AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.38
Data decisione, Autorità:
19.09.2001, IICCA
Incarto n.
12.2001.00038
Lugano
19 settembre 2001/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa nr. OA.1994.01162 della Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 3, promossa con petizione 10 giugno 1994 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dallo studio legale avv. __________
con cui
l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di
fr. 49'687,25 oltre interessi, nonché il rigetto in via definitiva
dell'opposizione interposta al precetto esecutivo nr. __________dell'Ufficio
esecuzione di Lugano;
domande
avversate dalla convenuta e che il Pretore, con sentenza 31 gennaio 2001, ha
interamente accolto;
appellante
la convenuta che con allegato 19 febbraio 2001 chiede la riforma del primo
giudizio nel senso della reiezione integrale delle pretese attoree;
mentre
la controparte, con osservazioni 3 aprile 2001 postula la reiezione del
gravame.
Letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in
fatto:
A. L'architetto
__________ ha progettato e diretto i
lavori di ristrutturazione della villa sita ai mappali __________e
__________RFD di __________ di proprietà
della convenuta. Il contratto del 4 marzo 1993 (doc. D) stabilisce il suo onorario
nel 10% dei costi totali delle opere eseguite. A seguito delle richieste
avanzate dalla committente nel corso dei lavori, le opere supplementari hanno
portato ad un aggiornamento dei costi di costruzione da fr. 450'000.--
inizialmente previsti ad un ammontare finale di fr. 741'274.--. L'attore reclama
pertanto il pagamento della propria nota d'onorari pari al 10% dei costi
effettivi, dedotti gli acconti ricevuti di fr. 25'000.--.
B. La
parte convenuta ha sostenuto che l'architetto __________ non era stato abilitato a concludere nuovi contratti con gli artigiani
per opere supplementari. Queste non sarebbero mai state autorizzate dalla
committente, che si è così ritrovata di fronte al fatto compiuto. Ne deduce che
può tutt'al più essere fatta valere una pretesa pari al 10% dei costi
inizialmente preventivati; se non che l'esecuzione dei lavori non conforme alle
regole dell'arte e la presenza di numerosi difetti segnalati rende
impretendibile anche il saldo degli onorari spettanti teoricamente all'attore,
in ragione delle sue responsabilità nella direzione lavori.
C. Con
la sentenza qui impugnata il Pretore ha ritenuto ampiamente provato che i
lavori supplementari rispetto al preventivo iniziale sono stati eseguiti su
richiesta della committente medesima. Le cause istruite congiuntamente a quella
qui in esame, promosse dai vari artigiani per ottenere il pagamento della
mercede d'appalto (incarti OA.94.1170, OA.94.1175, OA.94.1177 e OA.94.1180),
hanno evidenziato che i lavori da loro fatturati sono stati eseguiti così come
discussi e accettati dalla committente. Indipendentemente dai poteri di rappresentanza
dell'arch. __________ nella sua veste di
progettista e direttore dei lavori, il comprovato ruolo svolto in prima persona
dalla convenuta per l'ampiamento dei lavori di ristrutturazione rende
insostenibile la pretesa riduzione dell'onorario a quanto stabilito in base al
preventivo iniziale.
In
merito agli asseriti difetti d'opera, suscettibili di decurtare le spettanze
d'onorario fatte valere dall'architetto, il primo giudice ha constatato
l'assenza di qualsivoglia riscontro probatorio, rispettivamente di sufficiente
sostegno d'argomenti e motivazioni per poterli prendere in considerazione. Ha
di conseguenza integralmente accolto la petizione dell'architetto __________.
D. Con
l'appello in esame la committente ribadisce in sostanza la propria posizione,
mettendo l'accento sulle colpe dell'architetto nell'adempimento del mandato,
con particolare riferimento agli asseriti difetti d'opera constatati anche
nella perizia giudiziaria. Ripropone inoltre l'argomento tratto da costi
supplementari di circa fr. 300'000.--, non preventivati nella carente
valutazione dell'architetto.
L'appellato
contesta nelle proprie osservazioni tutte le allegazioni del gravame con
argomenti che, per quanto necessario, saranno ripresi nei considerandi in
diritto.
Considerato
in
diritto:
- È doveroso precisare che alla presente lite sono connesse quattro
altre cause, istruite congiuntamente, in cui la stessa convenuta ha dovuto
confrontarsi con le azioni degli artigiani che hanno concorso alla riatttazione
della sua proprietà e che esigevano il pagamento della rispettiva mercede.
