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Numero d'incarto:
12.2001.72
Data decisione, Autorità:
27.09.2001, IICCA
Incarto n.
12.2001.00072
Lugano
27 settembre
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Pellegrini (in sostituzione del giudice Rusca, assente)
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa a procedura speciale
- inc. no. DI.2001.00036 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4 -
promossa con istanza 12 gennaio 2001 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'Ufficio __________
con cui
l’istante ha chiesto che la decisione di messa in liquidazione fosse revocata e
che di conseguenza l'Ufficio dei registri desse seguito alle necessarie
iscrizioni;
domanda
cui il convenuto non si è opposto, e che il Pretore con sentenza 9 maggio 2001
ha respinto;
appellante
l'istante con atto di appello 16 maggio 2001, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di ammettere l'istanza, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il
convenuto con osservazioni 7 giugno 2001 si è rimesso al giudizio di questa
Camera;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
-
Con
decisione 7 settembre 2000 il Pretore del distretto di Lugano, Sezione 4, in
accoglimento dell'istanza 17 agosto 2000 dell'Ufficio dei registri volta ad
ottenere giusta l'art. 727f CO la nomina di un ufficio di revisione per la
__________, ha provveduto a nominare quale suo revisore la __________ ed ha nel
contempo assegnato alla società un termine di 20 giorni per versare l'anticipo
per l'onorario di quest'ultima con la comminatoria che il mancato versamento
nei termini avrebbe comportato l'immediato e automatico scioglimento della società
ad opera dell'Ufficio dei registri e l'iscrizione dell'amministratore unico
quale liquidatore (inc. no. DI.2000.00564).
-
Il
13 ottobre 2000, preso atto del mancato versamento nel termine, l'Ufficio dei
registri ha provveduto all'iscrizione della messa in liquidazione della
società, designando l'amministratore unico quale liquidatore.
-
Con
l'istanza in rassegna __________ in liquidazione, adducendo di essersi posta in
consonanza alla legge entro 3 mesi dall'iscrizione dello scioglimento mediante
la nomina di un nuovo ufficio di revisione nella persona della __________, ciò
che era già stato comunicato all'Ufficio dei registri, ha chiesto in
applicazione analogica dell'art. 86 cpv. 3 ORC che la decisione di messa in
liquidazione fosse revocata e che di conseguenza quest'ultimo fosse invitato a
dar seguito alle necessarie iscrizioni.
L'Ufficio
dei registri non si è opposto a tale richiesta.
- Il
Pretore, con il giudizio qui impugnato, ha respinto l'istanza.
Il
giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che l'art. 86 cpv. 3 ORC non
poteva essere applicato per analogia alla fattispecie, in quanto né la dottrina
né la giurisprudenza avevano avuto modo di esprimersi in tal senso o avevano
anche solo prospettato una tale applicazione analogica.
- Con
l'appello che ci qui occupa l'istante ribadisce il benfondato dell'istanza,
evidenziando tutta una serie di motivi che a suo dire giustificherebbero
l'applicazione analogica dell'art. 86 cpv. 3 ORC nel caso concreto.
Il
convenuto, anche in questa sede, non si è opposto all'istanza, rimettendosi in
ogni caso al giudizio della Camera.
-
Giusta
l'art. 727f CO l'ufficiale del registro di commercio, se apprende che la
società anonima non dispone di un ufficio di revisione, le assegna un termine
per ripristinare la situazione legale (cpv. 1), ritenuto che, trascorso
infruttuosamente tale termine, il giudice, su richiesta dell'ufficiale,
provvede a nominarle un ufficio di revisione per un esercizio, decidendo
secondo il proprio libero apprezzamento (cpv. 2). Il legislatore federale non
ha tuttavia indicato come ci si debba comportare nei confronti della società
renitente, che impedisce la nomina dell'ufficio di revisione designato dal
giudice, in particolare omettendo di anticiparne l'onorario: questa lacuna
della legge (Koch, Die Aktiengesellschaft ohne Revisionsstelle - Ein
Tatbestand des handelsregisterrechtlichen Zwangsverfahrens, in Annuario del
Registro di Commercio 1998 p. 151; ZR 94 n. 42 consid. 3.1, 95 n. 41
consid. III.2c) è stata colmata dalla giurisprudenza nel senso che in un caso
del genere, in analogia con l'art. 625 cpv. 2 CO (ZR 94 n. 42 consid.
3.2; Koch, op. cit., p. 152) oppure con l'art. 2 cpv. 2 Disp. fin.
Titolo XXVI del CO (ZR 95 n. 41 consid. III.3; Koch, op. cit., p.
151), il giudice poteva senz'altro decretare lo scioglimento della società (ZR
95 n. 41 consid. III.5; Camponovo, Keine Konkurseröffnung wegen
fehlender Revisionsstelle, in Der Schweizer Treuhänder 1996 p. 772; critico Koch,
op. cit., p. 151 e segg.).
