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12.2001.56 ΓÇó Termination of mandate does not entitle recovery of purchase price
12.2001.56Übriges Gericht17.09.2001Dismissed
The plaintiffs paid CHF 35,000 to a defendant to buy an emerald and later to sell it. After the sale mandate was not performed, they invoked termination and sought repayment of CHF 57,011.45. The Court of Appeal held that the arrangement was a mandate, or at least subject to mandate rules under commission law. Withdrawal under Art. 404 CO ended the sale mandate, but it did not justify claiming the original purchase price as damages in this action. Any accounting, return, or damages claim would have to be pursued separately. The appeal was dismissed and costs were assigned to the appellants.
Art. 394 CO, 404 CO, 400 CO, 398 CO, 425 CO; termination of a mandate for personal services and its consequences. Where the parties entrust an agent with the purchase of an item and thereafter with its sale, the agreement is to be construed according to the written declaration and may comprise distinct mandates. Even if the sale mandate is terminated under Art. 404 CO, the principal cannot, in the same action, convert that termination into restitution of the purchase price as if it were contractual damages for non-performance. Upon termination, the parties are released from future obligations; claims for accounting, restitution of what was received, or damages for negligent performance are separate and must be specifically pleaded and proven. The court may not award relief beyond the petitum (consid. 3-4).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2001.56
Data decisione, Autorità: 17.09.2001, IICCA
Incarto n. 12.2001.00056
Lugano 17 settembre 2001/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.2000.00058 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con, petizione 13 aprile 2000, da
e
entrambi rappr. dall'avv__________
contro
con la quale gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento dell'importo di Fr. 57'011.45 oltre interessi di mora dalla presentazione della petizione quale risarcimento per responsabilità contrattuale che il Pretore, con decisione 15 marzo 2001, ha integralmente respinto.
Appellanti gli attori i quali, con atto d'appello 2 aprile 2001, chiedono la riforma del primo giudizio e l'accoglimento delle domande di petizione mentre la controparte, con osservazioni 13 maggio 2001, postula la reiezione dell'appello.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
Lo smeraldo non è stato venduto e, il 23 marzo 2000, gli attori hanno assegnato al convenuto un ultimo termine, ai sensi dell'art. 107 CO, per procedere alla vendita della pietra preziosa.
Trascorso il termine essi hanno convenuto in causa __________ affinché, data la rescissione del contratto, fosse condannato a restituire loro l'importo di Fr. 57'011.45, comprensivo della somma di Fr. 35'000.- versata a suo tempo e degli interessi maturati sino all'invio della petizione.
Il convenuto si è opposto alla petizione ed il Pretore, con la sentenza impugnata, l'ha integralmente respinta.
Con le osservazioni all'appello, il convenuto chiede la conferma del primo giudizio.
"Con la presente dichiaro di ricevere Fr. 35'000.- (trentacinquemila), dai signori intestari della lettera, in quote uguali di Fr. 17'500.- cadauno per l'acquisto di uno smeraldo Columbiano del peso di carati 12.30.
Detta pietra rimane in mia custodia per la vendita al miglior offerente, dopo accordo con i proprietari sulla cifra in questione."
(doc. A)
tanto chiara che la vera e concorde volontà dei contraenti va interpretata con riferimento al testo della stessa (Kramer, Commentario bernese, n. 22 ad art. 18 CO; Jäggi/Gauch, Commentario zurighese, n 345 ad art. 18 CO).
Si tratta di due contratti di mandato (art. 394 CO), il primo con l'incarico degli attori al convenuto di acquistare lo smeraldo ed il secondo di venderlo oppure di commissione (art. 425 CO), almeno per l'incarico a vendere, se fu pattuita una provvigione a favore del convenuto come questi afferma, incontestato, in sede di conclusioni. Ma la distinzione tra i due istituti, e quindi la precisa qualifica giuridica degli accordi tra le parti, è ininfluente nel caso concreto poiché, salvo questioni specifiche alla commissione che qui non sono dibattute, le regole del mandato si applicano al contratto di commissione (art. 425 cpv. 2 CO).
3.1. Il primo incarico è stato eseguito con l'acquisto della pietra preziosa ed il relativo mandato ha preso fine poiché il mandatario ha reso il servizio che gli era stato chiesto.
3.2. Il secondo incarico, quello a vendere, non è stato eseguito nemmeno nel termine ultimo assegnato dagli attori, ai quali competeva liberamente di scegliere il tempo dell'esecuzione. Gli attori sono quindi receduti dal contratto ma la conseguenza non può essere la restituzione dell'importo versato per l'acquisto della pietra poiché il contratto toccato dalla dichiarazione di rinuncia è quello inteso alla vendita, ossia quello per il quale gli attori hanno messo a disposizione del convenuto lo smeraldo. La rescissione contrattuale deve essere, correttamente, intesa quale rinuncia a servirsi del convenuto per il raggiungimento dello scopo inizialmente previsto, ai sensi dell'art. 404 CO. La sbandierata applicazione degli art. 107 e seg. CO con la possibilità di scelta delle conseguenze della rescissione contrattuale, invocata dagli attori, si scontra con la natura dell'obbligo assunto che implica un'attività personale e quindi l'impossibilità di costringere il mandatario ad eseguire.
Con la fine della relazione di mandato le parti sono liberate da ogni obbligo futuro ma il mandatario, in particolare, potrebbe essere richiesto di rendere conto della sua attività e di restituire quello che ha ricevuto (art. 400 CO) e, eventualmente, di rispondere per il danno causato da un'attività negligente e contraria agli interessi dei mandanti (art. 398 CO). Quindi, nella fattispecie concreta, __________ potrebbe dover restituire lo smeraldo agli attori e questi, se ne esistono le condizioni, potrebbero far valere il danno subito che non potrà però mai essere semplicisticamente il prezzo d'acquisto della pietra.
La corretta conseguenza della fine del rapporto contrattuale tra le parti, così come spiegata al considerando che precede, non può essere oggetto di questo giudizio, né poteva esserlo di quello del Pretore, per il principio "ne eat judex ultra petita partium". Agli attori, qualora il convenuto non desse seguito alle loro pretese, toccherà avviare una nuova procedura giudiziaria.
Le spese di giudizio e le ripetibili, quale equa indennità per il dispendio di tempo consacrato dall'appellato, non patrocinato, all'allestimento delle osservazioni all'appello, sono a carico degli appellanti interamente soccombenti.
Per i quali motivi
visti gli art. 394 e seg. CO e 425 CO
e, per le spese, la vigente LTG
dichiara e pronuncia
L'appello 2 aprile 2001 di __________ e __________ è respinto.
La tassa di giudizio in Fr. 1'400.- e le spese in Fr. 100.- (totale Fr. 1'500.-), già anticipati dagli appellanti, rimangono a loro carico con l'obbligo di rifondere all'appellato Fr. 250.- per indennità ripetibile.
Intimazione a: -__________
Comunicazine alla Pretura di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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