AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.112
Data decisione, Autorità:
28.03.2003, IICCA
Incarto n.
12.2002.112
Lugano
28 marzo 2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2000.00520
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3- promossa con petizione 4
settembre 2000 da
rappr. dall'avv.
contro
rappr. dall'avv.
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 27'192.40
oltre interessi, somma ridotta in sede conclusionale a fr. 24'476.-;
domanda
avversata dalla controparte che ha postulato la reiezione della petizione, e
che il Pretore con sentenza 3 giugno 2002 ha accolto;
appellante
la convenuta con atto di appello 14 giugno 2002, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attrice con osservazioni 3 luglio 2002 postula la reiezione del gravame con
protesta di spese e ripetibili;
richiamato
il decreto 18 giugno 2002 con cui il presidente di questa Camera ha concesso
all'appello l'effetto sospensivo richiesto;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
-
ha assunto __________ in qualità di collaboratrice domestica a far tempo dal 6
aprile 1999, mediante un contratto di lavoro di durata indeterminata.
Il 21
settembre 1999 la lavoratrice è stata licenziata in tronco.
-
Con
la petizione in rassegna __________, rilevando l'infondatezza dei motivi di
licenziamento addotti a quel momento, ha chiesto la condanna di __________ al
pagamento del salario che essa avrebbe conseguito fino al prossimo termine
ordinario di disdetta, che, in considerazione della sua gravidanza, sarebbe
giunto a scadenza il 30 settembre 2000. Ritenuta la pattuizione tra le parti di
un salario mensile di fr. 2'500.- lordi (per 12 mensilità), l'importo da lei
preteso è stato quantificato in complessivi fr. 27'192.40 oltre interessi,
somma ridotta in sede conclusionale a fr. 24'476.-.
-
La
convenuta si è opposta alla petizione, rilevando il benfondato del
licenziamento significato all'attrice, la quale, a suo dire, oltre a
presentarsi al lavoro in ritardo e ad aver perso la chiave elettronica del
sistema d'allarme dell'abitazione, si era soprattutto resa colpevole, il 16
settembre 1999, di aver trascinato in bagno, dopo avergli sferrato un paio di
ceffoni, il figlio di 7 anni della convenuta __________ e, denudatolo, di
averlo messo sotto la doccia, sempre contro la sua volontà. Essa rileva inoltre
che le parti, diversamente da quanto indicato dall'attrice, si sarebbero accordate
per una retribuzione oraria di fr. 15.15, senza tuttavia stabilire le ore
contrattualmente dovute, che dipendevano piuttosto dalle esigenze della
convenuta.
-
Il
Pretore, con il giudizio qui impugnato, ha accolto la petizione per fr.
24'476.-, caricando la tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le spese per 1/9
all'attrice e per 8/9 alla convenuta, la quale è stata pure obbligata a versare
alla controparte fr. 2'500.- per ripetibili. Il giudice di prime cure ha
innanzitutto ritenuto che le circostanze di fatto evocate dalla convenuta non
avevano trovato riscontro alcuno e che l'istruttoria di causa aveva al
contrario provato che quest'ultima, il 17 settembre 1999, aveva confidato al
teste __________ di essere contenta del rapporto di lavoro con l'attrice, dal
che l'assoluta pretestuosità dei motivi evocati a sostegno del licenziamento in
tronco, verosimilmente dettato dalla volontà di non retribuire l'attrice
durante la gravidanza. Dopo aver accertato che le parti si erano accordate per
una retribuzione oraria di fr. 15.15 e che le mansioni svolte settimanalmente
dall'attrice comportavano un impiego di 36 ore, ciò che in pratica
corrispondeva a uno stipendio mensile di 2'500.- lordi, il Pretore, appurato
che il prossimo termine utile di disdetta sarebbe giunto a scadenza il 30
settembre 2000, ha concluso per la correttezza del conteggio presentato
dall'attrice in sede conclusionale.
