AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2000.183
Data decisione, Autorità:
11.04.2001, IICCA
Incarto n.
12.2000.00183
Lugano
11 aprile
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no.
OA.1996.00459 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa, con petizione
21 giugno 1996, da
al quale, deceduto in corso di causa, è subentrata
patr. dall' avv. __________
contro
patr. dall' avv. __________
con la quale è chiesta la condanna del convenuto alla
restituzione dell'importo di Fr. 180'032.- oltre interessi al 5% dal 9 novembre
1995 e che il Pretore, con sentenza 6 settembre 2000, ha integralmente
respinto.
Appellante l'attrice la quale, con atto di appello 26
settembre 2000, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere la
pretesa di petizione mentre la controparte, con osservazioni 2 novembre 2000
postula la reiezione del gravame e la conseguente conferma del primo giudizio.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di
causa
Considerato
in fatto ed in diritto
- Il convenuto, nipote dello scomparso __________, ha prelevato,
nel luglio 1991, da un conto di quest'ultimo presso la _________, in forza di
valida procura, l'importo di Fr. 230'032.-- allo scopo, concretatosi, di
finanziare l'acquisto di una sua abitazione.
La
qualifica del rapporto contrattuale instauratosi tra le parti - problematica
inizialmente contestata e basata su antitetiche posizioni delle parti durante
l'intero scambio degli allegati scritti, ossia quale mutuo per la parte attrice
e donazione per il convenuto - è stata risolta durante la fase istruttoria
grazie all'inequivocabile deposizione del teste __________ che ha confermato
l'esistenza di un contratto di donazione.
La parte
attrice, abbandonata così la tesi principale del mutuo da restituire, ha
riconosciuto la donazione quale causa del trasferimento del denaro. Tuttavia,
per poter giustificarne la restituzione, l'ha qualificata, come del resto già
addotto in via subordinata con la petizione, quale donazione gravata dall'onere
di corrispondere al donante, regolarmente e vita natural durante, l'importo di
Fr.1'000.- al mese, onere che il convenuto avrebbe mancato di adempiere a
partire dal settembre 1995.
Il
convenuto, per contro, ha sostenuto non esservi alcun obbligo a suo carico,
avendo egli effettuato dei versamenti di Fr. 1'000.-, in modo irregolare, per
puri motivi di gratitudine e disponibilità finanziaria permettendoglielo.
- Il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha negato che tra le
parti alla donazione fosse stato convenuto l'onere descritto dal mutuante, al
quale incombeva la relativa prova, e ha di conseguenza respinto la petizione.
Con
l'appello e le osservazioni all'appello le parti riprendono le rispettive
argomentazioni a comprova una dell'esistenza e l'altra dell'inesistenza
dell'onere gravante la donazione.
3.1 Per
l'art. 245 cpv. 1 CO la donazione può essere gravata da un onere. L'onere è una
clausola accessoria della donazione che crea un dovere per il donatario ma non
è considerata dalle parti contraenti quale contropartita della donazione (OR-Vogt,
ad art. 246 n. 1; Tercier, Les contrats spéciaux, n. 1421/1422).
Nel caso
di specie non si può parlare di onere collegato alla donazione dell'importo di
danaro poiché, per la testimonianza __________, l'intenzione del donante
__________ era quella di donare ottenendo però in compenso, da parte del donatario
__________, il versamento dell'importo mensile di Fr. 1'000.-, vita natural
durante. E che questa fosse l'intenzione del donante è dimostrato dal suo
atteggiamento successivo quando, nel novembre 1995, fa scrivere al donatario
reclamando la restituzione del mutuo (che tale non era) ma evocando, pure, la
disponibilità di rinunciare al rimborso qualora il donatario si fosse impegnato
con una dichiarazione (evidentemente scritta) a corrispondergli, vita natural
durante, l'importo di Fr. 1'000.- mensili (doc. D).
I
versamenti ricorrenti dovevano così essere la controprestazione della donazione
per cui, stante che la donazione è tale quando avviene senza prestazione
corrispondente (art. 239 CO), non si sarebbe in presenza di una donazione ma di
un negozio a prestazioni corrispettive.
In ogni
caso non si può parlare di donazione gravata da onere percui non è ipotizzabile
un suo inadempimento con la conseguenza, come chiesto in causa, della revoca
della donazione e della restituzione della somma donata.
3.2 L' impegno corrispettivo della cessione della somma di danaro è
configurabile invece giuridicamente quale rendita vitalizia (art. 516 e seg.
CO) poiché trattasi di una prestazione fissa, ad intervalli regolari e da
eseguirsi sino al momento della morte del creditore. Nel caso concreto era
voluta da __________ a titolo oneroso poiché combinata con la cosiddetta
donazione.
La
rendita vitalizia presuppone, per la sua validità, la forma scritta (art. 517
CO). Questa esigenza di forma assume grande importanza proprio quando la
promessa di versare la rendita è fatta in contropartita di un impegno che non è
sottoposto a forma speciale come, appunto, il trasferimento di una somma di
danaro (Tercier, op. cit. n. 5425).
non ha sottoscritto nessun impegno in tal senso, anzi si è rifiutato di farlo
(teste __________), e __________ si è adagiato a questa situazione ("si
accontentò della parola del nipote" come riferito dal teste __________).
Con il che non vi è stata valida pattuizione della rendita vitalizia ed i
pagamenti che ne sono seguiti sono avvenuti, come afferma il convenuto, a
titolo grazioso. La controprestazione del trasferimento dell'importo di Fr.
230'032.- non è quindi nata giuridicamente e di conseguenza non vi può essere
suo inadempimento.
Ne
discende che, non essendo stata pattuita validamente alcuna controprestazione,
la dazione di danaro di __________ ad __________ va considerata quale donazione
senza che sia data alcuna situazione che giustifichi una sua revoca.
- L'appello,
per i motivi che precedono, è respinto con il carico di spese e ripetibili
all'appellante interamente soccombente.
Per i quali motivi
visti, per le spese, l'art. 148 CPC e la vigente
LTG
dichiara e pronuncia
-
L'appello 26 settembre 2000 di __________ è respinto.
-
La
tassa di giudizio in Fr. 950.- e le spese in Fr. 50.- (totale Fr. 1'000.-), già
anticipati dall'appellante, rimangono a suo carico con l'obbligo di versare
alla controparte Fr. 3'500.- per ripetibili d'appello.
-
Intimazione
a__________
Comunicazione
alla Pretura di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster