AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2000.64
Data decisione, Autorità:
07.11.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00064
Lugano
7 novembre
2000 fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile
OA.1996.00675 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con
petizione 30 settembre 1996 da
(rappr. dall'avv. __________)
contro
ora eredi, ossia __________, nonché i
figli __________,
__________, __________ e __________
(tutti rappr. dall'avv. __________)
con cui le attrice hanno chiesto la condanna del convenuto al
pagamento di complessivi fr 499'833.- oltre interessi a titolo di risarcimento
danni dipendenti dalla sua attività di esecutore testamentario;
domanda avversata dal convenuto e che il Pretore ha integralmente
accolto con sentenza 21 marzo 2000;
appellante il convenuto, che con allegato 10 aprile 2000 chiede la
riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre
le attrici con osservazioni 17 maggio 2000 postulano la reiezione dell'appello;
esaminati
gli atti e i documenti dell'incarto,
ritenuto
in fatto: 1. In
data 8 luglio 1992 è deceduto a __________ __________, lasciando la terza
moglie, __________, e le loro figlie comuni, __________ e __________. Con disposizione
testamentaria 30 marzo 1992 egli aveva diseredato la figlia di primo letto
__________ e la figlia avuta in seconde nozze, __________ (doc. B).
In
un precedente testamento -21 marzo 1978- __________ aveva designato l'avv.
__________ suo esecutore testamentario (doc. BB).
-
Fra
gli attivi della successione figurava un fondo di mq 818 situato in __________
a __________ (mapp. no. __________ e __________ RFD __________), sul quale
sorge un immobile che fu l'abitazione coniugale dei signori __________ fino al
-
A dipendenza dell'aggravio ipotecario sul medesimo e delle situazione debitoria
nei confronti del __________ (doc. G), già all'inizio del 1993 le eredi e in particolare
la vedova signora __________ si sono determinate alla vendita del medesimo. In
numerosi scritti, la signora __________ aveva fatto parte l'esecutore testamentario
delle sue preoccupazioni, ovvero della sua intenzione di realizzare il bene
immobile e della necessità concreta di procedere in tal senso in breve tempo
(cfr. in particolare doc. M e N). L'immobile è poi stato venduto dalle signore
__________, __________ e __________ solo nel luglio 1996 per il prezzo complessivo
di fr. 800'000.- (doc. DD).
-
La
presente vertenza è sorta a dipendenza del comportamento dell'esecutore testamentario
che, negligendo l'occasione di vendere il fondo per la somma di complessivi fr.
1'200'000.- al prof. __________ nel marzo 1993, ha preferito attendere il
definitivo consenso di altra persona interessata -tale __________ - per la
cifra di fr. 1'400'000.- che tuttavia, quando il primo affare era ormai
sfumato, rinunciò anch'egli all'acquisto. Nel seguito è poi stato difficile
trovare altri interessati al terreno, sia per l'indebolimento del mercato
immobiliare in genere, sia a causa delle caratteristiche del fondo, ossia della
sua esigua superficie, dello stato d'abbandono della casa e della sua
situazione fra la linea ferroviaria del Gottardo e una strada di fortissimo
traffico urbano. Lo dimostrerebbe la differenza fra il prezzo ottenuto con la
vendita e il prezzo delle trattative condotte nel 1993. Alle attrice è così
derivato un notevole pregiudizio (delle cui poste si dirà dettagliatamente nel
seguito) di cui chiedono il risarcimento all'avv. __________.
-
Con
la petizione le attrici rimproverano in particolare al convenuto di non aver
seguito le loro istruzioni, accettando l'offerta di acquisto del prof.
__________, cittadino svizzero seriamente determinato al negozio, in
particolare lasciando trascorre invano -dopo numerosi contatti- il termine
ultimo del 25 marzo 1993, fissato al convenuto dal patrocinatore del potenziale
acquirente per concludere la pattuizione (doc. F). D'altra parte, esse imputano
all'avv. __________ di aver perseverato nel prestare maggior attenzione
all'offerta di __________ che, ancorché disposto a pagare un prezzo maggiore,
offriva ben poche garanzie di concludere l'affare, già per il fatto di non aver
disposto a quel momento né delle necessarie autorizzazioni all'acquisto in
quanto cittadino straniero, né del necessario permesso di dimora in Svizzera.
Due, in sostanza, i pregiudizi patiti dalle attrici: la svendita dell'immobile,
solo dopo qualche anno, e la mancanza tempestiva di mezzi per riuscire a
comporre bonalmente la vertenza avviata nei loro confronti dalla coerede
__________, formalmente diseredata dal de cuius. Per questi motivi esse
ravvedono nell'atteggiamento passivo dell'esecutore testamentario una grave
violazione dei suoi doveri di diligenza nei loro confronti.
Il
convenuto resiste in causa negando ogni sua responsabilità. Contestando i fatti
così come esposti da controparte, precisa che il signor __________ non era
stato individuato da lui come potenziale acquirente, ma era persona nota ai
signori __________, avendo trascorso un periodo di ospedalizzazione a
__________ contemporaneamente a . Sostiene che fu quindi il
__________ stesso a prendere contatto con la signora __________ e a formulare
l'offerta di acquisto per fr. 1'400'000.- Il suo incontro con l'esecutore
testamentario avvenne così per il tramite della vedova del de cuius e fu in
quell'occasione che __________ sottoscrisse l'impegno 27 febbraio 1993
indirizzato a __________ (e da lei controfirmato) a comperare per il tramite di
una sua società (), per fr. 1'400'000.-, l'immobile di __________ in
via __________ che avrebbe adibito a scopi commerciali; e perciò vincolando
tale impegno all'ottenimento "dell'autorizzazione dell'autorità comunale
per l'esercizio di questa attività" (doc. 10). Impegno seguito a pochi
giorni -in data 9 marzo 1993- dalla garanzia di fr. 100'000.- rilasciata, per
conto dell'interessato, dalla __________ all'avv. __________, evidentemente
come segno tangibile della serietà dei suoi intenti (doc. R). Fa notare che
comunque il fallimento della trattativa __________ portò all'incasso di quei
fr. 100'000.-. Nega che il bene immobile avesse perso valore, accennando a una
terza occasione di vendita, ovvero a tale signor __________, disposto
all'acquisto per fr. 1'300'000.- ancora nel marzo 1994. Considera il suo
mandato di esecutore testamentario terminato con la decisione delle eredi di
rimanere in comunione e sostiene essere un'iniziativa delle sole attrici quella
di vendere l'immobile al prezzo di fr. 800'000.-
-
Il
Pretore, accogliendo la petizione, ha in definitiva rilevato che il
convenuto, rinunciando alla vendita della proprietà di via __________ al prof.
__________, ha contravvenuto ai suoi doveri e ha causato alle qui attrici e a
__________ un pregiudizio economico, in nesso causale adeguato con la
violazione dei suoi obblighi di esecutore testamentario. In particolare, il
primo giudice ha considerato l'eventualità della vendita al prof. __________
come il mezzo più adeguato per sistemare la pesante situazione debitoria della
successione e per consentire la divisione dell'eredità in tempi ragionevoli. Al
proposito rileva come la banca avesse minacciato di disdire i crediti concessi
a suo tempo ai coniugi __________ per il 31 marzo 1993. Considera inoltre il
prezzo di fr. 1'200'000.- come adeguato al valore dell'immobile, stimato di
poco inferiore da due diverse perizie. Malgrado il prezzo superiore, afferma
che l'offerta __________, oltre a non godere della preferenza delle coeredi,
era meno indicata alla soluzione dei problemi della successione, sia perché
richiedeva tempi più lunghi, sia perché dipendente dalla concessione di
autorizzazioni non ancora concesse al momento della scelta fra le due opzioni
(ossia il 25 marzo 1993), sia ancora perché "nulla era noto in merito alle
effettive possibilità di finanziamento del potenziale acquirente" (sent., pto.
4.3).Quanto alle diverse poste del credito litigioso, il pretore ha constatato
la mancata contestazione da parte del convenuto, in quanto generica, ovvero non
motivata, così che le singole pretese hanno dovuto essere ammesse senza
particolare disamina.
-
Con
l'appello il convenuto giustifica anzitutto la sua "generica"
contestazione dei crediti di controparte, adducendo che l'esposizione delle
singole poste risulta sommaria e di difficile comprensione. Per il resto, dopo
aver puntualizzato i compiti dell'esecutore testamentario, i limiti della sua
responsabilità e i rapporti con gli eredi, sostiene che al momento delle scelte
oggetto della vertenza non esisteva una situazione di grave indebitamento della
successione per rapporto agli attivi, ma un pesante debito della signora
__________. Né egli era tenuto a seguire le istruzioni delle eredi, tanto più
che apparivano ambigue, così come attesta l'atteggiamento della vedova
__________ di fronte all'eventualità della vendita a __________, cui aveva già
concesso l'accesso alla casa, consegnandogli le chiavi. Sottolinea che il
criterio della sua scelta è stato il maggior ricavo che avrebbe fruttato quella
seconda occasione, mentre l'abbandono dell'affare da parte dell'interessato
corrispondeva a un suo diritto. Per quanto riguarda il prof. __________,
l'appellante rileva come il termine impartitogli dal suo rappresentante per
concludere il negozio fosse prematuro, tenuto conto che la prevista
compravendita avrebbe comunque dovuto essere preceduta dal trapasso per
successione del bene immobile alle eredi. Osserva infine che il pregiudizio lamentato
dalle attrice non è in un rapporto di causale adeguato con la sua attività,
conforme agli ampi poteri riservatigli dalla legge.
Delle
osservazioni con cui le attrici postulano la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nel seguito.
-
L'articolo
518 CC prevede che salvo contraria disposizione del testatore, l'esecutore
testamentario ha gli stessi diritti e doveri dell'amministratore di una
successione; in generale egli deve far rispettare la volontà del testatore; in
particolare, deve amministrare la successione, pagarne i debiti, soddisfare i
legati e procedere alla divisione (art. 518 cpv. 2 CC). Per corrispondere all'eventuale
esigenza di estinguere debiti della successione egli può realizzare determinati
attivi, eventualmente tutti gli attivi presenti (Druey, Grundriss des Erbrechts,
ed. 4, p. 184), e quindi anche beni immobili (Druey, op. cit., p. 193,
N. 70). Procedendo in tal senso, l'esecutore non è vincolato al parere degli
eredi, nemmeno a un loro eventuale unanime consenso (Druey, op. cit., p.
188, N. 36), anzi può agire addirittura contro tale posizione, godendo di un
ampio potere d'apprezzamento e di decisione (Künzle, Der Willensvollstrecker,
Zurigo, 2000, p. 83; Karrer, Schweizerisches Zivilgesetzbuch II, Basilea
1998, art. 518 CC, N. 40): in particolare, egli deve agire esclusivamente in
modo adeguato ai suoi compiti ("nur auf die Richtigkeit verpflichtet":
Druey, ibidem, N. 71); in altre parole, il diritto dispositivo che per
legge è di sua pertinenza (Künzle, op. cit., p. 246) esclude ogni
intervento degli eredi (Bracher, Der Willensvollstrecker, Zurigo, p. 71;
Künzle, op. cit., p. 61). In merito ai beni immobili e alla loro
eventuale alienazione, agendo in nome proprio, anche se per conto della
successione, l'esecutore otterrà la trascrizione della proprietà del bene a
Registro fondiario, semplicemente comprovando tale sua qualità (Tuor, in
Comm. di Berna, 1964, art. 518 CC, N. 12; Torricelli, L'esecutore
testamentario in diritto svizzero, Berna, 1953, p. 153; Lob, op. cit.,
p. 64). Ciò non toglie che, previamente, il bene immobile -di regola- dovrà
essere iscritto a nome della successione sulla base del certificato ereditario
che, con le riserve previste dalla legge (art. 559 CC), indica gli eredi legali
e istituiti; né può essere escluso che, in casi d'urgenza, un'iscrizione
provvisionale possa prescindere dall'elenco degli eredi (Lob, op. cit.,
p. 62-63).
-
Alla
responsabilità dell'esecutore testamentario si applicano per analogia i
disposti di legge sul mandato (Druey, op. cit., p. 189; Lob, Les poivoirs
de l'exécuteur testamentaire en droit suisse, p. 119; Künzle, op. cit.,
p. 120; Escher, in Comm. di Zurigo, 1959, art. 518 CC, N. 14): in
particolare, egli è responsabile, anche nei confronti degli eredi, per la sua
carente diligenza che abbia causato loro un danno, ovvero -ad esempio-
intraprendendo procedure temerarie o omettendo di perseguire tempestivamente un
debitore poco solvibile (Lob, op. cit., p. 119). Per contro, il preventivo
accordo della successione su una determinata decisione, esclude la responsabilità
dell'esecutore derivante dalla stessa (Tuor, op cit., ibidem, N. 24). Qualora
siano dati i presupposti per la condanna dell'esecutore testamentario al risarcimento
dei danni, il giudice ne fissa l'importo secondo le circostanze e la gravità dell'errore
(Lob, op. cit., p. 124; Karrer, op. cit., ibidem, N. 112).
-
L'azione
di responsabilità nei confronti dell'esecutore testamentario promossa dagli
eredi per il pregiudizio loro arrecato dev'essere formalmente introdotta dagli
eredi congiuntamente se la divisione non è ancora avvenuta (DTF 51 II
195; Lob, op. cit., p. 123; Karrer, op. cit., ibidem, N. 113). La
questione non è dibattuta, ma dev'essere esaminata d'ufficio, in quanto
comporta un presupposto sostanziale per l'applicazione di diritto federale (DTF
96 II 123 segg.).
Nel
caso concreto, a prescindere dalla mancanza di qualsiasi indicazione sull'avvenuta
divisione, va almeno precisato che al momento dell'introduzione dell'azione -il
-
ottobre 1996- la figlia di primo letto del de cuius __________ che
-diseredata dal padre- aveva contestato giudizialmente quella disposizione con
petizione 6 luglio 1993, già aveva concluso con le qui attrici la transazione
22 marzo 1994 (doc. 4). Con la stessa __________ è stata reintegrata nella
successione del padre quale erede legittima, ossia avente diritto alla quota
legittima; di conseguenza -ritirata l'opposizione al rilascio del certificato
ereditario a suo tempo inoltrata- il Segretario assessore della Pretura del
distretto di Lugano ha decretato che gli unici eredi della successione di
__________ sono la moglie e le figlie __________, __________ e __________ (doc.
6 di data 9 maggio 1994). Sennonché , ai fini della legittimazione attiva alla
presente causa (peraltro non contestata dal convenuto), è agli atti uno scritto
6 febbraio 1995 all'esecutore testamentario dell'avv. __________, allora patrocinatore
di __________, con cui gli indicava che le coeredi avevano raggiunto un
ulteriore accordo, ossia di estromissione dalla Comunione ereditaria di
__________ (doc. 20); comunicazione rimasta incontestata -per quanto qui
risulti- sia da parte dell'erede interessata, sia da parte dell'esecutore
testamentario. Contrariamente poi a un ulteriore scritto dello stesso avvocato
alle coeredi e al convenuto (doc. 19), anche __________, figlia di __________
(quest'ultima figlia di secondo letto del de cuius) era stata diseredata al
pari della madre con disposizione testamentaria 30 marzo 1992 (doc. BB,
dattiloscritto, foglio 2). Ne consegue che né la madre, né la figlia risulta
che si siano in qualsiasi modo opposte all'univoca volontà del testatore. Ciò
che basta per ritenere data -in questa sede- la legittimazione attiva delle attrici
nella presente causa di responsabilità contro l'esecutore testamentario.
