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Numero d'incarto:
12.2000.80
Data decisione, Autorità:
16.05.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00080
Lugano
16 maggio
2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nelle procedure per salari e mercedi CL.99.95
e CL 99.101della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, promosse con
istanza 5 novembre 1999 di
rappr.
dal __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui l'istante ha chiesto la condanna della convenuta al
pagamento di complessivi fr. 16’537.85;
e
istanza 15 novembre 1999 di
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui l'istante ha chiesto la
condanna della convenuta al pagamento di fr. 3'390.85 oltre interessi;
Domande avversate dalla convenuta, che ha postulato la reiezione
delle istanze, laddove il Pretore con sentenza 13 aprile 2000 ha integralmente
ammesso la richiesta della Cassa Disoccupazione ed ha protetto per fr. 11'060.--
quella di __________;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 25 aprile 2000
chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la pretesa di
__________ limitatamente a fr. 2'567.50 e di condannare gli istanti al pagamento
di fr. 1'000.-- per ripetibili.
Appello
cui __________ si oppone con osservazioni dell'8 maggio 2000;
Letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto:
A. __________ ha iniziato a lavorare per la convenuta il 1° novembre 1998 in
qualità di gerente e cameriera presso il bar __________ per salario di fr.
3'500.-- mensili (doc. B).
B. Nella propria istanza la dipendente sostiene di essere stata vittima
di un infortunio professionale in data 13 novembre 1998, e dato che la convenuta
aveva omesso di assicurarla, essa è stata messa in mora dall'__________ per il
pagamento delle spese di cura.
Il
18 febbraio 1999 essa sarebbe divenuta inabile al lavoro al 100% a causa di
malattia, e non avrebbe ricevuto il salario di marzo e di aprile né dal datore
di lavoro, e neppure dall'assicurazione, che avrebbe dovuto obbligatoriamente
sussistere in quanto prevista dall'applicabile CCL di categoria. Non avendo più
ricevuto il salario, l'istante si è licenziata in tronco con lettera 15 maggio
1999, percependo in seguito delle prestazioni dall'assicurazione
disoccupazione.
Essa
vanterebbe perciò un credito per salari arretrati, salario del periodo di
disdetta e assegni familiari, il tutto per complessivi fr. 16'323.--, oggetto
della causa introdotta dalla dipendente.
C. Con istanza 15 novembre 1999 la Cassa Disoccupazione del __________
ha proceduto ex art. 29 LADI nei confronti della convenuta per i fr. 3'390.85
oltre interessi di prestazioni da lei erogate alla dipendente. Del merito di
questa richiesta non torna conto di riferire, avendo la convenuta accettato il
giudizio di condanna al pagamento di questo importo, e rimanendo litigiosa
unicamente l'indennità ripetibile di fr. 300.--accordata dal Pretore
all'istante.
D. All’udienza di discussione del 26 novembre 1999 l'istante ha ridotto
la propria richiesta in conseguenza del computo di solo l'80% del salario per
il periodo di malattia e dovendosi dedurre quanto versatole dalla cassa
disoccupazione, oggetto peraltro della di lei separata istanza.
La
convenuta si è per sua parte opposta alle istanze, rilevando la mancanza di
giustificazione del licenziamento pronunciato dalla dipendente, atteso che gli
stipendi sarebbero stati regolarmente pagati, eccezion fatta per il periodo di
malattia, che la dipendente sarebbe stata regolarmente assicurata, e che il suo
stipendio sarebbe in realtà stato di soli fr. 3'000.-- mensili.
E. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, riassunta la fattispecie e
posta l'applicabilità del CCL di categoria, ha ravvisato una violazione
contrattuale da parte della convenuta nella mancata stipula di un contratto di
assicurazione della perdita di salario per il caso di inabilità lavorativa,
giustificando perciò il licenziamento in tronco pronunciato dalla dipendente
per il mancato pagamento delle sue spettanze, quantificate in fr. 11'060.--,
oltre ai fr. 3'390.85 dovuti alla cassa disoccupazione che li aveva anticipati
alla dipendente.
