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Numero d'incarto:
12.2000.15
Data decisione, Autorità:
26.06.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00015
Lugano
26 giugno
2000/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente quale autorità competente a decidere i ricorsi contro le
decisioni in materia di registro di commercio, emanate in virtù dell’art. 4 e 5
della legge cantonale sul registro di commercio dalla Sezione del registro
fondiario e di commercio
chiamata
a statuire sul ricorso presentato il 26 gennaio 2000 da
contro la decisione 10 gennaio 2000 (inc. no. 10/99 RC) della
Sezione del registro fondiario e di commercio, che respingeva limitatamente
all'importo di fr. 150.- il ricorso inoltrato dal ricorrente contro la bolletta
no. __________ emessa il 23 giugno 1999 dall'Ufficio dei registri di Lugano,
caricandogli una tassa di giudizio di fr. 100.-;
con
cui il ricorrente ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata;
mentre la Sezione del registro fondiario e di commercio, con
osservazioni 2 febbraio 2000, e l'Ufficio dei registri di Lugano, con
osservazioni 10 febbraio 2000, hanno postulato la reiezione del gravame e la conferma
della decisione impugnata;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto: che
il 13 marzo 1998, su istanza dell'Ufficio dei registri di Lugano, il Pretore
del distretto di Lugano, Sezione 5, ha ordinato lo scioglimento di __________
in __________ o e la nomina di __________, già suo amministratore unico, quale
liquidatore, condannando nel contempo la società al pagamento di una tassa di
giustizia di fr. 100.- e di fr. 300.- per ripetibili;
che,
in conseguenza di tale pronuncia, il 17 aprile 1998 l'Ufficio dei registri di
Lugano ha modificato in "__________" la ragione sociale della società
e ha iscritto __________ quale liquidatore con diritto di firma individuale;
che,
per le sue incombenze, l'Ufficio dei registri il 25 maggio 1998 ha emesso nei
confronti della società una bolletta (no. 5 4 98 3696) di fr. 550.- e
successivamente, il 23 giugno 1999, la procedura d'incasso essendo sfociata in
un attestato di carenza beni, ne ha emessa una seconda a nome di __________, bolletta
che quest'ultimo il 2 luglio 1999 ha impugnato, contestando in sostanza di
essere debitore di quegli importi;
che
la Sezione del registro fondiario e di commercio, dopo aver preso visione delle
osservazioni 27 dicembre 1998 dell'Ufficio dei registri, con decisione 10
gennaio 2000 ha respinto il ricorso limitatamente all'importo di fr. 150.-,
caricando al ricorrente la tassa di giustizia di fr. 100.-: a suo giudizio,
giusta gli art. 22 dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) e 21 cpv. 1
dell'Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio (OTRC)
l'amministratore era senz'altro responsabile delle spese per le modifiche a RC,
corrette nel loro ammontare, mentre essa si è detta incompetente a statuire in
merito ai fr. 400.- esposti nella bolletta a titolo di "diversi"
(spese e ripetibili della procedura avanti al Pretore), precisando che le
stesse avrebbero semmai potuto essere incassate tramite una procedura separata
da quella -qui in esame- per l'incasso delle tasse RC;
che
con ricorso 26 gennaio 2000 -avversato dalla Sezione del registro fondiario e
di commercio e dall'Ufficio dei registri, con osservazioni datate 2
rispettivamente 10 febbraio 2000- __________, dopo aver eccepito l'assegnazione
di un termine d'impugnazione di soli 14 giorni, contesta nuovamente di essere tenuto
a corrispondere gli importi in questione, evidenziando che il fatto di avergli
caricato fr. 100.- per la messa in liquidazione della società rendeva opinabile
gli ulteriori addebiti di fr. 20 e 30.- per l'iscrizione di un liquidatore e
per regolare il suo diritto di firma; a suo dire, stante la soccombenza
dell'Ufficio dei registri in prima sede, si giustificava infine di porre a
carico di quest'ultimo 2/3 della tassa di giustizia imposta;
considerando
in diritto: che,
contrariamente a quanto indicato dalla Sezione del registro fondiario e di commercio,
il termine per impugnare le decisioni di quest'ultima non è di 14 giorni (questo
è semmai il termine per ricorrere contro le decisioni dell'Ufficio dei
registri, cfr. art. 3 cpv. 4 ORC e 4 cpv. 1 della legge cantonale sul registro
di commercio (LCRC)), ma, in virtù del rimando alle disposizioni della legge di
procedura per le cause amministrative previsto all'art. 6 cpv. 2 LCRC, di 15
giorni (art. 46 cpv. 1 Lpamm): non risulta tuttavia che il ricorrente abbia
subito un particolare pregiudizio da tale circostanza, non potendosi
oggettivamente ritenere -stante la semplicità e la limitata portata della
contestazione- che ciò possa avergli impedito di approntare argomentazioni approfondite;
che,
nel merito, è incontestabile che il ricorrente sia tenuto al pagamento dei fr.
150.- relativi alle modifiche a RC della società di cui egli era amministratore
unico;
che
in effetti il Tribunale federale ha da tempo stabilito -principio
successivamente ripreso nell'art. 21 cpv. 1 OTRC- che nel caso in cui
un'iscrizione (o una modificazione, cfr. art. 59 cpv. 2 ORC) a RC sia imposta
d'ufficio le relative spese di RC vanno poste, in solido, a carico delle
persone che sarebbero tenute a notificare l'iscrizione o la modificazione
stessa (DTF 58 I 326 cons. 2 e 5; De Steiger, in FJS fiche
de remplacement N. 45 p. 2; cfr. pure art. 62 cpv. 1 ORC), in caso di una
persona giuridica quindi a carico della sua amministrazione (art. 22 cpv. 2
ORC): in concreto, trattandosi di una società anonima, del consiglio
d'amministrazione (art. 707 e segg. CO);
che
la responsabilità solidale dell'amministratore in tale evenienza appare
giustificata, in quanto spettava in definitiva a quest'ultimo far sì che la
società provvedesse ad adeguarsi alle disposizioni sul capitale minimo previsto
dal nuovo diritto della società anonima o, nella negativa, segnalare
all'Ufficio dei registri l'eventuale mancato adeguamento che ne avrebbe imposto
lo scioglimento, rispettivamente dar seguito alla decisione pretorile che
ordinava lo scioglimento della società, cui l'Ufficio dei registri ha in
seguito dovuto provvedere d'ufficio;
che,
contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, il fatto che sia stata emessa
una tassa di fr. 100.- per la modifica della ragione sociale a seguito della
messa in liquidazione della società (art. 5 cifra 9 lett. a OTRC) non esime dal
prelevare ulteriori importi di fr. 20.- e 30.- per l'iscrizione del liquidatore
(art. 5 cifra 13 OTRC) rispettivamente per regolare il suo diritto di firma
(art. 5 cifra 15 OTRC);
che,
di contro, la richiesta di caricare la tassa di giustizia in ragione di 2/3
all'Ufficio del registri appare giustificata, atteso che quest'ultimo con la
bolletta qui impugnata aveva erroneamente preteso di incassare dal ricorrente
con la procedura valida per le tasse RC anche le spese e le ripetibili della
sede pretorile (invero a carico della sola società, senza che l'amministratore
ne sia responsabile solidalmente): l'art. 13 cifra 2 OTRC prescrive infatti
esplicitamente che le spese previste dalla procedura di cui all'art. 3 cpv. 3
ORC debbano essere poste a carico del ricorrente in base alla sua soccombenza;
che
in definitiva il ricorso può essere accolto unicamente in questa limitata misura,
ritenuto che l’esito del gravame giustifica di caricare alle parti in ragione
di metà ciascuno la tassa di giustizia e le spese, nonché di compensare le
ripetibili;
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. Il ricorso 26 gennaio 2000 di __________ è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza la decisione 10 gennaio 2000 della Sezione del
registro fondiario e di commercio, invariati gli altri dispositivi, è così
riformata:
- La
tassa di giudizio di fr. 100.- è posta per 1/3 a carico del ricorrente e per
2/3 a carico dell'Ufficio dei registri di Lugano.
II. Le spese della procedura ricorsuale di complessivi fr. 100.- (tassa
di giustizia fr. 80.- e spese fr. 20.-) sono poste a carico del ricorrente e dell'Ufficio
dei registri di Lugano in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
III. Intimazione a:
–
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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