AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2000.222
Data decisione, Autorità:
11.01.2001, IICCA
Incarto n.
12.2000.00222
Lugano
11 gennaio
2001/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella procedura in materia di contratto di
lavoro DI.1997.156 della Pretura di Mendrisio-Sud,
promossa con istanza 7 agosto 1997 da
rappr.
dall'__________
Contro
rappr. dall'avv. studio legale __________
in cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento
di fr. 15'284.10 oltre interessi;
Domanda avversata dalla convenuta, e ammessa dal Segretario
assessore per fr. 14'866.80 lordi oltre interessi;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello del 23 novembre 2000
chiede
la riforma del giudizio impugnato nel senso della reiezione dell'istanza;
Appello
cui l'istante si oppone con osservazioni 6 dicembre 2000
Letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
Ritenuto
in fatto:
A. L’istante,
alle dipendenze della convenuta dal 1987, afferma di avere ricevuto il 27 marzo
1997 la disdetta del rapporto di lavoro per il 31 maggio 1997 con esenzione per
lui dalla prestazione lavorativa durante il periodo di disdetta (doc. B).
Egli
il 29 aprile 1997 avrebbe poi chiesto di risolvere consensualmente il contratto
di lavoro per il 30 aprile, essendovi un'offerta di lavoro a partire dal 1°
maggio, ma la risposta affermativa sarebbe giunta solo il 3 maggio (doc. C), il
che avrebbe fatto slittare sino al 1° giugno la sua assunzione.
All'istante
sarebbero pertanto dovuti gli stipendi di aprile e di maggio 1997, le ferie non
godute e la quota parte della 13. mensilità sino a maggio 1997, il tutto per
fr. 15'284.10 oltre interessi.
B. All’udienza
di discussione del 2 ottobre 1997 la convenuta si è opposta alla pretesa,
sostenendo che già prima del 29 aprile 1997 si sarebbe discusso dell'eventuale
risoluzione del contratto al 30 aprile, e che perciò egli avrebbe ben potuto
iniziare il lavoro al 1° maggio presso un nuovo datore, sicché sarebbero
pretestuose ed abusive le richieste salariali relative al mese di maggio 1997.
C. Nel
giudizio qui impugnato il Segretario assessore, riassunti i fatti rilevanti, ha
ritenuto che la convenuta si sarebbe espressa tardivamente sulla proposta di
risoluzione consensuale anticipata del contratto di lavoro, accordo che non
sarebbe perciò venuto in essere, motivo per cui, senza incorrere in abuso o
violazione contrattuale di sorta, l'istante potrebbe chiedere l'adempimento
delle pretese economiche di sua spettanza, ammontanti a complessivi fr.
14'866.80 lordi oltre interessi.
D. Delle
argomentazioni e domande dell'appellante, come pure delle osservazioni
dell'istante, si dirà, per quanto necessario, nei considerandi che seguono.
Considerato
in diritto:
- Il
primo punto essenziale di questione è quello a sapere se le parti abbiano o
meno raggiunto un valido accordo sulla risoluzione consensuale al 30 aprile
1997 del loro rapporto di lavoro.
La
risposta, contrariamente all'opinione del Segretario assessore, deve essere
affermativa.
1.1 Parrebbe
dagli atti (doc. D, 1, 2; deposizione __________) che, come affermato dalla
convenuta, le parti ebbero a discutere di un'eventuale risoluzione anticipata
al 30 aprile 1997 del contratto di lavoro già prima dell'esplicita richiesta in
tal senso del dipendente.
Come
che sia, nessuna delle parti pretende che un eventuale accordo si sarebbe
perfezionato per effetto di atti precedenti la richiesta dell'istante del 29
aprile 1997, ragione per cui l'eventuale esistenza di pregresse trattative è a
ben vedere irrilevante ai fini della causa.
1.2 Le
parti concordano sul fatto che il 29 aprile 1997 l'istante ha chiesto in forma
verbale alla convenuta lo scioglimento del contratto per il 30 aprile, ed è
altresì incontestato che la convenuta -senza opposizione da parte dell'istante-
si è riservata la risposta in forma scritta (istanza, punto 2, pag. 2), il che,
in deroga a quanto previsto dall'art. 4 cpv. 1 CO, l'autorizzava ad esprimersi
a stretto giro di posta ai sensi dell'art. 5 CO, cosa che essa ha fatto, avendo
scritto già il giorno successivo, 30 aprile 1997, una lettera pervenuta in
Italia già il 3 maggio, entro un termine che va sicuramente ritenuto congruo.
Il
Segretario assessore (consid. 2.2, pag. 2) ha ritenuto che dallo scritto doc. C
della convenuta risulterebbe pacificamente la fissazione da parte dell'istante
di un non precisato termine per l'accettazione della proposta di risoluzione
anticipata del contratto. Si tratta di un opinione che non può essere
condivisa: lo scritto non fa riferimento a termini di sorta per l'accettazione
della proposta dell'istante, ma indica invece solamente il termine (30 aprile
1997) per cui si vorrebbe risolvere il rapporto di lavoro, il che non equivale
evidentemente alla fissazione di un termine per la risposta (che sarebbe
comunque stato ossequiato, avendo la convenuta scritto in data 30 aprile).
