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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2000.155
Data decisione, Autorità:
29.11.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00155
Lugano
29 novembre
2000/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.97.56 della Pretura di Mendrisio-Sud,
promossa con petizione 30 aprile 1997 da
rappr.
dall’avv. __________
contro
rappr.
dall’avv. __________
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 79'718.75
oltre interessi;
Domanda
avversata dalla convenuta e accolta dal Pretore con sentenza 21 giugno 2000;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello del 15 settembre 2000 chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso della reiezione della petizione;
Appello
cui l’attore si oppone con osservazioni 20 ottobre 2000;
Letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti
a giudizio i seguenti punti di questione
-
se deve essere accolto l’appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in
fatto:
A. L'attore sostiene di avere incaricato la convenuta di ritirare a
__________ il 20 febbraio 1995 10 casse di orologi __________, da lui
acquistati negli stati Uniti, e di trasportarli al punto franco di Chiasso. La
merce non sarebbe tuttavia mai giunta a destinazione, apparentemente a seguito
di un asserito furto, motivo per cui, invocando gli art. 440 e segg. CO,
l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento del danno
subito.
La
convenuta nella risposta del 23 giugno 1997 si è opposta alla petizione, sostenendo
di avere regolarmente consegnato la merce a __________, declinando comunque,
anche nell'ipotesi di un furto, la propria responsabilità, ed eccependo ai sensi
dell'art. 454 cpv. 1 CO l'intervenuta prescrizione della pretesa del
procedente.
L'attore,
preso atto che in base al doc. 2 la merce risulterebbe giunta a __________, ha
contestato in replica di averla ricevuta.
La
convenuta in duplica ha asserito di essere stata incaricata anche del trasporto
da __________ a __________, durante il quale, e meglio in occasione di una
sosta nell'area autostradale __________, la merce sarebbe stata rubata, circostanza
che sarebbe sempre stata a conoscenza dell'attore.
La
convenuta potrebbe pertanto legittimamente sottrarsi alla responsabilità del
vetturale giusta gli art. 447 cpv. 1 e 454 cpv. 1 CO.
B. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, riassunti i fatti rilevanti e
posta l’applicabilità degli art. 440 e segg. CO, ha ritenuto che alla convenuta
sarebbe ascrivibile una grave negligenza per l'avvenuto furto, tale da
innescare il suo obbligo al pieno risarcimento del danno, rimasto incontestato
nell'ammontare, senza possibilità di potere invocare il termine di prescrizione
abbreviato, essendo applicabile quello decennale di cui all'art. 454 cpv. 3 CO.
Dal che l'integrale accoglimento della petizione.
D. Delle argomentazioni dell'appellante -che in sostanza ripropone
l'eccezione di prescrizione e la tesi della responsabilità dell'attore per
l'avvenuto furto- e di quelle del resistente -che postula la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei
considerandi che seguono.
Considerato
in
diritto:
-
Contrariamente a quanto ritenuto dalle parti e dal Pretore, alla
presente fattispecie risulta in primo luogo applicabile la Convenzione
concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR)
del 19 maggio 1956 (RS 0.741.611), avendo il contratto di cui trattasi
carattere di trasporto internazionale per il motivo della partenza della merce
dalla Svizzera e della sua destinazione in Italia (art. 1 cpv. 1 CMR) e
dell'impiego per il trasporto di un autoveicolo (art. 1 cpv. 2 CMR).
-
La responsabilità del vetturale è disciplinata dagli art. 17 e segg.
CMR che, analogamente all'art. 447 cpv. 1 CO (Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, 2. edizione, n. 3 ad art. 447
CO; Gautschi, Berner Kommentar,
n. 5a ad art. 447 CO), includono anche il caso di "perdita" della
merce, che si ritiene accertata qualora la stessa non sia stata consegnata
entro 30 giorni dalla scadenza del termine convenuto (art. 20 cpv. 1 CMR),
circostanza in concreto pacificamente realizzata. Così come nel diritto interno
(art. 447 cpv. 1 CO), anche la Convenzione prevede all'art. 17 cpv. 2 la
possibilità di liberare il vetturale dalla sua responsabilità qualora dimostri
che la perdita è dovuta a colpa dell'avente diritto ed in particolare da un
ordine da lui impartito.
-
La convenuta a questo proposito ritiene di potere addebitare
all'attore la totale responsabilità dell'accaduto (punto 2, pag. 3).
3.1. L'intero punto 2 del gravame (pag. 3-5) è dedicato all'elencazione
delle circostanze in cui l'attore nei propri allegati di causa avrebbe fornito
una versione dei fatti contraria al vero, atteggiamento dal quale andrebbe
dedotto "il profilo" dell'attore, e che sarebbe "sintomatico per
poi inquadrare i fatti di quel 3 marzo" (pag. 3) e permetterebbe di
concludere per "una personalità, quella del __________, decisamente poco
trasparente" (punto 3, pag. 5). I rilievi sono però totalmente sterili: a
prescindere dalle affermazioni dell'attore, la realtà processuale al riguardo
delle circostanze del furto è infatti stata accertata, e sussiste senza che al
suo riguardo vi sia censura di sorta da parte della convenuta, così che essa
costituisce comunque la base del presente giudizio. Non è invece dato di capire
quale beneficio possa derivare alla convenuta, che difatti si limita a mettere
in cattiva luce l'attore ma non trae alcuna conseguenza giuridica, dal fatto
che determinate tesi di fatto dell'attore sono state sconfessate
dall'istruttoria, ragione per cui l'argomentazione rimane fine a se stessa e
non contribuisce in alcun modo al fondamento della tesi della responsabilità
del mittente ex art. 17 CMR.
3.2. Al punto 3 del gravame (pag. 5-7) l'appellante addebita invece
all'attore delle concrete responsabilità per la perdita della merce.
Egli
sostiene in particolare che il mittente lo avrebbe costretto "ad
effettuare un trasporto in condizioni estremamente a rischio, impartendo
istruzioni a cui il vetturale non poté sottrarsi in ragione dell'insistenza
posta in atto dal __________ " (pag. 5), e ancora che egli "fu
costretto dal __________ ad effettuare un trasporto ad altissimo rischio"
(pag. 6).
Sennonché,
né dagli atti, ma neppure dalle affermazioni della convenuta stessa, è dato di
comprendere quale sarebbe stato questo particolare rischio insito nella
percorrenza, sia pure di sera e proprio la sera del 3 marzo 1995, del breve
tragitto di circa 70 km che separa __________ da __________.
Vero
è invece che il preteso furto è avvenuto in occasione di una sosta presso
l'area di servizio autostradale __________, sita nel comune di __________, ed è
più che manifesto il rilievo per cui in primo luogo non è certo il mittente ad
avere ordinato di effettuare una sosta lungo un tragitto di soli 70 km/h circa,
ed in secondo luogo -e ciò è decisivo- nemmeno risulta essere stato il mittente
ad ordinare di lasciare il veicolo incustodito con il suo carico in un luogo
notoriamente a rischio di furto come l'area autostradale in questione (cfr. II
CCA 7 gennaio 1999 in re L./T. Assicurazioni SA), fatto che va invece
ascritto ad una grossolana negligenza degli agenti della convenuta e che è in
definitiva l'unica circostanza che ai fini del presente litigio è in rapporto
di causalità adeguata con il verificarsi del danno.
Se
ne deve concludere, come già ha rettamente fatto il Pretore seppure in applicazione
dell'art. 447 cpv. 1 CO (consid. 2.1-2.3), che il vetturale non può invocare
con successo l'art. 17 CMR per discolparsi, avendo egli manifestamente disatteso
l'onere probatorio circa la responsabilità del mittente del quale era gravato (art.
18 cpv. 1 CMR).
- Quanto alla prescrizione della pretesa risarcitoria, l'art. 32 cpv.
1 CMR prevede che le azioni nascenti da trasporti sottoposti alla convenzione
si prescrivono nel termine di un anno, eccezion fatta per il caso di dolo o di
colpa che, secondo la legge del giudice adito, è equiparata a dolo, eventualità
in cui il termine di prescrizione è di 3 anni.
L'art.
32 CMR rinvia di fatto all'art. 454 cpv. 3 CO, che deroga al termine ordinario
di prescrizione di un anno di cui al cpv. 1 nei casi di dolo e colpa grave del
vetturale, così che occorre in definitiva chiedersi se nella specie ricorrano
gli estremi dell'applicazione di questa norma, stanti appunto il dolo o la colpa
grave, nella forma della negligenza, da parte della convenuta.
La
risposta deve essere affermativa.
Merita
in effetti ampia conferma la valutazione del Pretore circa la gravità della
negligenza della convenuta (consid. 3.1 al quale si fa rinvio; cfr. anche il consid.
2.2 di questa sentenza), giudizio che in pratica è rimasto inimpugnato, atteso
che la ricorrente nel proprio gravame ha rifiutato di entrare nel merito della
discussione volta a stabilire il grado della sua colpa, preferendo addurre
l'insostenibile tesi per cui il solo responsabile dell'accaduto sarebbe il mandante.
Ne deve
conseguire, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame, infondato in
ogni suo punto.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i
quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG;
dichiara
e pronuncia:
I. L’appello 15 settembre 2000 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1'450.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 1'500.--
già
anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere
all'attore fr. 3'000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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