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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.78
Data decisione, Autorità:
28.12.2001, IICCA
Incarto n.
12.2001.00078
Lugano
28 dicembre
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Epiney–Colombo (in sostituzione del giudice Rusca,
assente)
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile, inc. OA.
1999. 64 della Pretura della giurisdizione di Lugano (sezione 1), promossa con
petizione 27 gennaio 1999 da
__________ ora Comunione ereditaria, composta di:
__________ e
__________,
(entrambi
patr. dall'avv. __________)
contro
(patr.
dall'avv. __________)
chiedente la condanna del convenuto al pagamento (così come alle
conclusioni di causa) di fr. 46'373,45 oltre interessi;
domanda avversata dal convenuto e che il Pretore con sentenza 3
maggio 2001 ha accolto limitatamente a fr. 32'822.05;
appellante il convenuto che con allegato 29 maggio 2001 chiede la
riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione
limitatamente a fr. 4'922.05, oltre interessi;
mentre
l'attrice con osservazioni 27 giugno 2001 chiede la reiezione dell'appello;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti dell'incarto,
considerato
in fatto e in diritto:
- Con la presente azione giudiziaria __________ ha chiesto la condanna
di __________, medico dentista a __________, al pagamento dell'importo di fr.
46'373.45 in ragione dell'infedele esecuzione di un mandato per cure
odontoiatriche: in particolare l'attrice imputa a controparte il grave
insuccesso di diversi interventi di impiantologia orale, praticati nel 1995 –
- L'importo fatto valere con la petizione (di complessivi fr. 54'160.15) si
componeva di fr. 31'000.–, pari alla metà della somma complessiva versata dalla
paziente al medico, come riduzione dell'onorario a seguito della cattiva
esecuzione della cura e con riferimento agli accertamenti peritali del prof.
__________ della clinica per ponti, corone e protetica dell'Università di
__________ (doc. M e N); di fr. 3'000.– come compenso per i dolori fisici
sofferti; di fr. 5'968.95 pari all'onorario dell'otorinolaringoiatra dott.
__________ e alle spese per la cura di una fistola oro–antrale conseguente al
trattamento eseguito dal convenuto all'arcata superiore destra, ossia a titolo
di risarcimento danni; di fr. 4'191.20, pari al costo della perizia privata
allestita dal prof. __________ e di fr. 10'000.– come risarcimento globale
degli inconvenienti dipendenti dalla cattiva esecuzione della cura, ossia spese
di viaggio, di albergo, ecc. La riduzione dell'importo di causa formulata in
sede di conclusioni riguardava la sola posta delle spese di trasporto e di
alloggio, aggiornata –per mancanza di prove– a fr. 1'213.–
Il convenuto ha contestato tutte le poste del credito controverso.
In particolare, per quanto riguarda la prova degli errori dell'arte
imputatigli, ha respinto ogni addebito, negando di avere mai espresso il suo
consenso a che la vertenza venisse risolta sulla base della perizia __________
che avrebbe pertanto dovuto essere valutata alla stregua di una perizia di parte. Ha ammesso di aver dovuto togliere parte degli impianti
praticati: non tuttavia per rimediare a suoi errori, ma a causa delle
particolari condizioni di salute della paziente, intervenute tra gennaio e
aprile 1997, rispettivamente di una situazione di maggior rischio preesistente
di cui l'attrice era stata debitamente informata.
-
Con la sentenza impugnata il Pretore, respinte le altre poste del
credito, ha ammesso quella relativa all'intervento di ripristino otorinolaringoiatrico
–in misura peraltro limitata– e quella di fr. 31'000.– a riduzione
dell'onorario del convenuto nella misura richiesta del 50%. Al proposito, dopo
aver definito mandato il contratto venuto in essere fra le parti e dopo aver
considerato gli obblighi del medico nei confronti dei pazienti, ha ritenuto in
concreto provato il compito di informazione, mentre, sulla base della perizia
Schärer, è giunto alla conclusione che effettivamente il convenuto è contravvenuto
alle regole dell'arte con il risultato che, su un totale di dodici impianti,
cinque devono essere completamente rifatti (15, 16, 17, 12 e 22), mentre su
altri due (14 e 24) occorre applicare una protesi con stabili elementi di appoggio.
Dal momento che per la metà degli impianti si ha una situazione
assimilabile all'inesecuzione del mandato, il primo giudice ha deciso di
accogliere la richiesta attorea di ottenere la restituzione della metà dei
pagamenti effettuati al convenuto. Ha però ridotto del 10% l'importo totale
riconosciuto all'attrice, attribuendole una parte di responsabilità propria per
avere scelto un impianto fisso, nonostante fosse consapevole dei rischi che
esso comportava.
-
Con
l'appello il convenuto insorge contro la sentenza pretorile, salvo per quanto riguarda
l'importo di fr. 4'922.05, corrispondente alla nota professionale del dott.
__________, decurtata del 10%. In merito al credito di fr. 31'000.– egli non
contesta più la sua responsabilità, ma osserva che il primo giudice ha erroneamente
presunto sia che l'importo di fr. 62'000.– concernesse esclusivamente il costo
degli impianti, sia che a ogni impianto corrispondesse una prestazione
professionale di ugual valore, valutando nel 50% l'onorario per circa la metà
degli impianti non riusciti. Dal momento che l'attrice, cui incombeva l'onere
della prova sui presupposti del credito posto a giudizio, quindi anche del suo
ammontare, non ha versato agli atti nessun mezzo atto ad accertare il danno
corrispondente alla parziale inesecuzione del mandato, il primo giudice non
avrebbero potuto ammettere il credito.
Proponendo
la reiezione dell'appello, i successori dell'attrice (defunta pendente causa)
sostengono che il convenuto non ha mai contestato la quantificazione del
credito che è sempre stata formulata sulla base del 50% della somma totale
versata.
-
A
buona ragione le parti non hanno dibattuto la natura del contratto relativo
alle prestazioni di impiantologia richieste al convenuto. Infatti, a
prescindere dalla cura eseguita –ancorché presenti elementi invero più vicini
alle caratteristiche dell'appalto– le prestazioni di un dentista, intese in
senso generico come interventi terapeutici, vengono considerate appartenenti
all'ambito del mandato (Fellmann, in Comm. di Berna, 1992, art. 394 CO,
N. 185).
-
La
più recente giurisprudenza conferma che la cattiva esecuzione di un mandato non
comporta –com'è stato sostenuto in passato– la totale decadenza del diritto
all'onorario, ma permette la riduzione del medesimo; e ciò in particolare
quando il mandatario –al di là del raggiungimento del fine per il quale è stato
interpellato– resta inattivo o non agisce con la necessaria diligenza. In tal
caso egli non ha diritto alla stessa rimunerazione che gli sarebbe dovuta in
caso di uno svolgimento diligente dell'incarico. In particolare, gli onorari
ridotti sono determinati apprezzando il valore delle prestazioni effettuate (DTF
124 III 425) sulla base del rapporto fra prestazione e controprestazione del
mandante (Derendinger P., Die Nicht– und die nichtrichtige Erfüllung des
einfachen Auftrages, Friborgo 1988, pag. 204 segg.). La riduzione dell'onorario
può essere concordata fra le parti, altrimenti è determinata secondo criteri
oggettivi e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, affinché ci sia
corrispondenza con i servizi resi. Un computo dell'onorario (e quindi
dell'onorario ridotto) in percentuale del valore dell'operazione –salvo
pattuizione in tal senso– è per contro da considerare eccezionale e permessa
unicamente in casi particolare o quand'è prevista dalla legge (DTF 101
II 111, consid. 2). D'altra parte, in linea di principio, sussiste il diritto
del mandatario al pieno compenso delle sue prestazioni quando, in seguito a
parziale inadempimento, è sorto un pregiudizio nella persona del mandante che
può essere risarcito: in tal caso, questi chiederà soltanto il risarcimento del
danno. Vi sono poi casi (che qui non torna conto di specificare) in cui il
mandante può postulare sia un risarcimento del danno, sia una riduzione
dell'onorario (Fellmann, op. cit., ibidem, N. 526 segg. e N. 533).
Comunque, sia l'uno, sia l'altro importo devono essere dimostrati dal mandante
anche nel loro ammontare; in particolare, per quanto riguarda la riduzione
dell'onorario, a questi incombe sia l'onere di provare la pretesa negligenza
del mandatario, sia quello di offrire al giudice tutti gli elementi che
consentano la stima dell'onorario in caso di controversia. In altre parole,
deve provare –nei limiti di ciò che è oggettivamente possibile e di ciò che può
essere ragionevolmente richiesto– tutto ciò che giustifica la riduzione
dell'onorario, che ne permette la valutazione o almeno la facilita (Fellmann,
op. cit., ibidem, N. 543).
-
Nel
caso concreto, l'attrice –postulando chiaramente una riduzione dell'onorario della
metà– ha ritenuto di non dover far fronte ai descritti incombenti processuali,
sostenendo di ritenere corretta la sua valutazione che comunque sarebbe stata
stabilita dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze e della gravità
della colpa (conclusioni, pag. 12). E' vero che, per parte sua, il convenuto ha
sempre contestato ogni addebito di inesecuzione o di parziale inesecuzione del
mandato, liquidando in poche parole la questione dell'importo; ma egli ha pur
affermato –e basta per contestare un credito sostanziato in modo tanto
sommario– di non dover rifondere all'attrice fr. 31'000.–, pari alla metà del
valore dei lavori prestati (risposta, ad 10; duplica, ad 10). Comunque,
l'attrice ha sì permesso al primo giudice di esprimersi sulla cattiva
esecuzione del mandato, ma non ha offerto nessun elemento, nemmeno di tipo
indiziario che rendesse possibile o che facilitasse la verifica della pretesa
riduzione d'onorario. In particolare, né il perito ha dovuto rispondere a
domande sul tema, né l'attrice ha proposto altri mezzi di prova al riguardo, mentre
non ha mai sostenuto (né avrebbe potuto farlo con successo) che la prova che le
incombeva fosse stata impossibile o irragionevole.
Nel
solco di tutte queste considerazioni, il giudizio del Segretario assessore che
ha disatteso l'onere della prova a carico dell'attrice e ha "stimato"
nel 50% la riduzione dell'onorario senza disporre di nessun elemento oggettivo
di valutazione non solo non può essere condiviso, ma appare addirittura
arbitrario.
- Ne
consegue l'accoglimento dell'appello con la reiezione della petizione, salvo
per quanto ammesso dal convenuto. Le spese, la tassa di giustizia e le
ripetibili seguono la soccombenza, tenuto conto del valore ridotto della
procedura d'appello.
Per
questi motivi,
richiamati
per le spese l'art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia: I. L'appello
29 maggio 2001 del dott. __________ è accolto e di conseguenza la sentenza 3
maggio 2001 della Pretura del distretto di Lugano è riformata nel modo seguente:
- La
petizione è parzialmente accolta.
Il
dr. med. __________ è condannato a pagare ai signori __________ e __________
fr. 4'922.05 oltre interessi del 5% dal 30 gennaio 1999.
- La
tassa di giustizia, in fr. 1'500.–, e le spese, in fr. 215, da anticipare come
di rito dalla parte attrice, restano a suo carico nella misura di 9/10, e sono
a carico di parte convenuta nella misura di 1/10. Parte attrice rifonderà alla
controparte fr. 2'800.– a titolo di ripetibili parziali.
II. Le
spese d'appello e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 900.–, anticipati
dall'appellante, sono posti a carico della parte resistente, con l'obbligo di
rifondere al dott. __________ l'importo di fr. 1'000.– per ripetibili.
III. Intimazione
a:
–
Comunicazione alla Pretura
di Lugano.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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