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Numero d'incarto:
12.2000.156
Data decisione, Autorità:
03.05.2001, IICCA
Incarto n.
12.2000.00156
Lugano
3 maggio 2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa a procedura ordinaria (inc. OA
13'484 della Pretura del distretto di Bellinzona) promossa con petizione 22
maggio 1998 da
(rappr. dall'avv. __________)
contro
con cui l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento
dell'importo di fr. 55'000.-- oltre interessi, a titolo di risarcimento danni;
domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della
petizione e che il Pretore ha respinto con sentenza 9 agosto 2000;
appellante l'attore che con allegato 19 settembre 2000 chiede la
riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione;
mentre il
convenuto, con scritto 27 ottobre 2000, ha dichiarato di rinunciare a proprie
osservazioni in questa sede, affermando di non voler nemmeno prendere
conoscenza dell'appello;
esaminati gli atti dell'incarto;
considerato
in fatto e in diritto:
- In
data 29 agosto 1994 l'attore ha richiesto e ottenuto dalla __________ una linea
di credito di fr. 55'000.-, offrendo a titolo di garanzia una propria polizza
d'assicurazione sulla vita. E' stata così aperta una relazione di conto
corrente, denominata "__________" di cui titolare era personalmente
__________. Contemporaneamente questi ha conferito procura
"illimitata" al convenuto perché lo rappresentasse validamente presso
la banca in relazione a quel conto (doc. A). Il successivo 7 settembre il
convenuto ha prelevato per cassa dal conto menzionato l'importo di fr. 55'000.-
(doc. C). Constatata qualche giorno più tardi l'avvenuta operazione, l'attore
-sostenendo di non aver mai dato alcuna disposizione in tal senso a __________
- gli ha chiesto la restituzione immediata della somma e ha provveduto a
cancellare la procura bancaria concessagli.
-
Il
convenuto ha resistito in causa, affermando di non aver agito di propria
iniziativa, ma -pur non affermando di aver ricevuto precise disposizioni
dall'attore- ha sostenuto che questi era perfettamente a conoscenza
dell'operazione il cui fine era quello di apportare un aiuto finanziario alla
ditta __________ di cui l'attore era membro del Consiglio di amministrazione e
in cui si occupava del settore tecnico. La società era stata seguita durante diversi
anni, per quanto riguarda il settore amministrativo e contabile da __________,
titolare di 200 della 350 azioni, fino agli ultimi mesi del 1993. Quando
__________ espresse il desiderio di lasciare il Consiglio d'amministrazione
della società, fu sostituito dal convenuto che ne divenne membro con firma
collettiva a due, così come deliberato dall'assemblea generale del 30 marzo
1994 (doc. 1). Tenuto conto di tale sua posizione, __________ ha affermato che
la situazione debitoria della società necessitava di mezzi, in particolare per
ridurre il suo debito nei confronti della __________, società da lui amministrata,
che aveva operato importanti anticipi alla , ovvero nell'ordine di circa
fr. 275'000.-.Tant'è che, prelevata la somma litigiosa dal conto
"" e fatta confluire nella cassa di questa società, è poi
stata versata a __________ in deduzione del credito di quella;
contemporaneamente e per lo stesso importo, l'attore sarebbe divenuto creditore
nei confronti di __________. A sostegno della sua tesi difensiva, il convenuto
ha versato agli atti del processo un "documento contabile" (doc. 4)
da lui sottoscritto come "membro del CA" di __________ e
controfirmato (sempre da lui) per __________.
-
Con
la sentenza impugnata il pretore ha respinto la petizione, approvando in sostanza
la tesi difensiva del convenuto. Constatato come il convenuto -in virtù della
procura concessagli- sia divenuto rappresentante dell'attore ai sensi dell'art.
32 e segg. CO, ha accertato che la natura del rapporto di base sorto fra le
parti è quella del mandato. In quest'ambito, al fine di definire i compiti affidati
al convenuto dall'attore, considera accertato -sulla base del doc. 4- il
versamento dell'importo alla __________ in deduzione del debito di __________
per l'importo di fr. 55'000.- Sulla forza probante del cennato "documento
contabile", rimprovera all'attore di non aver minimamente cercato di
dimostrare, come da lui implicitamente affermato, che esso sia stato costruito
ad arte (sent., pag. 4 - 5), né di aver altrimenti indagato
nell'istruttoria di causa sulla situazione di dare-avere fra le due società anonime.