1.3 Nemmeno
l'avere eventualmente saputo che il dipendente intendeva iniziare un nuovo
lavoro con il mese di maggio rende tardiva una risposta scritta spedita il 30
aprile e pervenuta il 3 maggio (ritenuto poi che il 1° maggio è un giorno
festivo): intempestivo è semmai l'agire dell'istante, che -dopo precedenti infruttuose
trattative- se ne viene a sollecitare una presa di posizione definitiva solo il
29 aprile, ovvero il penultimo giorno del mese.
Per
il resto, contrariamente a quanto afferma l'istante, il fatto che la tempestiva
risposta sia giunta solo il 3 maggio non gli impediva di stipulare comunque il
contratto di lavoro e di iniziare semmai a lavorare a quella data, e di certo
non ha messo in forse la stipula medesima del nuovo contratto.
Risulta
infatti dalla deposizione di __________, nuovo datore dell'istante, che questi
interpellò tempestivamente il signor __________ della ditta convenuta
ricevendone risposta affermativa, mentre che sarebbe stato lo stesso istante ad
affermare, contrariamente al vero, che egli avrebbe potuto iniziare il nuovo
lavoro solo con il mese di giugno. Appare perciò tutto sommato abusivo
l'atteggiamento del procedente, che all'atto pratico si è valso
dell'inesistente asserito ritardo della risposta scritta, forma cui aveva
consentito, per posporre l'inizio della nuova attività e profittare fino
all'ultimo dell'esonero pagato dal lavoro durante il periodo di disdetta.
1.4 Vi
è comunque un altro motivo per cui va ammessa la tempestiva annuenza della
convenuta alla proposta dell'istante di risoluzione anticipata del contratto:
secondo l'art. 6 CO va infatti dedotto il consenso di chi non si esprime su di
una proposta di contratto qualora questo risultato sia desumibile dalla
particolare natura del negozio.
Questo
era nella fattispecie sicuramente il caso, visto che la cessazione anticipata
del contratto aveva per la convenuta l'unica conseguenza pratica di liberarla
dal proprio obbligo al pagamento del salario in favore di un dipendente che era
stato esentato dal lavoro durante il periodo di disdetta, e con il quale perciò
la prosecuzione del contratto comportava unicamente un aggravio finanziario al
quale non faceva riscontro nessuna controprestazione del dipendente.
1.5 Può
pertanto essere lasciata aperta la questione a sapere se, nelle circostanze
date, l'istante avrebbe potuto iniziare il nuovo lavoro anche prescindendo dal
consenso della convenuta, con la sola conseguenza pratica di doversi in tal
caso lasciare imputare sulle spettanze del mese di maggio quanto guadagnato
alle dipendenze del nuovo datore, in analogia con quanto previsto dall'art.
337c cpv. 2 CO.
- Ammessa così la cessazione del rapporto di lavoro al 30 aprile 1997,
le pretese dell'istante devono essere proporzionatamente ridotte,
attribuendogli (cfr. consid. 7.1 del giudizio impugnato) fr. 6'214.90 di salario
del mese di aprile e 4/12 di fr. 5'848.90 quale quota parte della 13.
mensilità, ovvero fr. 1'949.60, per un totale di fr. 8'164.50 lordi
oltre interessi dalla data stabilita dal Pretore, rimasta incontestata.
Le
argomentazioni intese a negare anche il diritto al salario per il mese di
aprile -avendo l'istante oggettivamente potuto trovare già, da fine marzo, un
nuovo lavoro- sono inconsistenti. Infatti il suo contratto di lavoro rimaneva
in vigore sino a fine maggio indipendentemente dall'obbligo di prestare
servizio.
Questo
per volontà dello stesso datore di lavoro che non può ora imputare alla
controparte di non essersi attivato nella ricerca e nell'occupazione di una
nuova attività per la quale non avrebbe, perdurato il contratto, nessun obbligo
(diversa la questione nel caso di disdetta per gravi motivi che pone fine
immediatamente al contratto).
Ne
deve conseguire, ai sensi dei considerandi, il parziale accoglimento del
gravame.
Non
si prelevano tasse o spese.
Le
ripetibili della prima procedura devono essere accollate alla convenuta,
limitatamente all'importo attribuito all'istante, per il motivo che essa il 10
ottobre 1997, ovvero poco dopo l'inizio della causa, ha ingiustificatamente
rifiutato la transazione proposta dal giudice per fr. 7'500.-- che era invece
stata accettata dall'istante (cfr. atti IIa e IIb) e per il motivo che fin
dall'inizio della causa la convenuta mai ha addotto un solo ragionevole motivo
per cui all'istante non sarebbero spettati il salario di aprile e la quota
parte della tredicesima almeno sino al 30 aprile, apparendo così temeraria la
di lei richiesta di totale reiezione dell'istanza.
Per
i quali motivi,
dichiara e pronuncia
I. L’appello
23 novembre 2000 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 30 ottobre 2000 del Segretario assessore di
Mendrisio-Sud è riformata nel modo seguente:
L'istanza è parzialmente accolta.
__________, è
condannata a pagare a __________, fr.
8'164.50 al lordo degli oneri sociali, oltre ad interessi
al 5% dal 1° giugno.
Non si prelevano tasse o spese. La convenuta
rifonderà all'istante fr. 600.-- per parte di
ripetibili.
II. Non
si prelevano tasse o spese per la procedura di appello. Compensate le
ripetibili.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster