AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.198
Data decisione, Autorità:
02.09.2002, IICCA
Incarto n.
12.2001.00198
Lugano
2 settembre
2002/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretaria:
Zanetti
sedente per statuire nella causa OA.2000.00097 della
Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 28 giugno 2000 da
rappr. dall’avv. __________
contro
rappr. dall’avv. __________
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al versamento dell’importo di
fr.
50’000.-- oltre accessori e il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di Bellinzona, con
protesta di spese e ripetibili;
domanda
avversata dalla convenuta e che il Pretore, con sentenza 13 novembre 2001, ha
integralmente respinto;
appellante
l’attore che, con memoriale 4 dicembre 2001, chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso postulato con l’allegato di petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la
convenuta, con osservazioni 24 gennaio 2002, postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti
considerato
in
fatto:
A. In data 3 gennaio 1990 __________
prelevava dal proprio conto presso la __________ di __________ l’importo di fr.
50'000.-- (doc. A). Questo importo era destinato a __________ per l’acquisto di
una casa ubicata sulla part. n. __________ ad __________ (rogito n. __________
del notaio avv. __________; doc. B; estratti RF e copia atto di compravendita,
sub ispezione). Al momento della firma dell’atto di compravendita, __________
consegnava questa somma in contanti direttamente all’alienante (v. teste
__________, pag. 5). Le parti in causa non sottoscrivevano alcun accordo
riguardante il trasferimento della somma di fr. 50'000.--; __________ non ha
rilasciato alcuna garanzia per un eventuale rimborso della somma e neppure una
ricevuta (il doc. B è stato allestito solo in un secondo tempo e retrodatato
dalla stessa __________ al 3.1.1990).
B. In quel periodo, __________ e
__________ intrattenevano una relazione sentimentale che si sarebbe protratta
per quasi dieci anni. Da questa relazione sono nati tre figli: __________,
__________ e __________. Le parti, insieme ai figli comuni, abitavano
nell’immobile acquistato ad __________. Tuttavia, __________ vi soggiornava in
maniera irregolare in quanto essendo egli ancora coniugato rientrava spesse
volte al domicilo coniugale (v. in dettaglio, risposta 9.10.2000, pag. 2 e 3).
Nel mese di aprile 1998 i rapporti tra le parti si deterioravano e __________
lasciava definitivamente l’abitazione di __________, mentre la convenuta, con i
figli __________, __________ e __________, vive tuttora ad __________.
C. Il 24 aprile 1992 l’avv. __________
scriveva a __________ che “la somma di fr. 50'000.-- le è stata concessa a
titolo di prestito per l’acquisto delle particelle No. __________ e __________
di __________ … [omissis] … del 3 gennaio 1990. La somma è stata versata brevi manu alla
firma dell’atto, senza rilascio di ricevuta, in seguito a prelevamento bancario
dello stesso 3 gennaio 1990. Il signor __________ chiede che gli venga
rilasciata da parte sua una regolare ricevuta per tale importo” (doc. I). Dando
seguito a tale scritto __________ allestiva una ricevuta, retrodatandola al 3
gennaio 1990 (doc. B).
D. Nell’aprile 1998 __________
chiedeva a __________, che però non dava seguito alla richiesta, di
consegnargli una cartella ipotecaria gravante l’immobile di __________ del
valore di fr. 50'000.--. Il 16 aprile 1998 l’avv. __________ ribadiva a
__________ che la somma di fr. 50’000.-- ricevuta da __________ per il
finanziamento dell’acquisto della casa di __________ rappresentava un mutuo
(doc. L). Il 24 aprile 1998 la parte appellata rispondeva dichiarando di non
aver “mai negato al signor __________ di dovergli la somma di fr. 50'000.-- che
mi prestò a suo tempo per l’acquisto della casa di __________ … [omissis] … È mia ferma
volontà tacitare questo debito, e sono tutt’ora impegnata nella ricerca di una
soluzione, anche per me finanziariamente sopportabile” (doc. M).
