AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2000.198
Data decisione, Autorità:
22.05.2001, IICCA
Incarto n.
12.2000.00198
Lugano
22 maggio
2001/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa civile (inc. OA.98.73
della Pretura del Distretto di Bellinzona) promossa con petizione 9 aprile 1998
da
rappr. dall'avv. __________
Contro
__________,
rappr. dall'avv. __________
chiedente
l'accertamento della titolarità dell'attore su 100 azioni nominative di
nominali fr. 100.- cadauna di __________, nonché l'ordine alla società di
iscrivere l'attore nel libro degli azionisti;
domande avversate
dalla controparte ma accolte dal segretario assessore della Pretura di
Bellinzona con sentenza 3 ottobre 2000;
appellante la
società convenuta con allegato 16 ottobre 2000 con cui postula, in riforma
della decisione impugnata, la reiezione della petizione;
lette le osservazioni all'appello, presentate il
13 novembre 2000 dalla parte attrice;
esaminati gli atti dell'incarto;
considerato
in fatto e in diritto:
- In
data 24 agosto 1978 è stata costituita con sede a Bellinzona la __________ le
cui azioni sono così state assunte e sottoscritte:
·
__________ (fratello dell'attore): no. 100
azioni nominative del valore di nominali fr. 100.- ciascuna, per complessivi
fr. 10'000.-;
·
__________ idem;
·
__________: no. 80 azioni al portatore da fr.
1'000.- ciascuna, per complessivi fr. 80'000.-
L'amministrazione
è stata affidata a __________, in veste di presidente, all'attore e a
__________ come membri del Consiglio d'amministrazione (doc. A). Il 31 marzo
1983 l'assemblea degli azionisti ha nominato un nuovo consiglio, sostituendo
l'attore e __________ con i nuovi membri __________ (padre dell'attore) e dott.
__________. Da allora (e fino all'introduzione di questa causa) non sono più
state tenute assemblee generali della società anonima (doc. F).
- In
seguito alla ripetuta richiesta dell'attore di convocare un'assemblea degli
azionisti nel corso del mese di gennaio 1997 e sulla base di indicazioni del
dott. __________ all'indirizzo del presidente della società (doc. N) è sorta la
contestazione della qualità di azionista dell'attore, ribadita nello scritto 10
giugno 1997 del patrocinatore della società (doc. S). Da qui la presente
vertenza giudiziaria. Con la petizione __________ ha negato la tesi di
controparte secondo cui egli avrebbe sottoscritto le azioni a titolo
fiduciario; al proposito si è fondato sulla circostanza di aver dichiarato al
fisco la proprietà delle azioni contese e di essere stato formalmente
riconosciuto azionista sia da __________, sia dalla __________, sia -in
particolare- dal fratello __________, con atti scritti di data 27 maggio 1981
(doc. B e C).
La
convenuta si è opposta alla petizione all'appoggio di tutta una serie di
elementi di fatto che, in sostanza, attengono a due circostanze fondamentali.
Anzitutto scopo della costituzione della società è stato quello di permettere,
con un investimento contenuto, il controllo da parte del gruppo __________
delle ditte ____________________. Ne conseguirebbe che l'interesse
all'operazione non era dei singoli sottoscrittori delle azioni, ma del gruppo
di cui facevano parte, oltre alla convenuta, le società __________ __________,
__________. In secondo luogo, dalla contabilità delle società del gruppo
risulterebbe come il capitale corrispondente alla sottoscrizione delle azioni
da parte di Libero e di __________ sia in realtà stato loro messo disposizione
dalla __________. Si tratta -considera la convenuta- di elementi di valutazione
atti a dimostrare la fragilità degli atti formali esibiti dall'attore a
sostegno della petizione.
-
Con
la querelata sentenza il segretario assessore della Pretura di Bellinzona,
considerata l'inattendibilità del teste __________ e stabilito come l'onere
della prova sulla pretesa sottoscrizione fiduciaria delle azioni incombesse
alla parte che sosteneva tale tesi, ossia alla società convenuta, ha concluso
in particolare: che lo scopo dell'operazione commerciale in sé non sarebbe
compromesso dalla sottoscrizione delle azioni da parte dei fratelli __________
personalmente, allora perfettamente integrati nel gruppo di famiglia; che non
v'è indizio che l'attore non fosse finanziariamente in grado di assumersi
quella partecipazione; che vi possono essere diversi motivi per cui l'attore,
prima del 1996 (o del 1994), non avesse mai espresso interesse per i destini
della convenuta; che le operazioni contabili sui cui la convenuta fondava parte
della sua tesi difensiva non si prestano a conclusioni tanto chiare quanto essa
pretende, con particolare riferimento alla cifra di cui l'attore avrebbe
beneficiato. Ne ha concluso per l'insufficiente rilevanza degli indizi offerti
dalla convenuta.
