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Numero d'incarto:
12.2001.89
Data decisione, Autorità:
21.11.2001, IICCA
Incarto n.
12.2001.00089
Lugano
21 novembre
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no.
OA.1996.00034 della Pretura del Distretto di Riviera promossa, con petizione
9/11 dicembre 1985, da
rappr. dall' avv. __________
contro
rappr. dall' avv. __________
che il Pretore, con sentenza 28 maggio 2001, ha
respinto caricando alla parte attrice le tasse e le spese di giudizio ed
un'indennità di Fr. 10'000.- a favore della convenuta.
Appellante quest'ultima, con atto d'appello 18 giugno
2001, nei soli confronti del dispositivo riguardante le ripetibili che chiede
siano determinate, a suo favore, in Fr. 240'750.-, mentre la controparte, con
osservazioni 20 agosto 2001, vi si oppone.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di
causa
Considerato
in fatto ed in diritto
- L'attrice ha rimproverato alla convenuta di essersi illecitamente
appropriata di conoscenze e di processi di fabbricazione, di sua esclusiva
titolarità, e di averne fatto uso producendo e commercializzando un reattore
epitassiale, copiando in definitiva un suo ritrovato originale. Per queste
violazioni avrebbe subito un pregiudizio della sua attività quantificato, nelle
conclusioni di causa, in Fr. 5'205'000.- che ha chiesto che la controparte
fosse condannata a pagarle oltre a Fr. 100'000.- per torto morale.
Tutte le
domande dell'attrice sono state respinte dal Pretore con sentenza 28 maggio
2001 nella quale, alla parte convenuta, è stata riconosciuta un'indennità per
ripetibili di Fr. 10'000.-.
- L'attrice
non ha ricorso contro il dispositivo di merito della sentenza del Pretore, che
è così cresciuto in giudicato, mentre la convenuta, con l'appello all'esame,
critica il dispositivo sulle ripetibili che chiede le siano riconosciute, in
funzione del valore di causa e della Tariffa dell'Ordine degli avvocati, in Fr.
240'750.-.
Con le
osservazioni all'appello, la controparte ne chiede la reiezione con conferma
della valutazione del Pretore.
Dei
motivi a sostegno delle conclusioni delle parti si dirà, per quanto necessario,
nel seguito.
- Giusta
l'art. 150 CPC l'indennità per ripetibili è fissata, nella misura in cui è
destinata a coprire gli onorari di patrocinio, entro i limiti della tariffa
dell'Ordine degli avvocati (RL 3.2.1.1.2). Questa prevede che in ogni pratica
avente un valore determinato o determinabile l'onorario dell'avvocato è
stabilito in conformità a percentuali scalari del valore litigioso (art. 9 cpv.
1 TOA). Tra l'aliquota minima e quella massima l'onorario va commisurato caso
per caso secondo la complessità, l'importanza e l'estensione della pratica, la
competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la
diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito
conseguito e la sua prevedibilità (art. 8 TOA). Ai fini delle ripetibili, in
ogni modo, la tariffa non vincola il giudice civile (Rep. 1985 pag. 96),
nel senso che quest'ultimo fruisce di ampio potere di apprezzamento,
censurabile solo per eccesso o per abuso (Rep. 1996 pag. 171).
3.1. Ciò premesso, occorre chiarire anzitutto l'entità del valore litigioso,
per la cui determinazione fanno stato le norme della procedura civile (art. 9
cpv. 2 TOA). Ora, l'art. 5 CPC stabilisce che se l'oggetto della lite è
valutabile in denaro, come nella fattispecie, il valore litigioso è determinato
dalla domanda (art. 5 CPC). La domanda iniziale di risarcimento, fatta
eccezione per l'indennità richiesta per torto morale, non era partitamente
indicata, in petizione, ma riservata a dopo l'aver conosciuto le risultanze di
istruttoria. Con le conclusioni di causa 10 settembre 1997 la parte attrice ha
determinato la propria pretesa di risarcimento nell'utile netto conseguito
dalla controparte con la vendita di reattori epitassiali e meglio in Fr.
5'205'000.-, ossia nel 30% di Fr. 17'350'000.- di ricavo delle vendite nel
periodo 1986/1990. Tale importo è stato definito quale "valore di
causa" assieme a quello per torto morale nell' intestazione dell'allegato
di conclusioni e corrisponde all'importo (Fr. 5'000'000.-) che la stessa attrice,
già all'inizio della causa, aveva chiesto quale garanzia a carico di __________
qualora la domanda cautelare intesa ad inibire la commercializzazione del
reattore epitassiale non fosse stata accolta. Non vi può, così, essere dubbio
sul valore di causa che è quello indicato, con le conclusioni, dalla stessa
parte attrice. Questa non può ora, in buona fede, rifarsi all'apprezzamento di
questa stessa Camera nel determinare, nell'agosto 1989 e quando l'istruttoria
di merito ancora non era stata eseguita, in Fr. 1'000'000.- il valore litigioso
nell'ambito di una procedura cautelare dello stesso processo.
Del resto
l'aumento, in corso di procedura, delle pretese creditorie di una parte
comporta l'adeguamento del valore di causa anche in funzione della determinazione
di spese e ripetibili (Schuller, Die Berechnung des Streitwertes, pag.
113).
Occorre
pertanto dipartirsi da un valore di causa di Fr. 5'305'000.-.
3.2. Per
pratiche il cui valore eccede fr. 1'500'000.–, come in concreto, l'art. 9 cpv.
1 TOA prevede un onorario dell'avvocato compreso fra il 3 e il 6% del valore
medesimo. Tenuto conto dei criteri generali posti dall'art. 8 TOA e quindi
della lunga procedura, dei numerosi atti di causa e d'istruttoria compiuti e
del non semplice tema della lite ma anche del fatto che la parte convenuta non
ha allestito l'allegato conclusionale, evitando così un impegno sicuramente
dispendioso che rappresenta una buona percentuale dell'attività complessiva di
patrocinio considerata dalle aliquote della TOA, questa Camera ritiene adeguato
applicare la percentuale inferiore del 3%. Si ha così un'indennità ripetibile
di Fr. 165'000.- (3% di Fr. 5'305'000.-) che non risulta obiettivamente
esagerato.
- Appare,
di conseguenza, palese l'eccesso di apprezzamento in cui è incorso il Pretore e
l'importo di fr. 10'000.– fissato dal primo giudice - persino inferiore a
quello che, nel 1989, questa Camera aveva stabilito per una procedura cautelare
nello stesso processo - denota perciò tutta la sua palmare inadeguatezza.
Contrariamente
all'argomento dell'appellata, le ripetibili della cautelare non vanno computate
in quelle per la causa di merito (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 148
m. 5).
- Gli
oneri processuali del giudizio odierno seguono il principio dell'art. 148 cpv.
2 CPC. La tassa di giustizia tiene conto della portata pecuniaria del litigio.
Quanto al grado di soccombenza, l'appellante risulta vittoriosa per 2/3 e in
funzione di tale percentuale vanno ripartite le spese e le ripetibili della
procedura d'appello.
Per i quali motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
dichiara e pronuncia
-
L'appello è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n.
2 della sentenza 28 maggio 2001 del Pretore del distretto di Riviera è così
riformato:
-
La
tassa di giustizia di Fr. 5'000.- e le spese di Fr. 5'248.80
vanno a
carico di di __________ S.p.A., la quale rifonderà alla
controparte Fr. 165'000.- di ripetibili.
-
La
tassa di giudizio della procedura d'appello in Fr. 1'450.- e le spese in Fr.
50.- (totale Fr. 1'500.-), già anticipati dall'appellante, rimangono a suo
carico per 1/3 e per i rimanenti 2/3 sono a carico di __________ la quale
rifonderà a __________ l'importo di Fr. 2'500.- per parte di ripetibili.
-
Intimazione
a: -__________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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