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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.19
Data decisione, Autorità:
15.10.2001, IICCA
Incarto n.
12.2001.00019
Lugano
15 ottobre 2001/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa OA.1999.653 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 17 settembre
1999 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall’avv. __________
con cui l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento
di fr. 30'176.- oltre accessori a titolo di mercede dell’appaltatore, nonché il
rigetto dell'opposizione interposta da quest'ultimo al PE n. __________dell'UE
di Lugano;
domande avversate dal convenuto e che il pretore
con sentenza 30 dicembre 2000 ha
respinto;
appellante l’attore, che con allegato 22 gennaio 2001 chiede la
riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione
limitatamente all'importo di fr. 18'723.- oltre accessori;
mentre il convenuto ha rinunciato a formulare osservazioni
all'appello;
esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto:
A. Nel 1994 le parti hanno concluso un contratto di appalto avente per
oggetto la costruzione da parte della ditta individuale __________ e figli di
una casa di abitazione sulla particella n. __________RFD di __________ di proprietà di __________, lavori il cui
costo era stato preventivato in fr. 215'537.- (doc. 2). Il 14 febbraio 1996 è
stato decretato il fallimento della ditta appaltatrice, mentre il 17 gennaio
1997 ne è stata pronunciata la chiusura. Nell'ambito di questa procedura,
__________ è stato riconosciuto creditore nei confronti della fallita
dell’importo di fr. 11'543.- per il quale gli è stato rilasciato un attestato
di carenza beni (doc. 3).
B. Con
petizione 17 settembre 1999 __________ ha convenuto in giudizio __________ al
fine di ottenere il pagamento di fr. 30'176.- a saldo di una fattura 31 luglio
1996 emessa per le prestazioni svolte sulla proprietà del convenuto dopo il 15
febbraio 1996 (doc. A), ovvero dopo la pronuncia del fallimento della ditta di
cui era titolare. Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria sostenendo
che i lavori eseguiti dall’attore dopo il 15 febbraio 1996 rientravano tra
quelli previsti nel contratto di appalto 7 maggio 1994 (doc. 2) e che come tali
erano già stati pagati, tant’è che nell’ambito della liquidazione del
fallimento della ditta dell’attore quest’ultimo risultava debitore nei suoi
confronti e non viceversa.
Le
parti hanno in seguito sostanzialmente confermato le rispettive tesi e domande,
contestando quelle della parte avversaria.
C. Con sentenza 30 dicembre 2000 il Pretore, facendo propria la
tesi di parte convenuta secondo la quale i lavori oggetto della fattura 31
luglio 1993 dell’attore rientravano tra quelli previsti nel contratto di
appalto concluso nel 1994 con la ditta di cui questi era titolare, avendo il
committente provato di avere interamente pagato la mercede pattuita di fr. 215'537.-
(mediante versamenti in contanti per complessivi fr. 207'138.50 (doc. 8) e
risultando creditore della somma di fr. 11'543.- (doc. 3), ha respinto la
petizione. A sostegno della sua decisione il primo giudice ha inoltre rilevato
come l’attore, di fronte alle puntuali contestazioni del convenuto, non ha
fornito nessuna prova in merito all’esattezza e congruità delle diverse
posizioni della sua fattura.
D.
Con tempestivo appello 22 gennaio 2001
__________ chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che la petizione
sia accolta nella misura limitata di fr. 18'723.-, importo al quale è giunto
deducendo dalla fattura 31 luglio 1996 il credito di fr. 11'453.- riconosciuto
al convenuto sulla base dell'attestato di carenza beni. A mente dell’appellante
il pretore avrebbe erroneamente conglobato i lavori dallo stesso eseguiti dopo
il 15 febbraio 1996, quindi dopo il fallimento della ditta di cui era titolare,
con i lavori appaltati a quest’ultima e liquidati nell’ambito della procedura
di fallimento.
All'appello
controparte ha rinunciato a formulare osservazioni.
Considerato
in diritto:
1.Nel caso di specie occorre
preliminarmente verificare la legittimazione dell'attore, a sapere se questi
poteva, dopo la pronuncia del fallimento della ditta individuale di cui era
titolare e prima della sua chiusura, eseguire lavori, fatturarli autonomamente
e agire in giustizia per l'incasso della relativa mercede, senza renderne conto
all'amministrazione del fallimento. Infatti, secondo l'art. 197 cpv. 1 LEF
tutti i beni pignorabili spettanti al debitore al momento della dichiarazione
di fallimento formano un'unica massa destinata al comune soddisfacimento dei
creditori. In questa massa rientrano anche i crediti del fallito, compresi
quelli non ancora scaduti, a condizione che la causa giuridica a fondamento
degli stessi sia sorta prima della dichiarazione di fallimento (Handschin/Hunkeler,
Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Staehelin/Bauer/Staehelin
1998, n. 13 ad art. 197 LEF; Jaeger, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und
Konkurs, 1997/99, n. 8 ad art. 197 LEF).
