AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.204
Data decisione, Autorità:
25.09.2002, IICCA
Incarto n.
12.2001.00204
Lugano
25 settembre 2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Zanetti, vicecancelliera
sedente quale autorità competente a decidere i ricorsi
contro le decisioni in materia di registro di commercio, emanate in virtù
dell’art. 4 e 5 della legge cantonale sul registro di commercio dalla Sezione
del registro fondiario e di commercio
chiamata a statuire sul ricorso presentato il 17
dicembre 2001 da
rappr. dall’__________
contro la
decisione 6 dicembre 2001 (inc. n. 03/2001 div)
della Sezione del registro fondiario e di commercio, Bellinzona che respingeva
l’opposizione presentata dalla __________ alla radiazione d’ufficio ai sensi
dell’art. 89 cpv. 1 ORC e ordinava la cancellazione della società dal Registro
di commercio;
con cui la
ricorrente ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata;
mentre la
Sezione del registro fondiario e di commercio, con osservazioni 17 gennaio
2002, ha postulato la reiezione del gravame e la conferma della sua decisione;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
che in
data 20 luglio 2001 la __________ di __________ veniva diffidata ai sensi
dell’art. 89 ORC a notificare per iscritto all’Ufficio del registro di
commercio di Bellinzona il suo interesse motivato a mantenere l’iscrizione
della propria ragione sociale, con la comminatoria della cancellazione
d’ufficio dal Registro di commercio nel caso non avesse ottemperato alla
precitata diffida;
che il 17
agosto 2001, la __________ comunicava il proprio interesse al mantenimento
dell’iscrizione a Registro di commercio della propria ragione sociale,
adducendo di disporre a bilancio di una posta attiva di oltre fr. 450'000.--
per lavori svolti a garanzia fino al 31 dicembre 2000, somma che sarebbe stata
verosimilmente incassata nei mesi successivi e che avrebbe permesso alla
società “di far fronte agli impegni verso le istituzioni ed i creditori”;
che per i
motivi addotti, la __________ otteneva una proroga fino al 30 settembre 2001;
che con
scritto 2 ottobre 2001 la __________ postulava - ottenendola - un’ulteriore
proroga fino al 31 ottobre 2001 al fine di produrrre all’Ufficio del registro
di commercio il bilancio, il conto economico e il rapporto di revisione,
adducendo altresì che l’importo a garanzia per lavori dovuto alla società dalla
ditta __________ ammontava a fr. 474'470.80 e che sarebbe stato verosimilmente
saldato entro il 31 dicembre 2001;
che non
avendo la __________ ottemperato a tale impegno entro il termine concesso
dall’autorità competente, il 14 novembre 2001 l’Ufficio del registro di
commercio trasmetteva l’incarto per decisione alla Sezione del registro
fondiario e di commercio quale autorità di vigilanza ai sensi dell’art. 89 cpv.
2 ORC;
che
quest’ultima, con decisione 6 dicembre 2001 ha respinto l’opposizione della
__________, ordinando la cancellazione d’ufficio della società in quanto la
stessa era priva di attivi realizzabili poiché da un lato a suo carico erano
stati emessi tre attestati di carenza di beni per complessivi fr. 101'844.80 e
dall’altro essa non aveva provato l’esistenza dell’asserito credito di fr. 450'000.--
vantato nei confronti di una terza società;
che con
ricorso 17 dicembre 2001, la __________ si è opposta alla decisione della
Sezione del registro fondiario e di commercio, asserendo che il 2 ottobre 2001
era stata inviata all’Ufficio del registro di commercio la scheda contabile
della società dalla quale risultava concretamente il credito pari a fr.
474'470.80 vantato nei confronti della __________ di __________ e che il
termine del 31 ottobre 2001 concesso per produrre il bilancio e il conto economico
al 31.12.2000, nonché il relativo rapporto di revisione non era stato
ossequiato per cause di forza maggiore;
che per i
suddetti motivi, la __________ postula di mantenere l’iscrizione della società
a Registro di commercio poiché il credito di fr. 474'470.80 vantato nei
confronti della __________ - e peraltro già pignorato il 22.11.2001
dall’Ufficio esecuzioni e Fallimenti di Bellinzona limitatamente a
fr.
183'629.-- - rappresenterebbe una somma indispensabile alla società al fine di
far fronte ai propri obblighi nei confronti di terzi (segnatamente obblighi
relativi ad AVS, imposte alla fonte, cassa pensione, imposte comunali e
cantonali);
che con
osservazioni 17 gennaio 2002, la Sezione del registro fondiario e di commercio
ha postulato in via principale la reiezione del gravame e la conferma della sua
decisione, adducendo che la mancanza di attivi realizzabili risultava
confermata dall’esistenza degli atti di carenza di beni rilasciati nei
confronti della __________, la quale del resto non era stata in grado di
provare l’esistenza del credito nei confronti della __________ di fr.
