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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2000.58
Data decisione, Autorità:
13.07.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00058
Lugano
13 luglio
2000/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.97.101 della Pretura del distretto
di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 11 febbraio 1997 da
rappr.
dall’avv. __________
contro
rappr.
dall’avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 44'153.30
oltre interessi a titolo di prezzo di vendita;
Domanda
avversata dalla convenuta e ammessa dal Pretore per fr. 42'903.30 oltre interessi
con sentenza 3 marzo 2000;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello del 23 marzo 2000 postula in via principale
l'annullamento di ogni atto di procedura a partire dalla risposta di causa, ed
in via subordinata la sua riforma nel senso di respingere la petizione;
Mentre
l’attrice con osservazioni e appello adesivo del 10 maggio 2000 chiede la reiezione
del gravame avversario e l'accoglimento della propria impugnazione, con cui postula
l'integrale ammissione della propria pretesa;
Letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Posti
a giudizio i seguenti punti di questione
-
- se deve essere accolto l’appello
-
- se deve essere accolto l’appello
adesivo
-
- tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attrice
afferma di avere ripetutamente fornito materiali da costruzione alla convenuta,
sua cliente da 15 anni. Dall'estate del 1995 essa avrebbe sospeso ogni
pagamento, accumulando uno scoperto di fr. 44'153.30 oltre interessi, importo
oggetto della causa.
B. Nella risposta del 1° aprile 1997, presentata dalla convenuta
personalmente, la resistente ha eccepito la mancata considerazione in suo
favore di un "bonifico" di fr. 1'957.--, ossia di un ribasso che le
sarebbe dovuto su certe fatture per effetto di una convenzione in tal senso
delle parti (doc. 7), e di una pretesa risarcitoria di fr. 2'959.-- per la
sospensione dei lavori in un cantiere a causa della mancata fornitura di materiale
(doc. 6).
Uno scritto di
reclamo della convenuta dell'11 febbraio 1992 per problemi avuti su determinati
cantieri sarebbe inoltre rimasto inevaso (doc. 5), i prezzi unitari esposti
nelle fatture non concorderebbero con il listino prezzi, alla convenuta dovrebbe
essere concesso un bonus annuale, ed infine il precetto esecutivo sarebbe stato
erroneamente spiccato contro __________.
C. L'attrice in replica ha confutato le obiezioni della
resistente, che le ha per sua parte ribadite in duplica.
D. Il 4 febbraio 1998, ossia alla scadenza del termine assegnato
dal Pretore per la presentazione delle conclusioni, la convenuta, assistita da
un patrocinatore, ha presentato succinta istanza fondata sull'art. 39 cpv. 2
CPC chiedente l'annullamento di tutti gli atti di procedura compiuti a partire
dalla risposta di causa, sostenendo che gli atti da lei compiuti senza
patrocinatore le arrecherebbero "un evidente pregiudizio cui si può
rimediare solo con l'annullamento".
E. Il Pretore con decreto 3 marzo 2000 ha respinto l'istanza di
annullamento, rilevando che in essa non sarebbe stato addotto alcun fatto
concreto e che la convenuta non avrebbe neppure fornito motivo alcuno di
dubitare della sua capacità di condurre personalmente la causa con la dovuta
chiarezza, ma che al contrario avrebbe compiutamente esposto le proprie
argomentazioni.
Con sentenza
anch'essa datata 3 marzo 2000 il Pretore ha deciso il merito della vertenza,
ammettendo la pretesa dell'attrice eccezion fatta per l'importo di fr. 1'250.--
che andrebbe riconosciuto alla convenuta a titolo di ribasso convenzionale,
mentre che le ulteriori eccezioni della convenuta non sarebbero state debitamente
comprovate.
F. Delle argomentazioni e domande di cui ai gravami delle parti, come
pure delle rispettive argomentazioni difensive si dirà, per quanto necessario,
nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- L’appellante postula l’annullamento di tutti gli atti successivi
alla risposta facendo valere una pretesa violazione dell’art. 39 CPC poiché,
stante la sua incapacità a difendersi, il Pretore non lo avrebbe diffidato a
munirsi di un patrocinatore, con la comminatoria della designazione d’ufficio.
1.1 Ogni persona avente l’esercizio dei diritti civili, come pure le
società in nome collettivo e quelle in accomandita, possono procedere in lite
con atti propri (art. 38 cpv. 1 CPC). La capacità processuale comprende,
appunto, la facoltà di compiere personalmente tutti gli atti di causa (art. 39
cpv. 1 CPC). Nel Ticino, come in tutto il resto della Svizzera, le parti non
sono obbligate a farsi patrocinare in giudizio, obbligo che esiste invece in
Germania e in Italia per la maggior parte dei procedimenti civili (DTF
del 23 novembre 1995 in re T., consid. 3a con rinvii). Quando il giudice
ritiene però che una persona non sia capace di proporre e di discutere con la
necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi entro breve termine
di un patrocinatore, con la comminatoria – se convenuta – della nomina di un
avvocato d’ufficio (art. 39 cpv. 2 CPC).
La nomina di un
avvocato d’ufficio (e la diffida che precede tale nomina) configura una
restrizione della capacità processuale. Per il suo carattere di eccezione essa
deve giustificarsi alla luce di particolari circostanze, oggettive e soggettive,
che il Pretore valuta facendo capo al suo ampio potere di apprezzamento (Rep.
1989, pag. 168 in alto; 1988, pag. 375 consid. a). Il solo fatto che un
convenuto sia sprovvisto di patrocinatore ancora non significa, quindi, che
esso vada diffidato a munirsi di un legale o che il giudice gli debba nominare
un avvocato d’ufficio. Se così fosse, la capacità di compiere personalmente
tutti gli atti processuali sarebbe svuotata di senso. Determinante è la
ponderazione delle capacità personali della parte per rapporto al grado di difficoltà
che la causa presenta, considerato anche lo stadio in cui il processo si trova
(cfr. casistica in: Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 39, m. 8 e segg.).
Un convenuto può apparire incapace di difendersi, ad esempio, per insufficienti
cognizioni giuridiche, ma anche per malattia, per incapacità di provvedere a sé
medesimo o per il suo contegno sconveniente, che turba l’ordine del processo (Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, Berna 1990, vol. I,
n. 7.2 ad art. 29). La situazione va apprezzata di caso in caso.
1.2 In concreto, contrariamente a quanto sostenuto nell’appello, nulla
induce a ritenere che la convenuta non fosse in grado di discutere con la
necessaria chiarezza la propria causa.
Ancorché succinto,
il suo allegato responsivo di data 1° aprile 1997 è infatti formalmente
corretto, e il merito della vertenza è esposto con assoluta chiarezza e
precisione, sicché non vi è dubbio alcuno sul fatto che la convenuta abbia
pienamente compreso la portata delle richieste formulate nei suoi confronti, né
si può ritenere che essa abbia negligentemente omesso l’adduzione di rilevanti
elementi fattuali, figurando al contrario l'esposizione di tutta una serie di
obiezioni alla pretesa attorea.
A riprova di ciò,
l'attrice è stata costretta ad introdurre una replica più consistente della
stessa petizione, e con la duplica la convenuta ha nuovamente esposto in forma
corretta, ribadendole, le proprie argomentazioni.
Certo, a parte le
eccezioni compensatorie di cui si dirà più avanti, essa non ha potuto
contestare oltre un certo limite la pretesa avversaria, ma ciò è dovuto alla
sua sostanziale soccombenza in questa causa -tolte le predette questioni, di
secondaria importanza, ci troviamo in definitiva in presenza di forniture di
merci non pagate- e non invece ad un'incapacità di difendersi che le sarebbe
stata di pregiudizio.
Non a caso, del
resto, l'istanza di annullamento 4 febbraio 1998 della convenuta (a quel
momento patrocinata) non menziona alcuna concreta ragione o circostanza a
sostegno della tesi secondo cui le sarebbe derivato pregiudizio per la mancanza
di un patrocinatore.
Siffatta tesi
viene addotta solo con l'appello, e perciò tardivamente (art. 321 CPC), ragione
per cui va in definitiva disattesa la censura di nullità conseguente a
violazione dell’art. 39 CPC sollevata dell’appellante.
- La convenuta, in via subordinata (appello, pag. 6 e segg.) , adduce
delle ragioni di merito in base alle quali si giustificherebbe di riformare il
giudizio impugnato nel senso della reiezione delle pretese dell'attrice.
Essa afferma in
particolare che sarebbe stato disatteso l'avvenuto pagamento di acconti per
complessivi fr. 110'000.--, attestati dai doc. 2 e 3, che andrebbero in ogni
caso dedotti dalla pretesa dell'attrice, che sarebbe di conseguenza totalmente
azzerata.
La tesi è
irricevibile per effetto del prefato art. 321 CPC.
L'argomentazione è
infatti estranea a quelle sollevate dalla convenuta nei propri allegati
introduttivi, dai quali risultava al contrario assodata l'esistenza di un saldo
contabile in favore dell'attrice di fr. 44'153.30, dal quale dedurre, se del caso,
gli importi risultanti in suo favore dalle limitate contestazioni della convenuta.
Oltre che
irricevibile, l'argomentazione appare comunque inverosimile: si può infatti
essere certi del fatto che se la convenuta avesse realmente pagato, a varie
riprese, fr. 110'000.-- a fronte di fatture scoperte per soli fr. 44'000.-- e
rotti (il che è di per sé inverosimile)) essa, ancorché priva di assistenza
legale, non avrebbe esitato a farlo rimarcare, motivo per cui, in base alla
comune esperienza, può ragionevolmente essere affermato che gli acconti in
questione nulla hanno a che vedere con le fatture di cui l'attrice ha reclamato
il pagamento e che il convenuto nella prima fase del processo non ha affermato
di avere pagato.
Tolta la tesi
dell'avvenuto pagamento, si rileva che la resistente per il resto non ripropone
più le argomentazioni difensive e le eccezioni compensatorie addotte nei propri
allegati introduttivi, ragione per cui ne deve derivare la reiezione dell'appello
principale, di evidente natura dilatoria.
- Con l'appello adesivo l'attrice contesta la deduzione di fr.
1'250.-- operata dal Pretore dal suo credito, asserendo che questa non sarebbe
dovuta per il motivo dell'avvenuta cessazione dei pagamenti.
A torto.
Come rettamente stabilito
dal Pretore, gli atti indicano in effetti che la facilitazione in questione
consisteva in pratica in un periodico ristorno al cliente di una (non
precisata) percentuale degli importi delle fatture (doc. 8 e segg.; doc. 23 e
24: "Jahresrückvergütung"), indipendente in quanto tale dai termini
di pagamento delle fatture.
Si trattava
perciò, in definitiva, di un ribasso contrattuale, ovvero di una riduzione
dell'ammontare delle fatture, che il teste __________ riconosce (implicitamente)
essere stata accordato alla convenuta anche per il 1996, salvo poi essere
"tenuto in sospeso" -il che può avvenire solo per un credito
esistente- a causa dei ritardi nei pagamenti, e perciò ingiustificatamente.
Ne consegue perciò
la reiezione anche del gravame adesivo.
Tassa di
giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza delle parti (art. 148
CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 23
marzo 2000 di __________ è respinto.
II. Le spese della
procedura d’appello, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 850.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 900.--
già anticipati
dall’appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere all'attrice
fr. 1'500.-- per ripetibili di appello.
III. L'appello adesivo 10 maggio 2000 di __________ è respinto.
IV. Le spese della procedura d’appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 180.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 200.--
già anticipati
dall’appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla
convenuta fr. 250.-- per ripetibili di appello.
V. Intimazione: - __________
Comunicazione alla
Pretura del distretto di Lugano,
sezione 2.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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