuto a un fatto grave, che non poteva essere evitato (lett. b).
5.1 Nel
caso di specie l'istante ravvisa innanzitutto l'esistenza di un motivo di
restituzione in intero nel fatto che il Pretore non aveva indicato nel dispositivo
il termine di 30 giorni per inoltrare un'eventuale opposizione.
La
censura è infondata: l'art. 35 CL prevede in effetti che la decisione di
exequatur sia comunicata al richiedente secondo le modalità previste dalla
legge dello Stato richiesto (ed anche al convenuto: cfr. Donzallaz, op.
cit., p. 814), in concreto dunque quelle del CPC ticinese, che, almeno in
ambito civile, non prescrive l'indicazione dei rimedi di diritto (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, m. 22 ad art. 285 e m. 15 ad art. 137).
5.2 A
sostegno della domanda di restituzione in intero l'istante, riferendosi alla
giurisprudenza cantonale (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 8 ad art. 137),
evidenzia pure la circostanza che il giudizio pretorile d'exequatur non sarebbe
stato notificato al suo patrocinatore bensì a lui direttamente.
Il
rilievo, anche in questo caso, è infondato. La massima giurisprudenziale citata
dall'istante ha in effetti valenza solo nel caso in cui all'autorità giudicante
sia noto rispettivamente sia stato comunicato che la parte era rappresentata da
un patrocinatore (RDAT 1977 n. 30), ciò che nella fattispecie non era il
caso, il Pretore non potendo assolutamente sapere, in quanto la controparte non
gliel'aveva indicato nella domanda 22 gennaio 2002 e ciò nemmeno risultava dai
documenti allegati o da altre circostanze, che il qui istante avesse un
patrocinatore.
Il fatto
che in una precedente procedura di rigetto in via definitiva dell'opposizione
(inc. EF.2001.00346), sia pure sempre riferita alla sentenza 12 gennaio 2000
del Tribunale di La Spezia (I), il qui istante fosse rappresentato dall'avv.
__________, non può essergli di alcun giovamento: innanzitutto si osserva che
quest'ultima causa, chiaramente di natura diversa da quella qui in esame, era
pendente, oltretutto un anno prima, presso una diversa Pretura (Sezione 5), per
cui il Pretore della Sezione 4 non era tenuto ad esserne informato; inoltre al
momento dell'inoltro della domanda 22 gennaio 2002 era notorio che l'avv.
__________, che aveva funto da patrocinatore (senza tuttavia che a quel momento
fosse chiaro alla controparte -il doc. 9 non essendole mai stato intimato- se a
titolo personale oppure per conto dello studio __________), aveva assunto la
funzione di procuratore pubblico e dunque non poteva più agire quale
patrocinatore; infine e soprattutto la procura che legittimava quest'ultima,
accanto ad altri avvocati dello studio legale __________, a rappresentare il
qui istante, prevedeva espressamente che il patrocinio si limitava alla causa
di rigetto dell'opposizione EF.2001.00346 (doc. 9). Nulla permette dunque di
concludere che la mancata indicazione del patrocinatore del qui istante nella
domanda 22 gennaio 2002 costituisse un atteggiamento abusivo della controparte
ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 CC, tale da eventualmente imporre l'accoglimento
della domanda di restituzione in intero, tanto più che il comportamento
negligente tenuto dal qui istante, il quale ha atteso oltre 2 mesi prima di
interessarsi presso il suo legale, esclude in ogni caso che egli nell'occasione
possa prevalersi di questo istituto, il cui scopo non è in effetti quello di
sopperire ad eventuali negligenze di una parte (Rep. 1994 p. 381; IICCA
10 maggio 1995 in re G.SA/F., 14 luglio 1998 in re M. SA/C.; ICCTF 7
novembre 1996 in re M./M. SA).
- Dovendosi
pertanto respingere l'istanza di restituzione in intero, non è possibile
entrare nel merito dell'opposizione alla domanda d'exequatur, poiché tardiva.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili di questa sede seguono la soccombenza
(art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L'istanza di restituzione in intero e di opposizione all'exequatur
19 luglio 2002 di __________ è respinta.
II. Le spese della presente procedura consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 950.-
b) spese fr.
50.-
Totale fr.
1'000.-
da
anticiparsi dall’opponente, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla controparte fr. 1'000.- per ripetibili.
III. Intimazione a:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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