Questa stessa Camera ha confermato i giudizi di prima sede, rifiutando quella
che fu la tesi principale della convenuta, inerente l'attribuzione di appalti
supplementari da parte dell'architetto senza autorizzazione della committente
(sentenze del 20 dicembre 2000; incarti II CCA nri. 12.2000.00160-161-162-174).
Nella
presente vertenza, l'appellante risolleva la questione dei maggiori costi dell'opera,
addebitandoli ad una non corretta valutazione da parte dell'architetto, ciò che
non gli darebbe alcun diritto a rivendicare un onorario maggiore rispetto a
quello concordato. L'accertamento secondo cui la committente stessa aveva
personalmente ordinato agli artigiani dei lavori supplementari sarebbe oggi
sconfessato dalla documentazione esibita dallo stesso __________ nella vertenza qui in esame, ritenuto come
dai documenti H ed I risulti che la convenuta soggiornò all'estero per la
maggior parte del periodo dei lavori, ciò che renderebbe impossibile l'aver
impartito regolari istruzioni agli artigiani.
I
documenti H ed I consistono nello scritto 28.02.1994 dell'arch. __________ alla
convenuta e nella relativa traduzione in tedesco. In quella lettera l'attore
ritraccia la cronistoria della vicenda, esponendo come la committente stessa
abbia dapprima stralciato diverse opere onde contenere il costo complessivo,
per poi richiederle in un secondo tempo, con aggiornamento continuo dei costi
di costruzione a seconda delle richieste avanzate. Ricorda di aver sempre
informato la committente con rapporti intermedi sui costi supplementari,
prodigandosi "affinché la committente, per la maggior parte del tempo di
costruzione assente poiché risiedente fuori Cantone, avesse in ogni momento il
quadro della situazione. Ogni qualvolta è stato necessario operare dei
cambiamenti o delle aggiunte, si è attesa la decisione della committente per
procedere con l'esecuzione, il che ha tra l'altro allungato i termini di
consegna delle opere finite di almeno otto settimane (alcune risposte e
decisioni della committente hanno richiesto alcune settimane di attesa)".
La
critica appellatoria si rivela al limite della temerarietà, nella misura in cui
estrapola dal suo contesto una frase, denaturandone il senso. La circostanza
che la committente risiedeva abitualmente all'estero non può d’altronde
assurgere a prova del fatto che essa non abbia commissionato opere supplementari,
circostanza che appare invece provata da numerosissime testimonianze rese nell'istruttoria
congiunta, con particolare riferimento alle deposizioni 5 febbraio 1997 di
__________, __________e, __________, __________ e ai verbali 12 maggio 1997 di
__________, __________, __________, nonché quelli di _________ e _________ resi
rispettivamente il 7 luglio e il 29 ottobre 1997.
Il
ruolo diretto avuto dalla convenuta nell'ordinazione di opere supplementari rende
peraltro insostenibili i rimproveri mossi all'architetto non solo riguardo al
superamento dei preventivi, ma anche rispetto ai ritardi nella consegna
dell'opera, visto che i nuovi lavori commissionati hanno evidentemente comportato
tempi di esecuzione più lunghi.
All'architetto
non può neppure essere rimproverato di non avere informato la committente della
necessità dei lavori supplementari eseguiti ai fini della ristrutturazione.
Innanzitutto non risulta minimamente provato che le opere supplementari erano
assolutamente necessarie. Inoltre, molte di esse furono inizialmente raccomandate
dall'architetto, che in un primo preventivo del 16.02.1993 valutò i costi
globali di ristrutturazione in fr. 693'240.--, onorari compresi (doc. O1-O2).
Su richiesta della committente furono stralciati diversi interventi di
trasformazione interna ed esterna della villa nel successivo preventivo del
22.02.1993 (doc. P1-P2). Ulteriori semplificazioni furono richieste dalla
committente onde abbassare la spesa complessiva a circa mezzo milione (doc. Q).
L'appellante non può pertanto ragionevolmente affermare di non essere stata
informata sulla portata delle proprie rinunce e, conseguentemente, sull'aumento
dei relativi costi allorché cambiò idea dando nuove disposizioni agli artigiani.
- L'appellante
censura il primo giudizio in quanto non è stata ritenuta alcuna responsabilità
dell'attore per asseriti difetti d'opera, in assenza di adeguati riscontri
probatori. Invoca la perizia giudiziaria che elenca diversi difetti,
segnatamente per quanto concerne la non perfetta chiusura di alcune porte e
armadi, del cancello all'entrata principale nonché nell'applicazione di
istallazioni elettriche fuori muro, attribuendo pertanto all'immobile un minor
valore quantificato in fr. 44'500.--, importo che l'appellante riconduce
integralmente ad omissioni della direzione lavori.
2.1 L'appellato eccepisce che tutte le adduzioni relative a difetti
d'opera imputabili alla direzione lavori sarebbero irricevibili in quanto
costituiscono un novum (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).
L'eccezione
va respinta in quanto la convenuta, già nei propri allegati introduttivi, aveva
fatto valere diversi difetti d'opera, imputandoli ad omissioni dell'attore. Risulta
in particolare dalla risposta (pag. 11 - 12) che la convenuta ha rimproverato a
_________ di non aver curato la corretta esecuzione di determinati lavori, in
particolare di quelli indicati come difettosi nell'allegato d'appello. Lo
stesso dicasi per l’allegato di duplica (pag. 12).
2.2 L'appellante
assevera d'avere tempestivamente notificato a _________ diversi difetti. In
primo luogo, con scritto 13 novembre 1993 (doc. 6) sono stati segnalati il
difettoso funzionamento di alcuni interruttori, di serrature nei cassetti, il difettoso
funzionamento del cancello d'entrata e l'asportazione di terra dal viale del
giardino per opera della pioggia. Ulteriori lamentele sono state esposte con scritto
12 gennaio 1994 (doc. 9) o risulterebbero confermate da deposizioni testimoniali.
Verosimilmente,
molti difetti sono stati prontamente eliminati, dato che la perizia giudiziaria
si limita a constatarne alcuni:
a. Due porte
interne non chiudono bene e le serrature di diversi armadi non funzionano bene.
Pur ammettendo che la responsabilità incombe principalmente all'artigiano, il
perito rileva che toccava alla direzione lavori ordinarne la riparazione. Dagli
atti emerge che in effetti l'architetto si assunse questa incombenza, ma la
committente non aprì la porta a _________ e all'artigiano personalmente recatisi
in loco (deposizione __________, 5 febbraio 1997, pag. 5). Non può pertanto
essere pretesa una riduzione della mercede spettante all'architetto per
omissione di atti che non ha potuto compiere a causa della committente stessa.
b. La porta-cancello
dell'entrata principale non chiude in modo corretto, perché le due maniglie
(porta e cancello) sono posate alla stessa quota e si impediscono l'una con
l'altra. Il perito attribuisce tale difetto ad un errore di progettazione.
Emerge tuttavia dal doc. 6 che la porta-cancello in ferro battuto era già
presente prima dei lavori di riattazione e che doveva solo essere montata. Un
errore di concezione da parte dell'architetto non entra pertanto in linea di
conto.
c. Alcune lampade
a muro sono collegate con cavi "fuori muro".
Il perito
definisce impensabile che la direzione lavori abbia disposto in sede di
progetto di eseguire fuori muro l'allacciamento di alcune luci. Emerge piuttosto
che la posizione prevista sotto muro per la posa di una lampada è stata
successivamente raddoppiata fuori muro per permettere l'istallazione di due
appliques. In ultima analisi il perito attribuisce queste modifiche rispetto ai
piani originali a decisioni successive, prese in seconda battuta dalla committente
in funzione dell'arredamento, così che la correzione fuori muro non può
ricadere sotto la responsabilità dell'architetto (udienza di delucidazione
orale della perizia del 15.2.2000, pag. 2; deposizione _________ del 12.5.1997,
pag. 12).
d. Mancato
funzionamento dello scarico del pozzo luce. Il perito esclude che tale
responsabilità possa essere addebitata all'architetto, rispettivamente alla
direzione lavori.
2.3 Da
quanto precede risulta che l'appellante non è riuscita a provare alcuna violazione
dei doveri contrattuali dell'attore nella sua funzione di architetto, rispettivamente
di direttore dei lavori. Diventa pertanto superfluo verificare la tempestività
della notifica di difetti da parte della convenuta.
Per i
quali motivi,
pronuncia:
-
L'appello
19 febbraio 2001 di __________ è respinto.
-
Le
spese del presente giudizio consistenti in:
a.
spese fr. 50.--
b.
tassa di giudizio fr. 950.--
totale fr. 1'000.--
già
anticipate dall'appellante sono poste a suo carico; questi rifonderà a controparte
fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili.
- Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, Sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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