AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2001.46
Data decisione, Autorità:
13.09.2001, IICCA
Incarto n.
12.2001.00046
Lugano
13 settembre
2001/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Giani, quest'ultimo in sostituzione del giudice
Rusca, astenuto
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa a procedura ordinaria
-inc. OA.2000.600 della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 2- promossa con petizione 10 ottobre 2000 da
rappr. dall’avv. __________
contro
chiedente
la condanna di questi al pagamento dell'importo di fr. 950'000.-- a titolo di risarcimento
danni per adempimento scorretto di due mandati di patrocinio;
causa in
cui l'attore, richiesto del versamento di un anticipo di fr. 3'000.--, ha
tempestivamente postulato di essere messo al beneficio dell' assistenza
giudiziaria;
domanda
cui il convenuto si è opposto e che il pretore, con decisione 23 febbraio 2001,
ha respinto;
appellante
l'attore che, con allegato 13 marzo 2001, chiede la riforma della decisione
impugnata e il conseguente accoglimento della domanda di assistenza
giudiziaria;
lette
le osservazioni 20 marzo 2001 del convenuto che si oppone all'appello;
esaminati
gli atti dell'incarto,
Considerato
in
fatto ed in diritto:
-
Con
la presente azione giudiziaria __________ procede contro l'avv. __________
chiedendo che sia condannato a versargli l'importo complessivo di fr.
950'000.-- a titolo di risarcimento danni. Il credito è fatto dipendere
dall'infedele esecuzione di due mandati di patrocinio: il primo relativo alla
presentazione di un ricorso alla Commissione europea dei diritti dell'uomo e il
secondo in una causa penale svoltasi presso la Pretura del Distretto di Lugano.
-
Con l'allegato petizionale l'attore ricorda che il 25 marzo 1980 la
Corte delle Assisi criminali di Lugano l'aveva condannato a una pena privativa
della libertà, riconoscendolo colpevole -tra l'altro- di incendio intenzionale.
Nel corso del 1992 egli aveva chiesto la revisione del processo, sostenendo che
alcune testimonianze erano risultate false. L'istanza è stata tuttavia respinta
dalla Corte di Cassazione e Revisione Penale con decisione 25 gennaio 1995 che
ha successivamente trovato conferma nella sentenza 14 settembre 1995 della
Corte di Cassazione penale del Tribunale Federale. L'attore, patrocinato fino a
quel momento dall'avv. __________, ha allora conferito mandato all'avv.
__________ di inoltrare un ricorso alla
Commissione europea dei diritti dell'uomo, ciò che è avvenuto in data 21 giugno
-
Sennonché, con decisione 17 ottobre 1996 la Commissione europea ha
dichiarato irricevibile il ricorso affermando che l'art. 6 CEDU non è
applicabile a una procedura finalizzata alla revisione di una sentenza penale.
A mente dell'attore, l'errore del proprio avvocato nella presentazione di
questo ricorso gli ha impedito di chiedere allo Stato Svizzero il risarcimento
di un danno, valutato in fr. 800'000.--, indicato solo in sede di appello
(quindi tardivamente: art. 321 CPC) come indennità per ingiusta carcerazione.
La
seconda parte del credito posto a giudizio è riferita a un altro procedimento
penale che ha avuto luogo davanti alla Pretura del distretto di Lugano e a
seguito del quale l'attore è stato condannato per il reato di ingiuria. Questi
rimprovera al proprio patrocinatore di allora di averlo erroneamente informato
sull'intervenuta prescrizione del reato imputatogli, ciò che l'avrebbe indotto
a non comparire al dibattimento. A causa di quell'errore dell'avv. __________,
l'attore considera di aver subito un danno quantificabile in fr. 150'000.--.
-
Nell'ambito della presente azione civile, con il decreto impugnato
il Pretore -prescindendo da qualsiasi osservazione in merito alla ricevibilità
formale della domanda- ha rifiutato all'attore il beneficio dell'assistenza
giudiziaria, sostenendo che la causa non presenta probabilità di esito
favorevole, in particolare che da una prima sommaria valutazione non risulta
nessun elemento concreto in favore del benfondato della domanda, in particolare
per quanto riguarda l'ammontare dei crediti posti a giudizio.