Nel
caso specifico dell'esecuzione di un contratto di appalto quale quello concluso
dal convenuto con la ditta di cui era titolare l'attore, se dopo l'apertura del
fallimento il fallito si limita a ultimare lavori che gli erano stati
precedentemente appaltati, egli deve informarne l'amministrazione del
fallimento alla quale spettano eventuali proventi di quest'attività
rispettivamente la legittimazione a procedere al loro incasso (Wohlfart,
Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 17 e 44
ad art. 204 LEF), mentre se si tratta di altre e nuove prestazioni, la loro
remunerazione compete al fallito e non ai creditori, trattandosi di un reddito
della sua personale attività lavorativa (Handschin/Hunkeler, op.cit., n.
84 ad art. 197 LEF; Jaeger, op. cit, n. 43 ad art. 197 LEF).
In
concreto, determinante è quindi il fatto di sapere se i lavori elencati nella
fattura 31 luglio 1996 (doc. A) rientravano tra quelli inizialmente appaltati
alla ditta __________ e figli e quindi di spettanza dell'amministrazione del
fallimento, la sola a poter eventualmente reclamare il pagamento di una mercede
residua, oppure se, come preteso dall'attore, si trattava di altri e nuovi
lavori appaltati successivamente all'apertura del fallimento, ciò che
legittimerebbe, nel principio, la presente azione giudiziaria.
- In quest'ottica, l'art. 8 CC imponeva all'attore l'obbligo di
provare che i lavori eseguiti dopo il 15 febbraio 1996 presso la casa di
abitazione del convenuto non erano compresi nell'offerta iniziale che prevedeva
una mercede di complessivi fr. 215'537.- (doc. 2) che il committente ha pagato
(doc. 3 e 8; Cocchi/Trezzini, CPC-TI ad art. 183, m. 27 e 36).
Sennonché,
nessuna prova in tal senso è stata fornita. Infatti, di fronte alle puntuali
contestazioni del convenuto secondo il quale gli interventi effettuati dopo la
pronuncia del fallimento della ditta __________ e figli rientravano in quelli
oggetto del contratto 7 maggio 1994 (cfr. doc. A), l’attore si è limitato a
ribadire il benfondato della sua pretesa a dipendenza dell’esecuzione dei
contestati lavori dopo la dichiarazione di fallimento della sua ditta.
Contrariamente a quanto preteso dall'attore, il solo fatto di aver eseguito i
lavori dopo la dichiarazione di fallimento (avvenuta il 14 febbraio 1996) e
senza che se ne sia tenuto conto nell’ambito della liquidazione del medesimo,
non significa ancora che essi non fossero già compresi in quelli inizialmente
appaltati e come detto pagati dal committente. Tanto più che quest’ultimo ha
confermato in sede di interrogatorio formale che non tutti i lavori pattuiti
sarebbero stati ultimati dalla ditta dell’attore prima dell’apertura del suo
fallimento (cfr. risposta 1 e 3 e doc. 5) e che comunque i lavori compiuti dopo
il fallimento "rientravano tutti nel contratto iniziale" (cfr.
risposta 7), affermazioni che l'attore non ha saputo smentire. Neppure giova
alla tesi dell'attore il richiamo ai bollettini di lavoro sottoscritti dal
convenuto dopo il 15 febbraio 1996, anche perché sui medesimi figura un chiaro
riferimento all’offerta iniziale, ovvero al contratto 7 maggio 1994 (doc. F).
Di fronte
a queste risultanze e in assenza di qualsiasi indicazione circa il contenuto del
contratto di appalto 7 maggio 1994 -ciò che avrebbe perlomeno permesso un
raffronto tra quanto inizialmente pattuito e quanto fatturato il 31 luglio
1996- non può essere censurata la conclusione del primo giudice che ha respinto
la petizione poiché l'attore non ha provato che le prestazioni oggetto della
fattura controversa erano state concordate con il convenuto successivamente
all'apertura del fallimento della ditta di cui era titolare.
-
Alla
luce di quanto sopra esposto il gravame, che in sostanza propone unicamente una
diversa valutazione delle prove offerte da parte del Pretore, deve essere
respinto con la conseguente conferma del giudizio che respinge la domande
dell’attore.
-
Il
giudizio sulla tassa di giustizia e sulle ripetibili segue la soccombenza
dell’attore (art. 148 CPC) mentre al convenuto non vengono assegnate ripetibili
per questa sede, non avendo formulato osservazioni all'appello.
Motivi per i quali,
richiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e
la TOA
pronuncia
-
L'appello
22 gennaio 2001 di __________ è respinto.
-
Le
spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia Fr. 550.--
b) spese Fr. 50.--
Totale Fr. 600.--
già
anticipate dall'appellante, restano a suo carico.
- Intimazione a:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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