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Numero d'incarto:
12.2000.213
Data decisione, Autorità:
25.07.2001, IICCA
Incarto n.
12.2000.00213
Lugano
25 luglio
2001/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. OA.98.00075 della Pretura della giurisdizione
di Mendrisio sud promossa, con petizione 17 agosto 1998, da
rappr.
dall'avv. __________
Contro
rappr.
dall'avv. __________
in
materia di contestazione di decisione assembleare della società convenuta.
Ed ora
sull'appello 13 novembre 2000 della convenuta nei confronti della decisione 27
settembre 2000 del Pretore che ha respinto un'eccezione di carenza di
legittimazione attiva dell'attore, sollevata dalla convenuta con la risposta 16
marzo 1999; mentre l'attore, con osservazioni 12 dicembre 2000, postula la
reiezione dell'appello.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
in
fatto ed in diritto:
-
Con decisione assembleare del 16 giugno 1998, gli azionisti
aventi diritto di voto (ossia l'attore e la __________) della società convenuta
hanno deliberato all'unanimità di azzerare il capitale azionario di nominali
fr. 400'000.-- e ricostituirlo per il medesimo importo e taglio di azioni
mediante versamento per contanti. In quell'occasione l'azionista di minoranza
__________ già preannunciava che non avrebbe partecipato all'operazione di
risanamento che, infatti, ha visto quale sottoscrittrice delle nuove 800 azioni
di nominali fr. 500.-- la sola __________ che ha provveduto a liberare per
contanti l'intero nuovo capitale.
-
Con
petizione 17 agosto 1998 __________ impugna, in via di nullità subordinatamente
di annullamento, la decisione assembleare riguardante l'abbattimento e la
ricostituzione del capitale azionario. Argomenta, in particolare, che la sua adesione
alla trattanda in contestazione gli è stata estorta in base a riscontri
contabili contrari al vero.
Con
la risposta di causa la società convenuta, oltre a contestare nel merito le
pretese dell'attore, solleva, nei suoi confronti, l'eccezione di carenza di
legittimazione a proporre l'azione per due ordini di motivi: perché l'attore,
non avendo partecipato alla ricostituzione del capitale sociale, non era più
azionista della società al momento della presentazione della causa e perché, in
occasione dell'assemblea che ha deliberato al proposito, ha dato la sua
incondizionata adesione alla proposta all'ordine del giorno.
In
occasione dell'udienza preliminare del 21 settembre 1999 le parti hanno discusso
le eccezioni d'ordine, proponendo l'assunzione di determinate prove, e il
Pretore non ne ha assunto alcuna ritenuto che "il giudizio preliminare
sulle eccezioni sollevate dalla convenuta si giustifica unicamente per la
determinazione della capacità di agire malgrado che __________ non fosse più
azionista, mentre per il resto le valutazioni dipendono dall'esame dell'intera
fattispecie, che verrà fatto con eventuale giudizio di merito".
Con
la decisione qui impugnata il Pretore ha quindi unicamente esaminato la qualità
o meno di azionista dell'attore al momento dell'introduzione dell'azione. Sulla
base degli insegnamenti della DTF 121 III 420 l'ha accertata ed ha
respinto la relativa eccezione della società convenuta.
Degli
argomenti dell'appello, che chiede la riforma del primo giudizio nel senso di
accogliere l'eccezione e respingere in ordine la petizione, e delle
osservazioni si dirà, per quanto necessario, nei considerandi che seguono.
-
Il
Pretore ha rinviato, giustamente per l'esigenza di una completa istruttoria, al
giudizio di merito la contesa a sapere se l'adesione dell'attore alla
contestata delibera assembleare fosse inficiata da dolo od errore essenziale (e
quindi concessa ugualmente la possibilità di agire in contestazione della
decisione dell'assemblea nonostante l'iniziale approvazione, come indicato in Forstmoser/Meyer-Hayoz/Nobel, Schweizerisches
Aktienrecht, § 25 n. 45) dal momento che l'esito di questa questione può
apparire determinante per il giudizio di merito sulla validità di quella decisione.
-
La
sua decisione si è limitata ad accertare se l'attore, al momento dell'introduzione
della causa di contestazione della decisione assembleare, poteva essere considerato
azionista pur non avendo esercitato il diritto di opzione per la sottoscrizione
della ricostituzione del capitale azionario.
Nella
DTF 121 III 420 si afferma che, tra i diritti inalienabili
dell'azionista che devono sempre sussistere quando si tratta di esaminare la
validità di una decisione dell'assemblea generale che riguarda la soppressione
o la limitazione dei diritti degli azionisti, ne fanno parte la qualità stessa
di azionista ed il diritto di possedere almeno un'azione. Questi diritti non possono
essere tolti all'azionista, contro la sua volontà, nel caso di azzeramento del
capitale sociale e sua ricostituzione alla quale non vuole partecipare. In tal
caso se l'assemblea non si è espressa sul diritto di voto degli azionisti (nel
senso, per esempio, di riconoscere loro la stessa quota parte già detenuta in
precedenza) che non vogliono partecipare alla sottoscrizione del nuovo capitale
azionario, a questi compete il diritto minimo inalienabile di possedere almeno
un'azione, un voto.
Con
l'appello la convenuta afferma che la situazione della decisione del Tribunale
Federale, presa a motivazione dal Pretore, non era la stessa di quella che si dibatte
in concreto. Nel caso federale gli azionisti attori avevano respinto, rispettivamente
non partecipato, alla delibera assembleare mentre __________ ha aderito
incondizionatamente alla trattanda, che ora censura, e preannunciato che non
avrebbe partecipato alla ricostituzione del capitale. Con ciò l'appellante ritiene
che l'attore ha rinunciato, già al momento dell'assemblea societaria, alla sua
posizione di azionista e, di conseguenza, più non era legittimato ad agire in
contestazione della decisione assembleare.
Questa
conclusione non può essere condivisa per il semplice fatto che, allora, l'azionista
che aderisce ad una decisione dell'assemblea generale riguardante la
soppressione dei diritti degli azionisti, e in particolare la perdita della
qualità di socio se non esercita il diritto d'opzione come avvenuto nella fattispecie
concreta, non potrebbe mai contestare giudizialmente la delibera assembleare
invocando il fatto di essere stato tratto in errore od in inganno al momento
dell'espressione del suo consenso, come puntualmente argomenta il qui attore. A
questi deve quindi essere riconosciuta la qualità di azionista, quale diritto
inalienabile, per far valere le sue ragioni nei confronti di una decisione
assembleare che lo priva, anche se al momento condivisa e per sua volontà di
non far valere il diritto d'opzione nella ricostituzione del capitale
azionario, dei suoi diritti societari per pretesi motivi di errore o di dolo.
Al
merito il giudizio sull'esistenza di tali motivi.
Per i
quali motivi
visti,
per le spese, l'art. 147 e seg. CPC e la vigente TG
dichiara
e pronuncia:
-
L'appello 13 novembre 2000 di __________ è respinto.
-
La
tassa di giustizia in fr. 550.-- e le spese in fr. 50.-- (totale fr. 600.--),
già anticipate dall'appellante, rimangono a suo carico con l'obbligo di
rifondere a controparte fr. 1'000.-- per ripetibili.
-
Intimazione
a: __________;
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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