474'470.80, rimettendosi comunque al prudente giudizio di questa Camera, stante
l’appurata complessità della fattispecie;
che in
data 10 settembre 2002, su espressa richiesta di questa Camera, il direttore
della succursale di __________ della __________, ha attestato che
effettivamente la __________ vanta un credito nei confronti della predetta
società;
considerato
in diritto:
che in base all’art. 89 cpv. 1 ORC, qualora l’ufficiale del registro
constati che una società anonima non ha più attivi realizzabili diffida i terzi
e i membri del Consiglio di amministrazione a comunicare per iscritto ed entro
trenta giorni il loro interesse motivato a mantenere l’iscrizione;
che la
messa in atto della procedura di cancellazione della società presuppone che la
stessa non disponga più di attivi realizzabili, il che può ritenersi provato
per mezzo di attestati di carenza di beni, di attestazioni concordanti delle
autorità fiscali o di altri fatti concludenti (Stäubli, Obligationenrecht II, 2. ed., Basilea/Ginevra/
Monaco 2002, n. 29 ad art. 736 CO;
Küng, Berner Kommentar, Berna 2001, n. 53 ad art. 941 CO; Rebsamen, Das Handelsregister, 2.
ed., Zurigo 1999, n. 737 ss. e 748; Forstmoser/Meyer-Hayoz/
Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996, § 55, n. 143; BL-VGE 1997, pag. 62 s.);
che la
società anonima ha la facoltà, al fine di evitare la cancellazione d’ufficio ex
art. 89 ORC, di provare l’esistenza di attivi realizzabili anche dopo l’avvio
della procedura di cancellazione (BL-VGE 1997, pag. 62 s.s);
che in
effetti l’Ufficio del Registro di commercio di Bellinzona ha avviato la
procedura di cancellazione della __________ ai sensi dell’art. 89 cpv. 1 ORC,
in quanto a carico della società erano stati emessi tre attestati di carenza di
beni per complessivi fr. 101'844.80;
che in
data 17 agosto 2001, la __________ comunicava
all’Ufficio del Registro di commercio di Bellinzona di disporre a bilancio di
una posta attiva di oltre fr. 450'000.-- per lavori svolti a garanzia fino al
31 dicembre 2000, specificando il successivo 2 ottobre 2001 che il credito
vantato nei confronti della __________ ammontava a fr. 474'470.80 (cifra
peraltro confermata dall’Ufficio di revisione della ricorrente in data 12
dicembre 2001), producendo altresì la relativa scheda contabile;
che in
data 22 novembre 2001, l’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona ha
notificato alla __________ di aver pignorato nella misura di fr. 183'629.-- il
credito vantato nei suoi confronti dalla __________ (v. verbali di pignoramento
delll’UEF di Bellinzona del 18.11.2001);
che in
base allo scritto della __________ del 10 settembre 2002, si evince chiaramente
che la __________ vantava nei suoi confronti un credito che già raggiungeva
l’importo di fr. 466'000.--, rispettivamente che la __________ si è anche fatta
carico degli oneri fiscali della __________ nei confronti del Canton __________
e del Comune di __________ per gli anni 1998 e 1999 (oneri fiscali peraltro in
parte già contemplati nel pignoramento 18 novembre 2001 di una parte del
credito vantato dalla __________ nei confronti della __________);
che nella
concreta fattispecie, in base alla documentazione versata agli atti, si evince
che la __________ dispone ancora di attivi realizzabili e quindi i presupposti
sanciti dall’art. 89 cpv. 1 ORC non risultano adempiuti (BL-VGE
1997, pag. 62 ss; Koch,
Das Zwangsverfahren des Handelsregisterführers, Basilea/Francoforte s.M. 1997,
pag. 158);
che alla
luce di quanto esposto il ricorso deve essere accolto,
mentre tasse e spese seguono la soccombenza.
Per i quali motivi,
visto l’art. 89 ORC e,
per le spese, la vigente TG
dichiara e pronuncia:
- Il
ricorso 17 dicembre 2001 della __________ è accolto.
Di
conseguenza la decisione 6 dicembre 2001 della Sezione del registro fondiario e
di commercio, Bellinzona viene riformata nel senso che l’opposizione alla
cancellazione d’ufficio della __________ è accolta e pertanto è revocato l’ordine
di cancellazione della stessa __________ dal Registro di commercio.
-
Non
si prelevano tasse e spese.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
a:
-
Ufficio
del registro di commercio, Bellinzona
-
Ufficio
federale del registro di commercio, Berna (art. 103 lett. b seconda frase OG)
Per la seconda Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso
di diritto amministrativo al Tribunale federale entro 30 giorni
dall’intimazione (art. 97 ss. OG)
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster