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Numero d'incarto:
12.2000.230
Data decisione, Autorità:
03.07.2001, IICCA
Incarto n.
12.2000.00230
Lugano
3 luglio 2001/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa a procedura ordinaria, inc. OA.2000.45 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 27
marzo 2000 da
rappr.
dallo studio legale __________
contro
rappr.
dal __________
chiedente
il risarcimento di un danno di fr. 12'091.70 oltre interessi per un errore compiuto
dall'Ufficio esecuzione e fallimenti nell'ambito di un dissequestro;
petizione
cui si è opposto __________, sollevando l'inapplicabilità del nuovo art. 5 LEF
e di conseguenza eccezione di carente legittimazione passiva;
in cui il
Pretore, con decisione 14 novembre 2000, ha respinto la petizione, accogliendo
in toto la tesi difensiva dell'ente convenuto;
appellante
l'attrice con allegato 3 dicembre 2000 con cui, in riforma della sentenza impugnata,
postula: in via principale, il rinvio dell'incarto alla Pretura per
l'espletamento degli incombenti istruttori e, in via subordinata,
l'accoglimento della petizione;
lette
le osservazioni all'appello presentate dal convenuto il 18 gennaio 2001;
ritenuto
in fatto
e
considerato in diritto:
che la vertenza è sorta a dipendenza di un preteso errore compiuto
da un funzionario dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________
nell'ambito della liberazione di somme di denaro sequestrate presso la
__________ a __________, per conto dell'attrice nei confronti di tale signora
__________, sequestro assistito dall'esecuzione __________ per fr. 43'457.-- e
dall'esecuzione __________ per fr. 13'699.65;
che
in particolare, dissequestrata la somma di fr. 45'537.50 in favore dell'attrice
sulla base della procedura di rigetto dell'opposizione che ha portato al riconoscimento
di tale suo credito, oggetto della prima esecuzione, il funzionario citato
avrebbe erroneamente dato ordine alla banca di dissequestrare anche la rimanenza
del denaro, mentre il secondo credito, contestato nell'ambito di una causa di
merito, non era ancora stato giudicato;
che,
vinta parzialmente anche la seconda causa, ossia limitatamente all'importo di
fr. 12'091.70, la somma sequestrata risultava così essere di soli fr. 410.--, insufficiente
quindi per coprire il credito della procedente;
che,
preso atto di tale stato di cose e andati vani i tentativi di ricuperare
altrimenti il proprio credito, l'attrice ha inviato una propria richiesta di
risarcimento danni allo __________ per l'importo di fr. 19'237.- (dedotti fr.
410.-), ovvero pari al pregiudizio subito a causa della revoca del sequestro;
che
lo __________ ha negato la propria responsabilità, considerandone non dati i
presupposti sostanziali, così che l'attrice ha introdotto la petizione in esame
sulla base dell'art. 5 LEF e dell'art. 4 della Legge cantonale sulla
responsabilità civile degli enti pubblici;
che,
rifiutate le prove proposte dall'attrice in sede di udienza preliminare poiché
considerate inutili, il Pretore ha accolto l'eccezione di carenza di
legittimazione passiva, sollevata dal convenuto già con l'allegato di risposta;
che
la responsabilità del __________ per i fatti posti a giudizio dipende -dal punto
di vista formale- dalle norme applicabili alla fattispecie;
che
in particolare, fuori discussione in questa sede l'inapplicabilità della Legge
sulla responsabilità civile degli enti pubblici a dipendenza della preminenza
delle norme federali di responsabilità in materia di esecuzione e fallimento,
rispettivamente di quanto prevede l'art. 8 LALEF (cfr. art. 2 lett. a Legge
sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici), resta
contestata l'applicabilità del nuovo art. 5 LEF che ha introdotto la
responsabilità primaria e causale dei Cantoni per i danni causati illecitamente
da funzionari, da impiegati, ecc. nell'adempimento dei compiti loro assegnati
dalla LEF, entrato in vigore in data 1° gennaio 1997, ossia successivamente
alla revoca del sequestro ordinata dall'UE di __________ il 12 luglio 1991;
che,
mentre il primo giudice ha considerato applicabile la norma previgente (art. 5
vLEF) che prevedeva la responsabilità personale degli ufficiali e funzionari degli
Uffici esecuzione e fallimenti, l'appellante -pur condividendo il principio
della non retroattività della nuova norma- considera determinante per la sua
applicazione non il momento in cui l'atto scorretto è stato compiuto, ma quello
in cui la parte danneggiata è venuta a conoscenza del fatto e quindi del
pregiudizio subito che, in concreto, colloca nel mese di settembre 1998, quando
era cresciuta in giudicato la sentenza di riconoscimento del credito di fr.
12.091.90 ed essa aveva chiesto il proseguimento dell'esecuzione __________;
che,
poiché la questione sottoposta a giudizio non rientra tra quelle di natura prettamente
procedurale regolate dall'art. 2 cpv. 1 e 2 della Disposizioni finali LEF, è
effettivamente applicabile il principio generale del diritto intertemporale,
ovvero l'art. 1 cpv. 1 e 2 Tit. fin. CC che codifica la non retroattività delle
nuove norme (Lorandi / Schwander,
Intertemporales Recht und Uebergangsbestimmungen im revidierten SchKG, in AJP/PJA
1996, 1467; Rep 1998, 261);
che
il momento determinante per giudicare l'applicazione del nuovo art. 5 LEF,
rispettivamente dell'art. 5 vLEF, è quello del compimento dell'atto
pregiudizievole, che ha causato il danno lamentato (DTF 126 III 434; Lorandi / Schwander, op. cit., ibidem:
Genau genommen kommt es also auf den Zeitpunkt der Verursachung des Schadens;
Rep cit., ibidem);
che
il momento in cui viene determinata la conformità della decisione dannosa sulla
base del diritto allora vigente (DTF cit.) non può essere sostituito da
altro termine, sia perché non vi sono indicazioni giurisprudenziali o
dottrinali in tal senso, sia perché l'unica eccezione al principio testè
menzionato può essere solo quella dell'azione continuata, ovvero iniziata in
regime di diritto previgente e conclusasi sotto la nuova normativa che viene
giudicata sulla base di quest'ultima, così come accade nel caso di una
manchevole amministrazione coatta, ritenuta nel suo insieme causa di danno (DTF
cit.);
che
tuttavia, contrariamente al parere dell'appellante, tale indicazione giurisprudenziale
non si attaglia alla presente fattispecie dove la decisione di revoca del
sequestro su tutti i beni sequestrati è in sé perfettamente individuabile nel
tempo sulla base -come sostiene la stessa attrice e come accertato dal primo
giudice- della comunicazione 12 luglio 1991 dell'UE di __________ alla
__________ (doc. 2);
che
subordinatamente l'appellante considera lesivo del principio dell'affidamento
il comportamento dell'ente convenuto che, non avendo contestato la propria legittimazione
passiva prima dell'introduzione dell'azione, in particolare con la sua risposta
negativa 14 gennaio 2000 (doc. Q) alla richiesta preprocessuale di risarcimento,
avrebbe indotto la parte danneggiata a ritenere data la sua eventuale
responsabilità per il fatto denunciato;
che
tuttavia l'argomento è irrilevante anzitutto perché -come osserva il __________
- l'accennata risposta del __________ non può essere considerata decisiva per
la scelta operata dall'attrice di ritenere responsabile il __________ e non
altri, dal momento che fin dall'inizio essa non ha avuto dubbi al proposito, né
al momento di presentare la sua richiesta di risarcimento (doc. M) in cui sosteneva
senz'ombra di dubbio la responsabilità del __________, richiamando
esplicitamente l'art. 5 LEF, né quando ha poi escusso lo __________ il 29 settembre
1999 (doc. P);
che
la tesi dell'abuso di diritto soprattutto non può essere accolta perché l'eccezione
di carente legittimazione passiva è un presupposto all'applicazione del diritto
sostanziale e va quindi in ogni caso esaminata dal giudice d'ufficio, così come
questi applica d'ufficio il diritto federale e cantonale (DTF 107 II 85;
Ottaviani, Le parti nel
processo civile ticinese, tesi Zurigo, 1989, pag. 18; Cocchi / Trezzini, CPC-TI, art. 97, m. 1 e 2).
Per
tutti questi motivi,
richiamati
per le spese l'art. 148 CPC, la LTG e la TOA,
pronuncia:
-
L'appello 3 dicembre 2000 di __________ è respinto.
-
Le
spese e la tassa di giustizia, di complessivi fr. 300.--, già anticipati
dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla
controparte fr. 300.-- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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