E. Con l'appello la convenuta ribadisce l'esistenza della valida
pattuizione di un salario mensile lordo di soli fr. 3'000.--, e adduce
l'esistenza di un giustificato ritardo nel pagamento del salario, avendo la
convenuta ritenuto che questo sarebbe stato pagato dalla cassa malati.
Ne
conseguirebbe, stante a questo punto la mancanza di giustificazione del
licenziamento in tronco e di conseguenza l'abbandono del posto di lavoro da
parte della dipendente, un credito per lei di soli fr. 6'708.35, dai quali
andrebbero ancora dedotti 1/4 di un salario mensile per l'abbandono del posto
di lavoro e quanto anticipato dalla cassa disoccupazione, con un saldo in
favore della dipendente di soli fr. 2'567.50.
F. Delle osservazioni al gravame della dipendente si dirà, per quanto
necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- A giusta ragione il Pretore ha respinto l'infondata tesi difensiva
della convenuta, secondo la quale la reale volontà delle parti contrattuali
sarebbe stata quella di concordare un salario di soli fr. 3'000.-- lordi.
Infatti,
a fronte di una chiara pattuizione contrattuale che indica l'importo fr.
3'500.-- (doc. B), i conteggi invocati dalla convenuta, gravata dell'onere
della prova in proposito, e riguardanti solo due mesi (doc. 6), hanno solamente
valore di pallido indizio, cui oltretutto si contrappongono analoghi conteggi
per l'importo di cui al contratto (doc. O e 11), ragione per cui è corretta la
decisione di ritenere non dimostrata l'esistenza di una concorde volontà alla
deroga dalle condizioni previste dal contratto di lavoro.
- L'appellante non può negare di essere stata in ritardo nella
corresponsione dei salari di marzo e aprile 1999, oppure di essere stata messa
in mora dalla dipendente.
Ciò
premesso, la questione a sapere se detto ritardo sia stato o meno
"assolutamente giustificato" è squisitamente irrilevante ai fini del
giudizio sulla liceità della disdetta immediata pronunciata dalla dipendente.
Posto
infatti che l'art. 337a CO pone quale condizione il solo ritardo nel pagamento
del salario, prescindendo invece da una difficile distinzione tra ritardi
giustificati e ingiustificati, va protetta la decisione della dipendente di
dipartirsi dal contratto di lavoro, risultato al quale si potrebbe comunque
giungere anche in applicazione dell'art. 337 CO, dovendosi ritenere un grave
motivo ai sensi della norma la mancata affiliazione della dipendente alle
assicurazioni obbligatorie preposte alla tutela del suo salario nel caso di
impedimento al lavoro.
Stante
il fondamento del licenziamento con effetto immediato, va evidentemente
confermata la decisione di accordare la retribuzione alla dipendente durante
l'ipotetico periodo di disdetta, mentre ingiustificate sono le domande della
datrice, non verificandosi l'asserito caso di abbandono del posto di lavoro.
- La reiezione delle argomentazioni dell'appellante comporta
evidentemente anche la conferma delle ripetibili attribuite dal Pretore.
Rimane
comunque di difficile comprensione la domanda dell'appellante volta
all'attribuzione in suo favore di fr. 1'000.-- per ripetibili in conseguenza
della pretesa "soccombenza preponderante degli istanti", dal momento
che essa stessa postulava, nei confronti della Cassa disoccupazione, la
conferma del giudizio pretorile che l'aveva vista soccombere integralmente.
Ne
discende in ogni caso la reiezione del gravame, ai limiti del temerario.
Non
si prelevano tasse o spese.
Alla
dipendente va riconosciuta un'adeguata indennità per le tempestive osservazioni
al gravame da lei presentate (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 150, m. 2
e 10).
Per i quali motivi
DICHIARA E PRONUNCIA
I. L’appello
25 aprile 2000 di __________ e __________ è respinto.
II. Non
si prelevano tasse o spese. L'appellante rifonderà a __________ fr. 200.-- a
titolo di indennità.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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