AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.101
Data decisione, Autorità:
13.02.2003, IICCA
Incarto n.
12.2002.101
Lugano
13 febbraio 2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per giudicare sul ricorso per nullità proposto
il 22 maggio 2002 da
entrambi rappr. dagli avv. __________ e
contro il lodo pronunciato il 22 aprile 2002
dall'arbitro unico arch. __________, nella procedura arbitrale promossa
contro i ricorrenti dallo
rappr. dall'avv. __________
con cui i ricorrenti chiedono l'annullamento del lodo
e il rinvio degli atti all'arbitro unico per una nuova decisione ai sensi dei
considerandi, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la controparte, con osservazioni 1° luglio
2002, postula la reiezione del gravame, pure protestando spese e ripetibili;
richiamato il decreto 23 maggio 2002 con cui il
presidente di questa Camera ha concesso al ricorso per nullità l'effetto
sospensivo richiesto;
letti ed esaminati gli atti
Considerato
in fatto ed in diritto
- Nella primavera del 1998 __________ e __________ incaricarono lo
Studio di architettura __________ di occuparsi della progettazione e della
direzione dei lavori relativi alla ristrutturazione rispettivamente
all'ampliamento di una casa d'abitazione sita sulla part. N. __________ RFD di
__________.
Nell'ottobre
1999 il mandato professionale è stato revocato.
-
Non
essendo riuscite ad accordarsi sull'importo di liquidazione dovuto agli
architetti per le prestazioni da essi fornite, le parti, con compromesso
arbitrale 4 settembre 2001, hanno deciso di sottoporre la questione al giudizio
di un arbitro, che è stato in seguito designato nella persona dell'arch.
__________.
-
Lo Studio di architettura __________, cui è stata attribuita la
posizione di parte attrice nella procedura arbitrale, con la petizione di causa
ha chiesto la condanna di __________ e __________ al pagamento di fr. 54'524.40
oltre interessi, rilevando in sostanza che in base alle norme SIA 102 le
prestazioni effettuate in particolare dall'arch. __________ -cui andavano
dedotti gli acconti di fr. 26'875.- già percepiti- avrebbero giustificato un
onorario di fr. 81'399.40, fermo restando che l'accordo di un onorario di fr.
52'000.-, inizialmente definito, era stato di fatto annullato a seguito della
contestazione della fattura.
I
convenuti si sono opposti alla petizione, contestando le prestazioni svolte
dall'attrice e riconfermando la pattuizione di un onorario forfetario di fr.
52'000.-.
-
Con
il lodo qui impugnato l'arbitro unico, giudicando -come agli accordi tra le
parti- ex aequo et bono, ha parzialmente accolto la petizione, condannando i
convenuti in solido al pagamento di fr. 30'812.- oltre interessi. Accertata
l'entità delle prestazioni svolte dagli architetti, egli ha in sostanza
ritenuto che gli accordi contrattuali intervenuti tra le parti, la cui
valutazione era peraltro oggetto di forte discordanza, esulassero dal tema del
giudizio e che alla luce del tenore letterale del punto di questione 2.2 egli
fosse unicamente tenuto ad esprimersi su quanto effettivamente prestato dagli
architetti e conseguentemente sulla loro relativa e obiettiva retribuzione,
prescindendo da ogni considerazione inerente a veri o presunti accordi
contrattuali: per stabilire l'onorario dovuto, egli ha pertanto fatto capo ai
criteri stabiliti dalla norma SIA 102, applicando e ponderando due modalità di
calcolo (onorario in base al costo dell'opera e in base al volume dell'opera),
cui ha applicato d'ufficio uno sconto del 15%, ottenendo una somma complessiva
di fr. 57'697.-, da cui ha in seguito provveduto a dedurre gli acconti.
L'onorario a favore dell'arbitro è stato ripartito tra le parti in
considerazione del rispettivo grado di soccombenza.
-
Con
il ricorso per nullità che qui ci occupa, avversato dalla controparte, i
convenuti chiedono l'annullamento del lodo e il rinvio degli atti all'arbitro
unico per una nuova decisione ai sensi dei considerandi. Essi ritengono
innanzitutto che il giudice di prime cure sia caduto nell'arbitrio nella misura
in cui aveva determinato l'onorario degli architetti sulla base delle norme
SIA, ignorando che a suo tempo le parti si erano pacificamente accordate su un
onorario forfetario. A sua volta errata, e dunque da censurare, era a loro dire
anche la ripartizione delle spese dell'arbitrato, che in base al compromesso
arbitrale avrebbero invece dovuto essere caricate alle parti in ragione di metà
ciascuna, qualunque fosse stato il giudizio di merito.