Ne conclude che, come conseguenza della rappresentanza diretta, gli effetti
della procura sono subentrati nell'attore che…è così diventato creditore nei
confronti della __________ (pag. 4). Il pretore ritiene inoltre che la
richiesta di credito rivolta alla __________ s'inserisca nelle misure atte a
migliorare la precaria situazione finanziaria della società e che quindi il
mandato in discussione debba essere considerato in senso ampio, ossia con lo
scopo di salvaguardare in generale gli interessi dell'attore (pag. 6).
Ritiene in particolare che, per motivi diversi, tali interessi si sovrappongono
a quelli suoi e dei suoi famigliari, tutti dipendenti della società, e di cui
egli era amministratore con diritto di firma collettiva a due. Ne deduce che,
agendo come sostiene il convenuto, questi non si sia scostato da una diligente
e fedele esecuzione del mandato.
-
In
questa sede l'attore, dopo aver ripetuto che la linea di credito richiesta
doveva servire a suo uso personale e non alla ditta, osserva che i fatti
descritti dalla controparte non sono stati provati e quindi non avrebbero
potuto essere assunti come base per la sentenza. In particolare il documento
contabile preso in considerazione dal primo giudice (e a lui ignoto fino al
momento della causa) non ha le caratteristiche per poter provare alcunché, essendo
stato redatto e sottoscritto dal solo convenuto. Sulla base dell'assenza di
elementi probatori in favore della tesi difensiva di __________ e in
particolare riguardo ai rapporti di dare-avere fra le due società e a pretese
cessioni di credito da __________ a __________, l'appellante rimprovera al
pretore di aver ribaltato su di lui l'onere della prova in merito
all'estensione del mandato. Quanto alle prove assunte, oltre le censure relative
al doc. 4, lamenta che non siano state tenute in considerazione le sue risposte
di interrogatorio formale, né il fatto -attestato dalla graduatoria del
fallimento di __________ (doc. 6)- che egli abbia sì insinuato in quella
procedura suoi crediti personali, ma non quello di fr. 55'000.- di cui alla
fattispecie assunta da controparte. Considera pertanto il comportamento del
convenuto gravemente lesivo dei suoi doveri di mandatario. Impugna inoltre la
decisione pretorile di non concedergli l'assistenza giudiziaria. Di ogni altra
censura si dirà, se necessario, nel seguito.
-
La
procura bancaria è un istituto che ha per scopo di facilitare lo svolgimento
degli affari nei confronti di una banca, in particolare quando il titolare di
un diritto è impossibilitato praticamente o giuridicamente a esercitarlo,
oppure nel caso in cui semplicemente preferisca agire per mezzo di un
rappresentante. Comunque, si colloca nell'ambito giuridico della rappresentanza
ed è caratterizzata dall'interagire di tre persone: il rappresentato, il rappresentante
(sulla base della procura concessagli dal primo) e la banca con la quale
l'operazione negoziale viene conclusa (Erb F., Die Bankvollmacht, Zurigo
1974, pag. 67 segg.). In quanto competenza di rappresentanza concessa contrattualmente
a una persona perché possa validamente compiere operazioni in nome e per conto
del rappresentato nei confronti della banca (Erb, op. cit., pag. 127),
essa non si indentifica con un rapporto di base fra rappresentato e
rappresentante che può essere un mandato, un contratto di lavoro, un vincolo
societario, ecc., tanto che la procura bancaria può essere validamente data
senza che tale rapporto esista: si tratta allora di cosiddette procure astratte
o isolate. In ogni caso, procura e rapporto di base non sono solo istituti
distinti concettualmente, ma tra loro indipendenti (Erb, op. cit., pag.
102 e 103; Guhl T., Das Schweizerische Obligationenrecht, ed. 9, Zurigo
2000, pag. 156), laddove l'effetto della procura concerne i rapporti di diritto
con il terzo contraente (Guhl, op. cit., ibidem).
