AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.65
Data decisione, Autorità:
06.03.2002, IICCA
Incarto n.
12.2001.00065
Lugano
6 marzo 2002/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. no.
OA.1995.00771 (già 729) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2 -
promossa con petizione 12 settembre 1989 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 80'436.50
oltre interessi;
domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che
in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di
fr. 12'410.-- oltre interessi, somma ridotta in sede conclusionale a fr.
4'990.--;
sulle
quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 20 marzo 2001, con cui ha
respinto la petizione e accolto la domanda riconvenzionale per fr. 1'740.--
oltre interessi;
appellante
l'attrice con atto di appello 26 aprile 2001, con cui chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 56'582.50 e di respingere
la domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la
convenuta con osservazioni 5 giugno 2001 postula la reiezione del gravame con
protesta di spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in
fatto:
A. Il
10 giugno 1987 la ditta __________, intenzionata a dotarsi di un sistema informatico
per le sue esigenze amministrative, incaricò la ditta d'informatica __________
di effettuare tutta una serie di prestazioni di analisi, programmazione,
installazione e formazione del personale, in sostanza di occuparsi dell'intera
parte software, per un prezzo di fr. 11'400.-- (doc. B).
I
relativi programmi furono forniti nel settembre/novembre 1987.
B. Preso
atto delle reclamazioni della cliente, che lamentava alcune disfunzioni nei
programmi, e dell'esito di una perizia di parte fatta allestire da quest'ultima
alla ditta __________ (doc. H), che
concludeva per l'esistenza di alcuni inconvenienti e indicava alcune proposte
per ovviare alla situazione, il 2 aprile 1988 la fornitrice dei programmi si
impegnò ad effettuare per fr. 320.-- alcuni interventi entro 3 giorni dalla relativa
conferma d'ordine (doc. O), salvo poi comunicare che avrebbe subordinato la
consegna dei programmi corretti al pagamento di altri importi a quel momento
insoluti.
La
cliente, censurando tale atteggiamento, le assegnò pertanto un termine di 10
giorni per rimediare all'inadempienza, con l'avvertenza che in caso di mancato
ossequio del termine l'avrebbe resa responsabile del danno (doc. R). Senza esito.
C. Con
la petizione in rassegna __________ ha chiesto la condanna di __________ al
pagamento di fr. 80'436.50, somma corrispondente al danno da lei asseritamente
subito a seguito dell'inadempienza della controparte fino al 1989, ovvero fino
a che il computer, grazie ai nuovi programmi allestiti da terzi, poté
finalmente essere utilizzato, segnatamente per aver dovuto continuare a fatturare
a mano (fr. 12'800.--), per aver dovuto eseguire sempre a mano le operazioni di
carico e scarico del magazzino (fr. 7'680.--) e per aver fatto eseguire da
terzi la sua contabilità 1987/88 ed altre prestazioni (fr. 37'766.60); a ciò si
aggiungevano il costo dei programmi, inutilizzabili, acquistati dalla convenuta
(fr. 13'980.--), il costo per il reinserimento dei dati nei nuovi programmi
forniti da un'altra ditta (fr. 7'040.--) e le spese per l'allestimento della
perizia di parte (fr. 1'170.--).
D. Con
la risposta di causa la convenuta, che nell'occasione non si è avvalsa del
patrocinio di un avvocato, ha chiesto la reiezione della petizione, non
ritenendosi responsabile degli inconvenienti riscontrati e contestando, sulla
base anche delle condizioni generali del contratto, le posizioni di danno fatte
valere dall'attrice. Con domanda riconvenzionale essa ha inoltre chiesto la
condanna di quest'ultima al pagamento di alcune prestazioni da lei effettuate e
rimaste insolute, ridotte in sede conclusionale a fr. 4'990.--.
E. Il
Pretore, con il giudizio qui impugnato, ha respinto la petizione e accolto la domanda
riconvenzionale per fr. 1'740.--.
Il
giudice di prime cure, premessa l'esistenza tra le parti di due contratti
"informatici" qualificabili in diritto come contratti di appalto, ha
accertato che la convenuta non aveva motivo di rifiutare le prestazioni
concordate il 2 aprile 1988, per cui, stante la sua mora, a ragione l'attrice
aveva fatto capo all'art. 107 CO e, dopo averle assegnato un termine per
adempiere, le aveva comunicato che avrebbe rinunciato alla prestazione e
l'avrebbe resa responsabile del danno insorto: nel caso di specie le pretese
fatte valere dall'attrice, debitamente contestate in sede responsiva, erano
tuttavia infondate, in quanto i difetti a cui si riferivano non erano
imputabili alla convenuta rispettivamente siccome relative ad un periodo precedente
la mora oppure ancora non comprovate. Quanto alla riconvenzionale, la stessa è
stata ammessa limitatamente a due fatture che la controparte aveva omesso di
contestare.
F. Con
l'appello che qui ci occupa l'attrice chiede di riformare il primo giudizio nel
senso di accogliere la petizione per fr. 56'582.50 e di respingere la domanda riconvenzionale.
A
suo giudizio, il Pretore avrebbe erroneamente ritenuto l'esistenza di due contratti,
quando in realtà il contratto tra le parti era uno solo e l'impegno di cui al
doc. O altro non era che un intervento per ovviare ai difetti; errata era pure
l'applicazione nella fattispecie dell'art. 107 CO, atteso che in caso di
difetti dell'opera tale norma non era applicabile, tanto più che in ogni caso
l'attrice accanto al risarcimento del danno non aveva assolutamente optato per
la rinuncia della prestazione tardiva ma per la rescissione del contratto. Ciò
premesso, non potendosi la controparte richiamare ad un'eventuale perenzione
dei diritti di garanzia, essa ripropone la richiesta di risarcimento del danno,
seppur ridotta rispetto alla prima sede: le posizioni di danno per fatturazione
a mano (ridotta a fr. 9'200.--), per operazioni di carico e scarico del
magazzino, per tenuta della contabilità (ridotta a fr. 17'512.50), per i programmi
della convenuta, per reinserimento dati nei nuovi programmi e per perizia di
parte, a suo dire già dovute siccome non singolarmente contestate in sede di
risposta, lo erano in ogni caso anche poiché il relativo difetto era
chiaramente imputabile alla convenuta, rispettivamente in quanto il danno di
cui si chiedeva il risarcimento non era precedente alla mora ed era stato
debitamente provato. Del tutto errato era infine il giudizio con cui il Pretore
aveva riconosciuto alla convenuta il pagamento di 2 fatture, atteso che negli
allegati preliminari la relativa posizione di danno era stata in realtà
contestata ed il contratto nel frattempo rescisso.
G. Delle
osservazioni con cui la convenuta postula la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei prossimi considerandi.
Considerando
in
diritto:
- A
questo stadio della lite le parti si danno pacificamente atto che il contratto
"informatico" che le lega soggiace alle disposizioni di cui agli art.
363 e segg. CO (cfr. Rep. 1994
p. 357). Come giustamente osservato dall'appellante, si tratta di un contratto
unico e non invece di due contratti distinti, tanto è vero che l'accordo di cui
al doc. O comprendeva da una parte prestazioni in garanzia direttamente
connesse al contratto di cui al doc. B e dall'altro aveva per oggetto
prestazioni supplementari che, in base al contratto originario (cfr. foglio
"accettazione analisi", doc. B), potevano esserle fatturate a parte.
È invece a torto che l'appellante pretende l'inapplicabilità delle condizioni
generali di vendita allegate al contratto, quando essa in sede di petizione (p.
- ha candidamente ammesso di aver sottoscritto - e dunque accettato -
l'accordo, facendo oltretutto esplicito riferimento al punto 7 delle condizioni
generali: tale questione è in ogni caso irrilevante per l'esito della causa, la
parte appellata essendosi in effetti richiamata in questa sede unicamente ai
punti 4.1, 4.2 e 4.4. delle condizioni generali, che essa aveva però omesso di
menzionare negli allegati preliminari.
- Ancorché
il Pretore non abbia ritenuto di chinarsi più di quel tanto sulla questione,
l'esito della presente lite non può prescindere dall'accertare quali siano i difetti
effettivamente presenti nell'opera consegnata.
A
tal proposito va rilevato che il perito giudiziario, non avendo potuto
visionare i programmi installati dalla convenuta in quanto l'attrice non
disponeva più dei relativi codici d'accesso da lei codificati (perizia p. 1),
ha in definitiva ascritto alla convenuta solo alcuni difetti (cfr. perizia p. 4
e segg., complemento perizia p. 2 e seg.), in particolare la mancata verifica
dell'inidoneità della stampante in dotazione dell'attrice, il fatto che alcuni
dati risultavano spostati e sovrascritti sui moduli di stampa, l'impossibilità
di stampare al posto giusto le condizioni di pagamento, mentre la mancata
predisposizione nella fattura delle indicazioni in kg, quand'anche non dovesse
costituire un difetto (il teste __________, a p. 3, rammenta in effetti che
tale soluzione era stata a suo tempo concordata con la segretaria dell'attrice),
era in ogni caso conseguente a una carenza d'analisi da parte sua: a suo
giudizio, tali difetti, senza le necessarie modifiche, comportavano l'inutilizzabilità
del (solo) software di fatturazione (complemento perizia p. 3); egli non è stato
invece in grado di confermare se la convenuta fosse responsabile di altri inconvenienti
riscontrati nella perizia di parte (doc. H), in particolare della doppia
registrazione di fatture, che invece con tutta verosimiglianza - come del resto
già ipotizzato dal perito di parte (doc. M) - era dovuta ad un virus, tant'è
che dopo la sua eliminazione il problema non si è più ripresentato (teste
__________ p. 4).
- Se
di principio il committente, in presenza di difetti dell'opera, giusta l'art.
