AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.181
Data decisione, Autorità:
20.08.2002, IICCA
Incarto n.
12.2001.00181
Lugano
20 agosto
2002/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Marchi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. no.
OA.1999.00122 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione
2 luglio 1999 da
rappr. dall' avv. __________
contro
rappr. dall' avv. __________
e
rappr. dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti a corrisponderle, in via
solidale, l’importo di fr. 84'968.65 - diminuito con la replica 9 marzo 2000 a
fr. 40'968.65 - oltre interessi al 5% dal 3 novembre 1997 ed il rigetto in via
definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto __________ al precetto
esecutivo no. __________ del __________ dell'UEF di Bellinzona;
domanda
avversata dal convenuto __________ che, con risposta 27 gennaio 2000, ha
postulato la reiezione della petizione protestando spese e ripetibili, e dal
convenuto __________ che, con risposta 8 febbraio 2000, ha chiesto in via
principale la reiezione della petizione ed in via subordinata l'accoglimento
della stessa in ragione di fr. 40'968.65;
e nella
quale il Pretore, con sentenza 4 ottobre 2001, ha condannato i convenuti a
pagare in solido all'attrice l'importo di fr. 40'968.65 oltre interessi al 5%
dal 3 novembre 1997 con il rigetto in via definitiva, limitatamente a tale
importo, dell'opposizione interposta dal convenuto __________ al precetto
esecutivo no. __________ dell’UEF di Bellinzona.
Appellante
il solo convenuto __________ che, con appello 25 ottobre 2001, chiede la
riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione
siccome rivolta contro di lui e di condannare l'attrice al pagamento della
tassa di giustizia e delle spese con l'obbligo di rifondergli fr. 6'800.-- a
titolo di ripetibili e, in via subordinata nel caso di conferma del merito,
l'attribuzione di spese e tassa di giustizia in ragione di metà all'attrice e
metà ai convenuti con compensazione delle ripetibili;
mentre con
osservazioni 15 novembre 2001 l'attrice postula la reiezione del gravame con
protesta di spese e ripetibili.
Letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti.
Considerato
in
fatto ed in diritto:
-
L’attrice negli anni 1995 -1997 ha fornito del materiale alla
Società in nome collettivo __________, di cui erano soci i convenuti __________
e __________ e le ha fatturato globalmente un importo di fr. 111'476.65 (doc.
A1-A25). Detto importo non è stato pagato nella misura di fr. 84'968.65. Il
signor __________ ha in seguito operato, personalmente, a beneficio
dell'attrice un versamento di fr. 40'000.-- il 10 luglio 1997 (doc. 4) e un ulteriore
versamento di fr. 4'000.-- il 7 ottobre 1997 (doc. 5). Il __________ la Società
in nome collettivo è stata radiata dal RC per cessazione d'attività (doc. G e
2). Per l'intero importo di fr. 84'968.65 l'attrice ha fatto spiccare contro il
solo socio __________ il PE __________ dell'UEF di Bellinzona.
-
Con petizione 2 luglio 1999 l'attrice ha chiesto la condanna in via
solidale dei convenuti __________ e __________ al pagamento dell'importo di fr.
84'968.65 - poi ridotto in replica a fr. 40'968.65 -ritenendo soddisfatti i
requisiti della responsabilità solidale dei soci ai sensi dell'art. 568 cpv. 1
e 3 CO. In particolare essa ha rilevato che essi possono essere convenuti
personalmente per i debiti della società in nome collettivo ritenuto l'avvenuto
scioglimento della società.
Nella
risposta di causa il convenuto __________ contesta la pretesa dell'attrice nei
suoi confronti sostenendo l'esistenza di un accordo che egli avrebbe raggiunto
con la stessa, in base al quale con il pagamento da parte sua della metà del
credito dell'attrice verso la Snc, l'attrice avrebbe rinunciato ad un'ulteriore
pretesa personale nei suoi confronti per il debito della ditta collettiva. Egli
ha indicato di avere ottemperato a detto impegno con il versamento di fr.
44'000.--. Oppone inoltre in compensazione il credito della Snc per una fattura
alla stessa non pagata dall'attrice e delle provvigioni dovutegli dall'attrice
per del lavoro da lui procuratole.
Per
parte sua, nella propria risposta di causa, il convenuto __________ contesta il
credito vantato dall'attrice e sostiene comunque l'esistenza di una
responsabilità solidale dei convenuti perché soci della Snc. A suo dire la Snc
comunque non era ancora sciolta e quindi la pretesa doveva essere rivolta
contro la società e non contro i soci.
-
Con
la sentenza impugnata il Pretore ha accolto la domanda di causa condannando in
solido i convenuti al versamento di fr. 40'968.65 e pronunciando, per tale
importo, il rigetto definitivo dell'opposizione interposta dal convenuto
__________ al precetto fattogli intimare. Il Pretore non ha riconosciuto
l'esistenza del preteso accordo liberatorio fra l'attrice ed il convenuto
__________ e non ha inoltre ritenute fondate le compensazioni opposte al
credito dell'attrice.
-
Con
l'appello il convenuto __________ chiede la riforma del querelato giudizio nel
senso di respingere la petizione nella misura in cui è diretta contro di lui.
Egli sostiene in particolare che è stato validamente concluso e da lui
rispettato l'accordo liberatorio con l'attrice relativo alla propria
responsabilità personale per i debiti della Società in nome collettivo
__________ e quindi l’attrice non può vantare alcun credito personale nei suoi
confronti in ragione di questi debiti. Egli evidenzia che ciò risulta
chiaramente dalla deposizione del signor __________, già direttore
dell'attrice, e dalla contabilità della medesima.
In
considerazione della totale soccombenza dell'attrice nei propri confronti,
l'appellante chiede inoltre che le siano accollate interamente le spese e tassa
di giustizia con l’obbligo di versargli fr. 6'800.-- a titolo di ripetibili; in
via subordinata, qualora la decisione di merito del Pretore fosse confermata,
chiede, avendo l'attrice inizialmente chiesto il pagamento di un importo doppio
a quello riconosciuto, la divisione di spese e tassa di giustizia fra attrice e
convenuti in ragione di metà per parte con compensazione delle ripetibili.
Nelle
osservazioni all'appello l'appellata chiede la reiezione del gravame con
conferma del primo giudizio.
-
La sentenza è appellata dal solo convenuto , il quale
contesta la decisione di prima istanza poiché ha negato l'esistenza
dell’accordo liberatorio della responsabilità personale dell’appellante.
Oggetto dell’appello è pertanto l’esistenza e l’effetto di tale accordo
relativamente alla pretesa dell' nei confronti del sig. __________
personalmente quale socio della disciolta Società in nome collettivo
__________. In proposito occorre rilevare che l'appellata, con distinta replica
per ciascun convenuto, ha operato la riduzione della pretesa da fr. 84'968.65 a
fr. 40'968.65 riconoscendo l'avvenuto pagamento dell'ulteriore importo di fr.
44'000.-- ad estinzione del debito inizialmente preteso. Riducendo la propria
pretesa a fr. 40'968.65 ha chiaramente riconosciuto la validità di tale
ulteriore versamento ad estinzione anche del credito dell'appellante. Tale
pagamento è stato in concreto operato dall’appellante, che ha disposto un
versamento di fr. 40'000.-- il 10 luglio 1997 (doc. 4), e un versamento di fr.
4'000.-- il 7 ottobre 1997 (doc. 5). Occorre quindi stabilire se con detto
pagamento è venuto meno un suo ulteriore obbligo di pagamento verso
l’appellata.
-
Per
i debiti della società in nome collettivo risponde in primo luogo il patrimonio
sociale e quando lo stesso non sia sufficiente rispondono sussidiariamente
tutti i soci personalmente, illimitatamente e solidalmente, con tutto il
proprio patrimonio (Meier-Hayoz /
Forstmoser, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, § 13, n. 34 e seg.).
Tale responsabilità dei soci subentra però solo nei casi previsti dall'art. 568
cpv. 3 CO, segnatamente in caso di scioglimento della società, laddove non è
tuttavia necessario attendere la fine della liquidazione (Meier-Hayoz / Forstmoser, op.
cit.). Pur essendo una caratteristica della società in nome collettivo il fatto
che ogni socio risponda con il proprio intero patrimonio è tuttavia possibile,
attraverso accordi particolari con i singoli creditori, creare una pura
responsabilità limitata (Siegwart,
Commentario zurighese, ad art. 568, 569 CO, n. 20) o togliere la propria
responsabilità personale (Von Steiger,
Schweizerisches Privatrecht, VIII 1, p. 535).
