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Numero d'incarto:
12.2000.88
Data decisione, Autorità:
28.06.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00088
Lugano
28 giugno 2000/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella procedura per salari e mercedi DI.99.248 della Pretura del
distretto di Bellinzona, promossa con istanza 2 novembre 1999 di
(rappr.
__________)
contro
(rappr.
dall’avv. __________)
con cui
l'istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 9'355.85
oltre interessi;
Domanda
parzialmente ammessa dal Pretore, che con sentenza 5 maggio 2000 ha condannato
la convenuta al pagamento di fr. 3'280.65 oltre interessi;
Appellante
l'istante, che con atto di appello del 15 maggio 2000 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso dell'integrale accoglimento della propria istanza;
Appello del quale la
resistente chiede la reiezione con osservazioni 23 maggio 2000;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti.
Ritenuto
in fatto:
A. __________ procede contro la propria ex datrice di lavoro, sostenendo che nel
breve periodo di durata del rapporto contrattuale quale apprendista del 4° anno
(27 aprile - 31 luglio 1999) la convenuta gli avrebbe corrisposto un salario mensile
di fr. 1'500.--, notevolmente inferiore rispetto al minimo previsto dall'applicabile
CCL del ramo del granito e delle pietre naturali.
Essa sarebbe
pertanto tenuta al pagamento della differenza fino a concorrenza del salario
minimo legale, il tutto per fr. 9'355.85 oltre interessi.
B. All'udienza di discussione del 23 novembre 1999 la convenuta si è
opposta all'istanza sostenendo che in considerazione delle particolarità della
fattispecie -l'istante sarebbe in buona sostanza un cosiddetto "caso
sociale"- sarebbe stato pattuito un salario di fr. 1'500.-- mensili, e
questo con l'accordo dell'istante, dell'__________, e della Divisione della
formazione professionale.
Non essendo il
salario dell'istante previsto dal CCL o da altre norme imperative, nulla gli
sarebbe dovuto.
C. Il Pretore, riassunti i fatti rilevanti e posta l'applicabilità alla
fattispecie di contratto di tirocinio dell'art. 341 CO, ha applicato il
principio indagatorio per accertare il salario spettante all'istante in assenza
di sue allegazioni circa il calcolo delle proprie spettanze, e ha stabilito
-aderendo a quanto stabilito dal Contratto Nazionale Mantello per l'edilizia-
che la retribuzione minima di un apprendista all'ultimo anno sarebbe pari al
50% della classe salariale Q, ossia a fr. 2'220.-- mensili, dal che un credito
residuo per il procedente di fr. 3'820.65 oltre interessi.
D. Con l'appello l'istante contesta il metodo di calcolo adottato dal
Pretore, precisando che il CCL di categoria da lui versato in atti prevederebbe
per un apprendista dell'ultimo anno una retribuzione pari al 65% del salario
base della classe salariale A2, che è di fr. 25.96 all'ora.
Ne conseguirebbe
un salario orario di base di fr. 16.87, che aumenterebbe ai fr. 20.37 richiesti
computando gli indennizzi per giorni festivi, vacanze e tredicesima mensilità.
Il credito sarebbe pertanto di fr. 9'355.85 oltre interessi, così come
richiesto con l'istanza.
E. Delle osservazioni 23 maggio 2000 della convenuta, che propone a
giudizio la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà,
per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
-
E' del tutto pacifico, in ossequio del principio generale sancito
dall'art. 8 CC, che chi, come l'istante, procede per l'adempimento di una
pretesa contrattuale è tenuto a dimostrarne al giudice l'esistenza e la
congruità il che, discutendosi dell'ammontare del salario, implica che
l'istante deve dimostrare il contenuto di quelle pattuizioni dalle quali si
prevale per ottenere il pagamento del preteso credito.
-
Le particolari disposizioni procedurali esistenti in materia di
contratto di lavoro (o di tirocinio) sino ad un valore litigioso di fr.
