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Numero d'incarto:
12.2000.137
Data decisione, Autorità:
11.10.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00137
Lugano
11 ottobre
2000/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella procedura in materia di contratto di lavoro CL.1999.85 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con
istanza 14 ottobre 1999 da
rappr.
dall’avv. __________
contro
rappr.
dall’avv. __________
con cui
l’istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 19'425.--
oltre interessi;
Domanda avversata dal convenuto e ammessa dal Pretore con sentenza
23 agosto 2000 limitatamente a fr. 777.-- oltre interessi;
Appellante l'istante, che con atto di appello del 4 settembre 2000
chiede la
riforma del giudizio impugnato nel senso di ammettere l'istanza per
fr. 5'827.-- oltre interessi, in subordine almeno per fr. 2'007.25, in entrambi
i casi con compenso di ripetibili;
Gravame al quale il convenuto con osservazioni 18 settembre 2000 si
oppone;
Considerato
in fatto ed in diritto:
-
__________ ha lavorato per il convenuto in qualità d'infermiera odontoiatrica
dal 1° settembre 1998 all'8 settembre 1999, data in cui è stata licenziata in
tronco senza che sussistesse un grave motivo ai sensi dell'art. 337 CO,
circostanza non più litigiosa a questo stadio della causa, mentre che oggetto
del contendere sono le conseguenze economiche di tale licenziamento, ed in particolare
il diritto della dipendente al salario contrattuale dell'ipotetico periodo di
disdetta.
-
Nel giudizio qui impugnato il Pretore, stabilita come si è detto
l'illiceità del licenziamento immediato, ha rilevato che da un lato l'istante
avrebbe beneficiato di prestazioni dell'AD, motivo per cui non potrebbe
procedere per gli importi così ricevuti, e che d'altra parte essa avrebbe
immotivatamente rifiutato l'offerta di lavoro del dott. __________, e dovrebbe
perciò lasciarsi imputare quanto essa avrebbe omesso di guadagnare.
Le sarebbero così
dovuti solo fr. 777.-- oltre interessi, pari alla differenza del 30% tra il suo
salario e l'indennità di disoccupazione nel periodo 1°-20 settembre 1999.
- Con l'appello in esame l'istante rileva che, tenuto conto del
periodo d'attesa di 5 giorni, essa avrebbe iniziato a percepire l'indennità di
disoccupazione solo il 15 settembre 1999. Le sarebbe pertanto dovuto l'intero
salario fino al 14 settembre, mentre che tra il 15 e il 20 settembre, data del
previsto inizio del lavoro presso il dott. __________, le sarebbe dovuta la
differenza del 30% tra il salario e l'indennità AD, il tutto per fr. 2'007.25.
Per quanto riguarda
invece l'opportunità di guadagno presso il dott. __________, il Pretore avrebbe
accertato che essa fino al 31 gennaio 2000 avrebbe potuto conseguire complessivi
fr. 13'468.--, mentre che l'importo fatto valere in causa sarebbe di fr.
19'425.--, così che rimarrebbe dovuta la differenza di fr. 5'827.--.
Con osservazioni 18
settembre 2000 il convenuto chiede per sua parte che il gravame sia respinto.
- Sia il fatto di avere percepito l'indennità di disoccupazione, che
quello di avere rifiutato la proposta di lavoro del dott. __________, ostano
all'integrale accoglimento della pretesa iniziale dell'istante, che difatti è
ampiamente ridimensionata in questa sede.
4.1 Stante la cessione legale statuita dall'art. 29 LADI, l'istante è
priva della legittimazione per procedere in causa per l'incasso della parte di
salario percepita sotto forma di indennità di disoccupazione. Che l'istante ne
abbia in concreto beneficiato è incontestato, mentre -quo alla data di inizio-
non appare sostanziato l'accertamento pretorile secondo cui ciò sarebbe
avvenuto "dal settembre 1999" (consid. 7).
La lettera di
licenziamento reca infatti la data del 6 settembre (doc. F), ma è stata
ricevuta dall'istante solo l'8 settembre (doc. 1 e annotazione manoscritta sul
doc. F).E' perciò ben verosimile, secondo l'ordinario andamento delle cose, che
essa si sia annunciata alla disoccupazione solo il giorno successivo, e che
quindi, stante il termine legale di attesa di 5 giorni (art. 18 cpv. 1 LADI),
essa abbia iniziato a percepire l'indennità solo dal 15 settembre 1999.
Ne consegue che per i
primi 14 giorni di settembre l'istante ha diritto al pieno salario
contrattuale, ovvero a fr. 1'813.-- lordi, mentre che a partire dal 15 settembre
essa può postulare unicamente il 30% del salario mensile di fr. 3'885.-- lordi.
4.2 Già dal 20 settembre 1999 va tuttavia imputato all'istante di avere
rifiutato un'opportunità di guadagno di fr. 3'108.-- lordi mensili.
Questo importo è
superiore al 70% del precedente salario, garantito dall'AD (che ammonta a fr.
2'719.50 lordi), ragione per cui per il periodo compreso tra il 20 settembre
1999 e il 31 gennaio 2000 l'istante non può chiedere il 30% del precedente
salario come quota non coperta dall'AD, ma solo il minore importo della
differenza tra il precedente salario e i fr. 3'108.-- lordi che secondo inimpugnati
accertamenti pretorili le sarebbero stati offerti dal dott. __________, ovvero
fr. 777.-- mensili.
4.3 Rettificando gli errori di computo di cui al giudizio impugnato e
all'appello, ne deriva il seguente credito per l'istante:
-
per il periodo 1-14.9.1999: fr. 1'813.--
-
per il periodo 15-19.9.1999: fr. 194.25
-
per il periodo 20.9.1999-31.1.2000: fr. 3'392.90
Totale fr. 5'400.15
Detto importo è al
lordo dei contributi sociali.
Ne consegue, in tale
misura, il parziale accoglimento del gravame.
Non si prelevano
tasse o spese.
Le ripetibili delle
due sedi seguono la soccombenza delle parti, non ricorrendo nella specie alcun
caso particolare giustificante la deroga al principio del computo aritmetico
della soccombenza.
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 4 settembre 2000 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la
sentenza 23 agosto 2000 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, è
riformata nel modo seguente:
- L'istanza è parzialmente accolta.
Il dott. __________,
è condannato a pagare a __________, fr. 5'400.15, al lordo degli oneri sociali,
oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 1999.
- Non si prelevano tasse o spese. L'istante rifonderà al convenuto fr.
700.-- per ripetibili.
II. Non si prelevano tasse o spese per la procedura di appello. Il
convenuto rifonderà all'istante fr. 400.-- per parte di ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla
Pretura del distretto di Lugano,
sezione 3.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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