-
Nel
caso concreto, mentre sono pacifici la validità e i termini della procura
bancaria conclusa tra le parti, la vertenza ha per oggetto il rapporto di base,
in particolare a sapere se esso sia esistito, rispettivamente quale sia stato
il suo oggetto. Mentre l'attore sostiene di aver concesso alla controparte
procura sulla relazione bancaria __________ per essere "assistito nella gestione
del credito" (petizione, ad 1), ciò che non si scosta dal senso generico
della procura come tale, il convenuto ha precisato nei suoi allegati quale
fosse lo scopo dell'operazione, per il compimento della quale -a suo dire- gli
sarebbe stata concessa la procura sul conto __________. Sennonché, proprio
perché la tesi liberatoria del convenuto si fonda sull'esistenza e sull'oggetto
del preteso contratto di base, è a questi che incombeva l'onere della prova su
tali temi (cfr., per quanto riguarda l'eventuale lesione del mandato, Fellmann
W., in Comm. di Berna, 1992, art. 398 CO, N. 445; per quanto riguarda la
pretesa pattuizione, Guldener M., Beweiswürdigung und Beweislast nach
schweizerischem Zivilprozessrecht, Zurigo 1955, pag. 26 segg.). Ciò che
tuttavia il convenuto non è riuscito a fare: sia perché le testimonianze
assunte sono silenti sui rapporti fra le parti e sul preteso incarico di curare
-in termini molto ampi- gli interessi dell'attore, sia perché il documento
contabile (doc. 4), attorno al quale si è svolta buona parte della causa, non
ha nessuna forza probante nella vertenza in esame. Esso infatti non solo non
era noto all'attore (ancorché membro del Consiglio d'amministrazione della
società) (IF dell'attore, ad 22) non solo è stato pacificamente redatto dal
solo convenuto (rappresentante sia di __________, sia di __________), ma né il
suo contenuto è risultato trovare conferma nella contabilità delle due società,
né -ed è ciò che più conta- è in grado di stabilire un rapporto fra la
descritta (e non accertata) situazione debitoria di __________ e il preteso
mandato illustrato dal convenuto. In altre parole, foss'anche tutto vero ciò
che espone il documento, sia sui rapporti di dare-avere fa le due citate
società, sia sulla destinazione dell'importo di fr. 55'000.-, ancora non vi
sarebbe prova che il titolare del conto abbia autorizzato il convenuto a
procedere in tal senso, o l'abbia incaricato di questo, rispettivamente che esistesse
un patto sociale o personale fra le parti avente per oggetto un intervento di
tale natura, caratterizzato dall'intenzione di sopperire alle affermate
difficoltà di __________ o di risarcire parzialmente __________, facendo capo
al patrimonio personale dell'attore. In merito, l'allegazione del convenuto
secondo cui controparte sarebbe stata al corrente dell'operazione -ciò che
eventualmente potrebbe essere indizio almeno di un'approvazione del suo
operato- non ha nessun rilievo a fronte della chiara posizione espressa in
causa da __________ e delle cennate carenze probatorie da parte del convenuto.
In tal modo non solo manca ogni accertamento sull'estensione di un eventuale mandato,
ma nemmeno v'è prova di un contratto di base sul quale si sarebbe inserito
l'agire di __________. Se ne deve concludere che la tesi difensiva di questi
non può essere accolta (Schmid H., in Comm. di Basilea, 1996, art. 8 CC,
N. 4 e 39). La decisione pretorile non può pertanto essere condivisa: in
particolare né laddove fa carico all'attore di non essere riuscito a dimostrare
l'autenticità del documento contabile (doc. 4) e la veridicità del suo
contenuto, né quando deduce dal conferimento della procura bancaria le
conseguenze di ogni agire del convenuto, quasi che dal diritto di
rappresentanza relativo al conto __________ si potesse comunque dedurre
l'esistenza di un rapporto di base nei termini descritti dal convenuto.
Stando
così le cose è inutile dare una risposta alle ulteriori censure d'appello, basate
anch'esse, almeno in parte, su questioni non determinanti ai fini della
presente vertenza.
-
Non
avendo provato l'esistenza di un rapporto di base (di un contratto) fra le
parti, al di là della procura bancaria, l'agire del convenuto finisce per
rappresentare un atto illecito ai sensi dell'art. 41 CO: egli infatti, non
avendo dimostrato il contrario, risulta che abbia illecitamente disposto del
credito concesso alla controparte, causandole con ciò un danno pari almeno alla
somma capitale oggetto della vertenza; né il nesso causale adeguato fra il
danno e l'agire senza autorizzazione del convenuto può ritenersi in qualche
modo interrotto.