-
Con
l'appello che qui ci occupa la convenuta chiede di riformare la sentenza
pretorile nel senso di respingere la petizione. Essa ribadisce in primo luogo
che l'episodio avvenuto il 16 settembre 1999 e il fatto che l'attrice avesse
perso la chiave del sistema d'allarme, entrambi comprovati dall'istruttoria,
legittimavano senz'altro il provvedimento adottato nei confronti dell'attrice.
La controparte non aveva comunque provato le somme percepite nei mesi
precedenti né le ore lavorative da lei svolte, per cui in ogni caso non era
possibile attribuirle alcunché. Pure errato era infine il giudizio con cui il
primo giudice aveva provveduto a caricare alle parti la tassa di giustizia e le
spese, quando la procedura in questione avrebbe dovuto essere gratuita.
-
Delle
osservazioni con cui l'attrice postula la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei prossimi considerandi.
-
Prima
di passare in rassegna le censure sollevate nell'appello, occorre evadere il
problema di natura processuale, dovuto al fatto che il legislatore federale, a
far tempo dal 1° giugno 2001, ha ritenuto di innalzare da fr. 20'000.- a fr. 30'000.-
il valore litigioso per far capo alla procedura semplice e rapida in caso di
controversie derivanti da un rapporto di lavoro (art. 343 cpv. 2-4 CO),
soluzione a sua volta ripresa dal legislatore cantonale con effetto dal 1°
ottobre 2001 (art. 416 cpv. 1 CPC). In concreto si tratta dunque di stabilire
se la presente causa, che, in considerazione del suo valore (fr. 27'192.40),
era stata a suo tempo avviata secondo la procedura ordinaria, subisce
particolari conseguenze a dipendenza delle modifiche legislative in questione,
in altre parole se essa debba essere disciplinata secondo la procedura semplice
e rapida.
La
risposta al quesito è sostanzialmente negativa. Come rettamente ritenuto
dall'attrice (osservazioni p. 8), in effetti, le modifiche intervenute non
hanno di regola alcuna conseguenza pratica per le procedure in corso, ma si
rivolgono unicamente a quelle sorte dopo la loro entrata in vigore (cfr. DTF
109 Ib 156 consid. 1; un'eccezione, come vedremo, è però stata ammessa per la
gratuità della procedura, cfr. sub consid. 10 con i relativi riferimenti
giurisprudenziali). La medesima soluzione di principio è stata del resto
adottata anche a livello cantonale allorché si è provveduto ad aumentare una
prima volta a 8'000.- la soglia per poter far capo alla procedura speciale,
mediante l'adozione dell'art. 514 bis CPC (Verbali del Gran Consiglio,
Sessione autunnale 1987, Vol. 1, p. 133).
- L'art.
11 del contratto normale di lavoro per il personale domestico (in seguito: CNL,
cfr. doc. L) dispone, analogamente all'art. 337 CO, che il datore di lavoro e
il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di
lavoro per cause gravi, segnatamente quando la continuazione del contratto, in
buona fede, non può più essere pretesa: ciò è in sostanza il caso quando il
rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non permettere una
collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata sembra essere
l'unica soluzione praticabile. Il giudice valuta secondo il suo libero apprezzamento
se la violazione dei doveri contrattuali raggiunge la necessaria gravità,
considerando le circostanze concrete, in applicazione del diritto e dell'equità
(cfr. DTF 127 III 313).
8.1 Contrariamente
a quanto ritenuto nel gravame, il fatto che l'attrice abbia smarrito la chiave
elettronica del sistema d'allarme dell'abitazione della convenuta -sempre che
ciò costituisca un motivo grave ai sensi della norma- non può in concreto
giustificare un suo licenziamento immediato, già solo per il fatto che non è
stato possibile stabilire l'esatto momento in cui essa si sia accorta di quella
circostanza e dunque se si sia resa o meno colpevole di una violazione
contrattuale per averne taciuto la perdita alla convenuta.
8.2 Diverso
è il discorso per quanto riguarda il comportamento tenuto dall'attrice il 16
settembre 1999, che, a giudizio di questa Camera, giustifica senz'altro il suo
licenziamento in tronco e dunque la reiezione della petizione.
L'episodio
è stato esposto dalla teste __________. Essa, riportando quanto riferitole da
suo figlio, ha innanzitutto confermato che l'attrice, quel giorno, aveva
effettivamente prelevato con la forza il figlio di 7 anni della convenuta
__________ mentre questi stava tranquillamente giocando in camera con altri due
bambini e, dopo avergli dato uno schiaffo, lo aveva portato in bagno (verbale
10.9.2001 p. 5); richiamata dalle grida dei bambini, la teste aveva inoltre
constatato personalmente che a quel momento la porta del bagno era stata chiusa
a chiave e, rivedendo __________ pochi minuti dopo, aveva chiaramente notato
che questi, con addosso l'accappatoio, aveva appena finito di piangere (verbale
10.9.2001 p. 4 e 5). In sede conclusionale (p. 3) l'attrice, pur avendo
genericamente contestato questi fatti, non ha assolutamente messo in
discussione la forza probatoria e dunque la fedefacenza della testimonianza
__________, limitandosi piuttosto a relativizzarne la portata e le conseguenze,
evidenziando in particolare che, se l'episodio in questione fosse effettivamente
stato di quella gravità, gli altri bambini presenti non avrebbero certo
continuato a giocare tranquilli -come invece era stato il caso secondo la teste
(verbale 10.9.2001 p. 4)- rispettivamente che i figli della convenuta, compreso
__________, si sarebbero rifiutati di farsi accompagnare a scuola dall'attrice
il successivo venerdì, lunedì e martedì: sennonché, di fronte alla chiara
testimonianza __________ -come detto, non oggetto di censure da parte
dell'attrice- queste ultime considerazioni risultano tutto sommato irrilevanti.
Contrariamente
a quanto ritenuto dall'attrice, il fatto che la convenuta, nel corso di un
colloquio telefonico avuto l'indomani con il teste __________, collaboratore
del __________, abbia dichiarato che la situazione con la dipendente era buona
e di essere contenta del rapporto di lavoro con quest'ultima (verbale 10.9.2001
p. 2), non permette ancora di concludere per il carattere abusivo del
licenziamento in tronco significato in seguito. L'istruttoria di causa non ha
in effetti permesso di chiarire se nell'occasione il teste si sia presentato
alla convenuta in qualità di rappresentante dell'attrice: dovendosi pertanto
ritenere che egli, agli occhi della convenuta, fosse un semplice terzo, ben si
può concludere per la sostanziale irrilevanza di quella affermazione,
oltretutto espressa non con riferimento all'episodio avvenuto il giorno
precedente, bensì nell'ambito di una discussione informale inerente la
copertura assicurativa dell'attrice in caso di malattia e gravidanza.
- Ma,
a prescindere da quanto precede, la petizione avrebbe già dovuto essere
respinta per il fatto che l'attrice non ha in definitiva provato quale fosse il
suo salario precedente al licenziamento, criterio determinante per poter
calcolare le sue eventuali pretese salariali fino alla scadenza del prossimo
termine di disdetta.
In
petizione, come detto, l'attrice aveva dichiarato che tra le parti era stato
pattuito uno stipendio mensile di fr. 2'500.- lordi per 12 mensilità, pari a
fr. 2'236.25 netti (p. 2), precisando in replica che le ore settimanali erano
36 (replica p. 2 e 3). La convenuta, nei suoi allegati preliminari, oltre a
negare la pattuizione di un salario mensile, rilevando al contrario che le
parti si erano accordate per un salario orario di fr. 15.15, ha contestato
l'ammontare delle ore indicate dalla controparte. In tali circostanze, spettava
all'attrice (art. 8 CC) dimostrare il salario pattuito e le ore prestate
settimanalmente.
