AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2000.233
Data decisione, Autorità:
31.10.2001, IICCA
Incarto n.
12.2000.00233
Lugano
31
ottobre 2001/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa OA.1996.00395 della Pretura di Locarno-Campagna promossa
con petizione 10 aprile 1996 da
rappr. dall'avv. __________
contro
entrambi rappr.ti dall'avv. __________
con cui
l'attrice ha chiesto la condanna dei convenuti (e subordinatamente della
società in nome collettivo garage __________) al versamento in solido
dell'importo di fr. 101'253.10, oltre interessi, nonché l'iscrizione in via
definitiva dell'ipoteca legale degli artigiani ed imprenditori per detto
importo a favore dell'attrice e a carico del diritto di superficie intavolato
come particella nr. __________ RFD del Comune di __________;
domande
avversate dai convenuti e che il Pretore, con sentenza 17 novembre 2000, ha
respinto;
appellante
l'attrice, che con allegato 11 dicembre 2000 chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere la petizione limitatamente all'importo di fr.
69'921.80 oltre interessi;
mentre i
convenuti, con osservazioni 29 gennaio 2001, hanno chiesto la reiezione integrale
dell'appello;
esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in
fatto:
A. Il
13 giugno 1995 le parti hanno sottoscritto un contratto di appalto in base al
quale l'attrice è stata incaricata di eseguire le opere di carpenteria
metallica riguardanti l'ampliamento dell'autorimessa di proprietà dei convenuti
ad __________. La mercede è stata fissata "a corpo tutto compreso, niente
escluso" in un importo forfettario di fr. 314'000.-- + IVA (doc. A).
A
lavori conclusi l'attrice inviava ai convenuti una fattura di fr. 331'239.--,
oltre all'IVA pari a fr. 21'530.--, per un totale di fr. 352'769.-- (doc. C).
In risposta, i convenuti contestavano dettagliatamente le singole posizioni
esposte nella fattura, sollevando peraltro delle contropretese per asseriti
difetti e ritardi nella consegna dell'opera.
B. Con
la petizione in rassegna l'attrice ha chiesto la condanna dei convenuti in solido
al pagamento di fr. 101'253.-- quale saldo ancora scoperto della propria
mercede. Detto importo è poi stato ridotto a fr. 71'253.-- in considerazione
del bonifico di fr. 30'000.-- effettuato dai convenuti lo stesso giorno dell'inoltro
della petizione. Con l'allegato conclusivo l'attrice ha poi ulteriormente
ridotto le sue pretese fissandole in fr. 69'921.80 oltre agli interessi di mora
al 10% a far tempo del 17 novembre 1995. Per detto importo veniva inoltre
richiesta l'iscrizione in via definitiva di un'ipoteca legale a carico del diritto
di superficie per se stante e permanente iscritto quale particella nr.
__________ RFD del Comune di __________, fondo base particella nr. __________
RFD di __________.
C. I
convenuti si sono opposti a tutte le domande dell'attrice. In particolare
contestano che il saldo reclamato non tiene conto delle correzioni operate
dalla direzione lavori; inoltre l'opera non sarebbe stata eseguita a regola
d'arte, con conseguente riduzione della mercede. Infine, un eventuale saldo a
favore dell'attrice sarebbe compensato dai danni subiti dai convenuti a causa
dei ritardi nella consegna.
D. Con
sentenza 17 novembre 2000 il Pretore ha respinto la petizione. In sostanza il
primo giudice ha determinato in fr. 302'128.-- la mercede teoricamente
spettante all'attrice oltre all'IVA del 6,5%, con un conseguente saldo scoperto
di fr. 61'766.--. Ha tuttavia accolto l'eccezione dei convenuti relativa ai
difetti dell'opera, con particolare riferimento alle infiltrazioni d'acqua dal
tetto e alla massiccia presenza di ruggine lungo la lamiera di raccordo alla
terrazza. Fondandosi sull'esito della perizia giudiziaria il Pretore ha
valutato il minor valore dell'opera in fr. 57'000.--, somma corrispondente agli
interventi indispensabili per porre rimedio ai difetti.
Rispetto
alla mercede teorica, rimarrebbe così un saldo di fr. 4'766.-- a favore
dell'attrice. A mente del primo giudice tale importo risulta però interamente
compensato dalla penale contrattuale per i ritardi nella consegna e dalla
relativa perdita di guadagno fatta valere dai convenuti.
E. Con
il presente appello la ditta appaltatrice censura il giudizio pretorile sotto
vari aspetti.
Innanzitutto
il calcolo della mercede deve essere rivalutato in quanto il primo giudice non
avrebbe a torto tenuto conto di un supplemento di fr. 3'450.-- per il rivestimento
dei parapetti in calcestruzzo e avrebbe erroneamente ammesso una deduzione di
fr. 4'207.-- per i maggiori costi consecutivi alla posa tardiva dei canali,
effettuata a terzi.
L'appellante
contesta inoltre che le siano addebitabili i difetti riscontrati nell'esecuzione
del tetto, in quanto questi dipenderebbero dalla scelta del materiale di
copertura effettuata dai committenti. Riguardo alla presenza di ruggine sulle lamiere
di raccordo con la terrazza, l'appellante rileva che l'asserito difetto non è
mai stato notificato dai convenuti, che nemmeno negli allegati di causa hanno
preteso una riduzione della mercede a tale titolo: il primo giudice si sarebbe
dunque spinto "ultra petita" in violazione dell'art. 86 CPC.
Anche
la responsabilità per i presunti ritardi nella consegna dell'opera di cui il
primo giudice ha reso responsabile l'attrice sono da questa contestate: essi sarebbero
in primo luogo dovuti ai tentennamenti dei committenti e della direzione
lavori. Il ritardo ammontava semmai al massimo a due o tre settimane, e non a
settantacinque giorni come accertato dal primo giudice. Ne consegue che l'eventuale
pena convenzionale dovrebbe essere massicciamente ridotta; d'altro canto i convenuti
non sarebbero riusciti a provare il presunto danno derivato loro da una consegna
dell'opera asseritamente tardiva.
In
conclusione, l'appellante chiede che l'impugnato giudizio sia riformato nel senso
dell'integrale accoglimento della sua pretesa di fr. 69'921,80 nei confronti
dei convenuti, con conseguente iscrizione in via definitiva dell'ipoteca
legale.
F. Con
osservazioni 29 gennaio 2001 i committenti contestano partitamente tutte le
censure sollevate dall'appellante, con argomenti che se del caso verranno
ripresi nei considerandi in diritto. Chiedono pertanto la reiezione integrale
del gravame.
In
diritto:
- La
decurtazione più significativa operata dal primo giudice rispetto alla mercede
pretesa dall'appaltatore è dovuta alle infiltrazioni d'acqua dal tetto
(deduzione di fr. 52'000.--). L'attrice è infatti stata ritenuta responsabile
di tale difetto per avere proposto ai committenti, tra altre varianti, una
copertura con materiali inadatti alla particolare configurazione geometrica del
tetto.
L'appellante
ribadisce che il tipo di copertura e la scelta del materiale era stata
effettuata dai committenti, mentre il suo compito era unicamente quello di
fornire del materiale ineccepibile e di posarlo a regola d'arte. La
responsabilità del difetto incomberebbe dunque ai committenti stessi che, nonostante
fossero assistiti da un architetto, hanno scelto la variante meno costosa e
quindi anche meno tecnicamente efficiente, nonostante le proposte alternative
formulate dalla ditta appaltatrice.
- Giusta
l’art. 369 CO il committente non può far valere i diritti accordatigli in caso
di opera difettosa se egli stesso ha causato i difetti mediante erronee ordinazioni.
L’applicazione
di questa norma presuppone che il difetto dell’opera sia imputabile
esclusivamente al committente (Gauch Der
Werkvertrag, 4. ed., n. 1917-1919; Rep
1999, 215).
Evidentemente
questi risponde anche per le persone ausiliarie, in particolare per il
progettista o il direttore dei lavori, ai quali egli si è affidato e che perciò
lo rappresentano nei confronti dell’appaltatore (art. 101 CO per analogia, cfr.
Gauch, opera citata, n. 1921).
L’appaltatore
non può però liberarsi senz’altro in presenza di mancanze del committente, del
progettista o del direttore dei lavori: il suo obbligo di diligenza, che gli
impone di riconoscere fatti o soluzioni tecniche che possono essere di
pregiudizio per l’integrità e la funzionalità dell’opera e di darne avviso al
committente, sussiste per principio anche quando egli agisce sulla base di
piani e di istruzioni dategli da specialisti incaricati dal committente stesso
(Rep 1983, pag. 308; II
CCA 5 dicembre 1996 in re B./C. e Ilcc.). In tali casi, tuttavia,
l’obbligo dell’appaltatore alla notifica del proprio dissenso sussiste solo
qualora vi sia un errore tecnico manifesto o facilmente riconoscibile. Questo è
il caso quando si tratti di errori macroscopici, o dell’adozione di soluzioni
manifestamente contrarie alle più elementari regole dell’edilizia (Rep ibidem; IICCA 25 novembre
1997 in re P. SA/S. SA; Gauch, opera citata, n. 1969 e segg.).
Negli
altri casi l’appaltatore è liberato dalla propria responsabilità per gli eventuali
difetti senza che vi sia necessità di esprimere il proprio parere contrario, potendosi
egli in buona fede fidare delle maggiori cognizioni degli specialisti interpellati
dal committente (IICCA 25 marzo 1994 in re B. SA e llcc./B.; Gauch, opera citata, n. 1958 e segg.).
È
però fatto salvo il caso particolare in cui le specifiche e specialistiche conoscenze
tecniche dell’artigiano siano superiori a quelle del committente e del progettista,
di modo che il committente può in buona fede in ogni caso attendersi una
verifica da parte dell’appaltatore (IICCA 20 aprile 1993 in re M.C.
SA/M.; Gauch, opera citata, n. 1408).
- La
perizia giudiziaria ha accertato che il tetto eseguito dall'attrice presenta
tuttora diverse infiltrazioni d'acqua dovute all'inidoneità del materiale di
copertura per tetti con falde irregolari, che non permettono adeguate sormonte
tra un pannello e l'altro. La ditta appaltatrice ha cercato d'ovviare a questa
situazione posando una lamiera supplementare e siliconando poi la transizione
tra pannello e lamiera, soluzione che però non può assicurare la totale e
duratura impermeabilizzazione del tetto (cfr. perizia pag. 19, 20, 24; perizia
complementare, pag. 9).
Nella
propria offerta del 9 marzo 1995 la direzione tecnica dell'appellante ha
proposto ai committenti sei varianti di esecuzione con lamiere tipo
"montana", tra cui quella più semplice (pannelli sandwich)
effettivamente scelta dai committenti (doc. L). Nessuna riserva è stata
avanzata circa il rischio di una carente impermeabilità del tetto di
quest'ultima variante; al contrario, la ditta appaltatrice ne ha garantito la
perfetta tenuta all'acqua (doc. Q; verbali __________ e __________, pag. 4 e
12). Essendo l'appellante una ditta specializzata in opere di metalcostruzione,
i convenuti erano legittimati a ritenere che la copertura del tetto avrebbe
presentato una perfetta impermeabilità anche scegliendo la variante meno costosa
tra quelle loro proposte. Come emerge dalle testimonianze testé citate, le
discussioni sui vantaggi delle altre varianti verteva piuttosto su una migliore
isolazione fonica e termica.
Il
largo uso di silicone per supplire ad un adeguato raccordo tra un pannello e
l'altro non può garantire una impermeabilizzazione durevole (perizia, pag. 24):
trattandosi di un tetto, questo palliativo costituisce indubbiamente una grave
violazione delle regole dell'arte da parte dell'attrice, la quale è pertanto
tenuta a rispondere del difetto.
Non
è peraltro contestato l'importo di fr. 52'000.-- quale minore valore
dell'opera, valutato dal perito giudiziario in base ai costi minimi di
riparazione.
- Ulteriori
fr. 5'000.-- sono stati dedotti dal primo giudice (sentenza consid. 6 b, pag.
- per il difetto inerente la “scossalina” di raccordo al tetto della
terrazza. Questa presenta infatti massicce presenze di ruggine essendo stata
protetta con uno strato a base di polvere di zinco la cui durata è limitata a
6-12 mesi (perizia pag. 22; perizia complementare pag. 10).
L'appellante
obbietta che i convenuti non hanno mai invocato tale difetto e che la pretesa
compensatoria non è mai stata avanzata negli allegati introduttivi. Il giudizio
pretorile si sarebbe pertanto spinto oltre le domande di controparte, in violazione
dell'art. 86 CPC.
In
realtà i convenuti avevano subito segnalato la presenza di ruggine non solo
sulle strutture portanti, ma anche sulle fascette di copertura dei giunti (doc.
15, 18 e H). Nella risposta di causa i convenuti hanno fatto riferimento a tali
documenti, lamentando "l'apparizione di ruggine in diversi punti"
(risposta nr. 5 e nr. 7). Lo stesso dicasi per l'allegato di duplica, che fa
riferimento all'apparire di ruggine e a gravi difetti di giunture e raccordi
(pag. 7, nr. 7). La presenza di ruggine è poi stata ripresa in dettaglio nei
quesiti peritali della parte convenuta (cfr. perizia nr. 1 e perizia
complementare nr.i 2 e 3) nonché nelle sue conclusioni (nr. 5). Non è pertanto
ravvisabile alcuna violazione dell'art. 86 CPC, ritenuto come non sia pretendibile
che una parte processuale descriva in dettaglio tutti i punti o le lamiere su
cui lamenta l’apparizione di ruggine.
Anche
in questo caso l'importo del minor valore (fr. 5'000.--) non è di per sé contestato.
Per i difetti all'opera risulta pertanto giustificato dedurre complessivamente
fr. 57'000.-- dalla pretesa dell'appaltatore di fr. 69'921.--, ciò che da un
saldo intermedio a suo favore di fr. 12'921.--.
- La
pretesa attorea è stata ulteriormente ridotta dal primo giudice su due posizioni,
ciò che l'appellante contesta.
5.1 La
ditta appaltatrice ha esposto un supplemento di fr. 3'450.-- relativo alla
fornitura e posa del rivestimento dei parapetti in calcestruzzo, posizione che
non è stata riconosciuta né dal perito né dal primo giudice, essendo già
compresa nella rimunerazione forfetaria.
L'appellante
obietta che il supplemento esposto in fattura era stato annunciato alla
direzione lavori che lo aveva accettato (doc. CC).
Dalla
conferma d'ordine del 30 maggio 1995 (doc. 3, pag. 5) risulta compreso il
"completamento delle lamiere di fascia, anche sopra la parte preparazione
veicoli, da costruzione in beton a asse uno, circa metri lineari sette".
Questo intervento era quindi già stato preso in considerazione nella fissazione
del prezzo a corpo dell'opera, ciò che d'altronde l'appellante non contesta. In
concreto non vi è stata alcuna comanda supplementare per il rivestimento dei
parapetti e pertanto l'appaltatore non ha diritto ad alcuna mercede supplementare.
Quand'anche si volesse ammettere che i committenti abbiano validamente
accettato il carattere supplementare dell'opera (e non per errore, com'è
verosimile) si dovrebbe allora ritenere che le parti hanno rinunciato alla
corrispondente prestazione prevista dal contratto d'appalto, con conseguente
diminuzione della mercede fissata a corpo, ciò che porterebbe ad identico
risultato. Sarebbe infatti urtante e costitutivo di indebito arricchimento se
l'appaltatore venisse remunerato due volte per la stessa prestazione.
5.2 La
posa di un canale di gronda è stata affidata ai committenti a una ditta terza
poiché l'attrice non aveva eseguito detta prestazione nei tempi stabiliti.
Quest'ultima ha riconosciuto la deduzione dalla propria mercede del costo
preventivato in fr. 13'700.-- in quanto tale posizione era compresa nel prezzo
a corpo. Per contro essa si è opposta all'ulteriore riduzione di fr. 4'207.--
per i costi supplementari fatturati dalla ditta terza in ragione delle
difficoltà e delle modifiche causate dal ritardo nella posa del canale di
scarico, effettuata con il tetto già montato. Il pretore ha per contro accolto
anche la deduzione per i costi supplementari in quanto documentati dalla
fattura della ditta terza (allegato c del doc. C) e confermati dalla perizia
(pag. 14 n. 2).
L’appellante
rileva che il giudice di prime cure, applicando l’art. 366 cpv. 1 e 2,
rispettivamente l’art. 107 cpv. 2 CO, ha omesso di rilevare che l’avviso trasmesso
dai convenuti all’attrice (doc. 10), se da una parte conteneva l’intenzione di
addebitare all’appaltatore i maggiori costi, d’altra parte non era stato
anticipato da nessuna messa in mora ai sensi dell’art. 107 cpv. 1 CO.
Al
riguardo basti qui rilevare che l’eccezione della mancata messa in mora
dell’appaltatore non è mai stata sollevata nel corso degli allegati
introduttivi. Già per questo motivo la censura si presenta come irricevibile in
virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC.
Abbondanzialmente
può comunque essere osservato che la comunicazione del 30 agosto 1995 della
direzione lavori alla ditta appaltatrice (doc. 10) costituisce a tutti gli
effetti una valida messa in mora in quanto constata che gli operai di
quest’ultima non si sono presentanti sul cantiere per la posa dei canali e
manifesta l’intenzione di provvedere autonomamente a far posare detti canali.
5.3 Da
quanto precede risulta che la pretesa attorea deve essere ridotta di ulteriori
fr. 12'921.-- (fr. 4'207.-- + fr. 3'450.-- + IVA al 6.5%), con un conseguente
saldo intermedio a suo favore di fr. 4'767.--.
- Il
capitolato d’appalto prevede una penale di fr. 200.-- al giorno per ritardi
nella consegna dell’opera (doc. 1, capitolo E). In prima sede la ditta
appaltatrice ha ammesso che vi furono ritardi, ma ne ha declinato la
responsabilità addebitandola ai tentennamenti della committenza, alla cattiva
direzione del cantiere o a ritardi di altri artigiani. Il Pretore ha però
ritenuto che l’attrice, gravata dall’onere probatorio, non è riuscita a
dimostrare la sua estraneità ai ritardi; le risultanze istruttorie hanno anzi
evidenziato il contrario (sentenza, consid. 8 pag. 20-21). Quanto all’entità
del ritardo il primo giudice ha accertato che i lavori avrebbero dovuto essere
terminati il 28 luglio 1995 mentre in realtà lo furono solo l’11 ottobre successivo
(75 giorni di ritardo). Ha di conseguenza accolto l’eccezione compensatoria
sollevata dai convenuti per quanto concerne l'importo restante della pretesa
attorea dopo deduzione del minor valore per difetti. Lo stesso dicasi per
quanto attiene alla perdita di guadagno fatta valere dai convenuti a causa del
ritardo di 16 giorni nell’apertura della pompa di benzina (fr. 13'458.--),
ritenuta documentata in modo convincente e suscettibile di compensare
ampiamente un eventuale saldo ancora scoperto a favore dell’attrice, senza
necessità di calcolarne esattamente l’entità.
Con
l’appello in esame la ditta appaltatrice contesta in modo del tutto generico
gli accertamenti del primo giudice sulla responsabilità dei ritardi, senza nemmeno
discutere i numerosi indizi convergenti esposti in sentenza. In assenza di una
critica puntuale dell’apprezzamento delle prove il gravame è su questo punto
irricevibile.
L’appellante
mette in discussione anche l’entità del ritardo nella consegna dell’opera,
basandosi su una deposizione del teste __________ (verbale pag. 4 e 6) secondo
cui la ditta attrice ha avuto un ritardo di due o tre settimane. In via
eventuale l’attrice ammette pertanto che possa esserle addebitato un ritardo
non superiore alle tre settimane.
Anche
questa censura è proceduralmente inammissibile. Nella fase dello scambio degli
allegati introduttivi la ditta appaltatrice non ha infatti contestato l’entità
dei ritardi segnalati dai committenti ai punti no. 8 e 9 della risposta. Questi
avevano presentato una tabella che analizzava in dettaglo i ritardi subiti
nell’esecuzione di vari lavori e nella consegna dell’opera globale, calcolando
per quest’ultima un ritardo di 75 giorni, con conseguente eccezion
compensatoria dell’importo di fr. 15'000.-- dovuto quale penale contrattuale.
Come detto, l’attrice si è limitata ha contestare nell’allegato di duplica la
propria responsabilità per i ritardi, senza però mettere in discussione né la
loro esistenza, né la loro entità. Solo con le proprie conclusioni – ed ora con
l’appello- la ditta appaltatrice contesta la durata del ritardo con argomenti
che la controparte non è stata posta in grado smentire. La violazione del
diritto al contraddittorio spettante a controparte comporta l’irricevibilità di
questa censura appellatoria (art. 321 lett. b e 78 CPP).
- Da
quanto precede risulta che la pretesa attorea -già ridotta in ragione dei
difetti all’opera e dello stralcio di alcune posizioni- è interamente
compensata dalla penale per ritardi prevista dal contratto di appalto. Non è
pertanto necessario esaminare gli argomenti sollevati dall’appellante rispetto
ad analoga compensazione per perdita di guadagno sollevata dal convenuto e
ritenuta fedefacente dal primo giudice.
Per i
quali motivi, visti per le spese gli art. 174 e ss CPC, LTG e la TOA
Pronuncia:
-
L’appello 11 dicembre 2000 della __________ è respinto.
-
Le
spese della procedura di appello consistenti in:
tassa
di giudizio fr. 1'600.--
spese fr. 100.--
totale
fr. 1'700.--
già
anticipati dall’appellante restano a suo carico. Questa rifonderà a controparte
fr. 3'500.-- a titolo di ripetibili.
- Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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