-
L'appello
concerne anche il decreto 9 agosto 2000 (contemporaneo alla sentenza di merito)
con cui il pretore ha negato all'attore il beneficio dell'assistenza
giudiziaria. Affermando che -per quanto riguarda il presupposto dell'indigenza-
il preavviso del Comune di domicilio ha solo valore indicativo, ha deciso negativamente
la domanda sulla scorta dell'esito sfavorevole all'attore, in quella sede,
della vertenza di merito. In questa sede la stessa parte rimprovera al primo
giudice di aver deciso la domanda di assistenza giudiziaria solo con il merito,
ovvero avendo lasciata indecisa la questione in esame per tutta la durata del
processo. La critica è calzante e trova conferma nella giurisprudenza federale
(Cocchi / Trezzini, CPC.TI, art. 155, n. 559); sennonché, in questo stadio
della causa la questione appare ormai superata e, per quanto riguarda l'esito
dell'istanza, risolta dall'esito contrario sul merito della lite di cui alla
presente decisione. L'appellante non ha invece motivo di ribadire la propria
indigenza, trattandosi di presupposto lasciato indeciso dal pretore. Egli aveva
prodotto in quella sede documentazione atta a rendere almeno verosimili le
proprie difficoltà nei confronti della __________ a seguito della garanzia
concessale per ottenere la linea di credito che ha dato origine alla vertenza
qui in esame; inoltre ha presentato due successivi certificati del Municipio di
__________ - Contra: il primo, di data 19 maggio 1998, che preavvisava
negativamente l'istanza con la motivazione che il reddito dichiarato non corrispondeva
al tenore di vita dell'istante e della sua famiglia; il secondo, del 7 luglio
1998, che recava un preavviso favorevole, senza peraltro giustificare il
cambiamento di parere dell'autorità comunale in così breve lasso di tempo.
Orbene, è vero che la decisione sull'assistenza giudiziaria è retta dal principio
inquisitorio (art. 156 cpv. 1 CPC), ma ciò non comporta che il giudice abbia ad
indagare d'ufficio su fatti o motivi che l'istante non ha addotto (Cocchi /
Trezzini, op. cit., art. 156, m. 10). Nel caso concreto, l'istanza ricorda
quale indizio della conclamata indigenza del signor __________ unicamente la
difficoltà di restituire alla __________ la somma indebitamente riscossa dal
convenuto. Ciò che evidentemente non è sufficiente per dimostrare che i
mezzi di cui dispone la parte richiedente non bastano manifestamente alle
esigenze elementari della normale sussistenza e delle persone che sono a suo
carico, tenendo conto della situazione economica dell'obbligato nel suo
complesso (Cocchi / Trezzini, op. cit., art. 155, m. 18). Né la
parte ha inteso supplire a tale carenza di argomenti, producendo seria
documentazione a sostegno della sua domanda: in particolare non può essere meritevole
del beneficium pauperum chi presenta al giudice due certificati
municipali, riferiti entrambi al momento d'inoltro dell'istanza, di contenuto
perfettamente opposto. La decisione impugnata, per motivi diversi da quelli
assunti dal primo giudice, deve così essere confermata.
A
titolo abbondanziale dev'essere osservato che l'impugnazione del decreto è in
buona parte dedicata al problema proprio del patrocinatore (che vi si esprime
in prima persona) di essere o no, rispettivamente di essere adeguatamente
retribuito per questo mandato, facendo riferimento alle incombenze processuali
svolte e agli alti costi di uno studio legale (sic !). Si tratta tuttavia, a prescindere
da ogni giudizio sull'opportunità di proporre lamentele di tale natura, di
considerazioni che esulano dalla verifica dei presupposti dell'istituto in
esame e che sono pertanto inammissibili.
- Anche
per la sede d'appello __________ postula la concessione dell'assistenza
giudiziaria. Non precisa tuttavia che anche al momento d'inoltro
dell'impugnativa sussistessero i presupposti per ottenere tale beneficio e
nemmeno presenta un nuovo certificato municipale riferito alla data dl 19
settembre 2000. Non v'è pertanto motivo di affrontare la questione a dipendenza
della totale, carente motivazione dell'istanza.
Motivi
per i quali,
richiamati
per le spese gli art. 148 CPC, la TG e la TOA
pronuncia:
I. L'appello 19 settembre 2000 di __________ é parzialmente accolto.
Di
conseguenza, immutato il decreto concernente l'assistenza giudiziaria, la sentenza
9 agosto 2000 del Pretore del distretto di Bellinzona è così riformata:
- La
petizione 22 maggio 1998 di __________ è accolta.
__________, è di
conseguenza condannato a pagare a __________, l'importo di fr. 55'000.- oltre
interessi al 5% dal 20 settembre 1994.
- La tassa di giustizia di
fr. 1'200.- e le spese di fr. 350.- sono poste a carico del convenuto, con
l'obbligo di rifondere all'attore la somma di fr. 4'500.- a titolo di
ripetibili.
II. Le spese e la tassa di giustizia della procedura d'appello per
complessivi fr. 700.-, sono posti a carico di __________. Questi rifonderà
all'appellante la somma di fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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