AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.83
Data decisione, Autorità:
12.03.2002, IICCA
Incarto n.
12.2001.00083
Lugano
12 marzo 2002/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. no.
OA.1996.00193 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa
con petizione 19 settembre 1994 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui
l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 50'311.-
oltre interessi, somma ridotta in sede conclusionale a fr. 42'716.-;
domanda
avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e che in
via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di un
importo imprecisato, quantificato all'udienza preliminare in fr. 200'000.-
oltre interessi e ridotto in sede conclusionale a fr. 188'032.-;
sulle
quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 21 maggio 2001, con cui ha
accolto la petizione per fr. 8'960.- oltre interessi e respinto la domanda
riconvenzionale;
appellanti
entrambe le parti, l'attore con atto di appello 11 giugno 2001 con cui chiede
la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr.
35'483.65 con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi, il convenuto
con atto di appello 12 giugno 2001 con cui chiede la modifica della sentenza
pretorile nel senso di respingere la petizione e di accogliere la domanda
riconvenzionale per fr. 63'979.75, pure protestando spese e ripetibili delle
due sedi;
viste le
osservazioni 13 luglio e 10 agosto 2001 con cui le parti postulano la reiezione
del gravame di parte avversa, con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
- Con
la petizione in rassegna l'arch. __________ ha convenuto in causa __________
per ottenere il saldo dell'onorario per la progettazione e la direzione dei
lavori relativi all'edificazione di una casa bifamigliare ad __________.
Il
convenuto si è opposto alla petizione e ha inoltrato una domanda
riconvenzionale, contestando in sostanza la nota professionale e rimproverando
all'architetto tutta una serie di violazioni contrattuali.
- Il
Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha accolto la petizione per fr. 8'960.-
e respinto la domanda riconvenzionale.
Il
giudice di prime cure, richiamate correttamente le norme di legge applicabili -
a cui si può tranquillamente rinviare - ha innanzitutto stabilito che l'opera
in questione era costata complessivamente fr. 1'355'526.-; atteso che l'attore
ad un certo momento aveva optato per una soluzione tecnicamente più onerosa
(getto in contemporanea dei rivestimenti) senza avvisare il committente, il
Pretore ha tuttavia ritenuto di ridurre a fr. 1'303'526.- l'importo
determinante per l'onorario, per cui al professionista, vista una percentuale
applicabile del 13.01% e accertata l'effettuazione del 98% delle prestazioni
fatturabili, in base al contratto SIA (doc. A) spettavano fr. 182'816.65 oltre
alle spese di fr. 4'484.25, dal che, dedotti gli acconti già ricevuti,
risultava un saldo a suo favore di fr. 36'300.90. Ritenuto che il getto in contemporanea,
oltre a ridurre l'onorario dell'attore, aveva causato al convenuto una maggior
spesa e dunque un danno di fr. 52'000.- e considerato che quell'intervento
aveva però comportato un maggior valore dell'opera quantificabile
equitativamente in fr. 30'000.-, il primo giudice ha ridotto il credito
dell'attore di fr. 22'000.-. Accertata pure la responsabilità di quest'ultimo
per alcune infiltrazioni d'acqua, egli ha ammesso un'ulteriore riduzione di fr.
3'600.-. Altri fr. 1'740.- sono stati infine dedotti per alcune crepe nella
bordura del betoncino e sotto le coperture di marmo nel muro all'entrata, per
il ripristino dello scarico del camino nella lavanderia e per la sostituzione
della porta di rifornimento del tank.
- Entrambe
le parti hanno inoltrato appello contro la sentenza: l'attore ha chiesto di
aumentare il suo credito a fr. 35'483.65, contestando che il getto in
contemporanea dei rivestimenti potesse in concreto comportare una riduzione
dell'importo determinante per il calcolo dell'onorario, che era invece di fr.
1'328'644.10, e un risarcimento danni da parte sua; il convenuto ha invece
chiesto di respingere la petizione e di ammettere la domanda riconvenzionale
per fr. 63'979.75, ritenendo nella fattispecie una percentuale applicabile del
12.97% e l'effettuazione da parte dell'attore di prestazioni in ragione del
92%, contestando l'esistenza e l'ammontare del plusvalore conseguente al getto
in contemporanea, auspicando un risarcimento danni di fr. 10'200.- per le
infiltrazioni riscontrate e infine ritenendo l'attore responsabile per non aver
potuto recuperare dall'impresa di costruzioni, ora fallita, fr. 25'594.- a
seguito della difettosità dell'opera da essa eseguita.
Delle
osservazioni con cui le parti postulano la reiezione del gravame di parte
avversa si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.
-
Passando
ad esaminare le censure sollevate dalle parti, è innanzitutto a ragione che
l'attore rimprovera al primo giudice di aver ritenuto che il getto in
contemporanea dei rivestimenti potesse comportare una riduzione del suo
onorario e l'obbligo da parte sua di risarcire determinati importi al
convenuto: in effetti, se è vero che in sede di risposta (p. 11) quest'ultimo
aveva lamentato tale circostanza di fatto, è però altrettanto vero che in sede
conclusionale egli non ha più ritenuto di riproporla, di modo che il giudice
non era più autorizzato a prenderla in considerazione, e ciò nemmeno se in tal
modo avesse eventualmente ritenuto di meglio salvaguardare la posizione della
parte (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 3 e 14 ad art. 86; IICCA
27 febbraio 2002 in re B. e llcc./B.). Ad ogni buon conto l'attore in sede
d'interrogatorio formale aveva precisato che l'operazione era stata a suo tempo
concordata con l'impresa, l'ingegnere ed il convenuto (ad 13b), senza la
presenza del suo collaboratore __________, così che in definitiva l'aumento dei
costi che ne era derivato nemmeno costituiva una violazione contrattuale.
-
Le
divergenze tra le parti con riferimento al calcolo dell'onorario dovuto
all'attore possono essere evase nel seguente modo:
a. Non
potendosi ammettere - come detto - la deduzione per il getto in contemporanea
dei rivestimenti, l'importo determinante per il calcolo dell'onorario è
senz'altro quello di fr. 1'355'526.20 accertato dal perito giudiziario (verbale
p. 59).
b. Il
tasso applicabile, calcolato secondo il contratto, è del 12.92% (= 5.99 + 767 :
radice cubica di 1'355'526.20, cfr. perizia p. 45).
c. Più
complesso è invece il discorso in merito alle prestazioni svolte dall'attore,
che secondo il primo giudice ed il perito (verbale p. 59) ammontavano al 98% di
quelle fatturabili, mentre secondo il convenuto si limitavano al 92%.
Il
convenuto non ritiene in primo luogo decisivo il fatto che in udienza il perito
abbia modificato la valutazione resa nella perizia circa l'esecuzione della
posizione "preventivo dettagliato", ritenuta non svolta (deduzione
del 7%), considerandola ora parzialmente svolta (deduzione del 2%), ed ipotizza
che nell'occasione l'esperto si sia basato su semplici supposizioni e non sui
fatti, invece correttamente considerati nella perizia, elaborata verosimilmente
dai suoi collaboratori. A torto. Fosse per ipotesi anche vero che la perizia
non è stata elaborata direttamente dal perito ma dai suoi collaboratori - ciò
che non è per nulla provato e comunque non è a priori escluso dalla dottrina,
che in effetti ammette che il perito possa far capo, in limitata misura, ad
ausiliari (Cocchi, Appunti sul tema della perizia giudiziaria nel processo
civile, in Rep. 1994 p. 167) - è però altrettanto vero che egli,
apponendo la sua firma, di fatto se n'è assunto l'intera responsabilità. In
ogni caso il fatto che in sede di audizione orale egli, una volta preso atto
delle argomentazioni dell'attore, abbia ritenuto di modificare questa ed altre
valutazioni non permette ancora di concludere che egli non fosse
sufficientemente a conoscenza dell'incarto e che dunque quanto addotto nella
perizia fosse in generale maggiormente attendibile delle sue considerazioni
verbali: in sede di delucidazione della perizia egli ha anzi dato prova di
conoscere a fondo l'incarto e in concreto la modifica della sua precedente
valutazione in merito alla posizione "progetto di dettaglio",
motivata dal fatto che gli importi in seguito indicati dall'attore nel
preventivo doc. B dovevano pur essere il risultato di un determinato calcolo,
appare invero più che logica e può senz'altro essere condivisa.
Può di
contro essere ammessa, almeno in ragione del 50%, l'altra deduzione dell'1% per
la mancata effettuazione della posizione "collaudo e direzione dei lavori
in garanzia": nonostante il diverso parere del perito giudiziario e dello
stesso attore (interrogatorio formale ad 10), alcuni testi hanno infatti
riferito della mancata effettuazione dei collaudi per le opere in pietra
naturale, da elettricista e da impresario (testi __________, __________ e __________, verbale p. 16, 20 e 33), così
che in definitiva si può concludere che l'attore ha effettivamente svolto il
97.5% delle prestazioni fatturabili.
Di
principio l'attore potrebbe dunque pretendere un onorario calcolato su di un
costo dell'opera di fr. 1'355'526.20, una percentuale del 12.92% e il 97.5% di
prestazioni fatturabili. Avendo egli chiesto in questa sede che il calcolo
fosse effettuato solo sull'importo di fr. 1'328'644.10 - importo inizialmente
indicato dal perito (perizia p. 20 e 45), ma da lui in seguito rettificato come
indicato più sopra - il che giustifica di applicare un tasso del 12.97% - il
tasso di 13.01% postulato dall'attore è in effetti eccessivo (cfr. supra lett.
b), mentre il convenuto auspicava per l'appunto il riconoscimento di una
percentuale del 12.97% - si ha che a suo favore può unicamente essere
riconosciuta la somma di fr. 184'818.70 (= 1'328'644.10 x 12.97% x 1 x 1.1 x
97.5%).
-
Il
convenuto chiede che per le infiltrazioni riscontrate l'attore sia reso
responsabile non sono in ragione di fr. 3'600.- bensì per fr. 10'200.-. A
ragione. Il perito giudiziario ha in effetti confermato che, escluso quanto già
indicato dal perito a futura memoria (p. 28, fr. 12'000.-), il costo per
ovviare alle infiltrazioni, di cui la direzione lavori era pacificamente
responsabile in ragione del 30% (perizia a futura memoria p. 27), era di fr.
10'000.- circa per scongiurare l'infiltrazione nella soletta e di altri fr.
12'000.- per eliminare l'infiltrazione dovuta alle forti piogge (perizia p. 30
e seg.).
-
Infondata
è infine la richiesta del convenuto di rendere l'attore responsabile del minor
valore dell'opera di fr. 25'594.-, che a suo dire non ha potuto essere
recuperato dall'impresario costruttore, nel frattempo fallito. A prescindere
dalla manifesta irricevibilità della domanda, formulata per la prima volta in
sede conclusionale (art. 78 CPC) - negli allegati preliminari il convenuto
aveva sì lamentato la mancata tempestiva notifica dei difetti (risposta p. 8 e
10), ma aveva unicamente specificato che ciò avrebbe avuto come conseguenza la
mancata prestazione di adeguate garanzie (risposta p. 12 e seg.) - la pretesa è
pure infondata anche nel merito, in quanto il convenuto, cui incombeva l'onere
della prova (art. 8 CC), non è stato in grado di dimostrare che l'attore avesse
omesso di notificare tempestivamente i difetti all'impresa: il fatto che in una
lettera interlocutoria (doc. 12) l'avvocato di quest'ultima possa aver
dichiarato (ovviamente per non pregiudicare la posizione del proprio cliente, a
cui era chiesta una riduzione della mercede) che la notifica dei difetti era
stata tardiva e il fatto che il teste __________
abbia riferito che per quanto di sua conoscenza la direzione lavori non
aveva notificato alcun difetto importante (verbale p. 33) non provano in
effetti nulla, tanto più che in sede di prova a futura memoria lo stesso
convenuto aveva addirittura affermato il contrario (istanza 6 agosto 1993 p. 3,
inc. n. 110/93 richiamato doc. I°); anche il teste __________ (verbale p. 11 e 13), che curava la direzione
lavori per contro dell'attore, aveva del resto dato atto dell'esistenza di
contestazioni nei confronti dell'impresa.
-
Riassumendo,
il credito a favore dell'attore può essere quantificato in fr. 27'362.95 (fr.
184'818.70 onorario + fr. 4'484.25 spese ./. fr. 150'000.- acconti ./. fr.
10'200.- danno per infiltrazioni ./. fr. 1'740.- altri danni).
-
Ne
discende il parziale accoglimento di entrambi gli appelli.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la
soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. In
parziale accoglimento dell’appello 11 giugno 2001 dell'arch. __________ e
dell’appello 12 giugno 2001 di __________ la sentenza 21 maggio 2001 della
Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, invariati gli altri
dispositivi, è così riformata:
- In parziale accoglimento
della petizione, il convenuto __________, è tenuto a versare all'attore arch.
__________, l'importo di fr. 27'362.95 oltre interessi al 5% dal 19 settembre
§ La
tassa di giustizia di fr. 2'000.-, da anticipare dall'attore, e le spese
peritali di fr. 7'791.20 (di cui fr. 7'391.20 per metà spese peritali), da
anticipare dall'attore nella misura ancora scoperta, sono poste a carico delle
parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.
II. Le
spese relative all'appello 11 giugno 2001 dell'arch__________ consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 980.-
b)
spese fr. 20.-
T
o t a l e fr. 1’000.-
da
anticiparsi dall’attore, sono poste a carico del convenuto con l'obbligo di
rifondere alla controparte fr. 1'500.- a titolo di ripetibili di appello.
III. Le spese relative all'appello 12 giugno 2001 di __________
consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1’480.-
b)
spese fr. 20.-
T
o t a l e fr. 1’500.-
da
anticiparsi dal convenuto, restano a suo carico per 7/8 e per 1/8 sono poste a
carico dell'attore, al quale il convenuto rifonderà fr. 1'500.- per parti di
ripetibili di appello.
IV. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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