AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2000.139
Data decisione, Autorità:
04.04.2001, IICCA
Incarto n.
12.2000.00139
Lugano
4 aprile 2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa - inc. no.
OA.1996.00171 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città - promossa con
petizione 16 luglio 1991 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
rappr. dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 20'000.-
oltre interessi il primo e di fr. 10'000.- oltre interessi il secondo a titolo
di torto morale;
domande
avversate dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 23 giugno 2000 ha integralmente respinto;
appellante
l'attrice, con atto di appello 4 settembre 2000, che, previa l'assunzione di
una nuova perizia giudiziaria e del suo interrogatorio formale, chiede la
riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre i
convenuti, con osservazioni 6 ottobre 2000 rispettivamente 9 ottobre 2000,
postulano la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
A. La
notte del __________, all'età di quasi 83 anni, decedeva a , presso
l'Ospedale "", __________. Egli era stato ricoverato nel
nosocomio la mattina stessa tramite ambulanza su indicazione del suo medico dr.
__________.
La morte
del paziente era intervenuta in uno stato di choc associato a un'insufficienza
respiratoria globale, a sua volta conseguente ad uno scompenso cardiaco
associato ad una assai probabile infezione polmonare (polmonite estesa).
B. Nei
giorni precedenti la morte, __________ aveva avuto modo di rivolgersi in
diverse occasioni ai suoi medici di fiducia.
Il 15
ottobre egli, con la moglie __________, si era recato presso lo studio del dr.
, suo medico curante, per conoscere l'esito di precedenti esami: quel
giorno egli appariva affranto, depresso, affaticato, con un po' di mal di gola,
senza febbre e con tosse. Nel pomeriggio, per telefono, la moglie segnalava al
dr. __________ che il marito aveva 38.5° di febbre, al che gli veniva
prescritto un antibiotico ().
Il giorno
seguente, 16 ottobre, la moglie, sempre per telefono, informava il medico che
la situazione del marito non era migliorata e quest'ultimo ribadiva di
continuare con l'antibiotico.
Non
avendo potuto reperire il dr. , la moglie richiese in seguito
l'intervento del dr. , altro medico presso il quale il marito era già
stato in cura: il 18 ottobre questi visitò il paziente al suo domicilio e
diagnosticò una bronchite spastica, escludendo tuttavia un'infezione ai
polmoni; oltre a consigliare la continuazione della cura antibiotica, egli
prescrisse un nuovo antitussivo (), un broncospasmolitico
() nonché, in caso di persistenza della febbre, delle aspirine.
Il
mattino del 19 ottobre, informato, sempre telefonicamente, del peggioramento
delle condizioni del paziente, egli consigliò l'ospedalizzazione tramite il dr.
__________. Per motivi che verranno ripresi più oltre, quel giorno il ricovero,
concordato tra la moglie e il dr. __________, non avvenne, cosicché il paziente
poté raggiungere l'ospedale solo al mattino del 20 ottobre.
C. Con
la petizione in rassegna, inizialmente proposta anche dai figli __________ e
__________ jr. che hanno poi desistito, __________ chiede la condanna del dr.
__________ e del dr. __________ al pagamento di fr. 20'000.- il primo e di fr.
10'000.- il secondo a titolo di indennità per torto morale. Essa rimprovera in
sostanza ai due medici di aver commesso gravi errori diagnostici e terapeutici
e in ogni caso di non aver messo in atto quanto necessario per salvaguardare la
vita del marito.
I
convenuti si sono opposti alla petizione, contestando di aver in qualche modo
violato le regole dell'arte medica.
D. Il
Pretore, con il giudizio qui impugnato, ha respinto la petizione.
Il
giudice di prime cure, sulla base del referto del perito giudiziario dr. med.
__________, ha innanzitutto accertato che ai convenuti non potevano essere
rimproverate violazioni delle regole dell'arte, segnatamente per quanto
riguardava le misure diagnostiche e terapeutiche messe in atto. Provato da una
parte, grazie all'interrogatorio formale dei due medici, che essi già a partire
dal 15/16 ottobre avevano consigliato un ricovero in ospedale rispettivamente
che il mancato ricovero del 19 ottobre non era loro imputabile, e dall'altra
non potendosi ravvisare una violazione da parte loro del dovere d'informazione
circa i rischi di una mancata ospedalizzazione, egli ha senz'altro escluso una
loro responsabilità per la morte di __________, tanto più che nemmeno era
provato con certezza che una tempestiva ospedalizzazione avrebbe potuto salvare
la vita del paziente. In via abbondanziale il giudice ha evidenziato che
l'attrice non aveva provato le circostanze da cui si potesse ritenere la sua
grave sofferenza.
E. Con
l'appello che ci occupa l'attrice chiede, previa l'assunzione di una nuova
perizia giudiziaria ed il suo interrogatorio formale, quest'ultimo da ordinarsi
d'ufficio, di accogliere la petizione.
A suo
giudizio, il giudice di prime cure avrebbe a torto fatto affidamento alla
perizia giudiziaria, nonostante la stessa partisse da presupposti fattuali del
tutto errati o comunque non provati: erronea, siccome fondata unicamente sugli
interrogatori formali dei convenuti, in realtà privi di rilevanza probatoria in
quanto contraddetti da altre circostanze agli atti, era in particolare la
decisione con cui il perito aveva ritenuto che i convenuti avessero consigliato
a più riprese l'ospedalizzazione del paziente. In ogni caso, contrariamente a
quanto ritenuto dal Pretore, i convenuti erano senz'altro responsabili per non
aver informato la controparte circa i rischi di una mancata ospedalizzazione;
inoltre vi era senz'altro un nesso causale adeguato tra quest'ultima e la morte
del paziente; l'attrice, infine, aveva esposto correttamente le circostanze
comprovanti la sua particolare sofferenza.
F. Delle osservazioni con cui i convenuti chiedono la reiezione del
gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.
considerando
in diritto:
- Prima
di entrare nel merito dell'appello, è necessario evadere le richieste con cui
l'appellante postula in questa sede l'assunzione di una nuova perizia
giudiziaria e il suo interrogatorio formale. Entrambe devono essere disattese.
Quanto
alla richiesta di una nuova perizia giudiziaria, la stessa deve già essere
respinta in base al principio della buona fede processuale, atteso che la parte
non ha instato nella sede pretorile per la designazione di un nuovo perito (Cocchi/
Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 11 ad art. 322; IICCA 30 ottobre
1997 in re I. S.p.A./Z, 7 marzo 2001 in re M./B.).
La
richiesta dell'appellante, formulata all'indirizzo della scrivente Camera, di
ordinare il suo interrogatorio formale ai sensi dell'art. 322 lett. a CPC non
può a sua volta trovare accoglimento: a prescindere dalla chiara irricevibilità
della stessa, che per giurisprudenza non può formare oggetto di un'istanza di
parte (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 7 ad art. 322), va in effetti
ricordato che l'assunzione di nuove prove in appello costituisce una semplice
facoltà conferita alla Corte, che vi farà capo con estrema prudenza, in quanto
eccezione del divieto generale di nova in appello (Cocchi/Trezzini, op.
cit., m. 2 ad art. 322), se e nella misura in cui dovesse ritenerlo utile per
la formazione del suo convincimento (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 e 6
ad art. 322), ciò che nella fattispecie non è tuttavia il caso.
- Ai
sensi dell'art. 47 CO nel caso di morte di un uomo o di lesione corporale, il
giudice, tenuto conto delle particolari circostanze, potrà attribuire al
danneggiato o ai congiunti dell'ucciso un'equa indennità pecuniaria a titolo di
riparazione.
La
riparazione del torto morale presuppone da un punto di vista oggettivo una
lesione dei diritti della personalità del danneggiato quali la vita o
l'integrità fisica, imputabile al danneggiante (Brehm, Berner Kommentar,
N. 12 e segg. ad art. 47 CO; Schnyder, Basler Kommentar, N. 5 e 7 ad
art. 47 CO), mentre dal punto di vista soggettivo deve risultare dalle
particolari circostanze una sofferenza fisica o morale del danneggiato o, in
caso di sua morte, dei suoi congiunti, di considerevole entità (Brehm,
op. cit., N. 21 e segg. ad art. 47 CO; Schnyder, op. cit., N. 6, 9 e
segg. ad art. 47 CO; IICCA 23 aprile 1993 in re G./H. e lc., 16 agosto
1994 in re I. llcc./A. llcc.). Secondo il principio generale di cui all'art. 8
CC, l'onere della prova circa l'esistenza delle condizioni per l'ottenimento di
tale indennità incombe alla parte che la fa valere.
- L'attrice,
con il gravame, cerca di mettere in dubbio la valenza del referto del perito
giudiziario medico, evidenziando come quest'ultimo nella sua valutazione
sarebbe partito da premesse fattuali errate. Sennonché, la parte non si avvede
che, la sua critica fosse anche per ipotesi fondata, ciò non gioverebbe in
alcun modo alla sua posizione processuale: in effetti, quand'anche si dovesse
concludere per l'inattendibilità delle conclusioni peritali, essa non avrebbe
ancora provato positivamente l'esistenza dei presupposti per l'applicazione
dell'art. 47 CO, segnatamente la responsabilità dei convenuti per la morte del
marito. Come vedremo, in ogni caso l'esame dell'incarto permette tutto sommato
di confermare pienamente la rilevanza probatoria e la valenza del referto
peritale.
a) Non
corrisponde innanzitutto al vero che il perito sarebbe partito dal presupposto
che il convenuto dr. __________ avrebbe prescritto l'ospedalizzazione già il 18
ottobre: tale circostanza, riportata nelle risposte peritali 9 e 11 (p. 7 e
8), senza per altro che il perito ne abbia tratto alcuna conclusione pratica, è
stata in effetti corretta nel prosieguo dell'esposizione peritale nel senso che
tale prescrizione era in realtà avvenuta il 19 ottobre (p. 3, risposta 15 p. 9,
23 p. 11, 10 p. 17; complemento perizia p. 3), così che essa rimane in
definitiva priva di rilevanza pratica.
b) Vero è per
contro che il perito avrebbe affermato che i due medici convenuti si sarebbero
consultati tra loro durante l'iter terapeutico (complemento perizia risposta 8
p. 7), ciò che però non risulta dall'incarto. La questione, del tutto
marginale, tanto che nemmeno era stata menzionata negli allegati preliminari -
l'attrice non pretende del resto che tale circostanza sia in qualche modo
causale per la morte del paziente - non ha tuttavia influenzato in alcun modo
l'esito della perizia e risulta quindi irrilevante.
c) Tutt'altro
che errato è il giudizio con cui il perito ha considerato che il convenuto dr.
__________ abbia svolto nell'occasione il ruolo di semplice sostituto del
convenuto dr. __________. Non risulta in ogni caso - l'attrice ne è del resto
cosciente (appello p. 42) - che, stante questo suo ruolo, il suo agire sia
stato giudicato dal perito con maggior benevolenza: quest'ultimo ha anzi
precisato che entrambi i medici, indipendentemente dal loro ruolo, erano tenuti
a fornire al paziente la cura ottimale (perizia, risposta 10 p. 7).
d) La presunta
contraddizione evidenziata dall'attrice tra la dichiarata impossibilità del
perito di esprimere un pronostico in caso di tempestiva ospedalizzazione e
nondimeno la sua formulazione di una previsione negativa per il paziente non è
in realtà tale. Il perito nell'occasione si è in effetti limitato a precisare
che anche senza i problemi alle vie respiratorie intervenuti nell'ottobre 1990
le affezioni di cui soffriva il paziente avrebbero influito negativamente sulla
durata della sua vita (risposta 3 p. 12, 1c p. 13); egli non è però stato in
grado di stabilire con certezza - e in ciò non si ravvisa alcuna contraddizione
- se una tempestiva ospedalizzazione avrebbe comportato la sua sopravvivenza
oltre il 20 ottobre.
e) Nemmeno può
essere censurato il fatto che il perito abbia ritenuto che i convenuti avessero
consigliato l'ospedalizzazione del paziente già il 15/16 ottobre
rispettivamente che il mancato ricovero il 19 ottobre non fosse loro
imputabile. Assodato che entrambe le tesi fattuali fatte proprie dal perito si
fondavano sull'esito degli interrogatori formali dei convenuti e segnatamente
di quello del dr. __________, si tratta in concreto di esaminare, circostanza
contestata dall'attrice, se agli stessi possa essere attribuita una rilevanza:
come vedremo, al quesito deve essere data risposta affermativa.
L'art.
276 cpv. 1 CPC stabilisce che il giudice valuta l'interrogatorio secondo il
proprio convincimento (IICCA 13 giugno 1995 in re S./G.). La
giurisprudenza ha in parte attenuato tale principio, stabilendo segnatamente
con riferimento alle dichiarazioni che una parte fa in suo favore, che le
stesse costituiscono semplici indizi, che risultano dunque rilevanti se e nella
misura in cui hanno trovato conferma in altre circostanze agli atti (Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 764 ad art. 276; IICCA 11 ottobre 2000 in re D./B). Nel
caso di specie, è doveroso rilevare che con la morte di __________ - l'unica
persona che, assieme alla moglie, avrebbe potuto confermare o meno l'esatto
svolgimento dei fatti - la prova diretta in merito a tali circostanze risulta
alquanto ardua (la stessa attrice, a p. 53 dell'appello, ammette che ci si
trovi in uno stato di "Beweisnotstand", pur imputando la circostanza
alla controparte), di modo che appare senz'altro giustificato far capo alla
prova indiziaria (Cocchi/ Trezzini, op. cit., m. 10 ad art. 90; IICCA
15 marzo 2001 in re D./M. SA) e dunque in concreto fare affidamento alle
risultanze dell'interrogatorio formale. Contrariamente a quanto ritenuto
dall'attrice, l'esposizione fattuale fornita dai convenuti in sede di
interrogatorio formale non è del resto contraddetta da altre risultanze
istruttorie. Innanzitutto il fatto che il dr. __________ a fronte del rifiuto
del paziente, o per esso della moglie, non abbia intrapreso alcunché per
mettere in atto il consiglio di ospedalizzazione non costituisce affatto un
comportamento contraddittorio. La distruzione della cartella medica del
paziente da parte del dr. __________, avvenuta in chiara violazione delle norme
di legge nel maggio 1991 (doc. 1.1) - non è per contro provato che
l'eliminazione di ulteriori atti medici, attorno al dicembre 1992 (teste
__________ p. 31), avesse avuto per oggetto la cartella di __________ - non
inficia a sua volta la bontà degli accertamenti effettuati in sede di
interrogatorio formale: intanto si osserva che la distruzione è avvenuta ad
oltre 6 mesi di distanza dalla morte del paziente, senza che in precedenza i
famigliari di quest'ultimo avessero chiesto al medico eventuali informazioni
sul suo decesso rispettivamente di poterla visionare; è inoltre tutt'altro che
evidente che il consiglio di ospedalizzazione del 15/16 ottobre rispettivamente
il mancato ricovero del 19 ottobre, circostanze in gran parte discusse con la
moglie del paziente, sarebbero state menzionate nella cartella medica, ove,
stando alla testimonianza dell'aiuto medico del dr. __________ (teste
__________ p. 32) veniva unicamente riportato quanto al medico veniva
direttamente detto dal paziente; a conferma della sostanziale pretestuosità
della censura d'appello, si rileva infine che la stessa attrice ha in ogni caso
ammesso (appello p. 12) che la valenza probatoria di un'eventuale cartella
medica nemmeno sarebbe stata certa.
f) L'attrice
contesta pure l'accertamento fattuale del perito, secondo cui il consiglio dei
medici circa l'ospedalizzazione sarebbe stato accompagnato, come era usuale,
dall'informazione in merito ai rischi in caso di mancato ricovero. Anche tale
censura si rivela infondata.
Malgrado
agli atti non vi sia alcuna prova circa l'avvenuta o non avvenuta informazione
del paziente rispettivamente della moglie in merito ai rischi di un mancato
ricovero in ospedale, questa Camera non ritiene che nell'occasione ai medici
possa essere imputata una violazione di tale obbligo di informazione: nel caso
di specie non si tratta in effetti di fornire un'informazione circa i rischi di
un'eventuale ospedalizzazione, che devono forzatamente essere chiariti dallo
specialista; non occorre infatti essere degli specialisti per sapere quali
siano i rischi per una persona anziana come il marito dell'attrice, già affetta
da importanti malattie e in uno stato di salute sostanzialmente ridotto
(problemi circolatori, cardiovascolari e cervicali, arteriosclerosi, morbo di
Parkinson, depressione; cfr. lo stato diagnostico prima dei fatti, perizia p. 1
e 2), confrontata con un'affezione alle vie respiratorie, tanto più se i medici
curanti a più riprese ne avevano consigliato il ricovero; che il paziente rispettivamente
la moglie fossero coscienti della gravità della situazione è del resto provato
dalle continue telefonate in quei giorni ai vari medici.
Dovendosi
con ciò ammettere la sostanziale correttezza delle premesse fattuali che il
perito ha posto alla base della sua valutazione, e non essendo per il resto
contestate le sue conclusioni mediche (appello p. 9), può senz'altro essere
confermato il suo giudizio, fatto proprio dal Pretore, che concludeva per
l'assenza di errori diagnostici e terapeutici da parte dei due medici convenuti
e ciò anche con riferimento alla tematica della mancata ospedalizzazione.
- Un
capitolo a sé merita la questione del nesso causale.
L'attrice,
partendo dal presupposto che i convenuti fossero responsabili della tardiva ospedalizzazione,
ha in effetti ritenuto che tra la stessa e la morte del marito vi fosse un
nesso causale adeguato, atteso che con il loro agire essi di fatto lo avessero
privato di una chance di sopravvivenza.
Ora, già
si è detto al considerando precedente che i convenuti non sono in realtà
responsabili per la mancata o tardiva ospedalizzazione del paziente, il che
rende del tutto accademica ogni disquisizione in merito al nesso causale. Ad
ogni buon conto, se per ipotesi si volesse anche ammettere una loro
responsabilità per omissione, non è assolutamente provato che la stessa sarebbe
stata causale per l'infausto evento, non essendo sufficiente, in base alla
dottrina e alla giurisprudenza, la quale esige piuttosto una verosimiglianza
prossima alla certezza, la semplice possibilità che l'omissione possa aver
provocato l'evento dannoso (Brehm, op. cit., N. 119 ad art. 41 CO con
rif.): il perito giudiziario, le cui conclusioni mediche - lo rammentiamo - non
sono contestate, ha in effetti dichiarato che tra le eventuali omissioni
mediche e la morte del paziente non era possibile stabilire un nesso di
causalità (risposta 21 p. 10, cfr. pure 23 p. 11), in particolare, a suo dire,
se una tempestiva ospedalizzazione del paziente avrebbe forse potuto aumentare
le sue chance di sopravvivenza (risposta 6 p. 6, 11 p. 8, 15 p. 9, 21 p. 10),
ciò nella fattispecie era tutt'altro che sicuro (risposta 1 p. 5, 6 p. 6, 19 p.
10, 22 p. 10, 4 p. 12, p. 18; complemento perizia p. 8); ciò posto, egli ha in
definitiva concluso di non essere in grado di risolvere in maniera univoca la
questione (risposta 4 p. 12), che doveva perciò rimanere indecisa (risposta 5
p. 6, complemento perizia p. 8), il che implica anche per questo motivo a
reiezione della petizione dell'attrice, cui - come detto - incombeva l'onere
della prova.
- Da
quanto precede, si ha che l'appello deve essere respinto e il giudizio di prime
cure confermato, senza che sia necessario esaminare se i problemi coniugali
intervenuti nel 1987 (teste dr. __________ p. 46 e rapporto dr. __________
6.7.1988 nella cartella clinica doc. 2) fossero eventualmente tali da ridurre o
addirittura escludere il diritto dell'attrice all'indennità ex art. 47 CO (cfr.
Brehm, op. cit., N. 32 ad art. 47 CO).
Tassa di
giustizia, spese e ripetibili dei questa sede seguono la soccombenza (art. 148
CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 4 settembre 2000 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 980.-
b) spese fr.
20.-
Totale fr.
1'000.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
agli appellati fr. 1'000.- ciascuno a titolo di ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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