AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2000.220
Data decisione, Autorità:
25.09.2001, IICCA
Incarto n.
12.2000.00220
Lugano
25 settembre
2001/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Pellegrini (in sostituzione del giudice Rusca, assente)
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa - inc. no.
OA.1994.00253 (già 2733 ORD) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
- promossa con petizione 14 ottobre 1993 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 326'366.-
oltre interessi nonché l'iscrizione in via definitiva di un'ipoteca legale
degli artigiani sulla part. n. __________ RFD di __________;
domande
avversate dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e in
via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di
139'213.05 oltre interessi, somma aumentata a fr. 169'213.05 con la replica
riconvenzionale e ridotta a fr. 109'856.95 in sede conclusionale;
sulle
quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 20 ottobre / 6 novembre 2000,
con cui ha accolto la petizione per fr. 129'990.- oltre interessi ed accessori
e respinto la riconvenzionale;
appellanti
entrambe le parti: l'attrice con atto di appello 21 novembre 2000 con cui
chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente
la petizione protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi; la convenuta
con atto di appello 22 novembre 2000 con cui chiede la modifica della sentenza
pretorile nel senso di respingere la petizione e di accogliere la domanda
riconvenzionale pure protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
viste le
osservazioni 8 rispettivamente 11 gennaio 2001 con cui le parti postulano la
reiezione del gravame di parte avversa con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
A. Nel
corso del 1990 la __________ (in seguito: __________), proprietaria della part.
n. __________ RFD di , ha appaltato a __________ i lavori per
l'edificazione del complesso immobiliare "".
L'appaltatrice,
il 13 settembre 1990, ha quindi subappaltato alla ditta __________ le opere da
sanitario, riscaldamento, ventilazione, lattoniere ed impermeabilizzazione per
un importo globale forfetario di fr. 4'290'000.- (doc. 1).
B. Nel
novembre-dicembre 1992 la proprietaria, preso atto delle difficoltà economiche
in cui versava __________, è subentrata in qualità di committente nei contratti
con i singoli artigiani, tra cui quello con la __________. Ritenuto che a quel
momento quest'ultima per le sue prestazioni aveva già percepito acconti per fr.
1'600'000.-, l'importo a carico della proprietaria, una volta terminati i
lavori, sarebbe dunque stato di fr. 2'690'000.-.
C. Il
24 maggio 1993, preso atto della sospensione dei lavori decisa il 19 maggio
dalla __________ a seguito del rifiuto della controparte di versarle un
ulteriore acconto di fr. 100'000.- (doc. Z), la proprietaria è immediatamente
receduta dal contratto (doc. 5). Da qui la presente causa.
D. Con
la petizione in rassegna __________ ha chiesto la condanna della __________ al
pagamento di fr. 326'366.- oltre interessi nonché l'iscrizione in via
definitiva dell'ipoteca legale degli artigiani, nel frattempo già annotata in
via provvisoria, sul fondo oggetto degli interventi: la somma di cui si chiede
il pagamento corrisponde al saldo della fattura finale di fr. 2'736'366.- (doc.
B, di cui fr. 2'591'000.- per le opere previste a contratto e fr. 145'366.- per
le opere supplementari), dedotti gli acconti di fr. 2'410'000.-.
E. La
convenuta si è opposta alla petizione, ritenendo non provate le pretese di controparte
e tardiva la domanda di iscrizione dell'ipoteca legale. In via riconvenzionale,
asserendo che la controparte aveva già incassato più di quanto le spettava,
essa ha inoltre chiesto la condanna dell'attrice al pagamento di fr.
139'213.05, somma aumentata a fr. 169'213.05 con la replica riconvenzionale: ai
fr. 250'000.- teoricamente ancora dovuti alla controparte (a fronte di una
mercede globale di fr. 2'690'000.- gli acconti versati erano stati in effetti
già di fr. 2'440'000.-), essa contrapponeva fr. 226'710.- fatturati dalla ditta
__________ per l'ultimazione delle opere lasciate incompiute dall'attrice, fr.
77'220.- per deduzioni varie previste dal capitolato d'appalto, fr. 5'283.05
per la regolazione di alcune scossaline difettose, fr. 60'000.- per la
necessità di ritinteggiare le facciate a seguito del difetto e altri fr.
50'000.- per tutti i ritardi ed inconvenienti a lei causati; in sede
conclusionale, abbandonando gran parte delle sue pretese, essa ha ridotto le
sue richieste a fr. 109'856.95, precisando che la completazione delle opere
contrattualmente a carico dell'attrice da parte della __________ le aveva
causato un maggior spesa di fr. 79'856.95, mentre i ritardi nella conclusione
del cantiere avevano causato una maggior fatturazione da parte della direzione
lavori quantificabile in fr. 30'000.-.
F. Il
Pretore, con la sentenza qui oggetto di impugnativa, ha accolto la petizione
per fr. 129'990.- e respinto la riconvenzionale.
Il
giudice di prime cure ha innanzitutto accertato la tempestività della domanda
d'iscrizione dell'ipoteca legale. Quanto agli importi dovuti all'attrice, egli,
sulla base del referto del perito giudiziario, ha dapprima appurato che le
opere previste nel contratto e rimaste incompiute ammontavano a fr. 149'724.-, dal
che un suo credito di fr. 130'276.- (fr. 280'000.- ./. fr. 149'724.-); nulla
poteva invece essere riconosciuto all'attrice per eventuali opere
supplementari, la cui esecuzione ed il cui valore non erano stati provati.
Quanto alle pretese avanzate dalla convenuta, mentre la richiesta di
risarcimento dei maggiori costi fatturati dalla direzione lavori non poteva
essere ammessa, il ritardo nella conclusione del cantiere non avendo in effetti
comportato una maggior spesa, la completazione delle opere incompiute, se fosse
avvenuta, previo concorso, al miglior offerente, avrebbe tutt'al più causato un
danno di soli fr. 286.-, somma che andava perciò dedotta dai crediti
dell'attrice.
G. Entrambe
le parti hanno inoltrato appello contro la sentenza.
L'attrice
chiede di ammettere integralmente la petizione, sottolineando in particolare di
aver dimostrato il valore delle opere supplementari eseguite (fr. 145'366.- o
quanto meno fr. 97'166.-). La convenuta chiede invece di respingere la
petizione, rilevando come l'attrice fosse stata inadempiente rispettivamente
contestando che la controparte avesse provato l'ammontare della mercede a suo
favore; essa chiede parimenti di accogliere la riconvenzionale in ragione di
fr. 109'856.95, riproponendo le pretese di fr. 79'856.95 (o almeno fr.
26'802.-) per l'avvenuta completazione delle opere da parte della ditta
__________ e quella di fr. 30'000.- per il prolungamento dell'attività da parte
della direzione lavori; pure contestato, infine, è il giudizio su spese e
ripetibili della domanda principale.
H. Delle
osservazioni con cui le parti hanno postulato la reiezione del gravame di parte
avversa si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.
considerando
in diritto:
- Prima
di passare in rassegna entrambi gli appelli, è opportuno rettificare
parzialmente il giudizio con cui il Pretore ha ritenuto che nel caso di specie
non occorreva stabilire chi avesse rescisso il contratto, rispettivamente per
quale motivo, tale fatto non avendo a suo parere influenza alcuna sulla
quantificazione delle pretese dell'attrice.
È
senz'altro vero che, qualora la rescissione fosse imputabile alla convenuta,
quest'ultima ai sensi dell'art. 377 CO avrebbe dovuto tener indenne la
controparte d'ogni danno, e che nel caso di specie, avendo l'attrice rinunciato
a postulare un eventuale importo a titolo di perdita di guadagno, la questione
sarebbe priva di rilevanza pratica; è però altrettanto vero che, se la
rescissione fosse invece dovuta alla mora dell'attrice (art. 107 cpv. 2 CO), quest'ultima
ai sensi dell'art. 109 cpv. 2 CO avrebbe dovuto risarcire alla controparte gli
eventuali danni derivanti dal mancato contratto (Gauch, Der Werkvertrag,
4. ed., Zurigo 1996, N. 659 e segg. e in particolare N. 661; cfr. pure IICCA
7 giugno 1996 in F. S.n.c./C. SA): è pertanto unicamente in questa seconda
eventualità - e non invece nel primo caso - che la convenuta potrebbe far
valere il risarcimento dei danni da lei subiti (Gauch, op. cit., N.
683). Di qui la particolare rilevanza della questione.
Nel caso
di specie l'istruttoria di causa ha permesso di accertare che la sospensione
dei lavori da parte dell'attrice a seguito del mancato versamento di un acconto
di fr. 100'000.- (doc. Z) non era giustificata. Ritenuto che il contratto
d'appalto (doc. 1) prevedeva il pagamento d'acconti secondo l'andamento dei
lavori in ragione del 90% di quanto eseguito e che al momento della rescissione
del contratto l'attrice aveva effettuato lavori per fr. 2'736'366.-, avendo già
percepito fr. 2'410'000.- a titolo di acconti, essa avrebbe tutt'al più potuto
pretendere un ulteriore acconto di fr. 52'729.40 (90% di fr. 2'736'366.- ./.
fr. 2'410'000.-), ma non invece un acconto di fr. 100'000.-; la situazione non
sarebbe stata diversa nemmeno nell'ipotesi in cui la convenuta avesse ripreso
l'intero contratto di cui al doc. 1: a fronte di una mercede forfetaria di fr.
4'290'000.- rispettivamente di una fatturazione di fr. 4'336'366.- l'avvenuto
versamento di acconti per fr. 4'010'000.- (ben oltre al 90% di tali importi) rendeva
in effetti vana qualsiasi richiesta di ulteriori acconti. La rescissione del
contratto non è quindi imputabile alla convenuta.
Essa è in
definitiva dovuta al fatto che l'attrice, pur diffidata a terminare le opere
entro il 21 maggio 1993 (doc. 3 e 4), non ha dato seguito all'ingiunzione ed
anzi ha provveduto a sospendere - come detto, ingiustificatamente - i suoi
lavori. Alla convenuta, giusta l'art. 109 CO, è dunque di principio permesso
far valere eventuali pretese di risarcimento danni.
sull'appello
della convenuta
- La
convenuta ritiene innanzitutto che il fatto che la rescissione del contratto
fosse dovuta alla mora dell'attrice, risultata inadempiente con riferimento
all'esecuzione delle opere contrattuali e alla prestazione della garanzia
prevista dal contratto pari al 10% di quanto eseguito, fosse già tale da
comportare la reiezione della petizione.
La
censura, ancor prima che infondata deve essere dichiarata irricevibile, in
quanto sollevata dalla parte per la prima volta in sede conclusionale (art. 78
CPC; l'exceptio non adimpleti contractus non potendo essere vagliata d'ufficio
dal giudice: cfr. Schraner, Zürcher Kommentar, N. 202 ad art. 82 CO; Jeanprêtre,
Remarques sur l'exception d'inexécution, in Mélanges Deschenaux p. 271 e segg.,
in particolare p. 275 e seg.; DTF 76 II 299, 79 II 279; ICCTF 2
agosto 1996 in re M./G. SA). Ad ogni buon conto la rescissione del contratto
per mora dell'appaltatore non esclude a priori il diritto di quest'ultimo al
pagamento della mercede sino a quel momento maturata (cfr. Gauch, op.
cit., N. 685 e segg.): l'impostazione stessa della domanda riconvenzionale da
parte della convenuta - modificata, tardivamente, in sede conclusionale - con
il riconoscimento di un saldo teorico a favore dell'attrice di fr. 280'000.-, a
suo dire poi compensato, confermava del resto che la convenuta riteneva di
essere debitrice della controparte di determinati importi nonostante il suo
eventuale inadempimento. Quanto alla garanzia prevista dal contratto, la
convenuta sino ad oggi non l'ha mai pretesa.
- Sempre
a giudizio della convenuta, la petizione avrebbe dovuto essere respinta anche
per il fatto che l'attrice non aveva assolutamente provato l'ammontare delle
sue pretese.
La
censura deve essere disattesa già per il semplice fatto che la stessa
convenuta, pur avendo genericamente sollevato tale contestazione, nel gravame
ha tuttavia esplicitamente ammesso che in particolare per le opere rimaste
incompiute l'attrice avrebbe dovuto fatturare fr. 149'438.- ("visto l'entità
dell'appalto forfetario conferito alla __________, il perito ha ritenuto
giustamente che per l'ultimazione delle opere commissionatele la stessa attrice
avrebbe fatturato un importo di fr. 149'438.-", appello p. 8, cfr.
pure conclusioni p. 8), tanto più che l'importo in questione risultava pure
dalla perizia giudiziaria (p. 11). Ne discende che per le opere previste dal
contratto, regolarmente eseguite e risultate non difettose, l'attrice poteva
legittimamente fatturare fr. 2'540'562.- (fr. 2'690'000.- ./. fr. 149'438.-)
con un saldo a suo favore, quindi, di fr. 130'562.-, importo superiore a quello
accertato dal Pretore in fr. 130'276.-, che può pertanto essere confermato.
- La
convenuta pretende anche in questa sede la rifusione della maggior spesa che
essa ha dovuto sopportare per portare a termine le opere che l'attrice aveva
lasciato incompiute. Essa chiede pertanto il versamento di fr. 79'856.95 pari
alla differenza tra quanto fatturatole per tali opere dalla ditta __________
(fr. 229'294.95) e quanto l'attrice avrebbe a sua volta dovuto fatturare (fr.
149'438.-); in subordine, qualora essa avesse dovuto scegliere tra un lotto di
ditte concorrenti, di fr. 26'802.-. Anche in questo caso la tesi della
convenuta non può essere seguita.
Il perito
giudiziario ha chiaramente indicato che gli importi fatturati dalla ditta
__________ erano ampiamente superiori a quelli del mercato e che, con
un'offerta in concorrenza, la convenuta avrebbe certamente potuto spuntare dei
prezzi più vantaggiosi (perizia p. 5-11): non è dunque possibile riconoscere a
quest'ultima il maggior costo tra quanto fatturato dalla ditta __________ e
quanto sarebbe stato fatturato dall'attrice, tanto più che la stessa convenuta
non ha assolutamente provato che la scelta di ditte concorrenti avrebbe
comportato un ritardo nell'esecuzione dei lavori. Atteso che il costo per
l'esecuzione delle opere lasciate incompiute dall'attrice, previo concorso in
concorrenza, sarebbe stato - come giustamente ritenuto dal Pretore - di fr.
149'724.- (perizia p. 11) e non di fr. 176'240.-, il danno risarcibile alla
convenuta deve essere confermato in fr. 286.-.
- Pure
infondata è la pretesa di fr. 30'000.- formulata dalla convenuta,
corrispondente alla maggior spesa che le sarebbe derivata per il fatto che la
direzione lavori a seguito della rescissione del contratto sarebbe stata
impegnata sul cantiere per un mese, un mese e mezzo in più.
È vero
che la rescissione del contratto e la conseguente ultimazione delle opere
lasciate incompiute dall'attrice ha causato un ritardo di un mese, un mese e
mezzo nel cantiere (teste __________ p. 3); altrettanto vero è che per ogni
giornata lavorativa in più la direzione lavori fatturava alla convenuta fr.
1'000.- (teste __________ p. 3). Ritenuto tuttavia che in quel periodo la
direzione lavori ha potuto continuare a svolgere le proprie attività al 100%,
sorvegliando quanto svolto degli altri artigiani (teste __________ p. 3), se ne
deve concludere che tale ritardo non ha causato alcun danno: essa, a quel momento
già attiva al 100%, non sarebbe in effetti stata in grado di seguire - a meno
di aumentare gli effettivi - anche l'attività dell'attrice; d'altro canto, si
deve ritenere che in quel mese, mese e mezzo in più in cui ha dovuto rimanere
nel cantiere per seguire i lavori della __________ essa non doveva occuparsi al
100%, ma unicamente in una percentuale molto più ridotta, di tale ditta; ad
ogni buon conto è evidente che l'esecuzione dei medesimi lavori da parte
dell'attrice piuttosto che da parte della ditta __________ non può aver causato
un maggior dispendio di tempo da parte della direzione lavori: diverso è il
discorso per eventuali offerte supplementari, sopralluoghi, ecc. che essa
potrebbe essere stata chiamata ad eseguire a seguito della rescissione del
contratto, ma la convenuta non ne ha postulato il risarcimento, essendosi
limitata a chiedere in questa sede la rifusione del maggior importo fatturato
dalla direzione lavori per il fatto che il cantiere si era protratto più a
lungo (come detto irrilevante).
- La
convenuta merita per contro di essere ascoltata laddove censura il giudizio su
spese e ripetibili della domanda principale.
L'accoglimento
della petizione per fr. 129'990.- a fronte di una richiesta iniziale di fr.
326'366.- sanciva in effetti una chiara soccombenza dell'attrice (per 3/5)
rispetto alla convenuta (2/5), che andava sanzionata con riferimento alla tassa
di giustizia ed alle spese, riconoscendo a favore di quest'ultima un'indennità
ripetibile. Il giudizio di prime cure, che caricava alle parti in ragione di
metà ciascuna gli oneri giudiziari, compensando le ripetibili, appariva invece
eccessivamente generoso con l'attrice.
- L'appello
della convenuta è pertanto parzialmente accolto.
Nonostante
il parziale accoglimento del gravame, di fatto limitatamente alla ripartizione
degli oneri processuali e all'indennità per ripetibili di primo grado, la tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili di questa sede devono essere poste a
carico della convenuta qui appellante, soccombente in maniera pressoché
integrale (art. 148 CPC).
sull'appello
dell'attrice
- Con
il suo gravame l'attrice ribadisce innanzitutto la correttezza della fattura
finale da lei allestita e concludente per un saldo a suo favore di fr.
326'366.-, asserendo implicitamente che per le opere di cui al contratto - la
pretesa per opere supplementari di fr. 145'366.- viene per contro esaminata
separatamente (cfr. il prossimo considerando) - le spetterebbero ancora fr.
181'000.- (totale opere previste fr. 2'690'000.- ./. opere non eseguite fr.
99'000.-./. acconti già percepiti fr. 2'410'000.-, cfr. doc. B), invece dei fr.
130'276.- riconosciuti dal Pretore.
Non
avendo la parte assolutamente spiegato per quale motivo la soluzione adottata
dal primo giudice non sarebbe corretta, né le ragioni per cui si dovrebbe
invece far capo a quella da lei indicata, la censura dev'essere dichiarata
irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC).
- L'attrice
ritiene di aver sufficientemente comprovato, in particolare mediante la perizia
allestita dall'ing. __________ (doc. D), l'esecuzione e l'ammontare delle opere
supplementari da lei eseguite e chiede pertanto il riconoscimento a suo favore
di una mercede supplementare di fr. 145'366.- o in subordine di almeno fr.
97'166.-.
La
giurisprudenza cantonale ha già avuto modo di stabilire che in assenza di una
perizia giudiziaria - e, per analogia, anche nel caso, come quello che ci
occupa (cfr. perizia p. 15), in cui quest'ultima non è in grado di chiarire i
fatti rilevanti - il giudice può senz'altro attingere a una perizia di parte
valutandola alla luce dell'art. 90 CPC, nella misura in cui gli argomenti
ricavati da una tale perizia, quantunque non assunta secondo i crismi della
procedura civile, non possono aprioristicamente essere inficiati di parzialità
e disattesi senza un valido e fondato motivo di sospetto (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, m. 22 ad art. 90).
Nel caso
di specie l'ing. __________ è stato incaricato di verificare la correttezza
della fattura finale allestita dall'attrice (doc. B): egli ha proceduto a
convocare entrambe le parti al sopralluogo di verifica delle opere, ove esse
hanno potuto esprimersi (doc. N), prima di allestire in tutta imparzialità il
suo referto; le parti hanno inoltre potuto presentare le proprie osservazioni
al rapporto peritale (cfr. doc. 7), che il perito ha prontamente esaminato,
salvo poi confermare le proprie conclusioni (cfr. lettera 13 ottobre 1993, in
plico doc. EE). Viste le modalità di allestimento del rapporto peritale __________,
che si avvicinano a quelle imposte da una vera e propria perizia giudiziaria,
questa Camera ha raggiunto l'intimo convincimento che lo stesso non può essere
semplicemente ignorato per il solo fatto che il perito giudiziario non è stato
in grado di confermarne le conclusioni. Ritenuto anzi che lo stesso è stato
allestito su richiesta della convenuta (teste __________ p. 1), che ne ha
pagato il costo (teste __________ p. 1), e che dunque esso semmai costituirebbe
una perizia della parte convenuta, le sue conclusioni potrebbero tutt'al più
essere considerate sospette nella misura in cui giovano a quella parte, ma non
certo nella misura in cui riconoscono all'attrice il diritto ad eventuali
remunerazioni. Il fatto che la convenuta abbia contestato le risultanze
peritali e che l'attrice, dopo averle apparentemente contestate per intero
(petizione p. 4), abbia in seguito limitato la sua contestazione alle deduzioni
di fr. 48'200.- operate dal perito (replica p. 4 e risposta riconvenzionale p.
9), non sminuisce la rilevanza probatoria dello stesso.
Ciò
premesso, avendo l'ing. __________ accertato che la mercede per le opere
supplementari fatturata dall'attrice in ragione di fr. 145'366.- era
giustificata limitatamente alla somma di fr. 126'916.- (deduzione di fr. 850.-
alla pos. 2.11, deduzione di fr. 5000.- alla pos. 2.12, deduzione di fr. 600.-
alla pos. 2.13, deduzione di fr. 12'000.- alla pos. 2.15 e deduzione di fr.
4'500.- alla pos. 2.16), è quest'ultimo l'importo che può esserle riconosciuto.
-
Infondata,
siccome priva di qualsiasi motivazione in fatto e in diritto (art. 309 cpv. 2
lett. f CPC), è infine la richiesta della parte attrice di modificare il tasso
degli interessi di mora (al 7%) e la loro decorrenza (al 19 maggio 1993),
riconosciuti dal primo giudice.
-
L'appello
dell'attrice è pertanto parzialmente accolto, ritenuto che la tassa di
giustizia, le spese e le ripetibili di questa sede seguono la soccombenza (art.
148 CPC).
ricapitolazione
- Ricapitolando,
in parziale accoglimento di entrambi i gravami la petizione deve essere accolta
per fr. 256'906.- (fr. 130'276.- ./. fr. 286.- + fr. 126'916.-) oltre interessi
ed accessori.
Il
parziale accoglimento dell'appello della convenuta con riferimento alle spese e
alle ripetibili della prima sede non le è di fatto di alcun giovamento. La
modifica dell'importo da lei dovuto nella petizione ha infatti comportato una
diversa soccombenza delle parti (art. 148 CPC): il nuovo giudizio su spese e
ripetibili della sede pretorile tiene dunque conto che l'attrice è risultata
vincente per 3/4 e soccombente per 1/4.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. In
parziale accoglimento dell’appello 21 novembre 2000 di __________ e
dell’appello 22 novembre 2000 di __________ la sentenza 20 ottobre 2000 della
Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud, invariati gli altri dispositivi,
è così riformata:
1.1 __________ è condannata a
versare a __________ fr. 256'906.- oltre interessi al 5% dall'11 agosto 1993.
1.2 L'iscrizione dell'ipoteca
legale a carico della part. __________ RFD __________ (di cui al decreto 12
agosto 1993 della Pretura di Mendrisio-Sud) è confermata in via definitiva per
l'importo di fr. 256'906.- oltre interessi al 5% dall'11 agosto 1993.
- La
tassa di giustizia di fr. 7'000.- e le spese della domanda principale, da
anticipare dall'attrice, restano a suo carico per 1/4 e per 3/4 sono caricate
alla convenuta, la quale rifonderà all'attrice fr. 9'000.- a titolo di
ripetibili parziali.
II. Le
spese relative all’appello di __________ consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 3’450.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 3’500.--
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 1/3 e per 2/3 sono poste
a carico della convenuta, che inoltre verserà alla controparte fr. 1'500.- per
parti di ripetibili di appello.
III. Le
spese relative all’appello di __________ consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 3’450.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 3’500.--
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere
all'attrice fr. 4'000.- per ripetibili di appello.
IV. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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