-
Nel
merito della questione, vale la pena di considerare se le eredi, in particolare
le attrici, abbiano espresso il loro consenso all'esecutore testamentario in
merito alla decisione di preferire come compratore del fondo __________ al
prof. __________; ciò che comporterebbe l'esclusione per questo solo motivo
della responsabilità del convenuto. Orbene, non è contestato che __________ non
fu individuato come potenziale acquirente dall'avv. __________ sulla base delle
proprie indagini, ma che era un conoscente dei coniugi __________ e aveva fors'anche
stretto amicizia con __________ (teste avv. __________); è altrettanto pacifico
che almeno la vedova del de cuius fosse informata sin dall'inizio
dell'interesse espresso da __________, tant'è che controfirmò la sua prima
dichiarazione in tal senso del 27 febbraio 1993 (doc. 10), entrando nel merito
dell'offerta (teste avv. __________). Tuttavia, il significato di quella firma
non solo è difficilmente intuibile, ma nemmeno può essere dedotto da altri elementi
a conferma di un'eventuale preferenza delle eredi per quell'interessato nei
confronti del prof. __________; anzi, proprio perché fosse chiaro il contrario,
la stessa __________, per mano del suo rappresentante avv. __________, il 1.
marzo 1993, ossia pochi giorni dopo, esprimeva con determinazione all'esecutore
testamentario che "quel generico impegno non giustifica la rinuncia alla
conclusione del contratto con il prof. __________ prevista per il 9 marzo e
nemmeno un tentativo di procrastinare la sottoscrizione" (doc. P). Se ne
deve concludere che il comportamento delle attrici non è stato tale da
escludere la possibilità di ritenere responsabile l'esecutore testamentario per
non aver concluso la compravendita con il prof. __________.
-
Quanto
all'interesse di quest'ultimo all'acquisto dell'immobile non vi sono elementi
per un giudizio negativo di tale eventualità, anzi: il prezzo offerto doveva
essere considerato equo rispetto al mercato immobiliare di allora (cfr. perizia
immobiliare 16 febbraio 1993 dell'Ufficio cantonale di stima, doc. E),
l'offerta era libera da qualsiasi premessa di legge concernente la persona
dell'acquirente e l'affare era gradito a tutte le coeredi, ossia non soltanto
alle attrici, ma anche a __________ che su quella base e nei tempi prospettati
era disposta a essere tacitata dalle coeredi sulla base della legittima (testi
avv. __________ e avv. __________). Inoltre, e non è poco, accedendo a tale
negozio, il convenuto sarebbe stato garantito per la sua eventuale responsabilità
dal ripetuto, univoco consenso delle attrici. Ma, come esposto sopra, non è in
base a questi criteri che dev'essere giudicato l'agire dell'esecutore testamentario.
Determinante nella fattispecie è il giudizio sulla decisione che gli viene
rimproverata, ossia di aver preferito concludere l'affare con __________, non tenendo
conto delle incognite legate a tale negozio.
Questa
Camera non ritiene tuttavia che di tale decisione, rispettivamente di quella di
abbandonare le trattative con il prof. __________, possa essere fatto un serio
rimprovero all'esecutore testamentario, ovvero considerare che così facendo
egli sia venuto meno alla diligenza che imponeva il suo compito di legge.
Infatti, data per acquisita la necessità di realizzare il bene immobile
(questione pacifica in causa), l'offerta __________ -oltre ad essere superiore
nel prezzo alla prima- poteva anch'essa venir presa in seria considerazione,
malgrado il fatto che la persona interessata fosse straniera e quindi non
immediatamente abilitata all'acquisto di immobili. Al proposito va detto: che
-come già ricordato- si trattava di persona conosciuta all'attrice __________;
che, dopo aver messo per scritto -alla presenza della stessa signora e del
convenuto- la sua intenzione di acquistare, egli dava ordine alla sua banca già
in data 6 marzo 1993 di "prestare nelle mani dell'avv. __________, notaio,
una garanzia bancaria di frs. 100'000.- (centomila) per l'eventualità che non dovessi,
non ostante ricevuta l'autorizzazione, prestarmi poi a concludere l'atto
notarile definitivo", sempre menzionando la cifra di fr. 1'400'000.- (doc.
11); che, in effetti, la prevista garanzia bancaria 9 marzo 1993, valida fino
al 9 settembre successivo, è stata consegnata all'esecutore testamentario, con
chiaro riferimento al prospettato negozio (doc. R); e che, a conferma della sua
intenzione, __________ aveva compiuto gli atti necessari per ottenere i
permessi in vista di formalizzare l'acquisto: l'8 marzo 1993 aveva formulato
domanda all'autorità LAFE di prima istanza (doc. 13, foglio 1) e il 27 marzo
-appena ottenuta la dichiarazione favorevole dell'Autorità cantonale di
sorveglianza LAFE (doc. 14)- aveva chiesto il necessario permesso di lavoro
(doc. 15). Al proposito, non può essere disattesa la tempestività con cui
l'avv. __________ -per conto di __________ - ha messo in moto queste procedure;
comunque la circostanza che entrambe si siano in brevissimo tempo
favorevolmente concluse per l'istante può senz'altro significare che le
premesse per l'ottenimento delle autorizzazioni richieste erano palesemente
date e che questa circostanza era stata rettamente valutata e prevista dall'esecutore
testamentario, così da poter considerare gli ostacoli paventati più formali che
sostanziali. Potrebbe restare il rimprovero di non aver considerato
eccessivamente alto il prezzo offerto da __________, ossia -secondo le
affermazioni del perito giudiziario (perizia, p.12)- ben al disopra di quanto
potesse essere il valore venale del fondo nel 1993. Sennonché, se questa affermazione
non ha ragione di essere messa in dubbio, allora essa deve valere, pur tenendo
conto della differenza delle offerte, anche per l'affare prospettato dal prof.
__________, visto come la stima peritale del valore venale dei fondi giunga a
fr. 886'000.- (perizia, p. 11). Considerati tutti questi elementi, non si può
rimproverare al convenuto, di aver preferito spuntare fr. 200'000.- in più
dalla vendita dell'immobile; che poi il negozio non venne concluso è questione
che esula dall'attività dell'avv. __________, né le attrici sostengono che
altri elementi dovessero far intendere che, malgrado la conclamata serietà
d'intenti, l'affare non sarebbe giunto in porto. Né alcun altro elemento istruttorio
attribuisce al convenuto l'esito negativo della trattativa in esame.
- Per
il resto, va osservato che, mentre in precedenti scritti, le attrici
rimproveravano al convenuto, decaduta la trattativa __________, di non aver più
intrapreso alcunché in loro favore, l'argomento appare estraneo alla vertenza
giudiziaria: infatti, l'unico vero rimprovero mosso alla controparte è quello
descritto negli allegati introduttivi e posto a fondamento del preteso credito
delle attrici (petizione, ad 7.1; replica, p. 11 e 12), mentre l'ulteriore
argomento, proposto in sede di conclusioni (ad 2.5), resta escluso dal merito
della lite poiché proposto tardivamente (Cocchi / Trezzini, CPC-TI, art.
74, m. 4 - 6).
Stando
così le cose, non dev'essere affrontato il tema del calcolo del danno, rispettivamente
della presenza degli altri presupposti del credito vantato dalle attrici.
- L'appello
di parte convenuta deve così essere accolto e la sentenza pretorile riformata
di conseguenza. Le spese e le ripetibili di prima e di seconda istanza seguono
la soccombenza.
Al
convenuto, deceduto in data 3 luglio 2000, sono succeduti in causa i suoi
eredi, ossia la moglie __________, nata __________, e i figli __________,
__________, __________ e __________ (cfr. certificato ereditario 18 agosto
2000). Essi hanno accettato l'eredità e la continuazione di questa causa, subentrando
nella lite (comunicazione 11 settembre 2000).
Motivi
per i quali,
richiamati
per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia:
I. L'appello
10 aprile 2000 dell'Avv. __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 21 marzo 2000 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione
2, è così riformata:
-
La petizione
-
ottobre 1996 di __________, __________ e __________ è respinta.
-
La tassa di
giustizia di complessivi fr. 7'500.- e le spese, da anticipare come di rito,
sono poste a carico delle attrici in solido. Esse sono pure tenute a rifondere
a __________, nonché a __________, __________, __________ e __________,
complessivamente fr. 22'000.- a titolo di ripetibili.
II. Le
spese della procedura di appello e la tassa di giustizia, per complessivi fr.
4'000.-, già anticipati dall'appellante, sono poste a carico delle attrici.
Esse verseranno in solido alle controparti la somma di fr. 7'000.- a titolo di
ripetibili di questa sede.
III. Intimazione a:
–
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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