368 CO, può optare per la ricusa dell'opera, per la sua riparazione, per il
riconoscimento di un minor valore, oppure, cumulativamente, per il risarcimento
del danno, nel caso di specie - contrariamente a quanto ritenuto
dall'appellante - è incontestabile che l'attrice ha però optato per la riparazione
gratuita, tanto è vero che con il doc. O è stata data alla convenuta la facoltà
di ovviare agli inconvenienti riscontrati.
Stante
la mora di quest'ultima ad eseguire gli interventi di riparazione, l'attrice,
in applicazione dell'art. 107 cpv. 1 e 2 CO (Gauch, Der Werkvertrag, 3. ed., Zurigo 1996, n. 1793 e
segg.), le ha assegnato un termine per l'adempimento, avvertendola che
altrimenti l'avrebbe resa responsabile dell'eventuale danno, ritenuto inoltre
che l'esecuzione delle modifiche dei programmi, per quanto possibile -
impossibilità pratica che l'attrice non ha mai evocato, né preteso in causa - sarebbe
stata affidata a terzi a suo rischio e a sue spese (doc. R): con ciò essa ha in
definitiva optato per la rinuncia alla prestazione tardiva, sostituita
dall'eventuale riparazione tramite un terzo, e per il risarcimento del danno.
La scelta effettuata essendo irrevocabile (Gauch,
op. cit., n. 1835), l'attrice non era più autorizzata a modificarla senza
l'autorizzazione della controparte (Gauch,
op. cit., n. 1844), che in effetti non gliel'ha data, per cui la successiva
dichiarazione di rescissione del contratto da parte sua (doc. U) risulta del
tutto inefficace.
- Ammesso
il diritto dell'appellante al risarcimento del danno conseguente alla difettosità
dell'opera, si tratta ora di esaminare se ed eventualmente in quale misura le
sue pretese creditorie possano essere riconosciute.
È
innanzitutto a torto che l'appellante con riferimento all'art. 170 cpv. 2 CPC
pretende il risarcimento delle sue pretese - ridotte rispetto alla sede
pretorile - già per il fatto che la convenuta non le avrebbe contestate
singolarmente con l'allegato responsivo. Il fatto che in risposta
quest'ultima, non patrocinata da un avvocato - il che giustifica un minor
rigore formale (cfr. Häfliger,
Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, Berna 1985, p. 122 e contrario) -
abbia detto che " la richiesta più assurda è certamente quella di
pretendere il rimborso dei costi per la gestione manuale del magazzino … ma
soprattutto di addebitarci i costi di consulenza dello __________ …"
(p. 3) consente infatti di concludere che secondo la convenuta anche le altre
posizioni di danno erano assurde e dunque contestate; del resto la stessa
attrice, specificando in petizione che "naturalmente una più precisa determinazione
del danno sarà compito degli accertamenti della fase istruttoria" (p.
9) rispettivamente con la risposta riconvenzionale che "l'istruttoria
dimostrerà che il danno subito è effettivamente quello indicato in petizione"
(p. 2), lasciava chiaramente intendere che tutte le posizioni di danno indicate
avrebbero dovuto essere confermate nell'istruttoria.
Passando
dunque ad esaminare le singole posizioni di danno, si osserva quanto segue:
a) Fatturazione
manuale (fr. 9'200.--)
La
pretesa non più essere riconosciuta in quanto l'attrice non ha provato - i doc.
Z e AA costituiscono in effetti una semplice allegazione di parte - di aver
impiegato le ore indicate rispettivamente in che misura quelle ore fossero
maggiori a quelle di una fatturazione mediante computer, tanto più che in ogni
caso nemmeno è stato allegato ancor prima che provato che l'eventuale maggior
dispendio di tempo possa costituire un danno, ovvero che ciò abbia comportato
l'effettuazione di ore supplementari rispettivamente l'assunzione o il mancato
licenziamento di qualche dipendente (teste __________ p. 4). Nemmeno provata è pure la remunerazione di fr. 40.--
orari proposta dall'attrice, che risulta al contrario manifestamente esagerata,
se si pensa che le relative operazioni erano in realtà svolte dalle apprendiste
(teste __________ p. 4).
b) carico e scarico manuale del magazzino (fr. 7'680.--)
La
pretesa in questione, oltre che per i motivi indicati sub a), è infondata anche
per il fatto che non è stato provato che il programma concernente il carico e
lo scarico del magazzino fosse difettoso rispettivamente che l'eventuale
difetto fosse imputabile alla convenuta.
c) reinserimento dati nel nuovo programma (fr. 7'040.--)
Atteso
che l'attrice non ha optato per la ricusa dell'opera, essa avrebbe potuto
pretendere le spese per la riparazione dei programmi da parte di un terzo, ma
non quelle per il completo rifacimento del software e il conseguente costo per
il reinserimento dei dati. In ogni caso valgono per analogia le considerazioni
esposte sub a).
d) costo programmi della convenuta (fr. 13'980.--)
Non
avendo revocato validamente il contratto, l'attrice non può pretendere il rimborso
del costo dei programmi forniti dalla convenuta.
e) spese per contabilità 1987/88 (fr. 17'512.50)
Pure
infondata è la richiesta di rifusione degli importi che l'attrice ha versato al
fiduciario __________ per l'allestimento
della sua contabilità negli anni 1987/88 (doc. BB): non è stato in effetti
provato che la convenuta fosse responsabile dell'unico problema riscontrato al
programma di contabilità - che per inciso poteva funzionare separatamente dagli
altri programmi (teste __________ p. 3) - ovvero quello della doppia registrazione
di fatture.
f) costo perizia __________ (fr. 1'170.--)
Può
di contro essere ammesso, almeno parzialmente, il risarcimento della perizia di
parte fatta allestire dalla ditta __________ (doc.
DD).
Se
è vero che le spese relative all'allestimento di una perizia di parte restano
in linea di principio a carico della parte che l'ha commissionata (Gauch, op. cit., n. 1523), è però
altrettanto vero che se la perizia stessa ha permesso di accertare dei difetti,
dei quali l'appaltatore è responsabile, e se il suo allestimento era indispensabile,
poiché quest'ultimo aveva contestato l'esistenza del difetto o ancora se non
era chiaro che lo stesso sussistesse o meno, le relative spese possono
senz'altro essere caricate all'appaltatore (Gauch, op. cit., n. 1524; IICCA 19 gennaio 1995 in
re S. SA/F.). Ora, nel caso di specie, è chiaro che la perizia della ditta
__________ si è rivelata utile, avendo permesso all'attrice, non cognita della
materia, di accertare l'esistenza di difetti imputabili alla convenuta, e necessaria,
in quanto la convenuta non si riteneva responsabile degli stessi e si rifiutava
di ovviarvi in garanzia (cfr. doc. E): atteso tuttavia che il referto ha pure
permesso di accertare l'esistenza di difetti che non erano comunque imputabili
alla convenuta rispettivamente aveva anche lo scopo di proporre eventuali miglioramenti
e completazioni (cfr. pure teste Rivoir), appare tutto sommato giustificato
caricarne il costo alla convenuta solo in ragione fr. 500.--.
- Con
riferimento alla domanda riconvenzionale, l'appellante contesta in questa sede
di dover pagare alla controparte le fatture di cui ai doc. T1 e T2 di complessivi
fr. 1'740.--. La censura è infondata.
Con
la duplica riconvenzionale l'attrice, confutando la tesi della controparte che
le rimproverava di non averle dato nessuna garanzia di pagamento delle fatture
arretrate di cui ai doc. T1-T3 (replica riconvenzionale p. 7), ha in effetti
pacificamente ammesso che il pagamento delle fatture arretrate era invece stato
da lei garantito (cfr. risposta riconvenzionale p. 3), salvo per la fattura T3,
non dovuta (duplica riconvenzionale p. 5). In tali circostanze essa è pertanto
assai malvenuta a mettere ora in dubbio il suo obbligo di pagare quelle
fatture, tanto più che, in assenza di una valida ricusa dell'opera, gli
interventi oggetto di fatturazione, effettivamente eseguiti, erano senz'altro
da remunerare.
- Ne
discende il parziale accoglimento dell'appello nel senso che, in modifica del
primo giudizio, la petizione dev'essere accolta per fr. 500.-- oltre interessi.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la pressoché integrale soccombenza
dell'attrice qui appellante (art. 148 CPC).
Per i
quali motivi,
richiamati
l’art. 148 CPC e la TG
dichiara
e pronuncia:
I. L’appello
26 aprile 2001 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 20 marzo 2001 della Pretura del distretto di Lugano,
Sezione 2, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
- La
petizione è parzialmente accolta.
§ Di
conseguenza __________ a, è condannata a pagare a __________, l'importo di fr.
500.-- oltre interessi al 5% dal 30 novembre 1988.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1’480.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 1’500.--
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere all'appellata
fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano,
Sezione
2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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