-
Contro il suddetto decreto insorge l'attore con appello 13 marzo
2001 nel quale postula la riforma della decisione nel senso di accogliere
l'istanza. In particolare egli ritiene errate le conclusioni del primo giudice,
osservando che il danno da lui subito è verosimilmente costituito del
torto morale patito e dell'aggravarsi della sua situazione patrimoniale, di
guisa che l'ammontare del medesimo potrà essere stabilito soltanto mediante
una perizia o attraverso il prudente giudizio del Pretore in applicazione
dell'art. 42 cpv. 2 CO (appello, ad 8). D'altra parte, per provare la
responsabilità del convenuto, egli si è riservato di richiamare documenti e incarti
da vari tribunali e dalla controparte, proponendo anche altre prove, ciò che
non può essere fatto in questa fase del processo, venendo così a mancare la
prova del benfondato delle sue pretese. Comunque ritiene facoltà del giudice
quella di accogliere la sua domanda di assistenza giudiziaria e di revocargli
in seguito tale beneficio, qualora gli accertamenti indicati non avvenissero.
Con
osservazioni 20 marzo 2001 il convenuto propone la reiezione del gravame, in
particolare contestando la propria responsabilità nel merito, con riferimento a
entrambe le fattispecie.
- L'assistenza giudiziaria -garantita dall'art. 29 cpv. 3 Cost- può
essere domandata in ogni stadio della causa con istanza motivata al giudice, il
quale decide dopo aver esperito le necessarie indagini (art. 156 cpv. 1 CPC).
Presupposti cumulativi per l'ammissione al beneficio dell'assistenza
giudiziaria sono l'indigenza dell'istante (che in concreto non è in
discussione) e la probabilità di esito favorevole della causa. A questo proposito
va ricordato che l'esame della probabilità favorevole può avvenire solo in via
sommaria e con un giudizio di mera apparenza. Secondo la giurisprudenza una
causa è votata all'insuccesso quando manifesta, a un esame prima facie,
probabilità di essere accolta nettamente inferiori a quelle di essere respinta
e per questo non può essere tenuta in seria considerazione. Per contro, una
causa non appare votata all'insuccesso quando le probabilità di essere accolta
e quelle di essere respinta sembrano più o meno bilanciarsi, di modo che la
promuoverebbe anche un ricorrente ragionevole e agente a proprie spese (DTF
124 I 304, consid. 2c, pag. 306). Se questo secondo presupposto non è dato,
l'assistenza giudiziaria deve essere rifiutata (art. 157 CPC).
Inoltre,
la valutazione dei presupposti per la concessione dell'assistenza giudiziaria
dev'essere eseguita subito, tenendo conto delle circostanze esistenti al momento
in cui la domanda è presentata, ciò che vale in particolare anche per la valutazione
della probabilità di esito favorevole della causa che dovrà fondarsi sulle
allegazioni delle parti e sulle prove assunte fino al momento della decisione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, art. 157,
m. 2 e 10; art. 158, m. 2).
-
Nel
caso concreto, il giudizio sul presupposto della probabilità di esito
favorevole dell'azione appare di primo acchito sfavorevole all'attore proprio
perché -come osserva correttamente il pretore- il presupposto in esame non
trova indizi di fondamento né nelle prove documentali prodotte finora, né nelle
allegazioni di petizione. E ciò -in relazione alla motivazione della sentenza
impugnata- con particolare riguardo alla quantificazione delle pretese
risarcitorie che in concreto appaiono effettivamente come semplici ipotesi e
non come il frutto di un'estimazione seria del proprio pregiudizio: i motivi
per cui l'attore in una causa civile chiede il risarcimento di una certa somma
e non di un'altra rappresenta infatti un'importante elemento fattuale che di
per sé può quindi avere connotazioni di serietà e di concretezza; e ciò al di
là degli accertamenti probatori che s'imporrebbero o no, a seconda dell'atteggiamento
processuale della parte convenuta (art. 184 cpv. 2 CPC). E' vero che il
legislatore cantonale non può imporre alle parti una motivazione puntuale
quando il giudice è chiamato a stabilire secondo il suo prudente criterio il
danno che non può essere precisamente provato (art. 42 cpv. 2 CO), ovvero per
non vanificare il disposto federale, ma ciò non esclude che, nell'ambito del
principio attitatorio che regge il processo civile ticinese, la parte attrice,
a conferma della serietà dei suoi assunti, nel limite del possibile debba
(almeno) orientare il giudice sui motivi che la inducono a stimare il proprio
pregiudizio nei termini formulati con la petizione (Brönnimann C.J., Die
Behauptungs- und Substanzierungslast im schweizerischen Zivilprozessrecht,
Berna 1989, pag. 211; Cocchi/Trezzini,
op. cit., art. 78 CPC, m. 1 e n. 273; art. 165 CPC, m. 8).Orientazione che
appare tanto più conforme anche al principio della correttezza nel processo (Guldener M., Schweizerisches
Zivilprozessrecht, Zurigo 1958, pag. 237), quanto più importanti -come nel caso
concreto- sono i risarcimenti richiesti.