E. In data 12 novembre 1999 __________
chiedeva a __________ la restituzione dell’importo di fr. 50'000.--. Le parti
non trovavano una soluzione extragiudiziaria e pertanto l’attore, dopo aver
avviato una procedura esecutiva, inoltrava la petizione 28 giugno 2000 tendente
alla rifusione della predetta somma, a suo dire versata alla convenuta a titolo
di mutuo per l’acquisto dell’immobile di __________. Con risposta 9 ottobre
2000 la convenuta si opponeva alla richiesta allegando che tale somma le
sarebbe stata corrisposta a titolo di donazione; in subordine, nel caso fosse
stato riconosciuto il mutuo, al credito di __________ andrebbe contrapposta in
compensazione la somma di fr. 44'556.-- che questi avrebbe ricevuto a titolo di
assegni famigliari per i figli fino al 1998, nonché ulteriori importi derivanti
dalle spese straordinarie per i figli per gli anni 1999 e 2000.
F. Con giudizio 13 novembre 2001, il
Pretore respingeva la petizione presentata da __________ adducendo innanzitutto
che in merito alla causa da attribuire al versamento della somma di fr.
50'000.-- per l’acquisto della casa di __________ vi sarebbe incertezza. Il versamento
di tale somma era avvenuto mentre le parti intrattenevano una solida relazione
sentimentale; poco dopo sarebbe nato il loro terzo figlio; l’oggetto
dell’acquisto avrebbe rappresentato l’abitazione della coppia e dei figli
comuni, così che non solo la convenuta ne avrebbe tratto vantaggi. L’attore non
avrebbe neppure indicato __________ quale sua debitrice nella sua dichiarazione
fiscale. D’altro canto, le pretese attoree di restituzione della somma
sarebbero sempre coincise con i periodi critici della coppia. Inoltre, al
momento del versamento __________ avrebbe dovuto esplicitare che la sua volontà
fosse altra che quella di fare una donazione. Di conseguenza, l’attore non
avrebbe provato che in concreto tra le parti sarebbe venuto in essere un contratto
di mutuo, concludendo quindi che la causa del trasferimento della somma era una
donazione.
G. L’appello 4 dicembre 2001 e le
osservazioni 24 gennaio 2002 riportano in grandi linee quanto esposto negli
allegati presentati in prima istanza.
in diritto:
- La questione oggetto della
presente procedura, come rettamente stabilito dal Pretore, consiste nello
stabilire se tra le parti è venuto in essere un contratto di mutuo (art. 312
ss. CO) oppure una donazione (art. 239 ss. CO). A mente di questa Camera, sulla
scorta della documentazione prodotta, tra le parti è venuto in essere un
contratto di mutuo, secondo il quale il mutuante si obbliga a trasferire al
mutuatario la proprietà di una somma di denaro e questi a restituirgli cose
della stessa specie in eguale qualità e quantità (Schärer, Schweizerisches Privatrecht, Obligationenrecht
I, 2. ed., Basilea/Francoforte s.M. 1996, n. 1 e 6 ss. ad art. 312 CO; Honsell, Schweizerisches
Obligationenrecht BT, 5. ed., Berna 1999, pag. 246 ss.).
Infatti,
nello scritto di risposta inviato in data 24 aprile 1998 all’avvocato
__________ di __________, la parte appellata ammetteva espressamente che
__________ le aveva prestato la somma di fr. 50'000.-- per l’acquisto della
casa di __________ (“non ho mai negato al signor __________ di dovergli la
somma di fr. 50'000.-- che mi prestò a suo tempo per l’acquisto della casa di
__________”), rispettivamente che lei era fermamente intenzionata a tacitare il
debito contratto con l’appellante. __________ aggiungeva unicamente che
__________, nel corso della loro relazione, aveva beneficiato di vitto e
alloggio e quindi ella poneva il quesito a sapere se una parte del suo debito
non dovesse essere ritenuta estinta (doc. M, foglio 2: “Non bisogna però
dimenticare che per questo prestito ricevuto e per gli oneri ipotecari che il
signor __________ ha assunto … [omissis] … nei primi mesi ha beneficiato dell’accoglienza diurna della casa
… [omissis] … e negli
ultimi 2 anni anche dell’alloggio”).
