AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.31
Data decisione, Autorità:
22.04.2002, IICCA
Incarto n.
12.2001.00031
Lugano
22 aprile
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Pellegrini (quest'ultimo in sostituzione del giudice Rusca assente)
segretario:
Bettelini vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.98.00344
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 7
maggio 1998 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con la quale è stata chiesta la condanna della parte
convenuta al risarcimento del danno di Fr. 16'000.-, oltre interessi e spese
(responsabilità del proprietario dell'opera) e che il Pretore, con sentenza 30
dicembre 2000, ha parzialmente accolto condannando il convenuto a versare
all'attore Fr. 9'600.- oltre interessi al 5% dal 12 gennaio 1996.
Appellante la parte convenuta che, con atto d'appello
7 febbraio 2001, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere
integralmente la domanda di petizione mentre l'attore, con osservazioni e
appello adesivo 20 marzo 2001, postula la reiezione dell'appello di controparte
e l'accoglimento integrale della propria pretesa.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di
causa.
Considerato
in fatto ed in diritto
- Secondo quanto sostenuto in petizione, l’attore, alla guida della
sua vettura Ford Escort Caravan, l'8 gennaio 1996 alle 07.40 circa, partito dal
proprio domicilio, percorreva la strada cantonale che da __________ conduce a __________. Poco dopo l'abitato di
__________ ma ancora in territorio di questo comune, per l'esattezza in
prossimità della curva per lui piegante a sinistra poco prima del __________,
la vettura da lui condotta sarebbe scivolata su di una lastra di ghiaccio
formatasi sul campo stradale e avrebbe terminato la propria corsa contro un
albero sulla destra del campo stradale, riportando danni per fr. 16'000.--.
Stante
l'omessa manutenzione da parte del Cantone, proprietario dell'opera, ed in
particolare il mancato spargimento di sale, ne discenderebbe la sua
responsabilità in virtù dell'art. 58 CO, con l'obbligo di risarcire il predetto
danno, così come del resto avvenuto dopo analoga procedura giudiziaria proposta
da un altro utente della strada, incorso in analoga disavventura nelle medesime
circostanze di tempo e di luogo.
-
Il Cantone si è opposto alla petizione addebitando l'accaduto al
comportamento dell'attore, che avrebbe circolato ad una velocità inadeguata
alle circostanze. Non vi sarebbe in ogni modo stata alcuna mancanza nella
manutenzione del tratto stradale in questione, atteso che esso sarebbe stato
verificato alle ore 04.30 di quella mattina, momento in cui non vi sarebbe
stato motivo di procedere allo spargimento di sale, poi richiesto alle 06.45.
Esclusa sarebbe infine l'esistenza di un nesso di causalità tra la denegata
eventuale mancanza di manutenzione e il danno vantato dal procedente, ritenuto
che solo un altro automobilista, di oltre trecento transitati, sarebbe slittato
in quel tratto di strada. Inoltre bisognerebbe considerare l'incidenza del
rischio d'esercizio dell'autovettura.
-
Nel giudizio qui impugnato il Pretore, richiamati i principi in
materia di responsabilità del proprietario di una strada e riassunte le
risultanze istruttorie, ha ritenuto che la strada nel punto in cui è avvenuto
l'incidente fosse effettivamente ghiacciata, circostanza di cui gli addetti
alla manutenzione sarebbero stati coscienti, tanto da interpellare la ditta
appaltatrice del servizio di manutenzione invernale alle ore 06.45 di quel
mattino affinché procedesse allo spargimento di sale, che sarebbe poi avvenuto
alle ore 07.45, dopo l'incidente. Non essendo in tali circostanze garantita la sicurezza
degli utenti, fatto comprovato dalle difficoltà incontrate anche da altre
persone (automobilisti e pedoni), l'ente proprietario della strada deve di
principio rispondere, per l'art. 58 CO, di eventuali danni.
A carico
dell'attore sarebbe tuttavia da ritenere una certa concolpa, pari al 40% ma
comunque non sufficiente ad interrompere il nesso di causalità adeguata, per
avere circolato alla velocità di 50 km/h, inadeguata alle circostante.
Dal che
l'accoglimento della petizione per fr. 9'600.- oltre interessi, in altre parole
il 60% dell'incontestato ammontare del danno di fr. 16'000.-.
-
Delle argomentazioni dell'appellante -che chiede la riforma della
sentenza pretorile nel senso della reiezione della petizione- e di quelle del
resistente -che in sede di risposta postula la reiezione del gravame con
protesta di spese e ripetibili, mentre che con appello adesivo chiede
l’integrale accoglimento della pretesa di fr. 16'000.- oltre interessi- si
dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi
-
La giurisprudenza del Tribunale Federale sancisce che la
responsabilità del proprietario di un’opera ex art. 58 CO, è valida ed operante
anche nei confronti di enti di diritto pubblico proprietari di strade pubbliche,
i quali sono di conseguenza responsabili dei danni sopravvenuti in nesso con un
difetto di manutenzione (DTF 76 II 217, 78 II 152, 89 II 334, 91 II 199,
JdT 1985 I 389). Trattasi tra l’altro di lex specialis rispetto alle
norme cantonali sulla responsabilità degli agenti e degli enti pubblici, come
rettamente concluso dalla prima istanza (DTF 116 II 645).
Le
modalità di manutenzione delle strade pubbliche sono regolate invece dal
diritto pubblico cantonale. Se queste disposizioni sono rispettate, un difetto
di manutenzione può essere ammesso solo se provvedimenti di elementare
necessità sono stati negletti (DTF 98 II 40, 102 II 343).
Il fatto
che esista un ordinamento cantonale non significa ancora che, ogni volta che
accade un incidente in relazione alla presenza di ghiaccio o neve sulle strade,
esso sia da imputare ad un difetto di manutenzione giusta l’art. 58 CO. Occorre
in ogni circostanza esaminare se l’ente pubblico era in grado d’adempiere i
suoi obblighi sul piano tecnico, finanziario, e dal punto di vista del tempo
disponibile osservando ancora che, più la rete stradale è estesa, più l’obbligo
di spargere sabbia, o prodotti analoghi, si limita ai punti particolarmente
pericolosi. Non va neppure disatteso che il ghiaccio si forma repentinamente,
che l’azione del sale o della sabbia può perdere la sua efficacia dopo qualche
ora, e non si può perciò pretendere dall’autorità che faccia costantemente
nuovi interventi (DTF 102 II 343, 98 II 40, 91 II 97).
È compito
innanzi tutto all’automobilista tenere conto dello stato delle strade e dei
cambiamenti che il manto stradale può subire, adeguando la velocità alle
circostanze del caso (art. 32 cpv.1 LCStr). Alla temperatura di circa zero
gradi, egli deve immaginare la formazione di ghiaccio sulle strade bagnate (DTF
102 II 434; 98 II 44), circolando se del caso a passo d’uomo (RVJ 1976,
468). Colui che non prende in considerazione questi fattori e circola troppo
velocemente, non può poi prevalersi della responsabilità dell’ente pubblico
giusta l’art. 58 CO (DTF 98 II 44).
- Nel caso in esame, in ossequio all’art. 37 cpv. 2 della legge
cantonale sulle strade, il Dipartimento del territorio, Sezione strade, ha
l’onere di garantire lo spargimento di sale sulle strade cantonali, compresa
quindi quella in cui è avvenuto il sinistro (cfr. Richiamo I, decisione 11
agosto 1992 del Consiglio di Stato). Questa norma stabilisce che le strade
devono essere mantenute secondo criteri tecnici ed economici progrediti, tenuto
conto della loro destinazione. La loro manutenzione comprende anche il servizio
invernale, quindi lo spargimento di sale (cfr. Richiamo I, decisione 11 agosto
1992 del Consiglio di Stato).