-
Ma,
pur nei limiti di un giudizio d'apparenza, vi sono altri motivi per confermare
la decisione impugnata. Infatti, un mandatario (qual è pacificamente un
patrocinatore legale) deve risarcire al mandante il danno cagionatogli in
seguito alla cattiva esecuzione del mandato se ne sono dati i presupposti sostanziali
(Fellmann, in Commentario
di Berna, ad art. 398 CO, N. 332), ossia quando -oltre al danno- vi è un
comportamento anticontrattuale del mandatario e un nesso causale adeguato fra
la diminuzione del patrimonio del mandante e l'inadempimento del mandato.
Anche
su questi presupposti dell'azione l'attore presenta una motivazione del tutto
carente: egli infatti si astiene dall'esporre in modo completo le due fattispecie
prese in considerazione, mentre il principio attitatorio (menzionato al considerando
precedente) gli imponeva di presentare al giudice tutti i fatti che stanno alla
base delle sue pretese con particolare riferimento ai menzionati presupposti
(di diritto federale) della responsabilità di controparte; ciò che rappresenta
l'onere di motivazione della parte al fine di giustificare oggettivamente le
domande di causa (DTF 108 II 339 - 340; Brönnimann, op. cit., pag. 9 e segg., 24, 31 e segg., 137
e segg.). Su questa base fattuale è poi compito del giudice di applicare il
diritto nell'ambito del principio iura novit curia (DTF cit. 341;
Brönnimann, op. cit., pag.
2 e 138; Cocchi/Trezzini,
op. cit., art. 86 CPC, ad a2; art. 87 CPC).
-
In
concreto, quanto alla prima fattispecie (presentazione di un ricorso alla Commissione
europea dei diritti dell'uomo), l'attore afferma che l'avv. __________, dopo
aver presentato all'autorità europea l'allegato 9 aprile 1996 con cui postulava
l'ammissione ai ruoli del gravame e l'invio del formulario per la
compilazione dettagliata del ricorso e dopo essere stato reso attento sulle
condizioni d'ammissibilità dell'impugnativa dal Segretario della Commissione
(scritto 25 aprile 1996), avrebbe erroneamente ripresentato lo stesso testo
ricorsuale chiedendo nuovamente la revisione del processo, così che la
proposta di giudizio è stata dichiarata irricevibile: ciò che avrebbe impedito
all'attore di ottenere giustizia e di chiedere un risarcimento allo Stato.
Sennonché, pur definendo il comportamento del convenuto come un errore della
massima gravità, l'attore non si azzarda a indicare quale errore sia stato
commesso, ovvero perché il mandato di patrocinio debba ritenersi non adempiuto
(ciò che rappresenta un presupposto sostanziale dell'azione). Ma tant'è.
Infatti, considerato almeno sostenibile che in concreto non si possano porre esigenze
rigorose all'onere di allegazione dell'attore che non era patrocinato in sede
di petizione, dev'essere comunque osservato che, a prescindere dal testo del
ricorso e dalle indicazioni contenute nell'accennato scritto del Segretario della
Commissione, la critica mossa ai tribunali svizzeri nell'ottica della CEDU sia
per il tramite dell'avv. __________, sia personalmente dall'attore con lo
scritto 5 maggio 1996, si fondava esplicitamente sulla reiezione di un'istanza
di revisione. Ma, proprio questo fatto, ossia che le decisioni censurate attengano
a un'istanza di revisione di un processo penale, esclude l'applicabilità della
CEDU (DTF 104 Ia 180; Villiger
M. E., Handbuch der Europäischen
Menschenrechtskonvention, ed. 2, Art. 6 EMRK, N. 406; Trechsel S., Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Kurzkommentar, ed. 2, art. 397, N. 16; Donatsch
/Schmid, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Zürich, §
439, N. 4; Commission européenne des droits de l'homme, Décisions et rapports
/ D.R. 89-B, N. 22420/93: Carlotto v./ Italy, pag. 27). Stando così le
cose e in assenza di indicazioni dell'attore su eventuali ulteriori particolarità
nello svolgimento del mandato da parte del convenuto, v'è motivo per ritenere
che almeno in questo stadio della causa le probabilità di successo dell'attore
-quanto alla prima posta del credito- appaiono ben inferiori alle probabilità
di soccombenza.
-
In merito alla seconda posta del credito, l'attore imputa al suo
patrocinatore di allora, ottenuta la cassazione di un primo giudizio pretorile
di condanna, di averlo indotto a restare assente dal nuovo dibattimento davanti
al Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5, in base all'informazione che
l'azione penale nei suoi confronti era nel frattempo prescritta; informazione
poi rivelatasi errata, tanto che il giudice pronunciò una decisione di
condanna. Sostiene di averne avuto un pregiudizio quantificabile in fr.
150'000.--. Il convenuto ammette il proprio errore di computo dei termini, ma
sostiene in questa sede di averne fatta rettifica presso il cliente ancor prima
del dibattimento e osserva inoltre l'irrilevanza dell'informazione rispetto
all'esito del processo e al pregiudizio vantato da controparte.
Se
il rimprovero all'avvocato s'incentra sull'errata informazione fornitagli, il
pregiudizio della condanna penale è fatto dipendere dalla decisione dell'attore
di restare assente dal dibattimento e quindi verosimilmente -ma non lo sostiene
apertamente- di non aver potuto adeguatamente difendersi. Sennonché di quel processo
l'attore non ha prodotto nulla, nemmeno la sentenza di condanna, apparendo
soltanto scontato che egli fu regolarmente difeso in quella sede dall'avv.
__________. In particolare l'attore, disattendendo il proprio onere di
allegazione (Brönnimann,
op. cit., pag. 165; DTF 108 II 340) non afferma che la sua assenza fu
determinante per la condanna, né indica quale fu la condanna, né perché -come
già ricordato al considerando 6 della presente decisione- quella condanna gli
abbia causato un danno dell'importo indicato. Manca così qualsiasi indicazione
fattuale rispetto al presupposto del nesso causale adeguato fra il comportamento
del mandatario e il danno lamentato dal mandante: ciò che corrisponde -ai soli
fini del presente giudizio- al fatto di non disporre di elementi determinanti
per il giudizio sulle probabilità di buon esito della causa. Né risulta peraltro
che non sia stato possibile, a fronte di un verosimile giudizio contumaciale,
di chiederne semmai lo spurgo (o revoca).
- In assenza di elementi per valutare il presupposto dell'art. 157
CPC, l'assistenza giudiziaria chiesta dall'attore -a conferma della decisione
impugnata- non può essergli concessa. E' ben vero che __________ potrebbe
fornire al giudice ulteriori motivi a favore della propria domanda nel seguito
della causa (con un allegato di replica, rispettivamente in sede istruttoria)
ma, come già indicato introduttivamente, i presupposti per la concessione del
beneficio in esame vanno giudicati e devono essere dati al momento della
presentazione della relativa istanza. Ciò che l'attore ha tuttavia omesso.
Le
spese dell'appello seguono la soccombenza (art. 148 CPC), mentre, tenuto conto
della natura della controversia e del fatto che il convenuto procede in re
propria, si può soprassedere dall'attribuzione di ripetibili.
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 155 segg. CPC,
pronuncia:
-
L'appello 13 marzo 2001 di __________ è respinto
-
Le
spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 200.-- sono posti a carico dell'appellante.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione
2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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