Nel
caso in esame, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza di prima
istanza, è effettivamente intervenuto un accordo, fra l'appellante e l’allora
direttore dell'appellata , volto ad escludere la responsabilità
personale dell'appellante una volta da lui corrisposta la metà del debito della
Società in nome collettivo __________ nei confronti dell'. Ciò
risulta chiaramente dalla deposizione del teste __________, il quale ha
precisato: “Dopo che è sorto il dissidio tra i convenuti mi sono incontrato
con loro, separatamente, e con ciascuno di essi ho raggiunto un accordo nel
senso che ognuno dei due rispondeva per metà dello scoperto. (....). In seguito
siamo riusciti ad ottenere da __________ il versamento di fr. 40'000.--, da lui
versati a condizione che l’attrice proseguisse l’incasso verso __________. Ho
sempre condotto io le trattative a nome della __________. I soci della
cooperativa sono stati da me informati nelle riunioni settimanali. (…). Era
chiaro che la somma da incassare corrispondeva all’intero ammontare scoperto,
ciò che avevo detto anche ai convenuti. Ho accettato la condizione posta da
__________ nel senso che l’attrice avrebbe proceduto all’incasso verso
__________ e, se questo non avesse pagato, si sarebbe rivolta alla ditta
__________, ma non a __________ personalmente. Non avendo ricevuto il
pagamento, la __________ ha dato mandato, per mio tramite, all’avv. __________,
il quale ha scritto la lettera 25 febbraio 1999, doc. 6. Il mandato all’avv.
__________ era di procedere contro __________ per l’incasso dell’importo indicato
nel doc. 6. “(verbale 20 settembre 2000, teste F. __________, p. 7).
L’accordo era dunque inteso a limitare la responsabilità personale del socio
__________ alla metà del debito della Snc.
La
sentenza di primo grado ha considerato con grande prudenza e non ha tenuto in
conto la testimonianza del teste __________, sia perché ritenuta non
sufficientemente chiara circa il senso dell’accordo sia in considerazione della
mancata delazione del giuramento in virtù della parentela del teste con il qui
appellante. Per la verità la deposizione appare del tutto chiara e decisiva
circa la conclusione ed il contenuto dell’accordo liberatorio con la
conseguenza che in pratica il primo giudice ha fatto astrazione da tale
testimonianza la quale è invero coerente con le ulteriori risultanze di causa
come l’avvenuto pagamento per opera dell’appellante di metà del debito e la
procedura esecutiva iniziata solo nei confronti dell’altro socio. Ora, la
giurisprudenza ha precisato che il giudice può fare astrazione dal contenuto di
una testimonianza solo quando essa risulti inveritiera e poco credibile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 90
CPC, m. 34). Ne discende che alla testimonianza del teste __________ deve
essere riconosciuto pieno valore probatorio.
- L'appellata
sostiene che l’accordo esulava dallo scopo sociale della società cooperativa e
con ciò dalle competenze dell’allora suo direttore. Non avrebbe avuto quindi
efficacia per l’appellata con la conseguenza che il pagamento da parte
dell’appellante non poteva validamente liberarlo dalla sua responsabilità
personale per i debiti della Snc.
Giusta
l’art. 899 cpv. 1 CO le persone autorizzate a rappresentare la società
cooperativa possono fare in nome di essa tutti gli atti conformi al fine
sociale. Secondo l’art. 899 cpv. 2 CO una limitazione di questa facoltà di
rappresentare è senza effetto per i terzi di buona fede; rimangono tuttavia
riservate le disposizioni iscritte nel registro di commercio che limitano la
facoltà di rappresentanza agli affari della sede principale o di una succursale
o che prescrivono la rappresentanza in comune della ditta. In concreto
__________ era direttore dell’appellata e quest’ultima non contesta che esso
fosse come tale autorizzato a rappresentarla. Occorre quindi stabilire se
l’accordo da lui concluso andasse oltre la sua facoltà di rappresentanza. La
dottrina precisa che la facoltà di rappresentanza dell’amministrazione di una
società cooperativa deve essere intesa in senso ampio. La regola dell’art. 899
cpv. 1 CO conferma l’idea originaria di una estensione della rappresentanza a
tutti gli atti giuridici che lo scopo sociale può comportare e limitandosi al
disbrigo degli affari correnti ma estendendosi pure a negozi unici e
straordinari che sono in relazione con lo scopo sociale (Gutzwiller, Commentario zurighese,
ad art. 897-899 CO, n. 29). La limitazione prevista dall’art. 899 cpv. 1 CO
corrisponde d’altra parte a quella prevista per la società anonima dall’art.
718a cpv. 1 CO (Watter,
Commentario basilese, ad art. 899 CO, n. 2), relativamente alla quale non
rientrano nella facoltà di rappresentanza solo quei negozi che sono esclusi dal
fine sociale, laddove un’esclusione deve essere riconosciuta con grande
prudenza (Watter,
Commentario basilese, ad art. 718a CO, n. 3). L’esclusione può riconoscersi ad
esempio per la vendita di tutti gli impianti dell’impresa o per una grossa
donazione che ne compromette la forza economica (Watter, Commentario basilese, ad art. 718a CO, n. 4). In
concreto l’accordo in oggetto ha tolto la responsabilità sussidiaria di uno dei
due soci per metà del debito vantato verso la ditta collettiva in cambio di un
suo pagamento diretto della metà del debito e lasciato al solo altro socio il
debito sussidiario dell'altra metà. In assenza della conoscenza di uno stato di
insolvenza dell’altro socio l’accordo non può essere considerato un’importante
concessione che comprometteva la forza economica dell’appellata. Esso può
invece essere ritenuto un atto conforme al fine sociale che, quindi, rientrava
nella competenza del direttore. Ad ogni buon conto l’appellata non ha
contestato che il direttore ha tenuto informati i soci della cooperativa e si
deve ritenere che questi gli hanno comunque conferito la facoltà di
rappresentanza relativamente all’accordo. L’autorizzazione alla rappresentanza
può, infatti, essere data anche tacitamente (DTF 96 II 439 s.). Ne
discende che l’accordo liberatorio è stato validamente concluso. Alla luce del
pagamento della metà del debito da parte dell’appellante l’appellata non può
quindi pretendere dallo stesso un ulteriore pagamento per il proprio credito
residuo verso la disciolta società in nome collettivo __________.
- L’appellante
chiede infine la riforma della sentenza di primo grado nel senso di condannare
l’attrice al pagamento della tassa di giustizia e delle spese facendole obbligo
di rifondergli fr. 6'800.-- a titolo di ripetibili. Giustamente all'appellante
__________, riformando la prima decisione a suo favore, non possono essere
caricate spese di giustizia mentre l'assegnazione di ripetibili, corretta nel
principio, non trova giustificazione nella misura richiesta poiché l'appellata
ha immediatamente corretto l'importo litigioso con l'allegato di replica.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili del giudizio d'appello sono a
carico della parte appellata interamente soccombente.
Per i
quali motivi,
richiamati,
per le spese, l’art. 148 CPC e la TG
dichiara
e pronuncia:
I. L’appello 25 ottobre 2001 di __________ è accolto e
di
conseguenza la decisione 4 ottobre 2001 del Pretore del
Distretto
di Bellinzona è così riformata:
1.1. La
petizione è accolta nei confronti del sig. __________.
Di
conseguenza __________, è condannato a versare a __________, la somma di fr.
40'968.65 oltre interessi al 5% dal 3 novembre 1997.
1.2. L’opposizione
interposta da __________ al PE __________ dell’UEF di Bellinzona è respinta in
via definitiva limitatamente all’importo di fr. 40'968.65 oltre interessi al 5%
dal 3 novembre 1997.
1.3 La
tassa di giustizia di fr.750.-- e le spese di fr. 270.--, con saldo da
anticipare dall’attrice, sono poste a carico del convenuto __________, con
l’obbligo di rifondere all’attrice fr. 5'000.-- a titolo di ripetibili.
2.1 La
petizione è respinta nei confronti del sig. __________.
2.2 La
tassa di giustizia di fr.750.-- e le spese di fr. 270.--, con saldo da
anticipare dall’attrice rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere al
convenuto __________, fr. 5'000.-- a titolo di ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello, consistenti in:
tassa
di giustizia fr. 850.--
spese fr. 50.--
Totale fr. 900.--
anticipate
dall’appellante, sono poste a carico dell’appellata, con l’obbligo di rifondere
all’appellante fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili d’appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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