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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.128
Data decisione, Autorità:
29.04.2003, IICCA
Incarto n.
12.2002.128
Lugano
29 aprile
2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretaria:
Zanetti, vicecancelliera
sedente quale istanza unica cantonale competente a
decidere i ricorsi per nullità e le domande di revisione di lodi arbitrali in
virtù degli art. 3 lett. f, 36 e 41 CIA, nonché dell'art. 2 del DL concernente
l'adesione del Cantone Ticino al concordato stesso,
chiamata a giudicare sul ricorso per nullità
presentato il 15 luglio 2002 da
contro la decisione 27 giugno 2002 pronunciata dalla
Commissione speciale di ricorso istituita ai sensi degli art. 68 cfr. 3 e 71
del Regolamento organico per il personale occupato presso le Case per anziani
dell’1.1.1995 (ROCA), la quale ha statuito sul ricorso contro la decisione 13
dicembre 2001 della Commissione paritetica cantonale che convalidava la
decisione del 16 novembre 2001 della
in materia di direttive riguardanti l’orario di lavoro;
mentre la
parte convenuta, con osservazioni 13 agosto 2002, postula la reiezione del
ricorso;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
considerato in fatto e in diritto:
che
a decorrere dal 31 maggio 2002, dopo un periodo di assenza dal posto di lavoro
per malattia iniziato il 19 novembre 2001, __________ ha cessato
definitivamente la propria attività lavorativa quale assistente di cura alla
__________ di __________ (v. decisione 27.6.2002 Commissione speciale di
ricorso ROCA, consid. 1, pag. 1; lettere di __________ 29.5.2002 allegate alle
osservazioni 13.8.2002 formulate dalla __________, doc. II);
che
pertanto la decisione 27 giugno 2002 della Commissione speciale di ricorso ROCA
che stabiliva che le norme a protezione dei dipendenti con responsabilità
famigliari, in particolare l’art. 35 cpv. 4 ROCA e l’art. 36 Legge federale sul
lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio, non venivano lese per
mezzo della posticipazione dell’inizio della pausa di mezzogiorno dalle ore
12.00 alle ore 12.15 per gli impiegati nel turno 4B al fine di meglio
soddisfare le esigenze degli ospiti della __________, non ha apportato alcun
mutamento alla situazione e ai diritti della ricorrente, poiché quest’ultima,
già dal 1. giugno 2002, non lavo-rava più presso il predetto istituto;
che
il ricorso per nullità presentato da __________ è volto a ottenere
l’annullamento della decisione 27 giugno 2002 della Commissione speciale di
ricorso ROCA, la quale ha statuito nella vertenza quale tribunale arbitrale in
applicazione del Concordato intercantonale sull’arbitrato CIA (art. 71-73 ROCA:
v. Lalive/Poudret/Reymond,
Le droit de l’arbitrage, Losanna 1989, n. 1.4 ad art. 36 CIA);
che
però secondo l’art. 36 CIA, il lodo arbitrale può essere impugnato con un
ricorso per nullità unicamente se la decisione ha provocato un pregiudizio a
una delle parti coinvolte (Lalive/
Poudret/Reymond, op. cit., n. 1.3 ad art. 36 CIA, con ulteriori
riferimenti dottrinali);
che,
applicando per analogia i princìpi alla base dell’istituto dell’appello (art.
307 ss. CPC), ai fini della legittimazione a ricor-rere è determinante che la
decisione impugnata comporti un regolamento dei rapporti giuridici delle parti,
nel senso che si ravveda un pregiudizio dei loro diritti o delle loro ragioni;
infatti, legittimato a ricorrere è colui al quale deriva uno svantaggio dalla
decisione impugnata, mentre in caso di assenza di interesse, il ricorso deve
essere ritenuto irricevibile (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 4 ss. ad art. 307 CPC; DTF 114 II 189);
che
pertanto, alla luce dei precedenti considerandi, non si procede oltre all’esame
del merito della vertenza poiché è evidente l’assenza di qualsiasi interesse
della ricorrente all’annullamento del lodo arbitrale, poiché una decisione in
merito non apporterebbe alcun mutamento ai rispettivi diritti o obblighi delle
parti in causa (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 5 ad art. 307 CPC);
che
del resto, la decisione 27 giugno 2002 della Commissione speciale di ricorso
ROCA non ha caricato a __________ né tasse, né spese, e quindi neppure in tale
ottica si ravvede un pregiudizio nei confronti della ricorrente;
che
il ricorso presentato da __________ è quindi irricevibile per assenza di
gravame; vista la particolarità del caso, non si prelevano né tasse, né spese e
non vengono assegnate indennità;
Per
i quali motivi, visti
gli
art. 148 ss. e 307 ss. CPC, nonché la TG
pronuncia: 1. Il ricorso
per nullità 15 luglio 2002 di __________ è irricevibile.
-
Non
si prelevano né tasse, né spese. Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Commissione speciale di ricorso ROCA, __________
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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