Occorre
dunque stabilire, se l’ente pubblico ha rispettato le disposizioni cantonali, o
se eventualmente ha omesso di adottare misure d’elementare necessità (DTF
98 II 44), al punto che la strada non garantiva la sicurezza degli utenti ( DTF
102 II 343, 58 II 360).
- Innanzi tutto, si rileva che prima dell’8 gennaio 1996, il lotto di
strada comprendente quella in cui è avvenuto il sinistro, è stato cosparso di
sale il 6 gennaio 1996 poiché nevicava (Richiamo I: comunicazione interna 11
gennaio 1996 del Dipartimento del territorio, pag. 2); nessun provvedimento
invece è stato preso il giorno seguente poiché pioveva. E corretto quindi
concludere che al momento in cui è avvenuto l’incidente non vi era alcuna
traccia di sale sul campo stradale, stante il fatto che durante la notte del
7/8 gennaio 1996 il cantoniere __________, ispezionato il tratto in questione e
controllata la temperatura dell’aria, non ha ritenuto necessario chiedere
l’intervento dell’autocarro spargisale, poiché la strada era solo bagnata, come
ha riferito alle 04.30 al capo squadra __________
(teste __________). Vi è dunque da chiedersi se __________ o __________ non abbiano commesso un errore
di valutazione nel non porre mano a quest’operazione, visto che alle 7.40 del
mattino, come hanno riferito i testi e come emerge dalla documentazione
fotografica, vi era una lastra di ghiaccio sul manto stradale (doc. T, testi
__________, __________, __________, agente __________ e rapporto di polizia sub doc. C).
Ebbene,
il ghiaccio si è verosimilmente formato a seguito di un cambiamento
atmosferico, quale il diradarsi della nuvolosità, già pronosticato nel
bollettino 7 gennaio 1996 dall’Istituto svizzero di meteorologia di
Locarno-Monti (cfr. Richiamo I):
Il mutamento della
temperatura, con la conseguente formazione di ghiaccio sulle strade, non era
dunque un fenomeno imprevedibile, come dichiarato dal teste __________, in
particolare per i luoghi più esposti e pericolosi, come quello in cui è
avvenuto l’incidente. Lo comprovano le affermazioni del teste __________,
conoscitore dei luoghi, e dello stesso cantoniere __________ che ha riconosciuto, sulla base della sua
esperienza, che il luogo dove si è verificato l’incidente è un luogo a rischio,
soggetto di frequente alla formazione di ghiaccio sul fondo stradale.
Inoltre quella notte, a
rafforzare il pericolo, era presente ai bordi della strada un cumulo di neve,
ammassato nei giorni precedenti dallo spazzaneve, pronto a sciogliersi ed a
creare proprio un’isola di ghiaccio (doc. T).
Non va
nemmeno disatteso che la strada dove è avvenuto l’incidente attraversa
l’abitato di __________ ed è assai
trafficata, specialmente nelle ore di punta, come quelle del mattino quando
numerosi utenti scendono a lavorare a __________.
In
definitiva, avuto riguardo alla prevedibilità del pericolo, al fatto che il
punto in cui è avvenuto l’incidente è particolarmente pericoloso perché
soggetto alla formazione di ghiaccio, a fronte anche della presenza
dell’ammasso di neve ai bordi della strada, nonché al fatto che la strada in
questione è trafficata e frequentata altresì da pedoni, la squadra del servizio
invernale avrebbe dovuto e potuto, perché aveva tutti i mezzi necessari ed il
tempo disponibile per farlo, cospargere di sale la tratta in questione già alle
5.00 del mattino, e non limitarsi a procedere in tale senso solo nelle zone già
ghiacciate (teste __________).
Ne
discende che l’ente pubblico non ha valutato, con sufficiente cura ed
attenzione, le circostanze ed i rischi del caso, omettendo di prendere
provvedimenti urgenti e necessari richiesti dalla situazione, non sapendo così
garantire una corretta manutenzione della strada ex art. 58 CO. In tale senso
il giudizio di prima istanza deve essere confermato.
- L’appellante sostiene che __________
abbia perso la padronanza del veicolo esclusivamente per propria colpa,
in quanto circolava a velocità eccessiva ( art. 32 LCstr). Contesta perciò
l’esistenza del nesso di causalità.
Orbene,
nel caso come quello di specie in cui si debbano valutare le conseguenze di
un’omissione, occorre indagare sull’esistenza di un nesso di causalità
ipotetica. Questo significa che per risolvere il quesito a sapere se un certo
risultato è in relazione con una determinata omissione, ci si deve chiedere se,
secondo la comune esperienza e l’ordinario andamento delle cose, il risultato
si sarebbe ottenuto anche senza l’omissione. Se con un alto grado di
verosimiglianza si può affermare che senza l’omissione il danno non sarebbe
avvenuto, allora è dato un adeguato nesso di causalità tra l’omissione ed il
danno (Rep. 1994, 331).
Una colpa
grave della vittima o di un terzo può interrompere il nesso di causalità
adeguata quando fa apparire la causa invocata come talmente lontana dal danno
che sarebbe ingiustificato attribuirle un effetto giuridico (DTF 112 II
441; 110 II 425, 99 II 182).
In caso
di responsabilità della parte lesa, il giudice ha la facoltà di ridurre
l’indennità (art. 44 CO, Engel, Traité des obligations en droit suisse,
ed. 1997, p.552).
Spetta a
colui che è gravato dalla responsabilità ex art. 58 CO dimostrare le colpe
della parte lesa, e non a quest’ultima dimostrare di essere esente da colpe
(art. 8 CC, art. 44 cpv. 1 CO; DTF 115 II 285, 111 II 90, Rep.
1994, 331).
- Orbene, è giusto preliminarmente rilevare che agli atti non vi è una
perizia sulla dinamica dell’incidente, che stabilisca le cause del sinistro,
come di seguito accennato. Tuttavia, ci sono sufficienti elementi, in specie le
testimonianze e la documentazione fotografica agli atti ( doc. T), per porre in
stretta relazione causale il sinistro di __________ con la presenza della lastra di ghiaccio sul manto stradale e
la mancanza di sale. Tant’è che un altro automobilista è andato fuori strada in
quel punto, un motociclista è caduto, ed i pedoni erano costretti a tenersi per
mano per attraversare la strada (testi __________ i, e __________).
Se il
Cantone avesse nei tempi opportuni sparso il sale e cosi evitata la formazione
della lastra di ghiaccio tutto ciò non si sarebbe verificato, nemmeno
ipotizzando una velocità inadeguata dell'attore. Il nesso di causalità è dunque
dato.
-
Per quanto attiene ad un’eventuale concolpa del conducente, è
corretto affermare che __________, avuto riguardo alle condizioni
meteorologiche e stradali, doveva circolare a velocità adeguata, essendo tra
l’altro, come a sua stessa ammissione, cognito dei luoghi. L'appellante gli
addebita di aver circolato, presumibilmente, ad una velocità superiore ai 50
km/h e la puntuale contestazione di __________ (replica,
pag. 4 ad 1) si riferisce al superamento di tale limite con il che si può
ritenere, in assenza di qualsiasi altro riscontro se non l'importante
danneggiamento del veicolo che conforta la conclusione, che circolasse ad una
tale velocità. In quelle condizioni, con una strada che risultava molto lucida
(teste __________), l'attore avrebbe dovuto moderare ulteriormente la propria
velocità. Il non averlo fatto rappresenta una concolpa - senza che si debba
ancor tenere conto del rischio d'esercizio che non ha contribuito in maniera
apprezzabile al verificarsi del danno - che impone la riduzione del
risarcimento dovutogli nella misura già determinata dal Pretore, la cui
valutazione non può essere considerata manifestamente ingiusta.
-
La
sentenza del Pretore deve così, con la reiezione dell'appello principale e di
quello adesivo, essere confermata.
Le spese
e le ripetibili seguono le rispettive soccombenze.
Per i quali motivi
visti, per le spese, gli art. 147 e seg. CPC e la
vigente TG
dichiara e pronuncia
-
L'appello
7 febbraio 2001 della __________ e __________ è respinto.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 450.- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr. 500.-), già
anticipate dall'appellante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere
alla controparte Fr. 500.- per le ripetibili della procedura d'appello
principale.
-
L'appello
adesivo 20 marzo 2001 di __________ è respinto.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 250.- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr. 300.-), già
anticipate dall'appellante adesivo, rimangono a suo carico con l'obbligo di
rifondere alla controparte Fr. 300.- per le ripetibili della procedura
d'appello adesivo.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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