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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2000.238
Data decisione, Autorità:
09.03.2001, IICCA
Incarto n.
12.2000.00238
Lugano
9 marzo 2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Pellegrini (in sostituzione del giudice Rusca, escluso)
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. DI.2000.00190 della
Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanze 19 e 21 settembre 2000
da
(rappr. dal __________)
e
contro
(rappr. dallo Studio legale __________)
in materia di contratto di lavoro, con le quali le istanti hanno
chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di fr.11'602.45,
di cui fr.951.60 alla Cassa di disoccupazione.
Domande avversate dalla convenuta che il Pretore, con sentenza 20
dicembre 2000, ha solo minimamente accolto.
Appellanti le istanti le quali, con atti d'appello 22 dicembre 2000,
chiedono la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere integralmente le
loro domande mentre la controparte, con osservazioni 12 gennaio 2001, postula
la reiezione dei gravami.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
- __________ ha lavorato alle dipendenze della __________, con l'incarico di
cassiera venditrice ad ore presso le stazioni di servizio __________ e
__________ a __________, dal 17 gennaio 2000 al 28 luglio 2000 quando è stata
licenziata con effetto immediato.
La
situazione scatenante il provvedimento del datore di lavoro è rappresentata da
un diverbio tra questi e la lavoratrice, riguardante i turni di lavoro,
conclusosi con l'epiteto "vaffanculo" pronunciato dalla seconda
all'indirizzo del primo.
-
Il
Pretore ha ritenuto legittimo il licenziamento in tronco pronunciato dal datore
di lavoro e ha respinto le richieste delle istanti riguardanti il pagamento del
salario sino al prossimo termine di scadenza ordinario di fine agosto 2000 ed
il versamento di un'indennità pari a tre mensilità per licenziamento ingiustificato.
Ha invece accolto l'istanza di __________ limitatamente ad una trattenuta di
salario di Fr. 322.45 operata dal datore di lavoro per presunti ammanchi di
cassa non comprovati.
-
Con
l'appello che ci occupa le istanti ripropongono le loro richieste pecuniarie
contestando che la lavoratrice abbia proferito l'epiteto addebitatole e, in
ogni caso, la legittimità del licenziamento in tronco.
-
L'istruttoria
di causa si è risolta nell'audizione di alcuni testimoni e nell'interrogatorio
formale dell'istante. Le testimonianze concordano nel riferire che vi è stata
una discussione piuttosto animata tra l'istante e il signor __________,
all'interno di un locale nei pressi della cassa della stazione di servizio
autostradale, e che l'istante ha indirizzato all'altra persona un
"vaffanculo". Eventuali discrepanze, nella narrazione dei due
testimoni che hanno riferito l'accaduto, relativamente all'esatto succedersi
degli avvenimenti o al fatto che la porta dell'ufficio fosse chiusa o accostata
non può pregiudicare la loro credibilità. Nessun altro indizio permette di
dubitare che la sostanza dell'accaduto sia stata quella riferita dai testimoni
e men che meno la negazione dell'istante in sede di interrogatorio formale. La
sua dichiarazione, a lei favorevole, non può assurgere, da sola, a prova poiché
mancano assolutamente altre e diverse conferme di segno convergente (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI ad art. 271 m. 1 e ad art. 276 m. 2 e n. 764).
-
Giuridicamente
si pone così la questione a sapere se l'epiteto proferito dall'istante nei
confronti del titolare della ditta convenuta permetta, ai sensi dell'art. 337
CO, lo scioglimento immediato del rapporto di lavoro.
Una
violazione del lavoratore dei principi di convenienza e di cortesia nei
confronti del datore di lavoro può, a seconda delle circostanze, giustificare
un licenziamento immediato. Se si tratta, come nel caso concreto, di un insulto
che esprime violento rifiuto della propria considerazione (cfr. la
corrispondente voce nel Devoto/Oli, Il Dizionario della lingua italiana,
1990, pag. 2069) verso chi si raggiunge con tal espressione è però necessario,
per fondare motivo di risoluzione immediata del contratto di lavoro, un
comportamento gravemente ingiurioso che pone
fine
all'indispensabile rapporto di fiducia tra le parti (JAR 1985, 254; Rehbinder,
Berner Kommentar, ad art. 337 n. 9; Aubert, Quatre cents arrêts sur le
contrat de travail, n. 242; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 5. ed.,
ad art. 337 CO n. 5d) così da non permettere che la collaborazione possa essere
ancora continuata sino al prossimo termine ordinario di disdetta (DTF 104
II 29/30). Non è sufficiente, per giustificare il provvedimento del
licenziamento in tronco, un disprezzo di poca importanza dei sentimenti di
valore che, socialmente ed eticamente, il datore di lavoro può avere ma
piuttosto attestazioni contrarie alla decenza ed all'onore che non possono e
non devono poter appartenere ad una relazione di lavoro (BlZR 1987, 301
consid. III 1).
Ora,
la parola rivolta dall'istante al datore di lavoro non rappresenta, un insulto
vero e proprio, nel senso dell'ingiuria penalmente rilevante, quanto piuttosto
l'espressione triviale e sfrontata del "mandare qualcuno a quel
paese". In queste condizioni, così come si sono svolti i fatti, la sfrontatezza
dell'atteggiamento dell'istante non lo può ancora qualificare di motivo grave
di licenziamento. Infatti non conteneva connotati ingiuriosi, secondo i valori
della parlata di questi tempi, ed il modo di reazione non appare aver trasceso
quello di un normale momento di rabbia che, se anche non ammissibile, può
essere scusato, per assurgere a valida ragione della disdetta immediata, e
dovrebbe rappresentare la costante dell'atteggiamento del dipendente, al
proposito preventivamente ammonito, e non un fatto isolato (JAR 1999,
284).
Inoltre,
oggettivamente per il datore di lavoro, stante l'unicità del fatto, sarebbe
stato possibile continuare con il rapporto di lavoro ancora per un mese - sino
alla fine di agosto, termine ordinario di disdetta - in funzione della brevità
di questo periodo ancora raccorciato dal fatto che la dipendente, chiamata a
prestazioni orarie secondo turni, lavorava in media non più di 15 giorni al
mese (Pra 1987, 755 consid. 1b).
Ciò
che corrisponde agli indirizzi della dottrina (Rehbinder, op.cit.,
ibidem, no. 2)
- La
parte convenuta deve così lo stipendio sino alla fine di agosto 2000, prossimo
termine di disdetta ordinaria. Per quanto riguarda l'importo dovuto in questo
periodo - dal 29 luglio a fine agosto 2000 - la parte convenuta non ha
contestato in alcun modo, in sede di udienza di discussione, i calcoli
dell'istante che appaiono, del resto, attendibili sulla base dei programmi di
lavoro prodotti. Essi vanno, di conseguenza, pienamente riconosciuti.
La
parte convenuta dovrà allora versare, per questo titolo, Fr. 3'682.45, al lordo
delle trattenute sociali, oltre interessi al 5% dal 1 agosto 2000, dei quali
Fr. 951.60 oltre interessi alla Cassa disoccupazione __________.
- In
base all’art. 337c cpv. 3 CO il giudice, in caso di licenziamento
ingiustificato, può obbligare il datore di lavoro a versare al lavoratore
un’indennità che egli stabilisce secondo il suo libero apprezzamento, tenuto
conto di tutte le circostanze.
Questa
norma di legge è stata introdotta con la modifica del 18 marzo 1988 ed è in
vigore dal 1° gennaio 1989. La sua introduzione è derivata dalla considerazione
che il licenziamento con effetto immediato costituisce il provvedimento più
incisivo nella vita del lavoratore. Si è perciò inteso dare a questa norma un
carattere penale e riparatore nel desiderio di ottenere un effetto di
prevenzione, volto a far sì che i licenziamenti con effetto immediato siano
pronunciati solo come ultima ratio, in casi veramente eccezionali (Rehbinder,
op.cit., N. 8 ad art. 337c CO; per tante IICCA 22 aprile 1994 in re
S./I. SA e S. SA).
In
caso di licenziamento con effetto immediato privo di giustificazione il giudice
è pertanto di regola tenuto a condannare il datore di lavoro al pagamento
dell’indennità, eccettuati casi del tutto particolari, ad esempio quando,
nonostante il licenziamento in tronco ingiustificato, non sia ravvisabile un
comportamento censurabile da parte del datore di lavoro (Rehbinder, op.
cit., ibidem; Honsell/Vogt/Wiegand, Kommentar zum schweizerischen
Privatrecht, OR I, 2. ed., Basilea e Francoforte sul Meno 1996, N. 3 ad
art. 337c CO; DTF 116 II 300, 120 II 247; JAR 1991, p. 276).
Nel
caso concreto anche se l’atteggiamento dell’istante non è stato tale da
giustificare il licenziamento il suo comportamento è stato tutt'altro che
ineccepibile e di conseguenza, nell’ambito dell’ampio potere di apprezzamento
riservato al proposito al giudice, è riconosciuta alla lavoratrice un’indennità
pari ad un solo mese di salario calcolato sulla media delle retribuzioni
ottenute nel breve periodo di lavoro, ossia, per arrotondamento, Fr. 1'850.-
senza che tale importo possa essere ridotto per le trattenute sociali (ZBJV
1997, 332).
- Le
ripetibili seguono, sia in prima sia in seconda sede, la reciproca pari
soccombenza, così da essere compensate.
Per
i quali motivi
dichiara e pronuncia
I. Gli appelli di __________ e della Cassa disoccupazione __________
sono parzialmente accolti e di conseguenza la sentenza 20 dicembre 2000 della
Pretura di Bellinzona viene così riformata:
-
è condannata a pagare a __________ gli importi di Fr. 2'730.85 oltre interessi
al 5% dal 1 agosto 2000 e di Fr. 1'850.-.
-
è condannata a pagare alla __________ l'importo di Fr. 951.60 oltre interessi
al 5% dal 1 agosto 2000.
3
Non si prelevano tasse e spese, compensate le ripetibili.
II. Non
si prelevano tasse e spese per la procedura d'appello, compensate le
ripetibili.
III. Intimazione
a:
–
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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