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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.87
Data decisione, Autorità:
27.11.2001, IICCA
Incarto n.
12.2001.00087
Lugano
27 novembre
2001/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no.
OA.1994.00306 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con
petizione 29 aprile 1988 da
rappr. dall'avv. __________
contro
__________)
rappr. dallo studio legale __________
con la quale l'attore ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento dell'importo di Fr. 2'058'765.- oltre interessi (in
materia di contratto di lavoro rispettivamente mandato).
Ed ora sull' appello 18 giugno 2001 della convenuta
nei confronti del decreto 28 maggio 2001 del Pretore che respinge la domanda
processuale 29 marzo 2001 con la quale la stessa convenuta aveva chiesto che la
causa fosse stralciata dai ruoli per intervenuta perenzione.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di
causa.
Considerato
in fatto ed in diritto
- Con il decreto impugnato, il Pretore ha respinto la domanda di
stralcio della causa per intervenuta perenzione affermando, in definitiva, che
l'attore ha sempre validamente interrotto - con atti processuali di sollecito,
l'ultimo dei quali il 7 febbraio 2001 - la decorrenza del termine biennale di
perenzione dell'art. 351 cpv. 2 CPC.
L'appellante
chiede, in riforma del primo giudizio, l'accoglimento della sua domanda di
perenzione alla quale si oppone, con osservazioni 10 agosto 2001, la
controparte. Le precise e puntuali motivazioni d'appello riguardano quattro
fattispecie che vengono singolarmente esaminate nei considerandi che seguono.
- La
prima critica ricorsuale riguarda la violazione degli obblighi prescritti
dall'art. 285 cpv. 2 litt. d), e), f) CPC. L'appellante sostiene che il Pretore
non ha indicato, tra le domande, quella intesa a dichiarare la causa perenta
per l'assenza di ogni interesse giuridico ai sensi dell'art. 351 cpv. 1 CPC,
indipendentemente dal compiersi della perenzione per l'inattività processuale
durante due anni dell'art. 351 cpv. 2 CPC; non ha assolutamente affrontato
questa problematica nelle motivazioni della sua decisione e, di conseguenza, ha
emanato un dispositivo generico senza meglio precisare tutte le domande
proposte con l'istanza.
Le
violazioni affermate dalla ricorrente conducono, se realizzate, alla nullità
della sentenza (art. 285 cpv. 2 CPC) ma, con l'appello, tale conseguenza non è
affermata né proposta ai fini del giudizio come invece impone l'art. 146 CPC.
La mancata indicazione delle domande, l'assenza di motivazione ed il preteso
carente dispositivo non possono così determinare l'esito della decisione che è
chiesta in sede di appello, ossia la riforma del giudizio del Pretore e
l'accoglimento della domanda di perenzione della causa.
Le
censure di cui sopra conducono all'addebito, giustificato, al Pretore di non
aver deciso sulla richiesta di perenzione per mancanza di interesse giuridico
ai sensi dell'art. 351 cpv. 1 CPC. Esso configura invero un motivo di revisione
avendo omesso, il primo giudice, di pronunciarsi su domande formulate (art. 340
litt. a CPC). Anche se la ricorrente non accenna formalmente al motivo di
revisione se ne terrà conto, esaminando e decidendo in questa sede l'eccezione
di mancanza di interesse giuridico ai sensi dell'art. 351 cpv. 1 CPC, poiché la
revisione si propone mediante appello (art. 341 CPC), non configurando un mezzo
autonomo di impugnazione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 341 m. 1), ed
il giudice d'appello non rinvia ma pronuncia sul merito della lite (art. 344
CPC).
- L'appellante
sostiene che le comunicazioni dell'attore fatte pervenire alla Pretura qualche
tempo prima che la decorrenza del termine biennale di perenzione si compisse
non possono essere considerate come atti idonei a interromperla poiché non sono
atti giudiziari propri a far avanzare il procedimento verso la sua conclusione
e intesi effettivamente a questo scopo.
Ancora
recentemente il Tribunale federale (I CCTF 4 maggio 1999 in re B. c. __________
SA e llcc., inc. 4P.7/1999 dove si afferma che anche una spedizione via fax di
un sollecito interrompe la perenzione) ha confermato che con il termine
"atto processuale", non si intende soltanto un atto formale previsto
da una norma di procedura, ma bensì ogni istanza rivolta da una parte al
tribunale ed intesa al proseguimento della causa (cfr. Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 351 m. 23 e 26), quindi appunto anche una semplice lettera di
sollecito che, ai fini probatori, dovrà essere presentata nella forma scritta.
Non vi è
motivo dallo scostarsi da questa prassi e costatare che tutte le comunicazione
dell'attore, considerate dal Pretore, erano chiaramente indirizzate a far
proseguire l'istruttoria di causa. Ma le sollecitatorie che entrerebbero in
linea di conto sono poi solo quelle del 16 febbraio 1999 e 7 febbraio 2001 che
fanno seguito ad un atto processuale del 13 marzo 1997 della stessa convenuta
la quale si opponeva alle chieste audizioni testimoniali invocando
l'acquisizione della documentazione richiamata ancora mancante. Con l'atto del
13 marzo 1997 la convenuta è passata, senza riserva alcuna, ad ulteriori atti
di causa per cui è malvenuta a chiedere la perenzione della causa per
l'eventuale precedente ininterrotto trascorrere del termine dei due anni.
Altrettanto vale per la rinuncia alla domanda di perenzione del 2 settembre
1993 che, ora, l'appellante vorrebbe ritenere priva di efficacia sanatoria
poiché la perenzione si era, già allora, attuata. Infatti, la rinuncia non può
avere altro significato che quello che normalmente le si attribuisce e
l'atteggiamento successivo, in particolare la presentazione dell'appello 3
settembre 1993 contro la decisione sulle domande di edizione documenti, le
impedisce di richiamarsi a precedenti momenti di perenzione di causa.
Gli
scritti del 16 febbraio 1999 e 7 febbraio 2001 del patrocinatore dell'attore
erano, indubitabilmente, solleciti formali a continuare nella causa e tanto
basta per ritenere che la presunzione assoluta di perenzione dell'art. 351 cpv.
2 CPC non sia intervenuta al momento della presentazione della relativa domanda
da parte della convenuta.
- L'appellante ritiene, inoltre, che la causa deve comunque essere
stralciata dai ruoli perché priva di interesse giuridico per l'attore poiché
questi ha reiteratamente dimostrato di disinteressarsene e ricordandosi solo,
all'avvicinarsi dello spirare del termine di due anni di perenzione, di
sollecitare la continuazione della procedura.
Perché
una causa risulti senza interesse giuridico (cioè senza interesse legittimo) è
necessario che non sussista più alcuna utilità concreta ed attuale
all'emanazione della sentenza. In altre parole deve essere intervenuta una
situazione tale da eliminare le posizioni di contrasto tra le parti e da
escludere, oggettivamente, la necessità di una pronuncia del giudice
sull'oggetto della controversia.
Nelle
azioni di condanna ad una prestazione, tra cui le creditorie come quella che ci
occupa, l'interesse giuridico è adempiuto quando una pretesa non viene onorata
così che l'azione giudiziaria è l'unico mezzo (interesse ad agire) per ottenere
il soddisfacimento del diritto che si pretende leso (interesse
sostanziale).L'interesse giuridico esiste quindi semplicemente quando il
diritto vantato non è adempiuto (Leuenberger/Uffer-Tobler, ZPO SG, ad
art. 63 n. 3) così che, nelle azioni di condanna, esso è insito nella pretesa
stessa (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, II. ed. 1958, pag. 252;
Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure
civile genevoise, ad art. 1 n. 8; Olgiati, Le norme generali per il
procedimento civile nel Canton Ticino, tesi ZH 2000, pag. 12), rispettivamente
è legalmente presunto (Habscheid, Drot judiciaire privé suisse, pag.
