AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.2002.120
Data decisione, Autorità:
25.03.2003, IICCA
Incarto n.
12.2002.120
Lugano
25 marzo 2003/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Rampini (giudice supplente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.1997.832
della Pretura di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 3 novembre 1997 da
patr. dallo
studio legale __________
contro
patr. dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 150'714.35
oltre accessori a titolo di risarcimento del danno provocato al fondo n.
__________ RF di __________;
domanda
avversata dal convenuto e che il Pretore, con sentenza 26 febbraio 2002 ha
parzialmente accolto, condannando il convenuto a versare all’attrice l’importo
di fr. 90'000.-- oltre interessi al 5% dal 26 agosto 1997;
appellante
il convenuto che con gravame 21 marzo 2002, chiede la riforma del querelato
giudizio, nel senso che la petizione dell’attrice venga integralmente respinta,
con protesta di spese e ripetibili per entrambe le sedi;
mentre
l’attrice, con osservazioni 29 agosto 2002, postula la reiezione dell’appello
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti.
Ritenuto
in fatto:
A. __________ è proprietaria della particella n. __________ RFD di __________
sulla quale sorge un’abitazione. Il fronte nord ed est di questo fondo confina
con un sentiero (part. n. __________) facente parte dell’area demaniale del
Comune di __________ (doc. C), sotto il quale è stata posata una canalizzazione
con una vasca di ritenzione, preceduta da una vasca dissabbiatrice per
raccogliere le acque meteoriche.
Nel
luglio del 1994 la signora __________ si rivolse al Municipio di __________ per
lamentare l’infiltrazione di acqua nella parte retrostante la sua abitazione
proveniente dalla canalizzazione pubblica, la quale aveva provocato una lenta
slavatura del terreno di fondazione, con conseguente assestamento di alcuni
muri che presentavano delle crepe (doc. I e L). Nei mesi successivi la signora
__________ sollecitò un incontro con il Municipio teso a constatare le cause
dei danni che aveva patito. In particolare chiedeva al Municipio di voler
accertare se la canalizzazione comunale era rotta in qualche punto (doc. N e
O). Con scritto 5 settembre 1995 (il giorno successivo un sopralluogo) il
Municipio di __________ negava la responsabilità del Comune, ma nel contempo
avvertiva che avrebbe proceduto ad una verifica della canalizzazione esistente
dietro la sua proprietà nell’ambito dell’indagine prevista per il piano
generale di smaltimento delle acque (doc. P). La lettera non è rimasta
incontestata, perché la compagnia d’assicurazioni dell’attrice assumeva che il
Comune si era preso l’impegno di procedere ad un controllo della canalizzazione
(doc. Q).
Nel
luglio del 1996 la signora __________ iniziò i lavori di risanamento della sua
proprietà (doc. R), unitamente ad altri lavori di miglioria, che costarono
complessivamente fr. 150'714.35 (doc. T – CC). In data 29 agosto 1996 si tenne
un sopralluogo fra le parti e il giorno successivo la danneggiata chiese al
Municipio di assumersi tutti i costi dell’intervento (cfr. plico doc. S).
Nuovamente il Comune, - per il tramite della propria assicurazione – negò la
propria responsabilità con lettera del 28 ottobre 1996 (doc. DD). Le ulteriori
richieste dell’attrice (doc. EE e FF) e l’esecuzione che è stata avviata nei
confronti del Comune per interrompere la prescrizione (doc. GG e HH), non hanno
fatto mutare la decisione del Municipio, che ha respinto ogni pretesa (doc. A).
B. Con petizione 3 novembre 1997 l’attrice ha chiesto la condanna del
Comune al pagamento di fr. 150'714,35 oltre interessi al 5% dal 5 dicembre 1996
a titolo di risarcimento dei danni che ha patito la sua abitazione a causa
della carente manutenzione della canalizzazione comunale che presentava delle
rotture, lasciando fuoriuscire dell’acqua che andava ad infiltrarsi nella sua
abitazione.
La
domanda è stata avversata dal Comune di __________, il quale ha negato che la
canalizzazione fosse difettosa. In pari tempo il convenuto ha sostenuto che la
petizione andava respinta per intervenuta prescrizione del credito dedotto in
giudizio.
C. Con sentenza 26 febbraio 2002, il Pretore ha respinto l’eccezione di
prescrizione ed ha accolto parzialmente la domanda dell’attrice limitatamente a
fr. 90’000.--, oltre interessi al 5% a far tempo dal 26 agosto 1997, assumendo
che il danno patito dall’attrice poteva essere ricondotto ad un concorso di
cause fra le quali si potevano annoverare un difetto di manutenzione della
canalizzazione pubblica e una diffusa instabilità del suolo, che non è stata determinante
al punto da far venir meno la responsabilità del proprietario dell’opera. Il
danno è stato accertato nei limiti indicati qui sopra, stante che alcuni lavori
sono stati ritenuti di miglioria.
D. Contro il premesso giudizio il convenuto si è aggravato in appello,
rimproverando al Pretore di aver fondato la sua decisione su una perizia nulla,
giacché il consulente tecnico, per poter rispondere ai quesiti posti
dall’attrice, ha assunto informazioni da documenti che non erano agli atti e da
persone sentite al di fuori del quadro procedurale. In tali condizioni la
perizia non poteva utilmente servire per il giudizio. L’appellante ha altresì
ribadito che la pretesa dell’attrice andava respinta per intervenuta
prescrizione, posto che la signora __________ già nel 1994 aveva una conoscenza
sufficiente tanto della persona responsabile, quanto della consistenza del
danno.
Con
tempestive osservazioni l’appellata ha controdedotto che il perito ha risposto
a tutti i quesiti facendo capo ad informazioni contenute nell’incarto e che la
rottura della conduttura comunale è stata confermata dai testi escussi nel
corso della causa. In ordine all’eccezione della prescrizione la signora
__________ ha rilevato che il termine non poteva aver iniziato a decorrere prima
del 29 agosto 1996 - ovvero prima del sopralluogo -, posto che il danno era da
considerare progressivo e in costante evoluzione.
Considerato
in diritto:
-
L'attrice ha fondato la sua domanda sulla responsabilità del Comune
di __________ nella sua veste di proprietario di un’opera ai sensi dell’art. 58
CO. Di principio la responsabilità dei Cantoni e dei loro funzionari per danni
che questi possono causare nell’esercizio delle loro attribuzioni è retta
esclusivamente, salvo il caso di un’industria (art. 61 cpv. 2 CO), dal diritto
pubblico cantonale (art. 59 cpv. 1 CC e 61 cpv. 1 CO; RDAT II 1992 N. 16
consid. 3a). Secondo una giurisprudenza costante un ente pubblico incorre nella
responsabilità di diritto privato, qualunque sia il criterio che lo distingue
dal diritto pubblico, per opere di sua proprietà adibite a scopi di utilità
pubblica. Il ricorso all’art. 58 CO è giustificato nella preoccupazione di
impedire vizi di costruzione o difetti di manutenzione, prevenendo eventuali
lacune del diritto pubblico, a lato del quale assicura che vengano intraprese
le misure elementari. L’art. 58 CO fissa pertanto la responsabilità dell’ente
pubblico in qualità di proprietario di un’opera finché la stessa non sia
definita più rigorosamente (DTF 112 II 230/231). Nel Cantone Ticino la
responsabilità degli enti pubblici è governata dalla Legge sulla responsabilità
civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988
(LResp.). La legge si applica anche ai Comuni (art. 1 cpv. 1 lett. b LResp.), ma
solo per il danno cagionato illecitamente a terzi da un agente pubblico
nell’esercizio delle sue funzioni (art. 4 cpv. 1 e 3 lett. a LResp.) e non per
i difetti di costruzione o di manutenzione di strade, edifici ed altre opere
appartenenti all’ente pubblico (Rapporto della Commissione della gestione sul
messaggio 14 ottobre 1986 concernente la Legge sulla responsabilità civile
degli enti pubblici e degli agenti pubblici in: Verbali del Gran Consiglio,
Vol. 4, sessione primaverile 1988, pag. 1698; Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, N.
1292). La presente vertenza deve quindi essere esaminata nel quadro degli art.
41 segg. CO come è stato prospettato dalle parti e dal Pretore.
-
Giusta l’art. 58 cpv. 1 CO il proprietario di un edificio o di un’altra
opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da vizio di costruzione o difetto
di manutenzione. Il demanio artificiale, e segnatamente una canalizzazione
pubblica è un’opera ai sensi dell’art. 58 cpv. 1 CO (ZBJV 1984 pag. 286;
Rhinow/Krähenmann, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, N. 103 B III, pag. 320; ; Grisel, Traité de droit
administratif, Vol. II pag. 569; Moor,
Droit administratif, Vol. III, pag. 279).
Un’opera
si reputa difettosa quando non garantisce una sicurezza sufficiente, conforme
al suo scopo e alla sua funzione; l’ammissione di un difetto dipende dalle
circostanze del caso concreto (DTF 126 III 113 consid. 2a/cc pag. 116 con rinvii; Rep. 1993 pag. 135; Brehm, Berner Kommentar n. 65
all’art. 58 CO). La difettosità di un’opera si
determina da un punto di vista oggettivo, secondo l’esperienza della vita nel
luogo in cui essa si trova e secondo lo scopo a cui la stessa è deputata
servire (DTF 123 III 310/311). Ai fini del giudizio sulla responsabilità
dell’ente pubblico va ricordato che un Comune non può essere tenuto a
compromettere le sue finanze o a rinunciare all’attuazione di compiti di
interesse generale per costruire e mantenere i beni del demanio pubblico (Grisel, op. cit., 570; Moor, op. cit. pag. 279). Gli investimenti
pubblici – come nel settore della manutenzione stradale – devono rimanere in
una proporzione ragionevole con i mezzi finanziari a disposizione, ovvero si
possono esigere solamente interventi attuabili sia dal profilo tecnico che da
quello economico (www.bger.ch 4C.190/2002/bom del 29 ottobre 2002 consid. 1.1.
con rinvii). In tema di canalizzazioni è l’ente pubblico proprietario – in
concreto il Comune – che deve provvedere alla manutenzione dell’impianto (art.
54 LALIA e 3 del Decreto esecutivo concernente il regolamento delle
canalizzazioni, i contributi e le tasse). In caso di rotture delle condutture
compete quindi al proprietario procedere ai lavori di riparazione necessari.
- Nel caso in esame la controversia è stata incentrata sul tema a
sapere se la canalizzazione comunale era difettosa e se il danno che ha patito
l’attrice era da ricondurre al vizio di manutenzione/costruzione dell’opera
comunale.
3.1. Il Pretore è approdato al convincimento che le crepe affiorate
nello stabile dell’attrice sono state originate – secondo gli accertamenti
peritali - da un cedimento del terreno dovute a due cause:
-
la fuoriuscita
d’acqua dalla conduttura comunale che si infiltrava nel terreno ed andava a
finire contro i muri perimetrali dell’attrice, penetrando poi sotto gli stessi
in maniera da erodere le fondamenta dell’abitazione;
-
l’instabilità
diffusa del substrato roccioso – fenomeno conosciuto in __________ - che
avrebbe condotto a leggeri assestamenti.
Questi
accertamenti sono stati confortati da alcuni testi, i quali hanno riferito di
avere personalmente constatato che la condotta che fuoriusciva dal bacino di
raccolta era danneggiata, perché i tubi erano piegati in corrispondenza dei
giunti.
3.2. L’appellante rimprovera al Pretore di essersi fondato su un
referto tecnico nel quale il perito aveva dichiarato di non essere in grado di
rispondere ai quesiti delle parti, stante la mancanza di informazioni. Il
referto peritale si poggerebbe su una perizia di parte, con la conseguenza che
a questo documento non si può dare alcuna valenza probatoria. Del pari il
Pretore avrebbe omesso di considerare la deposizione del teste __________, per
il quale la canalizzazione non era danneggiata al momento dell’apertura dello
scavo da parte dell’impresa incaricata dei lavori di risanamento e che le
rotture dei tubi e dei giunti erano da ascrivere alla scavatrice. Solo una
prova a futura memoria – che non è stata chiesta – avrebbe potuto accertare se
la canalizzazione comunale era difettosa o meno. La perizia, stesa con
informazioni assunte dal perito al di fuori del quadro procedurale, è nulla e
non può essere utilizzata ai fini del giudizio.
3.3. Le obiezioni che sono state mosse dall’appellante alla perizia
non possono essere condivise. Come è già stato diligentemente ricordato dal
Pretore, una perizia può essere annullata se il consulente tecnico ha fatto
capo a documenti che non si trovano negli atti di causa, a specialisti, o a
dichiarazioni di persone da lui interpellate senza chiedere l’autorizzazione al
Giudice e senza garantire il contraddittorio alle parti (art. 29 cpv. 2 Cost.).
La giurisprudenza ha però chiarito che se la partecipazione di un ingegnere in
aiuto al perito architetto è marginale e di scarsa rilevanza per raffronto alla
portata globale della perizia al punto da non aver potuto influire sul giudizio
peritale, rispettivamente se i documenti utilizzati dal perito hanno potuto
essere consultati dalle parti, le quali hanno potuto esprimersi sugli stessi,
il referto tecnico non può essere annullato (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000,
n. 9 e 10 all’art. 248). Con scritto 22 gennaio 2001 il perito ha confermato al
Pretore di aver risposto ai quesiti peritali sulla base dei soli riscontri
documentali presenti nel fascicolo processuale, come era stato concordato
nell’udienza del 26 ottobre 2000. Questa affermazione è rafforzata dal modo con
il quale il perito ha risposto ai vari quesiti. A pag. 3 del referto il perito,
“leggendo gli atti di causa”, ha “rilevato che i tubi esistenti in
precedenza (prima del risanamento __________t) erano in cemento normali, con i
giunti in alcuni punti staccati (vedi anche fotografie). La tenuta stagna della
tubazione non era quindi garantita. Questo fatto è normale per una tubazione
vecchia, eseguita in tubi di cemento senza bicchiere”. Proseguendo nel suo
referto il perito ha individuato una prima causa nell’erosione continua del
sottofondo dell’abitazione, dovuta all’acqua che fuoriusciva dai giunti dei
tubi durante le precipitazioni, la quale andava a finire contro i muri
perimetrali della casa dell’attrice, infiltrandosi poi sotto gli stessi in modo
da erodere, piano piano, il terreno sottostante. Il conseguente assestamento
dei muri ha formato le crepe in tutta la costruzione sovrastante (perizia pag.
3). Il fatto che il perito giudiziario abbia confermato le tesi avanzate in
precedenza dall’ing. __________ (perito di parte) non può stupire il convenuto.
L’unica conseguenza che si può sussumere da un simile accertamento è quello di
dare atto alla parte attrice di aver recato la prova dell’esistenza di un vizio
nella conduttura comunale. La consulenza prestata da un geologo al
collaboratore del perito (ing. __________) non ha avuto alcuna rilevanza ai
fini del giudizio, mentre le fotografie a colori, cui si allude nel referto,
sono quelle versate agli atti al doc. S e che erano state consegnate in copia
fotostatica al perito. Il fax che il signor __________ (tecnico dello studio di
ingegneria __________ che assisteva il Comune) mostrò al perito giudiziario
durante il sopralluogo è quello prodotto sub doc. 2, in cui si evidenziava che
la canalizzazione visibile non era danneggiata. Il teste __________,
diversamente da quanto è stato sostenuto dall’appellante, non è stato così
categorico in sede di audizione, perché costui ha riferito che al momento in
cui fece un sopralluogo – per suo conto - e scattò delle fotografie (che non
sono agli atti), lo scavo era più ridotto rispetto alle immagini riprese dal
doc. S, dalle quali emerge chiaramente che la canalizzazione era rotta in più
punti. Questo accertamento è confortato dalla testimonianza dei testi
__________ (verbale di udienza del 2 febbraio 1999 pag. 4), ing. __________ e
__________ (verbale di udienza 26 novembre 1998 pag. 2 e 3). Dalle risultanze
dell’istruttoria non risulta neppure che sia stata l’impresa che si è occupata
di eseguire lo scavo a danneggiare la canalizzazione e, avuto riguardo alle
circostanze, il rimprovero alla parte attrice di non aver chiesto una prova a
futura memoria è inconcludente, perché attraverso la documentazione fotografica
agli atti, il perito ha potuto stabilire con certezza le cause
dell’infiltrazione di acqua nei muri perimetrali e nella fondamenta
dell’abitazione della signora __________. In simili condizioni si deve
concludere che il Pretore ha proceduto ad una corretta valutazione delle prove
e su questo punto il giudizio va senz’altro confermato. Nel caso in esame
spettava al Comune procedere al ripristino del suo impianto in forza degli
obblighi di manutenzione di diritto pubblico che discendono dagli art. 54 LALIA
e 3 del Decreto esecutivo concernente il regolamento delle canalizzazioni, i
contributi e le tasse.
- Ritenuto che il danno e il nesso di causalità non sono stati
contestati con l’appello, rimane da esaminare se il credito dell’attrice nei
confronti del Comune di __________ si sia prescritto prima dell’inoltro della
petizione.
Giusta
l’art. 60 cpv. 1 CO l’azione di riparazione si prescrive in un anno decorribile
dal giorno in cui il danneggiato conobbe il danno e la persona responsabile, e
in ogni caso, nel termine di dieci anni dall’atto che ha causato il danno. La
conoscenza del danno include pure la cognizione della sua estensione. Il
danneggiato deve essere in grado di valutare, almeno a grandi linee, il danno
complessivo e il processo che lo provoca deve essere concluso (DTF 126
III 163 consid. 3 c; 112 II 118 consid. 4). Finché l’evento dannoso è in atto
non può sussistere la conoscenza dell’intero danno e il termine di prescrizione
non comincia a decorrere (DTF 126 cit.; 111 II 436; 109 II 418 consid.
3). Questi principi generali sono applicabili nell’ambito di danni dovuti a
difetti di costruzione o a cattiva manutenzione di un’opera (DTF 111 II
436). Nel caso in esame si deve rilevare che il termine di prescrizione non
poteva iniziare a decorrere fintantoché il Comune non ha proceduto alla
rimozione del vizio, ossia successivamente il sopralluogo del 29 agosto 1996,
perché a quell’epoca, nonostante tutte le persone interessate abbiano avuto la
possibilità di constatare che la canalizzazione era rotta in più punti , la
causa del danno patito dalla signora __________ non era ancora stata rimossa e
continuava a persistere. Come ha ricordato il TF, in queste circostanze non ci
si trova confrontati a una situazione che evolve, ma a una situazione che è
solo suscettibile di evolvere (DTF 111 II 436/437 consid. 2 c), perché
nei giorni di precipitazione l’acqua convogliata nelle canalizzazioni pubbliche
non avrebbe potuto essere trattenuta completamente, ma sarebbe ancora
fuoriuscita nei punti di rottura, andando ad infiltrarsi nel sottosuolo del
fondo dell’attrice. Per prassi costante il danno non può ritenersi realizzato
(abgeschlossen) se non al momento in cui si è manifestato completamente. Esso
deve essere considerato come un tutt’uno e non come una somma di pregiudizi
distinti, specie allorché la sua ampiezza risulta da una situazione in
evoluzione reversibile o meno, regolare o irregolare (DTF 92 II 4
consid. 3). Il fatto che l’attrice nel corso del 1994 poteva aver intuito la
causa dei danni che aveva patito, come pure che nel luglio del 1996 aveva
iniziato i lavori di ripristino della sua abitazione e non della canalizzazione
pubblica, sono circostanze ininfluenti ai fini del giudizio, perché il termine
di prescrizione annuale non aveva ancora iniziato a decorrere. Posto che il
termine di prescrizione è stato interrotto con l’avvio di una domanda di
esecuzione (art. 135 n. 2 CO; doc. GG e HH) il 25 agosto 1997, l’azione di
risarcimento del danno non poteva ritenersi prescritta al momento in cui è
stata introdotta il 3 novembre 1997.
- L’appello, infondato in ogni suo punto, deve essere respinto con
carico di spese e ripetibili all’appellante.
Per i quali motivi
richiamati per le
spese l’art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia:
-
L’appello
21 marzo 2002 del Comune di __________ è respinto.
-
Le
spese della procedura di appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1’900.--
b)
spese fr. 100.--
totale fr. 2’000.--
sono
poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla parte appellata
fr. 4'000.-- a titolo di ripetibili.
- Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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