AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2000.99
Data decisione, Autorità:
24.08.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00099
Lugano
24 agosto
2000/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.272
della Pretura di Locarno-Città, promossa con petizione 3 luglio 1996 da
rappr.
dall’avv. __________
contro
rappr.
dall’avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento
di fr. 39'466.-- oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatrice, domanda
ridotta in corso di causa nel senso che la petizione sia respinta per effetto
di compensazione con il credito dei convenuti;
domanda avversata dai convenuti, che in via riconvenzionale hanno
chiesto la condanna dell'attrice al pagamento di fr. 82'000.-- oltre interessi,
domanda ridotta in corso di causa a fr. 66'943.90 oltre interessi;
il Pretore con sentenza 8 maggio 2000 ha ammesso la petizione per
fr. 14'484.70 oltre interessi e la riconvenzionale per fr. 49'550.-- oltre
interessi;
appellante l'attrice, che con atto di appello del 30 maggio 2000
chiede che il primo giudizio venga riformato nel senso della reiezione della riconvenzionale;
gravame
cui la controparte si oppone con memoriale di osservazioni del 4 agosto 2000.
Letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti
a giudizio i seguenti punti di questione
- tassa di giustizia e ripetibili
ritenuto
in fatto:
A. Secondo quanto narrato in petizione, i convenuti nel 1994 avrebbero
appaltato all’attrice le opere necessarie alla realizzazione di una costruzione
prefabbricata d'acciaio sul fondo n. __________ di __________ contro una
mercede approssimativamente computata in fr. 160'000.--.
In sede di
liquidazione finale la mercede sarebbe tuttavia aumentata a fr. 194'120.--
netti, mentre che per i difetti dell'opera, che l'attrice avrebbe peraltro
offerto di eliminare, si giustificherebbe una riduzione di fr. 7'000.--.
Tenuto conto anche
delle ulteriori deduzioni di fr. 3'000.-- per consumi e di fr. 1'486.-- di
fatture, e degli acconti di complessivi fr. 144'000.--, ne risulterebbe un
saldo in favore dell'attrice di fr. 39'466.-- oltre interessi, importo oggetto
della causa.
B. I convenuti hanno in primo luogo contestato l'importo di cui alla
liquidazione finale, che a mente loro per i lavori effettivamente eseguiti
ammonterebbe a soli fr. 149'511.60, al lordo dello sconto dell'8%, di altre
deduzioni contrattuali per l'1,5% e di fr. 363.-- di partecipazione alle spese
dell'insegna di cantiere, equivalenti a fr. 135'124.45 netti, cifra inferiore
agli acconti già versati dai committenti. In secondo luogo, l'opera sarebbe
incompleta (mancata posa della barriera vapore) e gravemente difettosa
(infiltrazioni d'acqua), ragione per cui il pregiudizio complessivo, ritenuta
anche la perdita conseguente ai disagi causati ai conduttori dai lavori di
ripristino e computato il maggiore anticipo pagato all'appaltatrice, ammonterebbe
a fr. 82'610.90 oltre interessi, somma chiesta in via riconvenzionale.
C. L'attrice si è opposta alla riconvenzionale, confermando la
correttezza della propria fatturazione e contestando le proprie asserite inadempienze.
In sede di
conclusioni essa, pur mantenendo l'opposizione alla riconvenzionale, ha
nondimeno sostanzialmente mutato la propria attitudine, chiedendo che la petizione
sia respinta per effetto di compensazione con le pretese dei convenuti.
Questi hanno per loro
parte ridotto a fr. 66'943.90 oltre interessi la domanda riconvenzionale, ferme
restando le loro tesi circa l'inadempienza della controparte.
D. Il Pretore, riassunti i fatti rilevanti e posta l'esistenza tra le
parti di un contratto di appalto retto dalla norma SIA 118, ha determinato in
fr. 140'641.70 l'ammontare della mercede per le opere contrattuali effettuate,
importo al quale andrebbero aggiunti fr. 17'843.-- per opere supplementari, con
un totale di fr. 158'484.70, dal che, ritenuti fr. 144'000.-- di acconti, l'accoglimento
della petizione per fr. 14'484.70 oltre interessi.
Quo alle pretese dei
convenuti, il Pretore ha attribuito fr. 41'135.-- quale costo di riparazione
del difetto costituito dalla mancata posa della barriera vapore e fr. 8'415.--
per gli ulteriori costi di risanamento, stante la necessità di rimuovere
completamente il tetto dell'immobile, per un totale di fr. 49'550.-- oltre interessi.
E. Delle argomentazioni dell'appellante -che chiede la riforma del giudizio
impugnato nel senso della reiezione della riconvenzionale- e di quelle dei
resistenti -che postulano la reiezione del gravame con protesta di spese e
ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi di
diritto.
Considerato
in diritto:
- Nelle proprie conclusioni di causa di data 24 marzo 2000 l'attrice,
esprimendosi sulle risultanze dell'istruttoria, ne deduceva innanzitutto
l'esistenza di un proprio credito di fr. 18'684.10 a titolo di saldo sulla
mercede d'appaltatrice (punto 6, pag. 4). Di seguito, essa ammetteva
l'esistenza di difetti dell'opera, e faceva proprio l'accertamento pretorile
secondo cui la loro eliminazione avrebbe comportato un costo pari a fr.
42'205.-- (punto 7, pag. 4; punto 9, pag. 8), laddove sarebbe tuttavia data una
corresponsabilità della direzione lavori, e perciò dei committenti, pari ad
almeno il 50% (punto 10, pag. 8), sicché si giustificherebbe di compensare ex art.
120 CO, con integrale estinzione di entrambi i crediti, la di lei richiesta di
fr. 18'684.10 con le pretese dei convenuti (punto 10, pag. 8). Di conseguenza,
la domanda di giudizio dell'attrice (pag. 9) era quella della reiezione sia
della petizione, e questo "per compensazione", che della domanda riconvenzionale.
Il Pretore nel
proprio giudizio non si è attenuto alla dichiarazione di compensazione
dell'attrice, avendo egli parzialmente accolto la petizione per fr. 14'484.70
oltre interessi senza imputare tale credito dell'attrice su quello dei
convenuti di fr. 49'550.-- oltre interessi.
L'attrice, non
avvedendosi di questo fatto, chiede ora che la sentenza pretorile sia riformata
unicamente nel senso della reiezione della riconvenzionale, ferma restando
perciò, in tal caso, l'attribuzione in suo favore dei predetti fr. 14'484.70 oltre
interessi.
Siffatto modo di
procedere non è però ammissibile, stante la chiara contraddizione con la desistenza
manifestata dall'attrice con le conclusioni di causa al riguardo dell'azione
principale: postulando infatti in quella sede la reiezione della propria
petizione "per compensazione" dopo avere addotto nei considerandi un
proprio credito di fr. 18'684.10 (conclusioni, punto 6, pag. 4), l'attrice ha
di fatto riconosciuto in maniera vincolante il fondamento della pretesa di cui
all'azione riconvenzionale fino a concorrenza di quell'importo (II CCA 4
febbraio 1999 in re R./B. SA, 22 settembre 1997 in re T./W.). Essa, stante il
principio dell'affidamento, non può ora recedere dalla propria precedente
ammissione, ragione per cui -fermo restando il parziale accoglimento della
petizione, rimasto inimpugnato- essa non può qui postulare la reiezione della riconvenzionale,
ma solo che essa sia ammessa per i fr. 18'684.10 oltre interessi da lei
pacificamente, ancorché implicitamente, riconosciuti con le conclusioni di
causa.
- Ciò premesso, la prima censura dell'appellante (punto 2, pag. 4-6)
concerne la pretesa irricevibilità della domanda riconvenzionale per violazione
dell'art. 169 cpv. 1 della norma SIA 118, per il motivo che i convenuti prima
dell'avvio della causa avrebbero sì chiesto l'eliminazione dei difetti, senza
tuttavia fissare all'appaltatrice il "termine conveniente" entro cui
provvedervi di cui alla cennata norma.
La censura è
temeraria: l'attrice dimentica infatti di essere stata lei a procedere per
prima nei confronti dei convenuti per l'incasso della propria mercede d'appaltatrice,
e che in quel frangente essa ha liquidato la questione dei difetti offrendo lei
stessa una riduzione di fr. 7'000.-- sulla mercede (punto 4, pag. 4), dal che
l'ovvia constatazione della mancanza di volontà da parte sua di provvedere alla
loro eliminazione. In simili circostanze non si vede come si possa seriamente sostenere
una violazione da parte dei committenti dell'art. 169 della norma SIA 118 oppure
dell'art. 368 CO, non essendovi per loro altra possibilità, per esplicita volontà
della stessa attrice, che non quella di procedere per il risarcimento del costo
di eliminazione dei difetti.
- L'attrice sostiene poi (punti 4-6, pag. 6-8) che almeno il 50% del
costo delle riparazioni dovrebbe rimanere a carico dei committenti, stante una
pesante corresponsabilità della direzione lavori da loro incaricata per avere
ordinato la continuazione dei lavori nonostante si fosse avveduta della
mancanza della barriera vapore.
L'argomentazione è
irricevibile, oltre che ampiamente infondata.
L'attrice, infatti,
nei propri allegati introduttivi è stata assai generica sul tema dei difetti
dell'opera.
In petizione (punto
4) essa, senza menzionarli ma facendo riferimento alla sua lettera del 18
settembre 1995 (doc. G), riconosceva la propria responsabilità fino a
concorrenza dell'importo di complessivi fr. 7'000.--, senza accenno alcuno ad
eventuali corresponsabilità dei committenti.
Nella replica e
risposta riconvenzionale (punto 2.3, pag. 3; punto 3, pag. 4 e 5; punto 5, pag.
6) essa ha invece sostenuto che il problema inerente la barriera vapore era
quello per cui i committenti, nonostante la corretta esecuzione, chiedevano
(indebitamente) la modifica di questa parte dell'opera rispetto alle modalità
previste dal capitolato, mentre che le infiltrazioni d'acqua sarebbero state
causate da una scelta architettonica "non usuale" e non dalla
mancanza della barriera vapore sull'isolazione posata. Nemmeno in quest'allegato
si faceva però accenno ad una pretesa corresponsabilità dei committenti per
siffatta mancanza.
Con la duplica riconvenzionale
(punto 5, pag. 2) l'attrice si è limitata a ribadire queste argomentazioni.
Se ne deriva che la
tesi della corresponsabilità per il difetto in questione della direzione
lavori, ascrivibile come tale ai committenti, è estranea al novero di quelle
tempestivamente sollevate nella prima fase del processo, avendola l'attrice evocata
per la prima volta solo con le conclusioni di causa (pag. 5), e perciò
tardivamente (art. 78 CPC).
A maggior ragione
l'argomento non può di conseguenza essere validamente addotto in questa sede (art.
321 CPC).
E' perciò unicamente
a titolo abbondanziale che nel merito della censura si può rinviare a quanto
esposto dal Pretore (consid. 6), con la precisazione che, nelle circostanze
date, un'eventuale corresponsabilità della direzione dei lavori non avrebbe
l'auspicata conseguenza della liberazione parziale dell'attrice, ma semmai
quella di rendere responsabile in solido per il difetto la direzione lavori nei
confronti dei committenti (analoga soluzione, per carente sorveglianza, in: II
CCA 26 giugno 1997 in re R./G.).
- Analoghe argomentazioni circa la tardiva adduzione dell'eccezione
valgono evidentemente per l'ulteriore precisazione dell'attrice (punto 6, pag.
7 e 8), secondo cui la concolpa della direzione lavori non consisterebbe tanto
nel non avere tempestivamente individuato il difetto, quanto nel non avere immediatamente
ordinato di fermare i lavori per effettuare la riparazione al momento in cui il
difetto è stato individuato e i lavori del tetto erano compiuti solo all'80%.