La
stessa volontà della parte appellata emerge dallo scritto del 5 giugno 1992
inviato all’avv. __________ (doc. DD, foglio 4): “Da parte mia non ho mai avuto
l’intenzione di negare il prestito di fr. 50'000.-- il quale è stato
debitamente dichiarato sul mio formulario delle imposte del 10 marzo 1992.
Quello che non mi è mai stato comunicato e discusso personalmente dal signor
__________ sono le condizioni con cui mi concedeva lo stesso”; e ancora:
“ribadisco la mia intenzione di riconoscere il mutuo di fr. 50'000.-- alle
condizioni finanziarie ed organizzative da stabilire”.
Dagli
elenchi debiti presentati per le dichiarazioni di imposta degli anni 1997/1998
e 1999/2000 si rileva inoltre che __________ ha inserito la cifra di fr.
50'000.-- quale debito nei confronti di __________ (v. dichiarazioni imposte
1997/1998 e 1999/2000, sub richiami dall’Ufficio tassazione di __________). La
parte appellata ha altresì ammesso di aver notificato il debito nei confronti
di __________ anche in dichiarazioni fiscali precedenti (doc. DD). Al
contrario, il fatto che l’appellante non abbia immesso il dato relativo al
credito nelle proprie dichiarazioni delle imposte non porta necessariamente a
concludere che egli non ritenesse __________ quale sua debitrice.
Alla
luce delle inequivocabili dichiarazioni di __________ non si può che
concludere, al contrario di quanto stabilito dal Pretore, che la somma di fr.
50'000.-- è stata concessa da __________ a titolo di mutuo per il finanziamento
parziale dell’acquisto, da parte dell’appellata, dell’immobile di __________.
Non si ravvedono invece gli estremi per affermare che detta somma fosse stata
accordata a __________ a quale donazione, rispettivamente quale contributo di
mantenimento dei figli.
Stante la validità del contratto di mutuo
sorto tra le parti e la conseguente legittimità della richiesta di restituzione
della somma avanzata da __________ (Honsell,
op. cit., pag. 254), è ora necessario chinarsi sull’eventuale possibilità di
estinzione della pretesa dell’appellante a seguito dell’eccezione di
compensazione ex art. 120 ss. CO sollevata da __________ per una somma
complessiva di fr. 53'175.30. Questo importo sarebbe costituito dagli assegni
famigliari ottenuti da __________ fino al 1998 per la somma di fr. 44'556.--
(doc. 8) che egli avrebbe omesso di riversare a favore dei propri figli. Il
rimanente importo sarebbe costituito dalle spese straordinarie per i figli
__________, __________ e __________ relative agli anni 1999-2000 (e che in
virtù degli accordi di cui ai doc. N, V, Z, AA; doc. 1, 11-17, T andrebbero
divise tra i genitori in ragione di metà ciascuno).
- L’appellante ha contestato di
essere debitore di arretrati dovuti a titolo di assegni famigliari, asserendo
di aver sempre provveduto a far fronte ai bisogni dei figli. In base agli
accordi raggiunti innanzi all’autorità tutoria (v. doc. Q, R, S), gli assegni
famigliari dovevano essere versati a favore dei figli in aggiunta al loro
contributo di mantenimento; sulla scorta dell’art. 289 CC i contributi di
mantenimento per i figli sono versati nelle mani del loro rappresentante
legale, nel caso in esame la madre __________.
Dalla
dichiarazione del 18 gennaio 1999 dell’Istituto delle assicurazioni sociali di
Bellinzona (doc. 8) si desume unicamente che __________ ha percepito, tra il
1990 e il 1997, l’importo di fr. 44'556.--. Dagli atti di causa non è invece
possibile dedurre se egli abbia riversato o meno alla madre tali contributi,
rispettivamente se egli abbia utilizzato tali contributi per i bisogni dei
figli. Dalla documentazione prodotta alla Delegazione tutoria di __________ si
desume invece che negli anni di convivenza l’appellante faceva fronte ai
bisogni della famiglia e dei figli __________, __________ e __________ (v.
richiami dalla Delegazione tutoria di __________, sub richiami). Di conseguenza,
si giunge alla conclusione che la pretesa di fr. 44'556.-- non è stata provata
in maniera sufficiente e pertanto deve essere respinta.