-
Il ricorso per nullità nei confronti di un lodo arbitrale è un
rimedio di diritto di carattere straordinario che, come il ricorso per
cassazione, è proponibile solo e in quanto sia dimostrata la ricorrenza degli
estremi di uno o più motivi previsti dalla legge (Rep. 1994 pag. 407 e
seg.; II CCA 28 aprile 1993 in re P./C.; Guldener, Das
schweizerische Zivilprozessrecht, 3. ed., pag. 614 segg.; Habscheid,
Droit judiciaire privé suisse, pag. 524).
-
A
questa Camera, in quanto investita del ricorso per nullità ai sensi dell’art.
36 lett. f CIA, compete solo l’obbligo di vagliare se il lodo sia arbitrario
siccome fondato su accertamenti di fatto palesemente in contrasto con gli atti
oppure perché contenente una manifesta violazione del diritto o dei termini
d'equità.
In
base alla giurisprudenza, l'arbitrio non si realizza però già per il fatto che
un'altra soluzione appaia altrettanto sostenibile o addirittura migliore
rispetto a quella contestata (DTF 122 III 130 consid. 2b, 119 Ia 113
consid. 3a). Occorre piuttosto che la decisione stessa risulti in chiaro
contrasto con la situazione di fatto, sia gravemente lesiva di una norma o di
un chiaro principio giuridico o sia stata emanata in urto palese con il senso
di giustizia e di equità (DTF 121 Ia 114, 120 Ia 373 consid. 3a; per
tante: II CCA 7 giugno 1996 in re M. e llcc./B. e llcc.).
Se
poi, come nel caso di specie, le parti hanno conferito all’arbitro il mandato di
decidere in termini di equità, le possibilità di impugnare con successo il lodo
si riducono ulteriormente: l'arbitro, in tal caso, è in effetti autorizzato a
decidere senza dover tener conto di un qualsivoglia diritto positivo scegliendo
unicamente una soluzione equa, conforme al senso di giustizia e alle
circostanze particolari del caso (Lalive/Poudret/Reymond, Le droit de
l'arbitrage en termes internationales en Suisse, all'art. 31.4 pag. 173; Jolidon,
Commentaire du Concordat suisse sur l'arbitrage, pag. 456 e seg.; Rüede/Hadenfeldt,
Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2. ed., pag. 281; Wehrli,
Rechtsprechung zum Schweizerischen Konkordat über die Schiedsgerichtsbarkeit,
pag. 37; DTF 107 Ib 63 consid. 2a e b; II CCA 9 maggio 1988 in re
U./G., 21 settembre 1998 in re P./F., 13 novembre 1998 in re M. SA/C., 11
giugno 1999 in re M. SA/C.), ritenuto che il margine d'apprezzamento di cui
egli gode è estremamente vasto e può essere rivisto e annullato dall'autorità
di ricorso solo in casi di abuso manifesto (Lalive/Poudret/Reymond, op.
cit., all'art. 36.4 pag. 215; DTF 107 Ib 63 consid. 2a; II CCTF
18 febbraio 1999 in re C./M. SA). La manifesta violazione dei termini di equità
è, in altre parole, un motivo di nullità di applicazione estremamente
restrittiva, che è dato solo qualora il lodo urti in maniera insostenibile il
sentimento di giustizia, apparendo iniquo (Jolidon, op. cit., pag. 520; Wehrli,
op. cit., ibidem; DTF 107 Ib 63 consid. 2c; II CCA 13 novembre
1998 in re M. SA/C., 11 giugno 1999 in re M. SA/C., 4 settembre 2000 in re
M./C.).
- Contrariamente
a quanto ritenuto dai ricorrenti, il fatto che nella presente fattispecie
l'arbitro si sia espresso solo sulla relativa e obiettiva retribuzione degli
architetti in base alle norme SIA 102, prescindendo da ogni considerazione
inerente a veri o presunti accordi contrattuali, non può assolutamente essere
considerato arbitrario, nonostante entrambe le parti negli allegati preliminari
abbiano evocato l'esistenza di un accordo forfetario.
Se
nell'ambito di un appello la censura sollevata dai ricorrenti avrebbe
verosimilmente imposto di riformare il primo giudizio -non essendovi la prova
che l'accordo inizialmente concluso era stato in seguito annullato, si sarebbe
in effetti dovuto decidere a sfavore dell'attrice, cui incombeva l'onere della
prova (art. 8 CC)- il discorso è del tutto diverso in questo caso, ove si
tratta di statuire su un ricorso per nullità nei confronti di un lodo emanato
ex aequo et bono, ovvero senza l'obbligo per l'arbitro di far riferimento a
qualsiasi norma positiva (cfr. supra, consid. 7). Nel caso concreto l'arbitro,
con un'argomentazione che non appare palesemente in contrasto con gli atti né
tanto meno contraria ai principi di equità, ha in primo luogo preso atto che le
posizioni delle parti sulla particolare questione non erano affatto concordi
(lodo p. 30), in quanto l'attrice aveva pur sempre dichiarato che l'accordo sul
forfait era stato in seguito annullato e -aggiungiamo noi- i convenuti stessi,
in sede d'interrogatorio, avevano negato l'esistenza di un esplicito accordo
avente per oggetto un onorario forfetario (cfr. verbale p. 6). Atteso inoltre
che il punto di questione 2.2 del compromesso arbitrale ("Determini
quindi l'arbitro l'importo che deve essere riconosciuto allo studio
d'architettura __________ per le prestazioni accertate con la risposta al
quesito 2.1") non lo obbligavano esplicitamente a fondarsi sugli
eventuali accordi contrattuali che legavano le parti, egli, con un giudizio che
ancora una volta non appare palesemente in contrasto con gli atti né tanto meno
contrario ai principi di equità, ne ha concluso che tale questione esulasse dal
suo mandato e ha pertanto ritenuto di far riferimento alla norma SIA 102 per
stabilire l'importo dovuto agli architetti (lodo p. 30). La norma SIA non è
stata oltretutto applicata meccanicamente: tenuto conto delle particolarità
dell'opera realizzata (lodo p. 27-28 e 31) e per ottenere un onorario il più
possibile equo, l'arbitro non si è in effetti fondato unicamente sul criterio
usuale del costo dell'opera, ma ha fatto capo anche al criterio -invero
utilizzato raramente- del volume dell'opera stessa, provvedendo in seguito a
ponderare equamente i risultati ottenuti (lodo p. 30 e seg.). Ma non solo.
Egli, ritenendo che questo aspetto costituisse al giorno d'oggi quasi una
"consuetudine", ha ritenuto di operare un ulteriore correttivo,
applicando d'ufficio uno sconto del 15% (lodo p. 32). A giudizio della
scrivente Camera, la soluzione adottata dall'arbitro risulta in definitiva equa,
conforme al senso di giustizia come pure alle circostanze particolari del caso
e dunque non arbitraria, per cui non può essere rimessa in discussione
dall'autorità di ricorso.
-
Parimenti infondata è la censura con cui i ricorrenti rimproverano
all'arbitro di aver erroneamente ripartito le spese dell'arbitrato, che a loro
dire dovevano invece essere poste a carico delle parti in ragione di un mezzo
ciascuna, qualunque fosse stato l'esito della lite. Il punto di questione 8,
che di fatto completa il precedente punto 2.3 (secondo cui l'arbitro deve
pronunciarsi sulle spese dell'arbitrato e sul suo onorario), prevede in effetti
esplicitamente che le parti dovevano anticipare le spese d'arbitrato in ragione
di metà ciascuna, fatto salvo però il giudizio finale sui costi dell'arbitrato
("riservato il giudizio (finale) sui costi dell'arbitrato, le spese e
l'onorario dell'arbitro unico saranno anticipate dalle parti a semplice
richiesta dell'arbitro e in ragione di un mezzo ciascuno"). I
ricorrenti non hanno per il resto indicato, né tanto meno provato, che il
compromesso arbitrale non rispecchiava in quel punto la reale volontà delle
parti rispettivamente da quali circostanze di fatto risultasse che le spese non
dovevano essere caricate alle parti sulla base della rispettiva soccombenza ma
in ragione di metà ciascuna.
-
Ne
discende la reiezione del gravame.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi
visto l’art. 36 CIA
e, per le spese, la vigente TG e l’art. 148 CPC
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso per nullità 22 maggio 2002 di __________ e __________ è
respinto.
-
La
tassa di giustizia di fr. 450.- e le spese di fr. 50.- (totale fr. 500.-), già
anticipate dai ricorrenti, restano a loro carico con l’obbligo di rifondere
alla controparte fr. 750.- per ripetibili.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
all'arbitro unico, __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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