L'istruttoria
ha permesso di accertare -e la circostanza è stata pacificamente ammessa dalla
stessa attrice in sede di istanza di assunzione suppletoria di prove (p. 2) ed
in sede conclusionale (p. 2 e 6, anche se poi, a p. 5, le pretese sono state
calcolate secondo un altro criterio)- che le parti, dopo essersi inizialmente
accordate per un salario mensile fisso, avevano in seguito optato per una paga
oraria, effettivamente di fr. 15.15 (cfr. doc. 2 rich. I°). L'attrice non è per
contro stata in grado di provare che le ore settimanali prestate fossero
effettivamente 36, come da lei preteso: proprio allo scopo di verificare le ore
effettuate, essa aveva del resto ritenuto necessario inoltrare un'istanza di
assunzione suppletoria di prove (cfr. istanza p. 3), sennonché la stessa è
stata in seguito ritirata, siccome tardiva. Per cercare -invano- di ovviare a
questa mancanza di prove, l'attrice, in sede conclusionale, ha addotto per la
prima volta, e dunque irritualmente (art. 78 CPC), di aver percepito -e non più
solo pattuito- fr. 2'236.25 nei mesi di aprile, maggio e giugno, e che la sua
remunerazione negli altri mesi era stata di fr. 1'154.80 in luglio, di fr.
752.30 in agosto e di fr. 1'219.30 in settembre, rimproverando oltretutto alla
controparte, sempre irritualmente (art. 78 CPC, e comunque a torto, cfr. l'accenno
a tale questione contenuto a p. 2 del doc. D), di non averle mai fornito i
conteggi salariali mensili; infondato è infine anche l'assunto attoreo, a torto
fatto proprio dal giudice di prime cure, secondo cui l'effettuazione delle 36
ore settimanali risulterebbe in ogni caso dal fatto che essa era solita
accompagnare a scuola i figli della convenuta -essa, in replica (p. 2), aveva
per altro ammesso che i bambini erano talora accompagnati da altri- e dalla
circostanza, mai addotta in precedenza negli allegati preliminari e dunque
ancora una volta irricevibile (art. 78 CPC), che essa risultava essere presente
al lavoro anche la sera.
-
Senz'altro
fondata è infine anche la censura con cui la convenuta chiede che, in
applicazione dell'art. 343 cpv. 3 CO -applicabile alla fattispecie in forza del
rimando di cui all'art. 30 CNL-, venga accertata la gratuità della presente
procedura, il cui valore litigioso è pacificamente inferiore a fr. 30'000.-,
con la conseguente modifica del dispositivo di primo grado con cui erano state
esatte tassa di giustizia e spese. La dottrina e la giurisprudenza hanno in
effetti già avuto modo di stabilire che la norma in questione, siccome
favorevole alle parti, è applicabile retroattivamente anche alle procedure
iniziate prima del 1° giugno 2001, data dell'entrata in vigore della modifica
legislativa (cfr. per analogia: DTF 115 II 30 consid. 5; JAR 1990
p. 452; IICCA 6 luglio 1993 in re M./L.S., 16 gennaio 1997 in re M./T.
Ltd.; Rehbinder, Berner Kommentar, N. 3 ad art. 343 CO).
-
Ne
discende l'integrale accoglimento del gravame.
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese per questo giudizio (art. 343 cpv. 3
CO), mentre le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza
dell'attrice (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 14 giugno 2002 di __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 3 giugno 2002 della Pretura del distretto di Lugano,
Sezione 3, è così riformata:
-
La petizione 4 settembre
2000 è respinta.
-
Non
si prelevano né tasse né spese. L'attrice rifonderà alla convenuta fr. 3'000.-
a titolo di ripetibili.
II. Non si prelevano né tasse né spese per la procedura d'appello. La
parte appellata verserà all'appellante fr. 800.- per ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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