Per
quanto riguarda invece le spese straordinarie dei figli __________, __________
e __________ si rileva che in effetti le stesse vanno suddivise in ragione di
metà tra i genitori (v. accordo giudiziario di cui al verbale di udienza
14.10.1999, sub richiami Inc. n.98.00266 della Pretura del Distretto di
Bellinzona). __________ ha preteso il pagamento delle spese arretrate per fr.
8'619.30 (v. memoriale conclusivo 25.10.2001, pag. 5 e osservazioni
all’appello, pto. 14, pag. 8). Le spese straordinarie per i figli __________,
__________ e __________ per gli anni 1999 e 2000 sono parificabili nel loro
quantum alle spese straordinarie degli anni precedenti.
L’appellante
ha contestato in maniera vaga di essere debitore di tali importi, ammettendo
nel contempo di non aver provveduto, al contrario degli anni precedenti, al
pagamento della sua quota parte per le spese straordinarie dei suoi figli (v.
appello 4.12.2001, pto. 16, pag. 12). La parte appellata ha altresì debitamente
comprovato l’esistenza di tali spese (doc. 11-17, T); le poste riguardanti i
corsi di sci, nuoto, ginnastica e teatro, nonché i costi per la colonia estiva
e i trasporti rappresentano senza dubbio spese straordinarie – che peraltro
negli anni precedenti l’appellante ha sempre sostenuto.
Va
pertanto ammessa l’eccezione di compensazione sollevata da __________,
limitatamente alle spese straordinarie per i figli degli anni 1999 e 2000,
nella misura della quota parte di un mezzo, ossia fr. 8'619.30.
Di
conseguenza, l’importo a favore di __________ si riduce da fr. 50'000.-- a fr.
41’380.70.
- Tra le parti è venuto in essere un
mutuo non fruttifero in quanto dalle risultanze di causa non emerge traccia
alcuna di fissazione di interessi (art. 313 CO; Schärer, op. cit., n. 1 e 6 ss. ad art. 313 CO). Sulla
scorta dell’art. 318 CO, un mutuo la cui restituzione non sia stata pattuita
entro un dato termine deve essere restituito entro sei settimane dalla prima
richiesta. Solo da quel momento decorrono gli interessi ai sensi degli art. 102
ss. CO (Schärer, op. cit.,
n. 14 ad art. 312 CO e n. 7 ad art. 313 CO; Honsell, op. cit., pag. 254). Si può pertanto concludere,
come esposto dalla parte appellata, che gli interessi del 5% su fr. 41’380.70
decorrono a far tempo dal 24 dicembre 1999, vale a dire trascorse sei settimane
dalla richiesta di restituzione del mutuo avvenuta con lo scritto 12 novembre
1999 da parte del patrocinatore dell’appellante (doc. C).
Alla
luce di quanto esposto l’appello viene parzialmente accolto. Spese e ripetibili
seguono la soccombenza.
Per i quali motivi
pronuncia: I. L’appello
4 dicembre 2001 presentato da __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 13 novembre 2001 della Pretura del Distretto di
Bellinzona è così riformata:
- La
petizione 28 giugno 2000 di __________ è parzialmente
accolta.
§ Di
conseguenza __________ è condannata a rifondere
a __________ l’importo di fr. 41’380.70 oltre
interessi
al 5% dal 24 dicembre 1999.
§§ L’opposizione
interposta da __________ al PE n. _________
dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti di Bellinzona è rigettata in
via
definitiva,limitatamente all’importo di fr. 41’380.70 oltre
interessi
al 5% dal 24 dicembre 1999.
- La
tassa di giustizia di fr. 1'500.-- e le spese di fr. 200.--, da
anticipare
come di rito, sono poste a carico di __________ in
ragione
di 4/5 e di __________ in ragione di 1/5,
rifonderà a __________ l’importo di fr. 2'700.-- a
titolo
di ripetibili.
II. Le
spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 1’950.--
b) spese fr.
50.--
totale fr.
2’000.--
da
anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’appellante in ragione di
1/5 e dell’appellata per i rimanenti 4/5. L’appellata rifonderà alla
controparte la somma di fr. 1’400.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster