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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2000.45
Data decisione, Autorità:
28.09.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00045
Lugano
28 settembre
2000/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.1997.00072
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con petizione 8
luglio 1997 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con la
quale chiede l'accertamento del suo diritto esclusivo di disporre di un conto
bancario a lei intestato ed aperto dal convenuto presso la __________,
succursale di _________ che il Pretore, con sentenza 7 febbraio 2000, ha
respinto.
Appellante
l'attrice che, con appello 10 marzo 2000, chiede la riforma del primo giudizio
nel senso di accogliere la propria domanda mentre la controparte, con
osservazioni 3 maggio 2000, propone la reiezione del gravame.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.
Considerato
in
fatto ed in diritto:
- Nel novembre 1994 __________, nonno della minore __________, ha
aperto un conto bancario presso la __________ indicando quale titolare e
beneficiaria economica del conto l'abiatica. Su quel conto __________ ha
operato prelevamenti e versamenti.
La
minore - confrontata con il rifiuto della _________ di permetterle di disporre
del conto, per il tramite della madre sua rappresentante legale, a motivo del
fatto che il nonno si era riservato il diritto di disporne liberamente sino
alla maggiore età dell'abiatica - ha convenuto in giudizio la banca chiedendo
l'accertamento del suo diritto di disporre illimitatamente ed esclusivamente di
quel conto bancario. Sostiene che gli importi ivi depositati rappresentano una
donazione a suo favore.
è intervenuto in lite in via accessoria ed in seguito, con l'accordo delle
parti, ha sostituito la posizione della banca convenuta che è stata, di conseguenza,
dimessa dalla lite. Egli contesta di aver voluto effettuare una donazione alla
nipote, afferma di essere l'unico avente diritto economico dei beni depositati
sul conto bancario e di aver aperto il conto a nome della nipote solo per motivi
successori affinché questa potesse disporne, prima della maggiore età, solo in
caso di suo decesso.
- Il
Pretore, con la sentenza impugnata, ha respinto la petizione ritenendo che l'attrice
non aveva dimostrato che l'apertura del conto a suo nome era costitutiva di una
donazione a suo favore e che il riconoscimento, nell'operazione bancaria, di un
contratto a favore di terzi lo poteva essere solo nella sua forma imperfetta e
quindi senza diritto alcuno del terzo, in casu la nipote del convenuto, di
pretendere in proprio la prestazione dalla banca.
Dei
motivi dell'appello dell'attrice e delle osservazioni della controparte si
dirà, per quanto necessario, nel seguito dell'esposizione di questo giudizio.
-
Il
contratto a favore di terzi di cui all'art. 112 CO, figura giuridica che può
individuare l'apertura di un conto bancario al nome di altra persona rispetto a
chi dispone (Pra 85/1996, 516 per un libretto bancario di deposito; Engel,
Traité des obligations en droit suisse, pag. 422; Krauskopf, Der Vertrag
zugunsten Dritter, Tesi Uni Friburgo 1999, n. 403), ha sempre una causa
giuridica (rapporto di copertura) che si fonda sulla relazione di diritto che
unisce o unirà lo stipulante (nel caso concreto ) ed il terzo
(). Questo rapporto di copertura deve essere valido giuridicamente e,
se tale non è, la prestazione del promittente (banca) al terzo non è dovuta o,
se già eseguita, spetta allo stipulante l'azione di restituzione per indebito
arricchimento verso il terzo (Engel, op. cit., pag. 419). L'eccezione di
invalidità del rapporto giuridico tra stipulante e terzo oltre che competere,
evidentemente, allo stipulante può essere sollevata anche dal promittente
chiamato ad eseguire la prestazione verso il terzo (Krauskopf, op. cit.,
n. 1280 e seg.).
-
Nel
caso di specie le parti divergono sull'identificazione della causa giuridica di
copertura. La parte attrice vi ravvisa una donazione mentre il convenuto una disponibilità
a favore dell'abiatica solo in caso di suo decesso.
Sarebbe
necessario quindi, prima di occuparsi delle conseguenze del contratto a favore
di terzi a dipendenza di quale fattispecie si tratti (imperfetta, art. 112 cpv.
1 CO o perfetta, art. 112 cpv. 2 CO), determinare quale sia realmente la causa
che ha portato all'apertura del conto litigioso a nome dell'attrice da parte
del convenuto. La questione dovrebbe tuttavia essere limitata all'esame dell'esistenza
di una donazione poiché, nell'eventualità affermata dal convenuto e indipendentemente
dalla validità o meno di una tale manifestazione di volontà, le condizioni per
rendere magari legittima la pretesa dell'attrice non erano compiute al momento
dell'inoltro della causa né lo sono attualmente. Ma l'accertamento, attraverso
l'esame critico del materiale istruttorio, dell'esistenza o meno di una volontà
di donazione può rimanere in ogni caso indeciso poiché un tale contratto
sarebbe giuridicamente invalido e non potrebbe così esplicare effetti, nemmeno
quelli conseguenti al contratto a favore di terzi.
- Le
parti sono cittadini italiani che abitano in Italia e il giudice svizzero applica,
ai loro rapporti le disposizioni di legge di cui alle regole di conflitto della
LF sul diritto internazionale privato (LDIP). In assenza di un'esplicita scelta
del diritto applicabile l'eventuale pretesa donazione instauratasi tra le parti
deve essere valutata secondo l'art. 117 cpv. LDIP per il quale un contratto è
regolato dal diritto dello Stato con il quale è più strettamente connesso. Al
secondo capoverso della medesima norma è menzionata la presunzione per la quale
vi è connessione più stretta con lo Stato in cui la parte che deve eseguire la
prestazione caratteristica - nel caso concreto il donatore - ha la dimora
abituale. Di conseguenza è applicabile il diritto italiano.
In
conformità a tale diritto la forma per la donazione –salvo il caso di donazioni
di modico valore (art. 783 CC it.) o di una “donazione indiretta” (nella cui
categoria rientrano tutte le situazioni in cui si realizza il risultato di
un’attribuzione patrimoniale gratuita, pur mancando un negozio avente come specifico
contenuto tale attribuzione, cfr. Pescatore/Ruperto, Codice civile
annotato, Giuffré editore, 1987, ad art. 769 CC it., n. 8) che qui però
ovviamente non ricorrono– è, pena la nullità, quella dell’atto pubblico (art.
782 CC it.). Nel caso a giudizio mancando un tale necessario atto formalizzato
davanti ad un pubblico notaio se ne deve concludere senz'altro per la sua
nullità formale (art. 782 CC it.).
Ma
un altro motivo, di natura sostanziale, rende l'eventuale negozio di donazione
privo di efficacia giuridica: infatti secondo il diritto italiano non è
compatibile con la donazione l'elargizione di un bene, a titolo di liberalità,
a carattere temporaneo, o revocabile ad nutum del donante (Pescatore/Ruperto,
op. cit., ad art. 769 CC it., n. 11). Nel caso di specie il fatto che il
convenuto si sia riservata la possibilità di disporre del conto ed abbia anche
provveduto a dei prelevamenti conclude per una donazione, sempre che vi sia
stata tale intenzione, revocabile con la conseguenza della sua nullità.
- La nullità del rapporto che sta alla base del contratto a favore di
terzi instaurato dal convenuto con la banca rende anche privo di efficacia e di
conseguenze pratiche quest'ultimo rapporto giuridico e l'attrice non ne può
trarre diritto alcuno.
La
sua pretesa deve così essere disattesa con il carico di spese e ripetibili.
Per i
quali motivi
visti,
per le spese, l'art. 148 CPC e la LTG
dichiara
e pronuncia:
-
L'appello 10 marzo 2000 di __________ è respinto.
-
Le
spese del giudizio d'appello consistenti in:
tassa di giustizia fr. 4'900.--
spese fr. 50.--
totale fr. 5'000.--
già
anticipate dall'appellante rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere a
controparte fr. 5'000.- per ripetibili.
- Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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