20'000.--, imposte dal diritto federale (art. 343 CO) e concretizzate da quello
cantonale (art. 416 e segg. CPC), non comportano alcuna modifica dell'onere
della prova, limitandosi a prevedere il principio indagatorio (art. 417 lit. c
CPC), ovvero il dovere per il giudice di procedere d'ufficio alle indagini
necessarie per stabilire i fatti decisivi della causa, senza essere vincolato
dalle domande di prove delle parti.
La giurisprudenza
ha tuttavia stabilito che il principio indagatorio non è illimitato, ed in
particolare non esime le parti dal proprio ruolo attivo nell'ambito del processo
e non fa venire meno il loro obbligo di condurlo con diligenza, allegando e
dimostrando i fatti rilevanti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 417, m.
1, 2, 4, 6). Il principio indagatorio è inoltre direttamente applicabile solo
al giudice di prima sede, ragione per cui la sua eventuale violazione va
sanzionata in seconda sede con il rinvio degli atti per la completazione dell'istruttoria,
e non con lo svolgimento delle indagini da parte dell'autorità di appello (Cocchi/Trezzini,
opera citata, ad art. 417, m. 5).
- Nel caso di specie il Pretore ha proceduto in maniera del tutto
corretta.
Non riscontrando
nell'incarto alcun elemento -che era preciso dovere dell'istante di fornire- a
sostegno dell'asserzione secondo cui al dipendente sarebbe spettato un salario
orario di fr. 20.37, egli ha effettuato un indagine volta a sapere se la
documentazioni in atti permettesse di evincere, almeno in via analogica, il
salario spettante ad un apprendista del 4° anno secondo il CCL del settore
dell'edilizia.
Non vi è perciò
stata alcuna violazione del principio indagatorio da parte del Pretore, che al
contrario l'ha esplicitamente applicato, né l'istante lamenta una simile
violazione.
- Stabilito ciò, l'esame dell'appello si riduce alla constatazione del
fatto che, ancora in questa sede, l'istante invoca l'esistenza di una
disposizione contrattuale imperativa del CCL del ramo del granito e delle
pietre naturali, da lui prodotto sub doc. B, precisando questa volta -cosa che
non aveva fatto con l'istanza 2 novembre 1999- che la norma decisiva si
troverebbe all'art. 7 della convenzione salariale alle pagine 32 e seguenti del
contratto (punto 2, pag. 2).
Sennonché, il doc.
B, così come prodotto, consta di sole 31 pagine, e l'asserita convenzione
salariale, di cui irritualmente si dichiara l'esistenza per la prima volta in
questa sede (art. 321 CPC, valevole anche nell'ambito della procedura per
mercedi e salari: cfr. Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 321, m.
7), non figura in atti, evidentemente per una svista dell'istante.
Stanti le
violazioni sia dell'onere di allegazione -l'istante non ha tempestivamente
addotto con la necessaria chiarezza le basi fattuali e giuridiche della propria
pretesa-, che di quello probatorio -l'asserito salario orario è così rimasto
allo stadio di allegazione di parte- non vi può essere spazio per censurare
l'operato del Pretore, che diligentemente ha effettuato delle ricerche in
merito, senza tuttavia trovare quello che l'istante irritualmente afferma, ma
comunque non dimostra, essere il corretto risultato.
- Tanto basta a determinare la reiezione del gravame, senza che
occorra chinarsi sulla questione a sapere se -come è a prima vista assai
verosimile- l'eventuale accertamento dell'effettiva esistenza di un salario
orario superiore andrebbe comunque disatteso per effetto dell'abuso di diritto
facilmente ipotizzabile a carico dell'istante nelle circostanze date.
Non si prelevano
tasse o spese. Le ripetibili seguono la soccombenza dell'istante (art. 148
CPC).
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
I. L’appello
15 maggio 2000 di __________ è respinto.
II. Non si prelevano tasse o spese.
L'appellante
rifonderà a controparte fr. 500.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla
Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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