234) e viene a mancare, per principio, quando la pretesa dell'attore è
soddisfatta (DTF 122 III 279 consid. 3a).
Ne
consegue che i ritardi nel far proseguire l'istruttoria e persino il denunciato
disinteresse a collaborare per portare a definitiva esecuzione la procedura di
edizione documenti non possono essere interpretati quale mancanza di interesse
giuridico. La noncuranza e l'indifferenza verso il procedimento giudiziario
avviato non possono essere sanzionate come tali - poiché, fintanto che il
diritto è vantato, esiste interesse giuridico ad ottenerne il riconoscimento
giudiziale - ma vanno considerate solo se ingenerano presunzione legale di
mancanza di interesse per il loro perdurare nel corso di due anni consecutivi,
come all'art. 351 cpv. 2 CPC.
- L'ultima
censura dell'appellante riguarda l'abuso di diritto che configurerebbe
l'atteggiamento della controparte che chiede il proseguimento della causa solo
alla scadenza dei termini di perenzione e de facto, non esprimendosi sulla
questione del completamento dell'edizione documenti, ne impedisce la
prosecuzione. L'appellante sarebbe così paralizzato nella sua libertà aziendale
ed economica in forza di una causa giudiziaria, che per l'atteggiamento dello
stesso attore, rappresenta un abusivo atto di emulazione.
Il
divieto dell'abuso di diritto trova applicazione nell'ambito procedurale con la
conseguenza che, se si ravvisa un abuso di diritto nell'utilizzo di un istituto
processuale, quest'ultimo non potrà esplicare alcun effetto nella procedura (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 163 m. 1). È evidente che non vi può essere abuso di diritto
nel far valere una propria pretesa creditoria e nemmeno nel non continuare
nella procedura giudiziaria con prontezza e rapidità poiché, come già visto al
considerando precedente, questi atteggiamenti sono processualmente censurabili
solo quando, accertato il decorso del termine dei due anni senza il compimento
di alcun atto processuale, costituiscono presunzione di perenzione della causa.
Non è
dimostrato che la continuazione della causa sia solo un atto di emulazione
dell'attore né quali siano gli inconvenienti che lo stesso attore vorrebbe
causare alla convenuta procrastinando nel tempo il perdurare della causa
riguardante la sua pretesa creditoria alla quale non ha rinunciato e per la
quale non è stato soddisfatto, così che l'interesse giuridico alla stessa
esiste. L'esistenza di questo interesse esclude, in ogni caso, qualsiasi
situazione di abuso nel voler mantenere la causa giudiziaria nei limiti e nei
tempi che la procedura offre e qualifica quali legittimi.
Se la
convenuta ritiene che il perdurare della causa le sia di un qualche nocumento
non deve far altro che chiedere lei stessa il puntuale proseguimento della
procedura ed insistere presso il Pretore, o procedere in altra sede, affinché i
solleciti dell'attore non rimangano lettera morta per poco meno di due anni.
- L'appello
deve essere respinto poiché la causa, sotto qualsiasi aspetto la si esamini,
non è perenta, non è priva di interesse giuridico e non rappresenta un abusivo
conseguimento degli eventuali diritti dell'attore.
La tassa,
le spese e le ripetibili seguono la soccombenza dell'appellante.
Per i quali motivi
visti gli art. 2 cpv. 2 CC, 163 e 351 CPC
e, per le spese, gli art. 147 e seg. CPC
dichiara e pronuncia
-
L'appello 18 giugno 2001 di __________ è respinto.
-
La
tassa di giudizio in Fr. 1'950.- e le spese in Fr. 50.- (totale Fr. 2'000.-),
già anticipati dall'appellante, rimangono a suo carico con l'obbligo di
rifondere a controparte Fr. 2'000.- per ripetibili d'appello.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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