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12.2001.203 ΓÇó Inadmissible appeal transferred as cassation complaint
12.2001.203Übriges Gericht20.12.2001Modified
In an employment case with a value below CHF 8,000, the defendant filed an appeal against the Bellinzona Pretura judgment granting the plaintiff's claim. The Second Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal held that the judgment was not appealable under the cantonal rules and that the only available remedy was cassation. However, because the filing was drafted as an appeal but its cassation grounds were discernible, the court did not nullify it; instead, it transmitted the matter ex officio to the Civil Cassation Chamber. The appellant was ordered to pay CHF 100 in court fees.
Art. 13 and 22 LOG; appealability of judgments with a value in dispute below CHF 8,000 in employment matters; a remedy filed as an appeal in a non-appealable case is not null if the cassation grounds and alleged violations can be discerned, but it must be transmitted to the competent cassation chamber. The labor-law nature of the dispute does not create an exception to the monetary threshold for appealability (consid. 1). The court maintains this practice notwithstanding the stricter federal case law on ex officio conversion when a professionally represented litigant knowingly chooses an unavailable remedy (consid. 2).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2001.203
Data decisione, Autorità: 20.12.2001, IICCA
Incarto n. 12.2001.00203
Lugano 20 dicembre 2001/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. DI.2001.00141 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa, con istanza 26/27 luglio 2001, da
rappr. da __________
contro
rappr. dall'avv. __________
in materia di contratto di lavoro con cui l'istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento dell'importo di fr. 6'372.25 oltre interessi che il Pretore, con sentenza 3 dicembre 2001, ha accolto.
Ed ora sull'appello 17 dicembre 2001 del convenuto che, in riforma del primo giudizio, ha chiesto la reiezione dell'istanza.
Letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto ed in diritto:
che sono appellabili le sentenze riguardanti le procedure il cui valore di causa è superiore ai fr. 8'000.-- mentre contro quelle di valore inferiore (procedure inappellabili) è ammesso il solo ricorso per cassazione (cfr. art. 13 e 22 LOG);
che tali principi non trovano eccezione alcuna per il fatto che la causa che ci occupa deriva da contratto di lavoro (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 418 m. 1 e 2);
che ne discende come l'unico rimedio possibile contro la sentenza del Pretore, che ha giudicato su una domanda intesa ad ottener un importo inferiore ai fr. 8'000.--, sia quello del ricorso per cassazione;
che un atto formulato nella forma dell'appello, in procedura inappellabile, non é nullo ma può essere esaminato come ricorso per cassazione se da esso, anche implicitamente, risultino i motivi di cassazione e le norme che si pretendono violate e il gravame va quindi trasmesso, con decreto, dalla II CCA alla CCC per sua competenza (Rep. 1977, 121; II CCA 17.12.1993 Comunione compr. "Condominio al __________ " c. __________);
che il Tribunale di appello ritiene di dover mantenere tali prassi anche se più generosa rispetto alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 120 II 270 dove si afferma che una conversione d'ufficio di un rimedio giuridico é impossibile quando un ricorrente, patrocinato da un difensore professionista, sceglie espressamente un via di ricorso sebbene non possa ignorare che la stessa non é aperta);
Per i quali motivi
decreta:
L'appello 17 dicembre 2001 di __________ è trasmesso, per competenza, alla Camera di cassazione civile del Tribunale di appello.
La tassa di giustizia di fr. 100.-- è a carico dell’appellante.
Intimazione ai patrocinatori delle parti.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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