AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2000.86
Data decisione, Autorità:
07.11.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00086
Lugano
7 novembre
2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa -inc. no.
OA.1994.00047 (già ORD. 2904) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio
sud- promossa con petizione 30 agosto 1994 da
entrambi rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al
pagamento di una somma indeterminata a titolo di minor valore dell’oggetto
venduto nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n.
__________dell'UEF di Mendrisio;
domande avversate dal convenuto, che ha postulato la reiezione della
petizione, e che il Pretore con sentenza 9 marzo / 11 aprile 2000 ha accolto
per l'importo di fr. 18'405.10 oltre interessi, indicato dagli attori in sede
conclusionale;
appellante il convenuto, che con atto di appello 3 maggio 2000
chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione,
in subordine di accoglierla limitatamente a fr. 3'405.10 o ancora per fr.
14'935.10;
mentre gli attori con osservazioni ed appello adesivo 13 giugno 2000
chiedono la reiezione del gravame di parte avversa e l’accoglimento del
proprio, con cui postulano una riduzione e una diversa ripartizione delle spese
e delle ripetibili di primo grado;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto:
A. Il 28 luglio 1987 __________ e __________ hanno acquistato da
__________ al prezzo di fr. 467'400.- la part. n. __________e 1/17 della
coattiva n. __________RFD di __________, sui quali stava sorgendo una villetta
unifamiliare. Gli acquirenti hanno preso possesso dell'abitazione alla fine del
mese di settembre 1987, quando la costruzione è stata completamente terminata.
B. Ritenendo l'abitazione gravata da difetti, in particolare importanti
infiltrazioni d'acqua nel locale rifugio, e non soddisfatti degli interventi
posti in opera dal venditore rispettivamente dai promotori dell'iniziativa
immobiliare, _________ e __________ con la petizione in rassegna hanno chiesto
la condanna di __________ al pagamento di una somma imprecisata, quantificata
in sede conclusionale in fr. 15'000.-, a titolo di minor valore dell’oggetto
venduto, e di fr. 3'405.10 relativi al costo di due perizie private, nonché il
rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________dell'UEF
di Mendrisio.
C. Il convenuto si è opposto alla petizione, contestando sia
l’esistenza degli asseriti difetti, in gran parte già riparati, che la
tempestività della loro notifica da parte degli attori, cui in ogni caso andava
imputata una certa concolpa per aver rifiutato alcuni interventi riparatori e
per averne per contro avallati altri che tuttavia non avevano dato l'esito
sperato. Infondata, stante la loro sostanziale inutilità, era pure la richiesta
volta al rimborso del costo delle due perizie di parte.
D. Il Pretore, con il giudizio qui impugnato, ha accolto la petizione
per fr. 18'405.10 oltre spese ed accessori, caricando agli attori i 2/3 della
tassa di giustizia di fr. 2'000.- e delle spese e facendo loro obbligo di
versare al convenuto fr. 1'400.- per ripetibili.
Il
giudice di prime cure, ritenuta l’esistenza tra le parti di un contratto di
compravendita immobiliare, ha innanzitutto esaminato se la notifica del difetto
relativo alle infiltrazioni d'acqua nel locale rifugio fosse avvenuta
tempestivamente, concludendo per l'affermativa: esclusa una qualsiasi concolpa
degli attori per l'esistenza di tale difetto, egli ha stabilito in fr.
15'000.-, corrispondenti alle spese per gli interventi di ripristino, il minor
valore dell'oggetto venduto; a tale somma andavano aggiunte le spese di fr.
3'405.10 relative alle due perizie, che gli attori avevano a suo tempo fatto
allestire per tutelare i loro diritti. Le spese giudiziarie e le ripetibili
sono state caricate alle parti in base alla rispettiva soccombenza, ritenuto
che il valore di causa, ancorché non specificato nella petizione e indicato in
fr. 18'405.10 in sede conclusionale, in realtà era di fr. 70'000.-, come
risultava dal PE.
E. Con l'appello, cui gli attori si sono opposti, il convenuto ha
chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la
petizione, in subordine di accoglierla limitatamente a fr. 3'405.10 o ancora
per fr. 14'935.10.
L'appellante
evidenzia innanzitutto che in base alla giurisprudenza del Tribunale federale
la valutazione della pretesa da minor valore doveva avvenire al momento della
conclusione del contratto di compravendita e, qualora i rischi passassero
all'acquirente successivamente, solo a quel momento: ora, nel caso di specie il
perito giudiziario aveva sì indicato i costi necessari nel 1996 ad ovviare al
difetto, ma aveva sorvolato sul loro effettivo ammontare nel 1987, così che in
definitiva non era dato a sapere quale fosse il minor valore nel 1987
dell'oggetto venduto, il che escludeva il riconoscimento di un eventuale minor
valore; ciò comportava pure la decadenza della sua condanna al pagamento delle
spese peritali di fr. 3'405.10, tanto più che nell'ambito di un'azione
estimatoria non risultava di per sé rivendicabile alcuna pretesa a titolo di
risarcimento danni. In via subordinata egli chiede che il minor valore venga
determinato in fr. 11'530.- e ciò in considerazione del rincaro intervenuto nel
frattempo (indice agosto 1987: punti 110, indice giugno 1996: punti 143.1).
F. Con l'appello adesivo gli attori, ribadendo che il valore di causa
non era di fr. 70'000.- ma unicamente di fr. 8'000.-, hanno per contro chiesto
la modifica del giudizio di primo grado su spese e ripetibili, nel senso che la
tassa di giustizia fosse ridotta a fr. 800.- e le ripetibili, a loro dovute, a
fr. 1'000.-.
considerando
in diritto:
- Per costante giurisprudenza, la cosiddetta actio quanti minoris
va affrontata, per quanto è della determinazione del minor valore, in base al
metodo del calcolo relativo, secondo cui la relazione tra il prezzo ridotto e
quello pattuito tra le parti corrisponde alla relazione tra il valore oggettivo
della cosa venduta difettosa e il suo valore senza difetto (DTF 111 II
163, 88 II 414; IICCA 27 novembre 1993 in re H. SA/G., 14 marzo 1994 in
re F. SA/M., 13 febbraio 1995 in re N./R., 21 giugno 1995 in re T./L., 11
settembre 1995 in re A. AG/B. SA, 14 novembre 1996 in re B./G.; Giger,
Berner Kommentar, n. 17 e segg. ad art. 205 CO; Honsell/Vogt/Wiegand, OR
I, 2. ed., n. 8 e segg. ad art. 205 CO).
Va
al proposito rilevato che, salvo contrarie risultanze, si presume che il prezzo
convenuto corrisponda al valore oggettivo della cosa, e che in mancanza di
indizi in senso opposto può altresì presumersi che il minor valore corrisponda
al costo della riparazione (DTF 111 II 382; Rep. 1982 p. 382; IICCA
27 novembre 1993 in re H. SA/G., 13 febbraio 1995 in re N./R., 21 giugno 1995
in re T./L., 14 novembre 1996 in re B./G.).
- Secondo
l'appellante, gli attori non avevano assolutamente provato quale fosse nel 1987
il minor valore dell'oggetto venduto, ciò che a suo dire escludeva il
riconoscimento di un qualsiasi importo a titolo di minor valore; in ogni caso,
ritenuto che i costi di riparazione nel 1996 erano stati quantificati in fr.
15'000.-, lo stesso nel 1987, visto il rincaro nel frattempo intervenuto
(indice agosto 1987: punti 110, indice giugno 1996: punti 143.1), non poteva
essere superiore a fr. 11'530.-.
.
2.1 Il
Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che il momento determinante
per la valutazione della pretesa da minor valore è quello in cui gli utili e i
rischi della cosa passano all'acquirente (DTF 117 II 552, 45 II 661; IICCA
13 febbraio 1995 in re N./R.; Giger, op. cit., n. 27 ad art. 205 CO),
ritenuto pertanto che per la vendita di oggetti mobili ciò avviene di regola al
momento della perfezione del contratto (art. 185 cpv. 1 CO), mentre per la
vendita di immobili alla scadenza del termine eventualmente concordato per la
consegna (art. 220 CO; Keller/Siehr, Kaufrecht, 3. ed., Zurigo 1995, p.
27; Giger, op. cit., n. 42 ad art. 197 CO; sentenza IICCA
citata).
2.2 Nel
caso di specie l'appellante non può prevalersi del fatto che il costo degli
interventi per il risanamento nel 1987 delle infiltrazioni nel rifugio e con
ciò il minor valore dell'oggetto venduto non sia stato eventualmente provato,
avendo sollevato tale eccezione per la prima volta solo in questa sede (art.
321 cpv. 1 lett. b CPC): è in ogni caso incontestabile che tale dato -e ne dà
implicitamente atto lo stesso appellante, il quale in via subordinata presenta
addirittura un calcolo per la sua concreta determinazione- può tranquillamente
essere ricostruito a posteriori, in considerazione del fatto che il perito
giudiziario nel 1996 lo aveva quantificato in fr. 15'000.-.
Poiché
non è stato provato che la situazione nel rifugio si sia sostanzialmente
aggravata con il passare degli anni in conseguenza della mancata esecuzione
delle necessarie opere di risanamento, ben si può ritenere che il solo rincaro
intervenuto nel frattempo abbia contribuito ad aumentare le spese di
ripristino. Ovviamente, trattandosi di valutare il rincaro intervenuto nel
settore edile, non bisognerà basarsi -come invece preteso dall'appellante-
sull'indice nazionale dei prezzi al consumo bensì sull'indice dei costi di
costruzione di abitazioni ed in particolare di quello relativo alla città di
__________, cui la Società Svizzera degli Impresari Costruttori - Sezione
Ticino fa costantemente riferimento per il nostro Cantone: ne discende che i
fr. 15'000.- preventivati dal perito nel giugno 1996 per ripristinare l'opera
corrispondevano nel settembre 1987, data in cui gli attori sono entrati in
possesso dell'abitazione, a ca. fr. 12'523.- (indice luglio 1987: punti 718.9,
indice luglio 1996: punti 861.1).
- L'appellante
contesta inoltre di dover rimborsare alla controparte le spese relative alle
perizie private di complessivi fr. 3'405.10 e ciò per due motivi: da un lato in
quanto a suo dire il mancato riconoscimento di un minor valore comportava pure
la decadenza della condanna al pagamento di quelle spese, dall'altro per il
fatto che nell'ambito di un'azione estimatoria non era possibile rivendicare un
risarcimento danni.
Entrambe
le censure sono infondate: innanzitutto si osserva che al considerando
precedente -contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante- il minor valore
dell'oggetto venduto è stato riconosciuto; quanto all'asserita impossibilità di
chiedere un risarcimento danni nell'ambito di un'azione estimatoria, pur
essendo vero che l’art. 205 CO, diversamente da quanto avviene per l’azione
redibitoria di cui all’art. 208 CO, non prevede una disposizione esplicita che
consenta al compratore di chiedere in aggiunta al minor valore anche il
risarcimento del danno subito (IICCA 11 settembre 1995 in re A. AG/B.
SA, 25 marzo 1999 in re D./B.; Keller/Siehr, op. cit., p. 93; Giger,
op. cit., n. 53 e segg. ad art. 208 CO), ciò non toglie che l’esame di tale
pretesa possa comunque avvenire nell’ottica degli art. 97 e segg. CO (DTF
108 II 104; sentenze IICCA citate; Koller, Der Grundstückkauf,
San Gallo 1989, n. 747; Keller/Siehr, op. cit., p. 93 e seg.; Giger,
op. cit., n. 54 e segg. ad art. 208 CO; Honsell/Vogt/Wiegand, op. cit.,
n. 6 ad Vorbemerkungen zu Art. 197-210 CO).
- Con l'appello adesivo gli attori chiedono per contro che la tassa di
giustizia, le spese e le ripetibili di primo grado vengano quantificate e
caricate alle parti in considerazione di un valore di causa di fr. 8'000.- e
non di fr. 70'000.-.
Ora
è vero che con la petizione gli attori avevano dichiarato che il valore
litigioso, comunque sicuramente superiore a fr. 8'000.-, doveva essere
determinato in base alle risultanze peritali e che in tal caso secondo la
giurisprudenza (Cocchi/Trezzini, CPT-TI, Lugano 2000, m. 13 ad art. 150)
per la fissazione delle spese e delle ripetibili sembrerebbe far stato
l'importo massimo colà indicato di fr. 8'000.-: sennonché, diversamente dal
precedente giurisprudenziale da essi citato, nel caso di specie il valore
litigioso non era affatto indeterminato, se solo si pensa che a p. 11 della
petizione gli attori avevano indicato che "con la presente azione si
chiede pertanto che il venditore abbia a risarcire agli acquirenti tutti i
danni subiti corrispondenti al minor valore della cosa compravenduta oltre ai
costi per le perizie: per facilitare il calcolo del minor valore si ritiene che
tale importo corrisponda al costo della riparazione dei difetti stimato in
circa fr. 70'000.- (settantamila) in base … a quanto riferito dai periti;
all'importo suddetto si dovrà ovviamente aggiungere il costo delle perizie
fatte eseguire dai signori __________, pari a complessivi fr. 3'405.10 …".
In tali circostanze, la menzione in ingresso di petizione da parte degli attori
di un valore di causa indeterminato, quando lo stesso invece poteva -e doveva-
ragionevolmente essere indicato (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 11 e n.
280 ad art. 78), appare dunque costitutiva dell'abuso di diritto, nella misura
in cui rappresenta un semplice espediente allo scopo di evitare qualsiasi forma
di soccombenza parziale della parte stessa (cfr. per analogia: Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 14 ad art. 165).
Ammessa
così la correttezza del valore litigioso considerato dal Pretore -che anzi
giustamente avrebbe dovuto essere aumentato a fr. 73'405.10- non torna conto
modificare a favore degli attori l'ammontare e la ripartizione tra le parti
della tassa di giustizia e delle ripetibili, del tutto congrui.
- Ne
conseguono, ai sensi dei considerandi, il parziale accoglimento dell’appello
principale e la reiezione di quello adesivo.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza
(art. 148 CPC), ritenuto che tuttavia non si assegnano ripetibili al convenuto
che non ha presentato osservazioni all'appello adesivo.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148
CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
3 maggio 2000 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 9 marzo 2000 della Pretura di Mendrisio-Sud è riformata
nel modo seguente:
- La petizione 30 agosto 1994 di
_________ e __________ è parzialmente accolta.
1.1 Di
conseguenza __________ è condannato a pagare a _________ e __________, quali
creditori solidali, fr. 15'928.10 oltre interessi al 5% dal 1° agosto 1987 su
fr. 12'523.- e dal 30 agosto 1994 su fr. 3'405.10.
-
Limitatamente
a tale somma è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE n.
__________dell’UEF di Mendrisio.
-
La
tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese sono poste a carico di __________
nella misura di 1/3 e per 2/3 di __________ e
__________, in solido, che rifonderanno, sempre in via solidale ad __________
la somma di fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 580.--
b)
spese fr.
20.--
T
o t a l e fr. 600.--
già
anticipati dall’appellante restano a suo carico per 6/7 e per 1/7 sono a carico
degli attori in solido, ai quali l'appellante rifonderà fr. 500.-- per parti di
ripetibili d’appello.
III. L’appello
adesivo 13 giugno 2000 di __________ e
__________ è respinto.
IV. Le
spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 80.--
b)
spese fr.
20.--
T
o t a l e fr. 100.--
già
anticipati dagli appellanti adesivamente restano a loro carico.
V. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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