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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.166
Data decisione, Autorità:
09.10.2001, IICCA
Incarto n.
12.2001.00166
Lugano
9 ottobre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per giudicare sull’istanza di parzialità
(recte: istanza di ricusa) e sul ricorso gerarchico 9 ottobre 2001, presentati
nei confronti del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città, da
rappr. dall'amministratore unico, avv. __________
nell’ambito della causa - inc. no. DI.2001.00148 di
quella Pretura - contro di lei promossa il 20 agosto 2001 da
entrambi rappr. dall'avv. __________
volta ad
ottenere lo sfratto della convenuta, compresi eventuali subconduttori, dalla proprietà
immobiliare denominata "__________" sita in __________ a __________.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.
Considerato
in
fatto e in diritto: che nell’ambito
della causa di sfratto contro di lei promossa con istanza 20 agosto 2001 da
__________ e __________, __________ con scritto 5 settembre 2001 ha chiesto la
ricusa del giudice adito, ovvero del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città;
che
con decreto 26 settembre 2001 (inc. no. 12.2001.00145) questa Camera ha
respinto l'istanza di ricusa, non ritenendo in sostanza che le argomentazioni
sollevate dalla ricusante fossero tali da mettere in dubbio l'imparzialità del
Pretore;
che
con scritto 8 ottobre 2001 __________ ha nuovamente chiesto la ricusa del
giudice adito sulla base di nuove argomentazioni che non erano contenute nella
precedente istanza di ricusa;
che
con scritto 9 ottobre 2001 il Pretore ha dichiarato di non ravvisare nella fattispecie
l’esistenza di motivi giustificanti una ricusa, mentre la controparte non è
stata invitata a presentare osservazioni;
che,
richiamate le considerazioni diritto di cui al decreto 26 settembre 2001 di
questa Camera, nemmeno in questa occasione si può concludere che la ricusante
abbia reso verosimile alcun elemento suscettibile di confermare l'esistenza di
una situazione d'incapacità soggettiva del Pretore ad occuparsi senza
pregiudizi della vertenza processuale;
che
essa rimprovera innanzitutto al Pretore di averle ritornato la risposta di causa
4 settembre 2001, sennonché egli non si avvede che la decisione del giudice di
prime cure è perfettamente legittima, la procedura di sfratto essendo orale
(art. 507 cpv. 2 CPC), ritenuto pertanto che essa potrà far valere le sue
argomentazioni nell'ambito dell'udienza di discussione;
che
il fatto che il primo giudice abbia deciso il ritorno di quello scritto,
ancorché la causa, con l'inoltro dell'istanza di ricusa, fosse ormai sospesa,
anche se non del tutto corretto da un punto di vista formale, non è sicuramente
tale da farlo apparire come prevenuto, stante comunque la correttezza del suo
agire da un punto di vista materiale;
che
per il resto non è possibile rimettere in discussione le argomentazioni con cui
questa Camera aveva concluso per l'infondatezza dell'istanza di ricusa 5 settembre
2001;
che
in tali circostanze l’istanza che qui ci occupa, il cui scopo è ovviamente unicamente
quello di rimandare l'udienza di discussione sulla procedura di sfratto indetta
per l'11 ottobre prossimo, deve essere respinta con accollo all’istante di
tassa di giustizia e spese (art. 148 CPC), mentre non si assegnano ripetibili
alla controparte che non è stata invitata a pronunciarsi;
che
gli atti di causa vanno dunque ritornati al Pretore affinché continui senza indugio
nella procedura di sfratto;
che,
come già rilevato con la decisione 26 settembre 2001, questa Camera, non
essendo un'autorità di vigilanza, non è per contro competente ad esaminare il
"ricorso gerarchico" annesso all'istanza di ricusa;
che
la parte viene altresì avvertita che l'inoltro da parte sua di altre istanze di
ricusa, basate su argomentazioni del tutto pretestuose, in futuro non verranno
più prese in considerazione (art. 2 cpv. 2 CC);
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 27 e 30 CPC e per le spese gli art. 148 CPC e la TG
decreta: I. L’istanza di ricusa 8 ottobre 2001 di __________ è respinta.
§ Gli
atti di causa sono ritornati al Pretore per la continuazione della procedura.
II. La tassa di giustizia di fr. 180.-- e le spese di fr. 20.-- (totale
fr. 200.--), da anticiparsi dal qui istante, restano a suo carico.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città, con atti di ritorno.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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