-
Gli
art. 86 e 88a ORC prevedono che nel caso in cui la composizione del consiglio
d'amministrazione di una società anonima o il suo modo di rappresentanza non
risponda più alle disposizioni dell'art. 708 CO rispettivamente qualora una
persona giuridica non abbia più il domicilio legale nel luogo della sede
statutaria, l'ufficiale dei registri, previa diffida, può sciogliere la società
(art. 86 cpv. 1bis e 2 e art. 88a cpv. 1 ORC), ritenuto però che, se nei tre
mesi successivi all'iscrizione dello scioglimento la società si è posta in
consonanza alla legge mediante l'iscrizione a ciò relativa, lo scioglimento può
essere revocato (art. 86 cpv. 3 ORC, cui pure rimanda l'art. 88a cpv. 2 ORC).
L'applicazione
analogica dell'art. 86 cpv. 3 ORC nel caso che ci occupa, in cui la società
anonima è stata sciolta per non aver nominato l'ufficio di revisione, appare
tutto sommato giustificata.
Innanzitutto
si osserva che la mancanza dell'ufficio di revisione, pur obbligatorio per
legge (cfr. art. 626 cifra 6, 629 cpv. 1, 641 cifra 10 e 727f cpv. 1 CO), non è
così grave come la mancanza di altri organi societari e di fatto comporta
inconvenienti simili e comunque non eccessivamente diversi da quelli causati da
carenze nella composizione del consiglio d'amministrazione o nel suo modo di
rappresentanza rispettivamente dall'assenza di un domicilio legale nel luogo
della sede statutaria della persona giuridica. È vero che la norma in questione
si riferisce ai casi di scioglimento della società d'ufficio da parte dell'ufficiale
dei registri (Rebsamen, Das Handelsregister, 2. ed., Zurigo 1999, p. 168
e seg.), mentre nella fattispecie si è in presenza di uno scioglimento
decretato dal giudice: la dottrina non ha tuttavia escluso, specialmente nel
caso - come quello qui in esame - in cui tutti gli azionisti sono d'accordo, la
possibilità di revocare uno scioglimento della società decretato dall'autorità
giudiziaria (Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht,
Berna 1996, § 55 N. 204). Non va d'altro canto dimenticato che l'applicazione
analogica dell'art. 86 ORC con riferimento all'art. 727f CO, in particolare per
quanto riguardava il termine che l'ufficiale dei registri era tenuto ad
impartire alla società, è già stata teorizzata da parte della dottrina (Pedroia/Watter,
Basler Kommentar, N. 3 ad art. 727f CO; Rebsamen, op. cit., N. 652),
mentre altri autori non hanno escluso che tale disposizione potesse trovare
applicazione in un caso del genere (Koch, op. cit., p. 153; cfr. pure ZR
94 n. 42 consid. 4.1).
-
A prescindere
da quanto precede, l'istanza doveva in ogni caso essere accolta già per il solo
fatto che l'Ufficio dei registri qui convenuto aveva dichiarato avanti al
Pretore di non opporsi alla richiesta dell'istante: trattandosi in effetti di
una vertenza in cui vigeva il principio dispositivo (cfr. Koch, op.
cit., p. 152), le parti erano "padrone" del litigio e potevano dunque
disporre liberamente dell'oggetto del contendere, ad es. transigendo o mediante
acquiescenza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 272 ad art. 78),
cosicché la mancata opposizione all'istanza doveva senz'altro comportare il suo
accoglimento, che questa Camera non può far altro che confermare.
-
L'appello
è pertanto accolto ai sensi dei considerandi.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la
soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che il convenuto, che nelle due sedi non
ha contestato il benfondato dell'istanza, non può essere tenuto a sopportare
spese processuali (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 16, 17e 22 ad art.
148); le spese processuali e le ripetibili della sede pretorile devono di
conseguenza essere poste a carico dell'istante, ancorché vincente (cfr. Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 23 ad art. 148), il quale a seguito della mancata nomina dell'ufficio
di revisione ha causato il proprio scioglimento oggetto della domanda di
revoca, mentre le spese e le ripetibili della procedura d'appello vanno poste a
carico dello Stato in quanto l'inoltro del gravame è la conseguenza di
un'erronea decisione del primo giudice (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 18
e 19 ad art. 148).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 16 maggio 2001 di __________ in liquidazione è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 9 maggio 2001 della Pretura del distretto di Lugano,
Sezione 4, è così riformata:
- L'istanza 12 gennaio 2001
è accolta.
§ Di
conseguenza lo scioglimento di _________ è revocato e l'Ufficio del registro di
commercio, Lugano, è invitato a cancellare le aggiunte "in
liquidazione" alla ragione sociale dell'istante, rispettivamente
"liquidatore" alla persona "__________".
- La
tassa di giustizia di fr. 350.-, e le spese di fr. 50.-, da anticipare
dall'istante, restano a suo carico, con l'obbligo di versare alla controparte
fr. 200.- a titolo di indennità.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 280.-
b) spese
fr. 20.-
Totale
fr. 300.-
da
anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dello Stato, che rifonderà a
quest'ultima fr. 300.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4, e al Servizio dei ricorsi del
Consiglio di Stato (inc. DIP.2001.10)
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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