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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2000.199
Data decisione, Autorità:
08.03.2001, IICCA
Incarto n.
12.2000.00199
Lugano
8 marzo 2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. OA.99.00154 della Pretura della giurisdizione
di Locarno-Campagna promossa con petizione 29 ottobre 1999 da
(rappr. dall'avv.
__________)
Contro
(rappr. dall'avv.
__________)
con la
quale l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento dell'importo
di Fr. 50'105.40 oltre interessi al 5% dall'11 agosto 1999 mentre la
controparte, con risposta e domanda riconvenzionale 19 novembre 1999, ha
chiesto la reiezione della petizione e la condanna invece dell'attore al
pagamento dell'importo di Fr. 47'780.80 oltre interessi al 5% dal 19 aprile
1999 su Fr. 25'000.- e dal 9 agosto 1999 su Fr. 22'780.80.
Avendo il
Pretore, con sentenza 27 settembre 2000, respinto la petizione ed accolto
parzialmente la domanda riconvenzionale condannando l'attore principale a
versare alla controparte l'importo di Fr. 46'280.80 oltre interessi al 5% da
varie scadenze.
Appellante l'attore
il quale, con atto d'appello 17 ottobre 2000, chiede:
-
L'appello
è accolto.
-
Di
conseguenza le cifre 4 e 6 del dispositivo della sentenza impugnata sono
annullate e quindi:
-
è condannato a pagare a __________ Fr. 50'105.40 oltre interessi al 5%
dall'11.8.1999.
-
È
rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al PE n. __________dell'UE
di Locarno
-
Tasse,
spese e ripetibili dell'appello a carico di __________ i.
mentre il
convenuto, con osservazioni 27 novembre 2000, chiede la reiezione dell'appello
per motivi d'ordine e di merito.
Ritenuto
in fatto: A. __________ afferma in causa, a sostegno delle sue pretese creditorie, di aver
ricevuto mandato da __________ di provvedere allo studio di mercato, alla
promozione ed alla distribuzione degli articoli ortopedici del convenuto. Per
le prestazioni fornite egli ha fatturato, nell'agosto 1999, un importo
complessivo di Fr. 94'815.- dal quale ha dedotto un acconto di Fr. 25'000.- ed
il provento delle vendite di merce per Fr. 19'709.60 e di conseguenza chiede il
versamento dell'importo a saldo di Fr. 50'105.40 oltre interessi.
si oppone alla petizione argomentando che i rapporti intercorsi con __________
non erano rappresentati da un mandato ma da un contratto di compravendita di
articoli ortopedici che forniva a quest'ultimo affinché li vendesse al dettaglio.
L'attore non gli avrebbe mai pagato le forniture per complessivi Fr. 22'780.80
mentre l'importo di Fr. 25'000.- che controparte indica quale acconto non
sarebbe altro che un prestito concessogli e mai rimborsato. Di conseguenza
chiede, in via riconvenzionale, la condanna di controparte al pagamento di
questi importi.
B. Il
Pretore, con la sentenza impugnata, ha riconosciuto che tra le parti era sorto
un rapporto di compravendita e che la somma di Fr. 25'000.- rappresentava un
mutuo concesso da __________ a __________. Di conseguenza ha respinto la
petizione ed accolto parzialmente, operando alcune deduzioni sui crediti
vantati dall'attore riconvenzionale, la sua domanda.
C. Degli
argomenti dell'appello e delle osservazioni allo stesso si dirà, per quanto necessario,
nel seguito dei considerandi di diritto.
Considerato
in diritto: 1. L'appello presentato da __________ si presenta carente dal punto di
vista formale per quanto è del rispetto delle modalità di contenuto volute
dall'art. 309 CPC.
Le
domande di giudizio, così come testualmente riportate in ingresso, chiedono
l'annullamento delle "cifre 4 e 6 del dispositivo della sentenza
impugnata" quando il dispositivo della decisione del Pretore comprende
unicamente tre punti; si deve poter presumere che allora l'appellante intenda
riferirsi ai considerandi della sentenza che al punto 4 si diffondono sul
rapporto di diritto instauratosi tra le parti ed al punto 6 riferiscono della
causa giuridica a fronte del versamento all'attore dell'importo di Fr.
25'000.--. Nelle sue domande d'appello, l'appellante non comprende il
dispositivo sulle spese e ripetibili dell'azione principale e nemmeno chiede
che, in conseguenza del suo appello, sia respinta la domanda riconvenzionale.
Le
conseguenze, dal punto di vista procedurale, di queste mancanze formali possono
in ogni modo essere lasciate indecise poiché, come si vedrà nel seguito, l'appello
deve essere respinto anche nel merito.
- A sostegno delle sue tesi, in particolare dell'esistenza di un contratto
di mandato conferitogli da __________ e del versamento da parte di
quest'ultimo dell'importo di Fr. 25'000.- a titolo di acconto sulle prestazioni
del mandatario, __________ non ha apportato, di fronte alle puntuali
contestazioni della controparte, uno straccio di prova: i documenti prodotti
con gli allegati scritti introduttivi di causa si limitano alla procura al suo
patrocinatore, alle copie di due fatture per le sue prestazioni ed al precetto
esecutivo e, nel corso dell'istruttoria, ha rinunciato all'interrogatorio
formale del convenuto, unica prova che aveva chiesto in occasione dell'udienza
preliminare.
Ritiene
che i fatti da lui descritti, come evidenziato senza prova alcuna, siano rappresentativi
di un rapporto di mandato quale "soluzione logica e lineare"
mentre la tesi di controparte, confermata dal primo giudice, dell'esistenza
della compravendita troverebbe "ostacolo logico insormontabile" nel
versamento dell'importo di Fr. 25'000.- poiché "non si è mai visto un
venditore che paga l'acquirente". Dimentica però di affrontare
criticamente tutte le prove e gli indizi che indicano come quel versamento sia
effettivamente un mutuo: in particolare le lettere di sollecito per il versamento
di rate in restituzione del mutuo o per il suo rimborso del 19 aprile 1999
(doc. 10), del 1 giugno 1999 (doc. 11), del 23 giugno 1999 (doc. 12) e del 15
luglio 1999 (doc. 13) nei confronti delle quali l'attore non ha mai eccepito
nulla e, anche negli allegati scritti di causa, si è ben guardato dallo
spendere una parola al proposito ignorando la rilevanza di queste prove. Anzi
con una e-mail del 22 maggio 1999 (doc. 26) afferma che "per i soldi
che mi hai prestato, vedo di ridarteli subito" e cerca di giustificare
tale dichiarazione accennando, per la prima volta, in appello, della
possibilità che abbia fatto riferimento a qualsivoglia mutuo garantitogli dalla
generosa controparte (punto 3.37 dell'appello): l'argomentazione, che ha tutta
l'aria della presa in giro, si squalifica da sé e caratterizza l'appello come
temerario e proposto unicamente a fini defatigatori.
- La
stessa conclusione di assoluta inconcludenza spetta anche all'argomento, che
l'appellante ritiene decisivo per la prova di un rapporto di mandato (punto
3.12 dell'appello), tratto da una e-mail del 10 ottobre 1998 (doc. 21) con la
quale il preteso mandante __________ darebbe precise istruzioni al preteso mandatario
__________sui prezzi da praticare. L'appellante non si accorge, o non vuole
accorgersi, che proprio quella comunicazione conferma un rapporto di
compravendita tanto è vero che __________ dice di aver aggiunto il 10% al
prezzo della merce che paga lui per tenere conto delle sue spese e su questo
prezzo "che acquisti" __________ deve aggiungere il 40/50%,
inteso evidentemente quale suo utile che può essere collocato unicamente in
un'operazione di rivendita al dettaglio. Nella stessa direzione conduce la
deposizione testimoniale della signora __________ che, nell'appello, __________
si guarda bene dall'affrontare o dal contestare partitamente.
Per i quali motivi
visti, per le spese,
gli art. 147 e seg. CPC e la vigente TG
dichiara e
pronuncia
-
L'appello 17 ottobre 2000 di __________ è respinto.
-
Le
spese della procedura d'appello consistenti in:
tassa
di giustizia Fr. 1'450.–
spese Fr. 50.–
Fr. 1'500.–
già
anticipati dall'appellante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere
alla controparte Fr. 4'000.- per ripetibili d'appello.
- Intimazione
a:
– __________.
Comunicazione
alla Pretura di Locarno- Campagna.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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