-
Con
l'appello la convenuta censura in particolare la decisione del primo giudice di
considerare inattendibile la deposizione del teste __________; per il resto,
ripropone gli argomenti già esposti in prima sede, salvo per quanto verrà detto
oltre.
Delle
osservazioni dell'attore si dirà se necessario nel seguito.
-
Non
è contestato in questa sede né l'onere della prova a carico della convenuta, né
la possibilità di far fronte al medesimo sulla base di prove indiziarie, in particolare
nella fattispecie poiché, come ammette la ricorrente il fatto che una
persona abbia agito fiduciariamente attiene alla sfera interna, cosicché la
dimostrazione può essere fornita soltanto per via indiretta, specie mediante
indizi (appello, pag. 8). In effetti, in mancanza di una prova assoluta, il
giudice può dedurre il suo convincimento sulla certezza dei fatti che stanno a
fondamento del rapporto giuridico controverso anche da prove indirette o da
indizi. In tal caso la certezza del fatto può essere dedotta dalla concordanza
critica di indizi affermativi. In altre parole, la verosimiglianza dedotta da
tali elementi è sufficiente quando permetta un tale grado di convinzione logica
da prevalere largamente sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima
non entri più in linea di conto (Cocchi / Trezzini, CPC-TI, art. 90, m.
10, 12 e 13).
-
Per
quanto riguarda la testimonianza del dott. __________, al di là di ogni
considerazione sulla correttezza processuale della sua audizione a causa della
posizione del teste in __________, il giudizio del pretore è stato preso
nell'ambito della specifica competenza di valutazione delle prove secondo il
suo libero convincimento (art. 90 CPC). In questo ambito s'inserisce anche la
valutazione di una deposizione testimoniale, con la precisazione che la
credibilità del teste può essere intaccata in particolare nel caso in cui
vengano accertate gravi discordanze tra i fatti così come riferiti dal teste ed
elementi fattuali deducibili da altre prove (Cocchi / Trezzini, op.
cit., art. 90, m. 34). In concreto tuttavia, prima ancora di essere in
contrasto con le risultanze di altre prove, la testimonianza __________ appare
poco convincente o persino contraddittoria in sé, al punto che, su determinati
temi, finisce per compromettere il suo valore probatorio. Così, sulla qualità
di azionista dell'attore, il teste -in un primo tempo e già con riferimento al
documento N- afferma di aver potuto negare il fatto sulla base non di
conoscenze personali, ma di informazioni ottenute …dal signor __________,
ovvero nel senso che a partire dal luglio 1981 ciò non risultava. Più
oltre afferma invece: Non fu il signor __________ a dirmi che il fratello
non era azionista, ma fui io stesso a sostenerlo; e ciò per dichiarare che
-come esposto nel seguito della deposizione- solo dopo aver preso posizione
spontaneamente alle richieste dell'attore (doc. N), ebbe conferma del fatto in
esame da parte di __________: preso atto di questo parere, ebbe cioè la
verifica che quanto scritto era corretto. La testimonianza appare così
di scarsissimo rilievo, sia perché il teste non dice come mai, in fase di
redazione del documento N, abbia potuto affermare con tanta sicurezza che
l'attore non era azionista; sia perché, malgrado la certezza espressa, ritenne
poi di sentire il fratello dell'attore per avere conferma delle sue
affermazioni: ciò che è avvenuto non sulla base di un accertamento o di un
motivo determinato, ma di una semplice opinione di __________: …ebbe a
confermarmi che …, almeno a suo parere, ecc. Inoltre, nel suo scritto 17
gennaio 1997 (doc. N) -che il teste ha pienamente confermato nel suo contenuto-
egli aveva affermato che non gli risultava che il postulante (ossia
l'attore) fosse iscritto nel libro degli azionisti. Per contro ha poi deposto:
Non ho mai visto il libro degli azionisti della convenuta né avevo elementi
per ritenere che ne esistesse uno. Contraddizioni che non solo
compromettono la prova quo il suo valore processuale, ma che, in generale,
gettano dubbi non irrilevanti sulla tesi dell'appellante, tenuto conto come la
vertenza abbia preso avvio, non soltanto, ma anche sulla base della reazione
del dottor __________ (doc. N) alle richieste dell'attore dapprima di essere
informato sulla società e in seguito di convocare un'assemblea.
Anche
riguardo a mandati di natura fiscale svolti in favore dell'attore (circostanza
ammessa dalla convenuta), la testimonianza può invero lasciare perplessi nel
confronto con parte del plico doc. FF, anche se il teste -a ben vedere- si è
espresso con il beneficio del dubbio. Se ne deve così concludere non per una
vera e propria carente credibilità del teste __________, ma per il nullo valore
probatorio di talune sue affermazioni a sostegno dei fatti allegati dalla
convenuta, in particolare a proposito del rapporto fiduciario nell'ambito del
quale l'attore avrebbe operato. Al proposito va ancora rilevato che lo stesso
teste ha deposto che a partire dal luglio 1981 la pretesa qualità di azionista
dell'attore non risultava, precisando che quel momento corrispondeva alla
data a partire dalla quale sono iniziati i contrasti all'interno della famiglia
__________. Ciò che potrebbe non essere irrilevante anche relativamente
all'opinione espressa al proposito da __________ e riferita dal teste.
-
Se
lo scopo della costituzione di __________ non è contestato, ciò non
necessariamente è destinato a incidere sulla questione controversa. E'
accertato che l'iniziativa dell'acquisto e del risanamento delle due società
(__________) è stata del gruppo __________e, di conseguenza, anche quella di
creare una holding che ne permettesse il controllo (teste __________); non deve
tuttavia essere dimenticato che nel gruppo i famigliari che si dedicavano alle
diverse attività commerciali -il padre e i due figli- erano uniti nella
gestione degli interessi comuni (doc. V); è vero poi che dopo il 1981,
coll'insorgere di profondi dissidi in particolare fra l'attore e , i
rapporti patrimoniali fra le stesse persone che per anni avevano collaborato si
sono dimostrati estremamente complessi, tanto da essere oggetto di diverse
procedure civili e penali (doc. CC, DD). Orbene, se è vero quanto affermato da
altro giudice su questa circostanza, ossia che, il fatto che i figli
() agissero di persona nell'ambito delle loro mansioni societarie
ancora non dimostra che fossero loro i proprietari della ditta (doc. V,
pag. 14), è innegabile che proprio la complessità dei rapporti economici fra
persone fisiche e persone giuridiche del gruppo, rispettivamente fra i membri
della famiglia, non permette di escludere eo ipso la partecipazione
personale dell'attore da una singola operazione commerciale, a causa
dell'interesse preponderante del gruppo rispetto all'interesse dell'attore. Va
osservato inoltre che -al momento della sottoscrizione del capitale sociale di
__________ - questi faceva pur parte di quello stesso gruppo e che, a
prescindere dagli interessi preponderanti descritti, è pacifico che la
partecipazione finanziaria di maggioranza nella società convenuta è di persone che
non appartengono al gruppo (doc. A; teste ). D'altra parte, la già
citata sentenza della I CCA in re __________ c/ __________ (doc. V) sulla
proprietà delle azioni dell', afferma tra l'altro che __________ e
__________, hanno lavorato per decenni nell'azienda familiare, dedicandosi
al suo sviluppo e al suo consolidamento. In quest'ambito essi hanno partecipato
alla costituzione delle nuove società, sottoscrivendo personalmente parte delle
azioni: entro questi limiti la dimostrazione della loro proprietà non può
essere revocata in dubbio, specie in assenza della prova di rapporti fiduciari
ecc. (doc. V, pag. 16). Discorso che -ancorché quella decisione non possa
evidentemente essere determinante in concreto- appare calzante nella presente
fattispecie, laddove si osservi che anche la costituzione e gli aumenti di
capitale di quelle società rientravano indubitabilmente negli scopi commerciali
del gruppo __________.
-
Un
ulteriore argomento dell'appello concerne i riscontri contabili dell'Istituto
__________ che risulta aver ridotto la posta "correntisti" del
proprio bilancio da fr. 250'000.- al 31 dicembre 1977 a fr. 150'000.- al 31
dicembre 1978 (doc. 3). Sulla base di questi documenti la convenuta afferma non
solo che il correntista sarebbe stata la __________, ma anche che la
restituzione dell'importo di fr. 100'000.- sarebbe stato da questa società
messo interamente a disposizione per la costituzione della __________: ciò
escluderebbe che l'attore abbia sottoscritto personalmente azioni per
complessivi fr. 10'000.- Sennonché i documenti menzionati, così come le
fotocopie del libro cassa dello stesso Istituto Grafico (IGC: doc. 6) servono
solo ad attestare la modifica di una posta di bilancio di quella stessa
società; nemmeno danno indicazioni sull'identità del correntista dal momento
che il fatto non trova conferma né nella contabilità della __________, né in
altre prove. Tanto meno sono atti in qualche modo a confortare la tesi
dell'appellante per quanto riguarda la partecipazione personale dell'attore.
Comunque nemmeno v'è spiegazione sul fatto, rilevato dalla sentenza impugnata,
che la somma messa a disposizione dal gruppo sarebbe di fr. 100'000.- (pari
all'intero capitale sociale di __________), quando azioni per complessivi fr. 80'000.-
risultano sottoscritte dalla __________, per sé o -come già detto- per persone
estranee al gruppo __________. Che quest'ultimo, come afferma l'appellante,
abbia anticipato l'intero capitale necessario, ossia fr. 100'000.-, è tuttavia
fatto nuovo: infatti, in prima sede, la convenuta ha omesso di allegare questo
fatto particolare, affermando in modo generico che la restituzione della somma
in questione alla __________ implicava la sua partecipazione finanziaria
all'operazione, ancorché riferendosi con ciò a quanto l'attore avrebbe dovuto
mettere a disposizione personalmente (risposta, ad 1.3; duplica, idem;
conclusioni, ad 3). L'argomento, comunque non comprovato né reso verosimile,
dev'essere così disatteso in virtù dell'art. 321 CPC. Se ne deve concludere
che, contrariamente all'assunto dell'appellante a comprova del preteso rapporto
fiduciario, essa non ha recato la prova che l'importo di fr. 10'000.- (né
quello di fr. 100'000.--) sia stato messo a disposizione per la costituzione
della società dalla __________.
-
Sempre
a sostegno dell'esistenza di un rapporto fiduciario l'appellante, anche in
questa sede, fa riferimento alla dichiarazione 13 agosto 1998 di __________,
nella sua veste di amministratore unico della __________, con cui questa
revocava il mandato fiduciario a suo tempo conferito all'attore in vista della
costituzione di __________, per il caso che ciò non fosse già avvenuto per atti
concludenti (doc. 4). Sennonché, questo atto unilaterale non può avere
rilevanza nella lite: non tanto perché redatto a causa iniziata, ma perché
__________ è anche presidente della convenuta ed è persona di riferimento nel
gruppo __________, lo stesso gruppo che -al di là dell'effettiva proprietà di
__________ - anche in questa vertenza è innegabilmente in contrasto con la
parte attrice; se non si può affermare che la dichiarazione costituisca
allegazione della convenuta, esiste una tale connessione d'interessi fra questa
società e il gruppo __________ (peraltro affermato dalla stessa convenuta come
argomento determinante delle sue comparse) da non permettere al giudice di
trarne alcuna conclusione.
-
In
questa sede l'appellante si limita a definire "strano" l'agire
dell'attore il quale non avrebbe rivendicato la proprietà delle azioni
__________ già al momento in cui scoppiò la crisi del gruppo __________, nel
-
Sennonché, basta supporre la buona fede di __________ su questo specifico
tema per giustificare il suo comportamento; tanto più che -oltre alla
detenzione fisica delle azioni (doc. U)- egli ben poteva considerarsi
proprietario di quei titoli: non solo in base al verbale di costituzione della
società, ma soprattutto su un documento che appare determinante anche nella
presente vertenza, ossia sulla dichiarazione 27 maggio 1981 di __________, nella
sua veste di presidente di __________ e di __________, con cui davano il loro
consenso alla consegna dei titoli ai rispettivi aventi diritto, in
particolare anche all'attore per 100 azioni nominative (N. 101/200) (doc. B).
Autorizzazione che non troverebbe verosimile collocazione nell'ambito del
preteso rapporto fiduciario.
-
Sulle
basi descritte, la decisione impugnata trova conferma poiché gli indizi offerti
dall'appellante non sono sufficienti a convincere di una larga prevalenza della
tesi di parte convenuta rispetto alla possibilità del contrario.
La
decisione sulle spese segue la soccombenza.
Motivi per i quali,
richiamati per le spese l'art. 148 CPC, la LTG e
la TOA
pronuncia:
-
L'appello
16 ottobre 2000 di __________ è respinto.
-
Le spese
e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 450.-, anticipati dall'appellante,
restano a suo carico. Essa verserà a __________ la somma di fr. 800.- a titolo
di ripetibili.
-
Intimazione: - __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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