Va inoltre soggiunto
che la sospensione dei lavori non avrebbe consentito alcun risparmio, dato
l'atteggiamento tenuto dell'appaltatrice, che ha pervicacemente negato la
propria responsabilità sostenendo che i convenuti avrebbero sul tema
unilateralmente modificato i termini del contratto.
Anzi, secondo
l'ordinario andamento delle cose vi è spazio per ammettere che la situazione di
mancata completazione dell'opera si sarebbe protratta per lungo tempo, con il
risultato presumibile di un maggiore pregiudizio economico causato dai ritardi,
superiore al risparmio che si sarebbe potuto conseguire -premessa una disponibilità
dell'attrice all'esecuzione della riparazione che invece non sussisteva-
effettuando la riparazione prima di terminare l'opera.
E' infine solo a
titolo ulteriormente abbondanziale che si osserva che il perito giudiziario -e
questo con riferimento anche al tema di cui al considerando precedente- non ha
riscontrato particolari responsabilità a carico della direzione lavori (delucidazione
di perizia, pag. 10).
- La ricorrente (punto 3, pag. 6) contesta anche l'accertamento
pretorile secondo cui essa in corso di causa avrebbe riconosciuto i costi di
riparazione del difetto dovuto alla mancata posa della barriera vapore, nel
senso che l'ammissione dell'esattezza dell'ammontare di fr. 42'035.-- relativo
all'eliminazione dei difetti non comporterebbe anche l'ammissione della
circostanza per cui i danni causati dall'infiltrazione o dalla condensazione di
acqua sarebbero causati dalla mancanza della barriera vapore, circostanza
quest'ultima che nessun perito avrebbe accertato senza riserve.
Anche
questa censura è del tutto infondata.
Il fatto che la
mancanza della barriera vapore costituisca una discrepanza con l'opera
contrattualmente pattuita, e perciò un suo difetto, è infatti pacificamente
ammesso dall'attrice (p. es. conclusioni, punto 4, pag. 3), e tanto basta per
conferire ai committenti i diritti di cui all'art. 368 CO o (nella specie) all'art.
169 della norma SIA 118.
La questione a sapere
se questo difetto sia o meno la causa dei fenomeni di infiltrazione e/o di
condensazione è a ben vedere di secondaria importanza, e l'attrice dovrebbe
semmai auspicare che una relazione sussista, in mancanza di che essa sarebbe
comunque tenuta alla posa della barriera vapore, ed in aggiunta dovrebbe poi
preoccuparsi di eliminare le infiltrazioni e/o condensazioni qualora questi
fenomeni, come sembra essere il caso, attenessero alle opere a lei appaltate.
- L'attrice sostiene infine (punto 7, pag. 8 e 9) che il Pretore
avrebbe omesso di considerare che la posa della barriera vapore creerebbe dei
problemi alle fughe di congiunzione, con il che si sarebbe in presenza di un
difetto di progettazione, e se ne dovrebbe dedurre che la posa della barriera
vapore non avrebbe comunque impedito l'insorgere dei problemi riscontrati.
Il
rilievo non è pertinente.
A prescindere dal
fatto che l'assunto è privo di prove certe, non potendosi in alcun modo
evincere in che modo il perito giudiziario avrebbe "implicitamente"
(punto 7, pag. 8) avallato una simile tesi, esso, nuovamente, anche se
dimostrato avrebbe unicamente la conseguenza di accomunare il progettista
all'appaltatrice, che non verrebbe in alcun modo liberata, nella responsabilità
per il difetto, richiedendo l'art. 369 CO, a torto invocato dall'attrice, che
il difetto sia stato causato unicamente dal committente, il che non è in
concreto il caso, essendo comunque imputabile all'attrice la mancata posa della
barriera vapore.
Ne consegue la
reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Tassa di giustizia,
spese e ripetibili della procedura di appello seguono la soccombenza (art. 148
CPC).
Per
i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 30 maggio 2000 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 950.--
b)
spese fr. 50.--
Totale fr. 1'000.--
già anticipati
dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere ai convenuti
complessivi fr. 2'000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Città.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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